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l’Innovazione e la Tecnologia è proseguito rapidamente ed incessantemente 
e porterà all’entrata in vigore a partire dal primo gennaio 2006 del Codice 
delle Amministrazioni Digitali. 
Il Governo centrale e gli enti locali hanno fatto degli ingenti investimenti 
economici, che hanno portato alla nascita di importanti strutture finalizzate 
all’attuazione dei programmi di e-government, come i cosiddetti CRC, 
Centri Regionali di Competenza, che stanno svolgendo un ruolo 
fondamentale a livello locale, soprattutto se si tiene presente il ruolo 
rilevante dell’autonomia degli enti. 
Le singole amministrazioni sono collegate tra loro attraverso la RUPA, Rete 
Unitaria della Pubblica Amministrazione, grazie alla quale si possono 
scambiare dati ed informazioni. 
Oggi dobbiamo considerare la Pubblica Amministrazione come centro di 
erogazioni di servizi e di informazioni elettroniche, accessibili sia ai 
cittadini-utenti sia alle imprese, ma per ottenere dei buoni risultati 
considerando il grado di soddisfazione raggiunto dagli utenti, le singole 
amministrazioni devono provvedere a svolgere tutte le azioni che portino 
allo sviluppo di queste strategie, a partire da quelle più semplici ed 
immediate come la predisposizione di un sito web, che offra ai cittadini 
informazioni e servizi di facile accessibilità. 
Bisogna innanzitutto mettere definitivamente da parte la cultura 
dell’adempimento burocratico a favore della cultura del servizio, che 
presuppone responsabilità e partecipazione, rendendo pubblici gli obiettivi 
dell’azione amministrativa e, quindi dando la possibilità ai cittadini, che 
sono i destinatari, di svolgere un ruolo sempre più attivo. Uno dei punti 
focali su cui si deve porre l’attenzione è comunque quello della fiducia, che 
le amministrazioni devono comunicare e conquistare nei confronti dei 
cittadini-utenti, soprattutto negli ambiti più difficili, come ad esempio quelli 
 5 
che comportano il trattamento elettronico dei dati personali e quindi 
riguardano in generale la privacy. 
Moltissime amministrazioni sia a livello centrale sia locale hanno dato vita 
a portali e siti istituzionali, che perseguissero gli scopi ambiziosi del 
governo elettronico. In Basilicata un esempio di erogazione elettronica di 
informazioni e di servizi è il sito della Regione www.basilicatanet.it. 
Però le linee strategiche che erano state teorizzate con grande entusiasmo si 
sono scontrate con una realtà, che ha mostrato subito numerosi punti di 
criticità che causano un sostanziale divario con grosse percentuali di 
esclusione digitale, il digital divide, che in certe zone della nazione 
soprattutto nel meridione e in alcuni contesti sociali particolari raggiunge 
livelli che si possono considerare addirittura preoccupanti. È quindi urgente 
chiedersi se sia più utile predisporre servizi in rete utilizzabili attualmente 
solo da un numero minimo di utenti oppure creare le condizioni affinché si 
possa sviluppare la cultura della rete, che porti alla garanzia del diritto di 
accesso alla conoscenza.  
Bisogna quindi puntare l’ attenzione sulla cosiddetta Cultura dell’Accesso, 
che è caratterizzata dal rapporto tra tecnologia e libertà, perché l’utilizzo 
delle nuove tecnologie diventa lo strumento funzionale all’esercizio dei 
diritti di libertà. 
Oggi si parla quindi di libertà “di valersi di strumenti informatici per fornire 
ed ottenere informazioni di ogni genere. È il diritto di partecipazione alla 
società virtuale, che è stata generata dall’avvento degli elaboratori 
elettronici nella società tecnologica”.I 
 
