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CAPITOLO I. GLI OBIETTIVI DEL DIRITTO DELLA 
CONCORRENZA E GLI AIUTI DI STATO. 
 
1. La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.     
 
‹‹Lo sviluppo del dibattito giurisprudenziale in materia di aiuti 
di stato è stato caratterizzato sin dai primi anni dell’entrata in vigore 
del Trattato istitutivo della CE da una delicata opera di bilanciamento 
tra due forze difficilmente conciliabili: da un lato l’intervento dello 
stato nell’economia e dall’altro la tutela della concorrenza e degli 
equilibri del mercato comune ››
1
. 
Nel sistema comunitario il regime degli aiuti assume rilevanza 
per stabilire l’equilibrio tra l’intervento pubblico nell’economia e il 
controllo esterno di tale intervento.  
La disciplina degli aiuti e il divieto generale degli stessi 
rispondono alla concezione generale che anima i Trattati comunitari, 
una concezione liberista in cui il principio dominante rimane quello 
della non discriminazione. 
Per la Comunità la concorrenza va difesa non soltanto dal 
basso, impedendo alle imprese che operano nel mercato di falsarla 
ma anche dall’alto, disciplinando gli interventi degli stati che possono 
incidere negativamente sul mercato concorrenziale.  
‹‹Il principio sancito dall’art. 3 lett. g) TCE
2
 riguarda non solo le 
imprese, ma può riguardare anche gli Stati membri ››
3
 
L’azione della Comunità volta ad attuare un regime inteso a 
garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune non 
sarebbe efficace se venisse perseguita esclusivamente mediante 
divieti ai comportamenti anticoncorrenziali delle imprese. 
                                                 
1
 G. Strozzi, Diritto dell’Unione Europea, Torino 2000, p. 312. 
2
 Un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato 
interno. 
3
 G. Strozzi, Diritto dell’Unione Europea, Torino 2000, p. 311.
8 
 
Distorsioni o restrizioni della concorrenza possono scaturire 
anche da comportamenti anticoncorrenziali degli Stati. E’ necessario 
evitare che gli interventi di uno Stato membro a favore delle imprese 
nazionali o con riguardo a determinati settori, possano incidere sugli 
scambi ed alterare la concorrenza, favorendo le discriminazioni a 
danno delle altre imprese ed incidendo in modo pregiudizievole sulla 
libera circolazione di merci e servizi fra gli Stati comunitari. 
Tali aiuti, così come accade per gli accordi fra le imprese, 
falsano la libera concorrenza perché pongono in posizione di 
vantaggio l’impresa che, ricevendo gli aiuti statali affronta minori 
costi di produzione e può praticare prezzi più bassi rispetto alle 
imprese concorrenti. L’intervento statale può essere dettato da 
molteplici ragioni che dipendono anche dal tipo di economia dello 
stato: esso può essere rivolto al raggiungimento di particolari obiettivi 
economico sociali, allo sviluppo di alcuni settori etc.
4
 . 
Alle imprese e agli stati sono così dedicate le norme comuni 
sulla concorrenza contenute nel titolo VI, capo I, del Trattato CE; esse 
si dividono in regole applicabili alle imprese, alle quali sono dedicati 
gli articoli 81, 82 e seguenti, e regole applicabili agli aiuti di stato 
rinvenibili negli articoli 87, 88 e 89 (in precedenza 92, 93 e 94)
5
. L’art. 
87 stabilisce la disciplina sostanziale; nell’art. 88 si definisce la 
disciplina procedurale, in quanto contiene i principi del procedimento 
di controllo sulla compatibilità degli aiuti degli stati membri, in via 
preventiva per quelli da statuire e costante per quelli già introdotti; 
invece l’art. 89 contiene norme sulla formazione secondaria che 
                                                 
4
 Gli aiuti pongono l’impresa beneficiaria in una situazione di vantaggio rispetto ai 
concorrenti modificando la situazione di mercato, ma possono comportare 
conseguenze positive dove riducano uno svantaggio portando l’impresa in 
condizioni particolarmente disagiate al punto di partenza delle imprese concorrenti. 
Dunque possono risultare necessari o comunque utili. 
5
 A seguito dell’entrata in vigore il 1 maggio 1999 del Trattato di Amsterdam la 
numerazione degli articoli del Trattato istitutivo della CE e del Trattato sull’Unione 
europea è cambiata. Alla stregua della nuova numerazione l’art. 92 è divenuto, in 
seguito a modifica, art. 87 CE, l’art. 93 è divenuto art. 88 CE, mentre l’art. 94 è 
divenuto art. 89 CE.
9 
 
consentono al Consiglio di adottare i regolamenti necessari per 
l’applicazione degli artt. 87 e 88. 
 
