6 
presentando le diverse forme di previdenza integrativa introdotte 
dall’ordinamento giuridico. Questi primi capitoli si prefiggono di offrire le 
nozioni basilari per la comprensione delle restanti parti della ricerca. 
La seconda parte (3°, 4° e 5° capitolo) esamina il legame che esiste tra la 
struttura patrimoniale dei fondi pensione, le decisioni strategiche prese dal 
gestore degli investimenti e le valutazioni attuariali e finanziarie compiute 
dagli attuari. In modo particolare, questi capitoli si propongono di 
approfondire il contenuto del discussion paper “Pension costs in the 
employer’s financial statements” emesso nel 1995, ma non ancora 
convertito in principio contabile, preoccupandosi di tracciare i possibili 
scenari futuri per i fondi pensione. Il 5° capitolo è dedicato in parte alla 
descrizione e all’analisi della procedura di asset/liability modelling, 
procedura di cui un’impresa si avvale per esaminare il rapporto tra le attività 
e le passività finanziarie. 
La terza parte (6° capitolo) di questo lavoro indaga sul contenuto del SORP 
“Financial Report of Pension Scheme” emesso nel 1996 dal PRAG per 
introdurre i principi di redazione del bilancio dei fondi pensione, riportando 
i criteri di valutazione degli asset dello stato patrimoniale. Alcuni paragrafi 
di questo capitolo approfondiscono il contenuto del discussion paper 
“Derivatives and other financial instruments” emesso dall’ASB per la 
contabilizzazione degli strumenti finanziari in bilancio. 
La quarta parte (7° capitolo) presenta la procedura che i responsabili del 
fondo sono tenuti a seguire quando tracciano la strategia d’investimento. In 
particolare, questo capitolo si prefigge di dimostrare che esiste una 
 7 
propensione dei gestori verso la strategia d’investimento a breve termine 
(Short-termism), sebbene questa contraddica il principio di efficienza del 
mercato. 
La parte conclusiva (8°, 9° e 10° capitolo) riporta il processo di selezione 
del gestore da parte del responsabile del fondo, presentando i parametri 
principali in base ai quali questa selezione viene operata (il rendimento e il 
rischio). Questi capitoli si propongono di descrivere e di testare la validità 
dei principali criteri di misurazione del rischio d’investimento. A riguardo, 
si valuta l’opportunità di definire il rischio sopportato dal datore di lavoro 
come rischio d’investimento. L’indagine svolta si conclude descrivendo il 
fenomeno di performance persistence per i fondi pensione e provando ad 
associare questo fenomeno al principio di efficienza del mercato nella sua 
forma debole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 
1� CAPITOLO 
IL SISTEMA PREVIDENZIALE 
INGLESE 
 
 
 
Il legislatore ha stabilito che ogni lavoratore autonomo e dipendente deve 
aderire obbligatoriamente al sistema previdenziale pubblico e al sistema 
previdenziale integrativo, scegliendo tra quello pubblico e quello privato. 
Nel primo caso, il lavoratore aderirebbe al SERPS (State Public Earning 
Relate Pension) mentre, nel secondo caso, il lavoratore dovrebbe scegliere 
tra i fondi pensione a prestazione definita (occupational pension scheme 
final salary), i fondi pensione a contribuzione definita (occupational 
pension scheme money purchase) e i fondi aperti (personal pension 
scheme). 
 