 
________________ 
I Cfr. MARINA PIETRANGELO, Toscana, e-government e società dell’informazione. Prima 
legge regionale, Rivista italiana di comunicazione Pubblica, fascicolo 19, Franco Angeli Editore, 
2004, p. 91 
 6 
Purtroppo ad oggi i cittadini che possono realmente usufruire dei servizi e 
delle informazioni erogate elettronicamente sono un numero esiguo, perché 
l’esclusione digitale non deriva solamente da problemi di natura culturale, 
ma soprattutto anche da disagio economico, che è causa spesso per esempio 
dell’impossibilità di utilizzare la larga banda, da situazioni di disabilità, che 
fino ad ora sembra siano stati presi poco in considerazione. 
Si pensi all’esempio banale di una persona anziana, che non ha mai avuto 
contatto e quindi non ha la benché minima dimestichezza con strumenti 
tecnologici, quale potrebbe essere se non scarso o nullo il suo grado di 
conoscenza dei servizi e delle informazioni erogate elettronicamente. 
Il problema diventa quindi anche di natura politica, perché vengono in 
questa maniera minate le basi della democrazia partecipativa, la cosiddetta 
e-democracy, che dovrebbe avere in futuro il culmine del suo sviluppo con 
il voto elettronico. 
Si è iniziato quindi a pensare a delle soluzioni per ridurre sensibilmente 
questi divari, prima fra tutte l’utilizzo della tv digitale terrestre quale mezzo 
di interazione tra utenti e Pubblica Amministrazione attraverso i piani del 
cosiddetto t-government (television government), l’amministrazione 
mediata dal televisore, un esempio concreto è quello di Italia Utile, che già 
fornisce informazioni e servizi interattivi. 
Inoltre sono già stati finanziati dal Governo numerosi progetti dalle varie 
regioni o da altri enti locali, in particolare la Regione Basilicata ha 
presentato il progetto denominato “t-basilicatanet” in collaborazione con 
l’emittente televisiva La7. 
Importanti passi avanti si stanno facendo anche dal punto di vista 
legislativo, bisogna in particolar modo ricordare la legge “Stanca”, la cui 
principale finalità è garantire alla maggio parte dei cittadini il diritto di 
accesso a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, in particolare ai 
disabili 
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Capitolo primo 
I SERVIZI PUBBLICI 
1.1) La nozione di servizio pubblico1 
 
Nelle discipline amministrative rilievo particolare assunto dallo studio  
dell’attività amministrative, intese come il complesso di atti,comunque 
preordinati alla realizzazione concreta della degli interessi pubblici, adottati 
da soggetti pubblici o da agenti qualificati, in applicazione di una disciplina 
unitaria di diritto pubblico. L’oggetto specifico delle materie riguarda solo 
una parte delle attività dei pubblici poteri, destinate ad essere sempre più 
soggette al diritto comune, in particolare quello societario e commerciale. 
Le pubbliche amministrazioni, espletano, infatti una serie innumerevole di 
compiti, spesso collegate ad attività privatistiche. Pertanto sarebbe 
impossibile la “reductio ad unum” di tutti i compiti della pubblica 
amministrazione se non sotto il profilo della cura di interessi pubblici o 
quanto meno di valori garantiti dalla collettività. L’interesse collettivo e 
l’attenzione per i bisogni della collettività rappresentano quindi la “ratio” 
che governa l’attività amministrativa ad ogni livello ed in ogni settore. La 
cura di interessi pubblici non richiede sempre l’esercizio di poteri 
autoritativi, ma anche strumenti di tipo consensuale e privatistico possono 
essere usati per assolvere  e realizzare analoghe finalità. 
 
 
 
_______________ 
1
Il termine “pubblico” tende ad identificare tutto ciò che riguarda la collettività e i suoi bisogni. 
Investe di sé l’ambito generale e in particolare i rapporti sociali. Differisce pertanto dal termine 
“privato”, che invece considera la sfera del singolo e tutti i suoi personali bisogni ed esigenze. 
Cfr. CERULLI IRELLI, Corso di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli Editore, 1998, p. 
15 e ss., ELIO CASETTA, Manuale di Diritto Amministrativo, Terza Edizione, Milano, Giuffrè 
Editore, 2001, p. 581 e ss., FILORETO D’AGOSTINO, Manuale di Diritto Amministrativo, 
Varese, Giuffrè Editore, 2000, p. 79 e ss.     
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Queste attività sono classificate come funzione amministrativa in senso 
ampia: tale funzione comprende tutte le manifestazioni di cura 
dell’interesse pubblico attivate con il ricorso sia a poteri amministrativi  sia 
ad atti di diritto privato, nonché il compimento di attività materiali, 
denominate operazioni2. Occorre però precisare che mentre gli atti giuridici 
di diritto amministrativo sono il prodotto tipico delle funzioni in senso 
tecnico, costituendo altresì espressione di una posizione autorititiva 
dell’agente; quelli di diritto privato o comune sono adottati nell’esercizio di 
una funzione amministrativa in senso lato e sono espressione della capacità 
giuridica3 generale, che va riconosciuta anche a soggetti pubblici. Rientra di 
diritto nella funzione in senso ampio la materia dei pubblici servizi. 
Dovendo approssimare una definizione si potrebbe classificare un servizio 
pubblico come quella attività di erogazione a privati di prestazioni utili a 
soddisfare esigenze personali e collettive di primo rilievo nell’ambito di un 
rapporto sovente di natura privatistica. Sono servizi pubblici l’assistenza 
ospedaliera, l’istruzione, i trasporti, le erogazioni di energia e via 
elencando. Il concetto di servizio pubblico non è residuale rispetto a quello 
di funzione in senso tecnico. La teoria delle residualità del servizio 
pubblico deriva infatti dalla concezione soggettiva del servizio, secondo cui 
titolare del medesimo doveva essere solo un soggetto pubblico sia che 
gestisse direttamente le attività sia che le conferisse in gestione ad un 
privato. 
 