 
2. Gli interessi coinvolti nella disciplina degli aiuti di 
Stato. 
 
Nell’ambito della disciplina comunitaria della concorrenza, la 
materia degli aiuti di stato è caratterizzata da alcune difficoltà di 
approccio. 
‹‹Nella materia degli aiuti di stato confluiscono interessi 
eterogenei (a volte configgenti) di difficile contemperamento: interessi 
della Comunità, interessi dei singoli stati, interessi dei consumatori e 
degli utenti, interessi delle imprese destinatarie degli aiuti e delle 
imprese concorrenti… e così via. In tale materia si incontrano e si 
scontrano l’opzione liberista della Comunità europea che guarda con 
fiducia al mercato, e l’opzione politica degli stati che guarda invece ai 
fallimenti del mercato››
6
. 
 
 
3. L’interesse comunitario. 
 
Nella disciplina comunitaria della concorrenza ed in particolare 
nella materia degli aiuti di stato, proprio nel momento in cui si tenta 
di comprendere la ratio della regolamentazione di tali aiuti, sembra 
non essere chiara la regola in virtù della quale gli interessi vengono 
composti. 
E’ necessario procedere alla identificazione dell’interesse o degli 
interessi comunitari posti alla base del generale principio di 
incompatibilità degli aiuti di stato; questo implica una enucleazione 
degli obiettivi propri della politica di concorrenza comunitaria. 
                                                 
6
 Sul punto si veda C. Pinotti, Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario 
della concorrenza, Cedam, Padova 2000, p. 2.
10 
 
La scelta strategica in favore della concorrenza operata dal 
Trattato è scelta politica non fine a sé stessa ma funzionale 
all’unificazione dei mercati nazionali degli Stati membri ed alla loro 
trasformazione in mercato interno. 
‹‹Il mantenimento di una struttura economica concorrenziale 
nella filosofia del Trattato non è obiettivo antitetico a quello 
dell’integrazione europea. Il conflitto fra i due obiettivi è più ipotetico 
che reale dal momento che, a lungo termine, l’integrazione non pùò 
che essere benefica per l’efficienza del processo economico››
7
. 
La politica di concorrenza ha come scopo principale la 
realizzazione del mercato unico che si delinea come interesse 
primario della Comunità, ma vi sono altri scopi che possono essere 
perseguiti attraverso la politica della concorrenza quali lo stimolo 
dell’attività economica, l’allocazione delle risorse, lo stimolo 
all’innovazione, i benefici per i consumatori..etc.
8
. 
‹‹La concorrenza costituisce il migliore stimolo all’attività 
economica; essa favorisce il costante adeguamento delle strutture 
della domanda e dell’offerta all’evoluzione delle tecniche. Solo la 
selezione naturale offerta dal mercato potrà garantire la 
sopravvivenza delle imprese più forti ed innovative››
9
. 
La concorrenza obbliga, all’innovazione le imprese comunitarie 
che non potendo concorrere, dati gli alti costi europei della 
manodopera, in produzioni a basso prezzo, sono obbligate ad 
indirizzarsi verso produzioni ad elevata tecnologia. Detto stimolo 
costituisce un progresso dell’intero settore industriale. Evidenti sono i 
vantaggi per i consumatori che sono, in definitiva, i beneficiari 
naturali della concorrenza. 
 
                                                 
7
 Sul punto si veda C. Pinotti, Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario 
della concorrenza, Cedam, Padova 2000, p. 7. 
8
  Così la Commissione nella VIII Relazione sulla politica di concorrenza, riferita al 
1978, p.133, punto 175. 
9
 Così la Commissione nella XIV Relazione sulla politica di concorrenza riferita al 
1984.
11 
 
4. L’interesse dello Stato concedente l’aiuto. 
 
L’analisi diretta ad identificare l’interesse dello stato concedente 
l’aiuto è complessa e delicata. 
‹‹Con la realizzazione del mercato interno si è verificata la 
caduta dei sistemi protezionistici classici, ma non ha del tutto 
eliminato la propensione dei Governi ad adottare misure che possano 
condurre ad effetti analoghi a quelli vietati››
10
.  
Alla base degli aiuti v’è sempre in fondo un atteggiamento di 
sfiducia degli Stati nei confronti del mercato le cui regole sembrano a 
volte scontrarsi con obiettivi solidaristici, occupazionali, sociali, 
perequativi
11
. 
Non si trascuri che molteplici sono gli interessi pubblici sottesi 
ad un intervento qualificabile come aiuto ai sensi del Trattato; ciò 
rende impossibile enucleare un interesse statale contrapponibile 
all’interesse della Comunità. 
‹‹L’interesse dello Stato è il risultato di una 
mediazione/composizione di vari interessi pubblici che dovrebbe 
rendere la scelta concretamente attuata la più rispondente agli 
obiettivi di politica economica perseguibili dai singoli stati nel rispetto 
dei parametri fissati dalla Comunità››
12
. 
 