1.1 Il sistema previdenziale pubblico 
Il sistema previdenziale pubblico prevede uno schema pensionistico al quale 
devono obbligatoriamente aderire tutti i lavoratori dipendenti e tutti i 
lavoratori autonomi che percepiscono un reddito superiore al livello 
prefissato. Questo sistema, da un lato, stabilisce che i lavoratori versino ogni 
mese i contributi previsti e, dall’altro, garantisce il pagamento delle 
 9 
prestazioni pensionistiche acquisite al raggiungimento dell’età pensionabile 
da parte degli aderenti. 
Il sistema previdenziale pubblico distingue le seguenti categorie di 
pensionati: 
a) Categoria A. La categoria A è composta da coloro che hanno 
regolarmente versato i contributi; 
b) Categoria B. La categoria B è, invece, composta dalle persone vedove di 
coloro che avevano regolarmente versato i contributi; 
c) Categoria C. Nel 1948 lo Stato ha introdotto la categoria C per garantire 
una pensione ordinaria a coloro che avevano già raggiunto l’età 
pensionabile e non avevano mai versato contributi allo Stato. Oggi, la 
categoria C è superata; 
d) Categoria D. Lo Stato garantisce una rendita vitalizia alle persone di età 
superiore agli 80 anni e che non appartengono a nessuna delle precedenti 
categorie. La rendita garantita è pari al 60% di quella concessa ai 
pensionati della categoria A. 
 
CATEGORIA A - PENSIONE ORDINARIA MINIMA - 
Il sistema previdenziale pubblico ha fissato l’età pensionabile a 60 anni per 
le donne e a 65 per gli uomini. Un provvedimento legislativo, recentemente 
approvato, prevede l’equiparazione, in modo graduale, dell’età pensionabile 
per uomini e donne entro il 2010. 
La tabella 1.1 presenta i criteri di calcolo delle somme da versare al 
National Insurance Fund come contributo sociale. L’importo contributivo 
dipende dall’ammontare dello stipendio percepito e dalla tipologia di rendita 
 10 
vitalizia integrativa scelta dal lavoratore. Il lavoratore può scegliere di 
aderire al sistema integrativo pubblico (“Contracted-in”, COIN), oppure di 
ricorrere al sistema previdenziale privato attraverso la sottoscrizione di un 
fondo pensione a prestazione definita (“Contracted-out salary related”, 
COSR) o di un fondo pensione a contribuzione definita (“Contracted-out 
money purchase”, COMP).  
Per esempio, un lavoratore con uno stipendio settimanale di £. 120 che 
aderisce ad un fondo pensione a prestazione definita (COSR) deve versare, 
come contributo sociale, una somma di denaro pari a £. 6.12. Il suo datore di 
lavoro deve, invece, versare £. 2.4. 
Tab. 1.1 Tassi di contribuzione 
Stipendio 
settimanale 
Lavoratore Datore di lavoro 
 COIN COSR COMP COIN COSR COMP 
£.      0 -   61,99 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
£.    62 - 109,99 A B B 3% 0% 1,5% 
£.  110 - 154,99 A B B 5% 2% 3,5% 
£.  155 - 209,99 A B B 7% 4% 5,5% 
£.  210 - 464,99 A B B 10% 7% 8,5% 
£.  465 A B B 10% 7% 8,5% 
Fonte: HM Treasury, 1997-1998 
 
A=2% di LEL1 + 10% del valore che eccede LEL; 
B=2% di LEL + 8,4% del valore che eccede LEL. 
 
                                                                 
1
 “Lower Earning Limit” (LEL), ossia livello minimo salariale, pari attualmente a £. 62 a 
settimana. 
 11 
Al raggiungimento dell’età pensionabile si acquista il diritto ad una rendita 
vitalizia che si compone: 
a) di un importo minimo eguale per ogni lavoratore. Per questa 
componente del trattamento pensionistico non esiste una relazione 
diretta tra i contributi versati dai lavoratori o dai datori di lavoro e la 
pensione ordinaria percepita; 
b) di un importo addizionale alla pensione ordinaria, garantito dal sistema 
integrativo sia esso pubblico o privato. 
 