 
_______________ 
2
 Cfr. FILORETO D’AGOSTINO, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè Editore, 2000, 
Varese, p. 77 e ss. L’esercizio del potere amministrativo si svolge mediante l’adozione di atti 
amministrativi come strumenti di cura concreta di interessi pubblici. L’atto amministrativo è la 
risultante della volontà della P.A. e la concretizzazione delle decisioni prese dagli organi preposti.  
3 Cfr. CERULLI IRELLI, Corso di Diritto Amministrativo, Giappichelli Editore, Torino1998, p. 
70 e ss.  
 9 
Si riteneva fosse prerogativa dei soggetti pubblici determinare lo 
svolgimento di ogni attività utile alle esigenze di benessere e sviluppo del 
corpo sociale. Si stabiliva in questo modo un binomio tra servizio pubblico 
e soggetti qualificati o legittimati anche in via derivativa come pubblici. 
Tale linea però risulta abbandonata a fronte della scelta politica ed 
economica di affidare ai privati la gestione di tali servizi. La concezione 
soggettiva riporta la nozione di servizio pubblico ad un atto di 
riconoscimento originario della pubblica amministrazione e ne mette in 
risalto la natura di attività economica esercitata sotto forma d’impresa, che 
è invece assunta dalla concezione oggettiva. Tale ultima tesi poggia 
sull’interpretazione del combinato disposto dagli articoli 414 e 435 della 
Costituzione, secondo i quali i pubblici poteri possono e devono esercitare 
alcuni servizi pubblici ,salvo nei casi di riserva d’impresa stabilita dalla 
legge; possono trasferire alcune attività di servizio pubblico con procedure 
di espropriazione allo Stato, a enti pubblici a comunità di lavoratori o di 
utenti; programmano e controllano che l’attività economica sia indirizzata e 
coordinata a fini sociali. Emerge, così che la Corte Costituzionale reputa 
indifferente  ai fini dell’erogazione  delle prestazioni la natura pubblica o 
privata del soggetto. Risulta invece rilevante la rispondenza dell’attività 
economica a istanze sociali relative all’erogazione del servizio, 
espressamente qualificate da precetti normativi o definite da un giudizio di 
utilità recepito da pubblici poteri.  
 
_______________ 
4 
art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana “L’iniziativa economica privata è libera. Non 
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività 
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali”. 
5 
art. 43 della Costituzione della Repubblica Italiana “Ai fini di utilità generale la legge può 
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad 
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che 
si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed 
abbiano carattere di preminente interesse generale”.  
 10 
Non è pertanto necessario un riconoscimento normativo a priori delle 
pubblicità del servizio;6 può essere sufficiente che l’attività economica 
risponde soddisfacimento di istanze sociali e che i pubblici poteri ne 
assumono specifica coerenza.  
In definitiva le attività economiche di pubblico servizio presentano 
un’utilità sociale specifica, indipendentemente dalla natura del soggetto 
erogatore e da un preventivo riconoscimento normativo. La determinazione 
concreta della specifica utilità non è stabilita da regole generali valide in 
ogni tempo e in ogni contesto sociale :in un determinato momento storico 
un’attività socialmente utile può perdere il carattere di utilità a causa delle 
modificazioni del tessuto sociale, delle scoperte scientifiche o per altre 
cause (basti pensare all’erogazione del gas ai fini dell’illuminazione, del 
tutto superate dall’utilizzazione dell’energia elettrica). 
In ogni caso le attività economiche in oggetto devono soddisfare le 
necessità della collettività, anche se tali necessita (bisogni) non 
rappresentano tutte un sistema di riferimento dell’utilità sociale.  
Occorre pertanto operare la selezione dei soli bisogni che aderiscono 
direttamente dei valori costituzionali. Il servizio pubblico deve essere in 
grado di soddisfare perciò solo quei bisogni collettivi incomprimibili in un 
determinato momento storico, ossia le esigenze proprie del singolo ma 
potenzialmente richieste dall’ intera popolazione, il cui soddisfacimento è 
preordinato ad un adeguato sviluppo della persona umana in aderenza del 
principio costituzionale contenuto nell’articolo n. 3 della Costituzione7. 
 
_______________ 
6 Cfr. FILORETO D’AGOSTINO, op cit. 
7 
art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza di lingua di religione, di opinioni 
politiche di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica economica e sociale del Paese”.