 
5. Gli interessi delle imprese. 
 
In riferimento  alle imprese coinvolte nell’erogazione di una 
misura statale qualificabile come aiuto, si possono identificare due 
                                                 
10
 Sul punto si veda C. Pinotti, Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario 
della concorrenza, Cedam, Padova 2000, p. 11. 
11
  L’aiuto ad un’impresa la cui crisi determinerebbe pesanti conseguenze sul piano 
occupazionale, può essere considerato lecito in una prospettiva nazionale, sebbene 
non lo sia in una prospettiva comunitaria. Più evidente è l’autolegittimazione degli 
stati nel concedere aiuti a favore di imprese operanti in settori economici strategici, 
la cui crisi avrebbe ripercussioni sull’intera economia nazionale. 
12
 Sul punto si veda C. Pinotti, Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario 
della concorrenza, Cedam, Padova 2000, p. 13.
12 
 
tipi di interessi configgenti: gli interessi dell’impresa o delle imprese 
che beneficiano della misura e l’interesse dell’impresa o delle imprese 
concorrenti che vengono danneggiate dall’erogazione dell’aiuto. 
Nella I Relazione sulla politica di concorrenza del 1971, la 
Commissione ha affermato che “un aiuto statale implica 
generalmente un conflitto di interessi tra gli operatori economici che 
ne beneficiano ed i loro concorrenti negli stati membri, che vengono, 
in conseguenza, a trovarsi sul mercato comunitario in posizione meno 
favorevole di quella che ad essi spetterebbe qualora non venisse 
concesso l’aiuto”. 
‹‹ In un sistema economico in cui si faccia ampio ricorso agli 
aiuti, le imprese potenzialmente più competitive sono esposte ad 
effetti negativi: si vedono sottratte possibilità di espandere la propria 
produzione e di puntare ad ottenere preziose economie di scala; non 
possono conseguire quei profitti che rendono possibile 
l’accumulazione di capitale necessario a nuovi investimenti di ricerca; 
non vedono premiata la propria efficienza e non sono stimolate ad 
ulteriori miglioramenti››
13
. 
Tuttavia, sia le imprese beneficiarie dell’aiuto che quelle 
potenzialmente danneggiate dallo stesso, hanno in un determinato 
momento un interesse comune: quello della certezza, in ordine alla 
compatibilità comunitaria, della situazione di fatto e di diritto creata 
dal progetto di istituzione di una misura statale, certezza che può 
derivare solo da una decisione espressa o tacita della Commissione
14
. 
 
 
 
 
 
                                                 
13
 Così M. Orlandi, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Napoli 1995, p. 46. 
14
  Sul punto si veda C. Pinotti, Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario 
della concorrenza, Cedam, Padova 2000, p. 2 ss.
13 
 
6. Gli effetti distorsivi degli aiuti sulla concorrenza. 
 
Ai sensi dell’art 87, n.1 del TCE , il regime comunitario degli 
aiuti di stato si applica agli interventi che “falsino o minacciano di 
falsare la concorrenza” e “nella misura in cui incidano sugli scambi 
tra gli Stati membri”. 
Nell’ottica liberista il libero gioco delle forze di mercato è in 
grado di garantire un’ottimale allocazione delle risorse; la concessione 
di aiuti di stato costituisce un fattore di distorsione del processo 
allocativo oltre che una pratica contrastante con le regole di una sana 
e corretta concorrenza. 
‹‹ Gli aiuti possono determinare una riduzione dei costi 
sopportati dall’impresa; è il caso in cui lo stato contribuisce al 
finanziamento dei fattori della produzione, concorrendo ai costi 
sopportati dall’impresa per la formazione del personale, per la ricerca 
e sviluppo e così via ››
15
. 
In altri casi l’aiuto determina un aumento dei ricavi. Ciò si 
verifica nel caso in cui il beneficiario diretto dell’aiuto sia l’acquirente 
di beni o servizi a condizione che l’approvvigionamento di beni e 
servizi sia realizzato presso una determinata impresa. In tale ipotesi è 
l’impresa venditrice o fornitrice  ad essere beneficiaria dell’aiuto, 
poiché il sostegno accordato all’acquirente incrementa la domanda 
dei beni o servizi prodotti dall’impresa venditrice. In tal modo, gli aiuti 
pubblici realizzano l’effetto di attribuire all’impresa beneficiaria 
dell’aiuto una quota di mercato superiore a quella che l’impresa 
avrebbe conseguito in condizioni normali.  
Può avvenire che l’aiuto mantenga in vita imprese che da sole si 
sarebbero trovate fuori dal mercato lasciando il posto ad imprese 
efficienti.  
In conclusione, questa alterazione delle normali condizioni di 
mercato si traduce in un pregiudizio per le imprese più competitive 
                                                 
15
 Così G.M.. Roberti, Gli aiuti di stato nel diritto comunitario, Cedam, Padova 1997, 
p.204.
14 
 
che in assenza dell’intervento pubblico avrebbero guadagnato quote 
di mercato più elevate.