L’ammontare della pensione ordinaria minima è pari a £. 62.45 a settimana 
(dato ufficiale del 1997) per coloro che hanno pagato i contributi per almeno 
il 90% della propria vita lavorativa (44 anni per gli uomini e 39 anni per le 
donne). A coloro che hanno pagato i contributi per un periodo inferiore al 
90% della loro vita lavorativa, lo Stato eroga una quota proporzionale della 
pensione ordinaria. Infine, i lavoratori che hanno versato i contributi per un 
periodo non superiore al 25% della loro vita lavorativa non ricevono la 
pensione ordinaria. 
La rendita vitalizia supplementare alla pensione ordinaria minima è erogata 
al lavoratore dal sistema previdenziale pubblico, oppure da quello privato. 
Nel primo caso, il pensionato percepisce dal National Insurance Fund, con 
la medesima periodicità con cui riceve la pensione ordinaria, una somma di 
denaro addizionale. Questa somma di denaro è determinata usando una 
formula matematica che considera i contributi versati dopo l’adesione allo 
schema. Nel secondo caso, invece, l’aderente al fondo riceve da un fondo 
 12 
pensione una somma di denaro aggiuntiva. I criteri di calcolo di questa 
somma saranno esaminati nei capitoli successivi. 
 
CATEGORIA B - PENSIONE ORDINARIA - 
A questa categoria appartengono le donne sposate, purché abbiano 
raggiunto l’età pensionabile e il loro marito abbia versato i contributi 
stabiliti, e il vedovo o la vedova della persona defunta, purché quest’ultima 
abbia corrisposto le somme di denaro stabilite. Il sistema previdenziale 
pubblico eroga alle persone del primo gruppo una rendita vitalizia pari a £. 
37.35 a settimana, e a quelle del secondo gruppo una rendita vitalizia pari a 
£. 62.45 a settimana. 
 
1.2 Origini del sistema previdenziale privato 
Agli inizi di questo secolo non esisteva alcuna forma di previdenza sociale 
offerta dallo Stato ai cittadini. Erano invece già operativi alcuni 
occupational pension scheme nel settore pubblico. Il primo occupational 
pension scheme nel settore pubblico venne istituito nel 1712 da “Customs 
and Excise Department” a favore dei suoi dipendenti.  
Nel 1834 il Superannuation Act riconobbe ai dipendenti del Civil Service il 
diritto di percepire una rendita vitalizia in età pensionabile. Fra le prime 
società operanti nel settore privato ad offrire una rendita vitalizia ai loro 
dipendenti, vi furono la Banca d’Inghilterra e la Compagnia delle Indie. Nel 
1842 la società privata “Gas Light and Coke Company” introdusse uno 
schema pensionistico per alcuni suoi dipendenti, estendendolo, dal 1870 in 
poi, ad ogni dipendente inclusi quelli manuali. Nonostante la diffusione di 
 13 
queste forme d’assistenza, agli inizi del secolo la proporzione della forza 
lavoro del paese alla quale erano riconosciuti questi benefici era 
insignificante. 
Nel 1921 il Finance Act, introducendo consistenti incentivi fiscali per i 
lavoratori e per i datori di lavoro, rilanciò l’adesione agli schemi 
pensionistici privati. Dai primi dati disponibili per i fondi pensione, risulta 
che nel 1936 vi erano circa due milioni e mezzo di aderenti all’occupational 
pension scheme, di cui un milione impiegati nel settore pubblico. Negli anni 
successivi alla seconda guerra mondiale, il numero dei sottoscrittori 
incrementò a seguito del processo di nazionalizzazione delle principali 
imprese pubbliche e del settore sanitario. Le agevolazioni fiscali concesse 
dal governo, nonché la facoltà riconosciuta ai lavoratori di ritirarsi dal 
sistema previdenziale pubblico per aderire ai fondi pensione privati, 
incoraggiarono ulteriormente la sottoscrizione.  
Dal 1960 ad oggi, il sistema previdenziale è stato alterato dall’approvazione 
dei seguenti provvedimenti legislativi. Nel 1975 il Social Security Pension 
Act ha introdotto una forma di previdenza integrativa pubblica su base 
contributiva: lo State Earnings Related Pension Scheme (SERPS). Nel 1986 
il governo ha esteso le agevolazioni fiscali ai personal pension scheme, 
proponendo ai lavoratori un sistema previdenziale alternativo. Nel 1995, a 
seguito dello scandalo Maxwell, il governo è intervenuto a regolamentare 
severamente gli occupational pension scheme, introducendo il Pension Act.  
Oggi il sistema previdenziale privato riconosce ai cittadini il diritto di 
sottoscrivere un occupational pension scheme, oppure di aderire ad un 
personal pension scheme. 
 14 
1.3 Occupational Pension Scheme 
Il datore di lavoro di una società può costituire un fondo pensione per i suoi 
dipendenti. In caso d’esercizio di questo potere, egli è tenuto a redigere il 
contenuto dell’atto costitutivo del fondo: atto in cui devono essere descritti i 
potenziali aderenti, le modalità d’amministrazione, gli importi dei contributi 
da versare e le modalità di calcolo delle rendite vitalizie.   
Costituendo un fondo pensione, il datore di lavoro deve: 
1. riservare un eguale trattamento agli uomini e alle donne con riferimento 
alle modalità d’adesione al fondo, all’ammontare dei contributi da 
versare, alle modalità di calcolo delle prestazioni e all’età di 
pensionamento; 
2. riconoscere agli aderenti del fondo la facoltà di trasferire i diritti 
pensionistici acquisiti da un fondo pensione all’altro, qualora decidano 
di interrompere la propria attività o qualora abbandonino il fondo 
pensione; 
3. rivalutare al tasso d’inflazione i diritti pensionistici di coloro che 
interrompono l’attività produttiva prima dell’età pensionabile;  
4. per ottenere le agevolazioni fiscali previste per i contributi versati e per i 
redditi d’investimento, il responsabile del fondo pensione deve indicare 
nell’atto costitutivo il livello massimo di prestazione da pagare, l’età 
minima di pensionamento ed il livello massimo dei contributi da 
versare;   
5. consentire ai suoi aderenti di versare contributi volontari addizionali, 
purché non eccedano il livello massimo concesso dal legislatore; 
6. pubblicare ogni anno i documenti contabili; 
 15 
7. gli investimenti del fondo pensione nella società stessa non possono 
superare il 5% del valore complessivo delle loro attività. 
 
Dalla ricerca condotta dal NAPF (National Association Pension Funds) nel 
1998 risulta che gli aderenti all’occupational pension scheme nel 1997 
erano circa 10,5 milioni. Di questi, una quota contenuta ma crescente era 
costituita dagli aderenti ai fondi pensione a contribuzione definita (circa il 
20%), mentre la parte restante dagli aderenti ai fondi pensione a prestazione 
definita (Tabella 1.2). 
Tabella 1.2 Tipologia dei fondi pensione nel 1997 
 Settore privato 
(numero dei fondi) 
Settore pubblico 
(numero dei fondi) 
 Totale Percentuale Totale Percentuale 
Fondi pensione a contribuzione 
definita 
114 15,75% 1 1,5% 
Fondo pensione a prestazione 
definita 
565 78,03% 65 98,5% 
Fondo pensione a schema ibrido 45 6,22% - - 
Totale 724 100% 66 100% 
 
Fonte: nostra elaborazione sui dati della ricerca NAPF 1998 
 
A seguito dell’introduzione del Pension Act 1995 e del Discussion Paper 
“Pension costs in the employer’s financial statements” 1995, si è verificato 
quel flusso che ci si attendeva di datori di lavoro e di lavoratori dai fondi 
pensione a prestazione definita ai fondi pensione a contribuzione definita. 
 16 
Dal 1986 circa i ¾ dei datori di lavoro che hanno costituito un fondo 
pensione hanno preferito adottare lo schema contributivo. 
 
1.3.1 Fondi pensione a contribuzione definita o “Money purchase 
scheme”  
In un fondo pensione a contribuzione definita, il datore di lavoro e il 
lavoratore dipendente versano ogni mese una somma di denaro che viene 
depositata in un conto corrente bancario. Queste somme di denaro vengono 
aggregate dal responsabile ed affidate al gestore degli investimenti per 
essere amministrate.  
L’importo della rendita vitalizia riconosciuto ai lavoratori dipende 
dall’ammontare dei contributi versati, dal numero degli anni in cui i 
versamenti sono stati operati e dal rendimento ottenuto dagli investimenti 
compiuti.  
Dato che il datore di lavoro versa gli importi di denaro stabiliti e non 
interviene per integrare eventuali perdite dovute ai minori rendimenti 
riscontrati nella politica degli investimenti, il rischio d’investimento è 
sopportato interamente dai lavoratori dipendenti. I responsabili dei fondi 
potrebbero ridurre il rischio d’investimento, ricorrendo a metodi 
d’immunizzazione del rischio, oppure a tecniche di copertura parziale dello 
stesso.  
Gli aderenti a questo tipo di fondo pensione non sopportano i rischi connessi 
all’abbandono dell’attività produttiva o al ritiro dal fondo pensione, dato che 
il responsabile riconosce loro tutti i diritti acquisiti fino al momento 
d’interruzione o al momento dell’abbandono. In altre parole, ai singoli 
 17 
aderenti è riconosciuta la “portability” dei diritti pensionistici acquisiti, 
ossia la facoltà di trasferire questi diritti da un fondo all’altro. 
 
1.3.2 Fondi pensione a prestazione definita o “Final salary” 
I fondi pensione a prestazione definita garantiscono ai loro aderenti una 
rendita vitalizia strettamente correlata al salario da loro percepito nell’anno 
conclusivo o alla media dei salari percepiti negli anni conclusivi della loro 
attività lavorativa. La rendita vitalizia è determinata sulla base di una 
frazione stabilita (per esempio 1/60, 1/80 o 1/120) dello stipendio di 
riferimento, moltiplicata per ciascun anno di servizio. Per motivi fiscali, 
l’ammontare della rendita non può superare i 2/3 dello stipendio.  
Complesse valutazioni di tipo finanziario e attuariale consentono al 
responsabile, o ad un professionista da lui nominato, di determinare i 
contributi che i singoli aderenti al fondo ed il datore di lavoro sono tenuti a 
versare ogni mese al responsabile del fondo, affinché questo possa garantire 
in futuro il pagamento delle prestazioni pensionistiche previste.  
Gli aderenti a questo tipo di fondo non sopportano alcun rischio 
d’investimento. Se il responsabile del fondo non dovesse ottenere dagli 
investimenti operati dei rendimenti in linea con il tasso d’inflazione (o con i 
rendimenti attesi), il datore di lavoro dovrebbe versare quelle somme di 
denaro sufficienti a coprire le perdite riscontrate. Come sappiamo, gli 
aderenti ad un fondo pensione a contribuzione definita non possono 
pretendere che il datore di lavoro versi somme di denaro addizionali per 
compensare lo squilibrio fra attività e passività determinato da rendimenti 
inferiori rispetto a quelli attesi.  
 18 
Nel 1995 Brugiavini e Disney2 hanno dimostrato, matematicamente, che i 
fondi pensione a prestazione definita non possono erogare ai lavoratori delle 
rendite vitalizie sulla base dei loro salari futuri e, contemporaneamente, 
garantire agli aderenti che decidono di sciogliere anticipatamente ogni 
legame con la società delle prestazioni pensionistiche di eguale ammontare 
a quelle riconosciute nei fondi pensione a contribuzione definita. In altre 
parole, nei fondi pensione a retribuzione definita i lavoratori sopportano un 
rischio connesso all’abbandono anticipato dell’attività produttiva. I vantaggi 
economici riconosciuti ai lavoratori che rimangono aderenti al fondo 
pensione per un lungo periodo si compensano con gli svantaggi previsti per 
i lavoratori che si ritirano anticipatamente dal fondo pensione (“backloading 
of benefits”).  
Il datore di lavoro, operando in questo modo, spera di convincere i suoi 
lavoratori a non sciogliere anticipatamente il rapporto contrattuale  
sottoscritto. Un eventuale scioglimento anticipato del contratto da parte del 
lavoratore costringerebbe, infatti, il datore di lavoro a dover sostenere costi 
ingenti per la ricerca e la formazione del personale.   
 
La struttura delle passività dei fondi pensione, ossia gli impegni 
pensionistici assunti verso gli aderenti, varia da società a società, con 
implicazioni rilevanti per la politica d’investimento del responsabile.  
Si considerino due imprese alquanto diverse fra loro: una in fase di crescita 
con numerosi dipendenti giovani ed una in fase di stagnazione con un 
numero elevato di pensionati. Nel primo caso, i contributi possono rimanere 
                                                                 
2
 Brugiavini A. e Dysney R. (1995), “The choice of private pension plan under uncertainty” 
 19 
investiti per un lungo periodo, dato che le prestazioni pensionistiche 
matureranno soltanto nel lungo termine. Nel secondo caso, i contributi 
devono, in parte, coprire gli impegni pensionistici già maturati e in parte 
essere investiti, prevedibilmente a breve termine. Da quest’esempio si 
desume che l’età media dei lavoratori può influenzare pesantemente la 
strategia d’investimento del fondo e, di conseguenza, la politica del rischio. 
Quanto detto si riferisce naturalmente ai fondi pensione a prestazione 
definita. 
 
1.3.3 Fondo pensione a schema ibrido 
I fondi pensione a schema ibrido combinano le caratteristiche dei fondi 
pensione a prestazione definita con le caratteristiche dei fondi pensione a 
contribuzione definita.  
 
1.4 Personal Pension Scheme 
I personal pension scheme sono piani previdenziali costituiti dalle società di 
assicurazioni, dalle banche, dai fondi comuni di investimento e dalle 
friendly societies e destinati ai lavoratori autonomi e a gruppi di lavoratori. 
Questi piani previdenziali, sottoscritti da un lavoratore e da un istituto 
finanziario autorizzato, operano su base contributiva. I sottoscrittori di 
questi contratti versano periodicamente una somma di denaro ad una banca 
depositaria, indicata dall’istituto finanziario. 
Fino all’età di 35 anni, il tasso di contribuzione massimo è pari al 17,5% 
dell’ammontare dello stipendio percepito. Per un’età superiore, il tasso di 
contribuzione aumenta.  
 20 
Le somme raccolte possono essere gestite nei seguenti modi: 
a) acquisizione di una polizza assicurativa. Questo criterio d’investimento 
consente di ottenere un rendimento costante per ogni anno d’adesione 
ed, eventualmente, dei rendimenti addizionali alla data del 
pensionamento; 
b) sottoscrizione di un deposito vincolato. Questo metodo d’investimento 
consente di incrementare le somme versate ad un tasso di interesse fisso,  
definito al momento della sottoscrizione del contratto; 
c) acquisizione di quote di un fondo comune d’investimento. Il tasso di 
rendimento delle somme versate è incerto, essendo correlato ai 
rendimenti ottenuti dal fondo comune d’investimento (rischio 
d’investimento). 
 
Questi istituti finanziari garantiscono al raggiungimento dell’età 
pensionabile da parte del sottoscrittore l’adempimento delle seguenti 
prestazioni: 
1. una rendita vitalizia al pensionamento. L’ammontare della rendita, che 
può essere pagato a qualsiasi età compresa fra i 50 e i 75 anni, dipende 
dalla somma dei contributi versati e dai rendimenti degli investimenti 
operati dal responsabile; 
2. una somma di denaro al pensionamento. Una parte della somma 
maturata può essere ritirata dall’aderente alla data del pensionamento; 
3. una rendita vitalizia pagabile in caso di morte del titolare alla sua 
vedova o ai suoi familiari.