-3- 
antinfortunistica legislativamente apprestato, e ciò significa una cosa 
sola: che gli infortuni sul lavoro, essendo inevitabilmente collegati 
all’esercizio di attività industriale, solo a questa si sarebbe dovuto 
accollarne il relativo peso; sennonché in sede di traslazione legislativa di 
tale idea si accompagnò l’esonero della responsabilità civile del datore di 
lavoro, salvo il caso di sua accertata responsabilità penale. 
Da ciò emerge, usando una nota espressione del Balandi, che il danno 
ricade sull’impresa, la quale deve sempre pagare, ma proprio perché il 
danno è considerato inevitabile, sempre per ragioni di giustizia, 
l’impresa deve pagare meno e molto meno di quanto avrebbe dovuto in 
caso di responsabilità. All’opposto il lavoratore riceve prestazioni 
inferiori rispetto all’integrale risarcimento del danno in quanto egli non 
può invocare la piena responsabilità del proprio datore di lavoro.
-4- 
 
 
 
 
 
CAPITOLO 1 
RESPONSABILITÀ’ DEL DATORE DI LAVORO E 
ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO. 
L’EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA 
GIURIDICA. 
 
 
-5- 
1.1  Introduzione 
 
Con la fine del XIX° secolo il pregiudizio che poteva derivare alla salute 
del lavoratore diviene di pubblica importanza, sia nella coscienza della 
collettività che nel campo giuridico. Nella seconda metà dell’ottocento, 
infatti, con lo sviluppo della siderurgia, dell’industria pesante e la 
diffusione degli stabilimenti ed insediamenti industriali, con macchine 
mosse automaticamente, il fenomeno infortunistico assume preoccupanti 
dimensioni con gravi e serie conseguenze sui lavoratori; è infatti del 
1883 la primissima forma di assicurazione sociale in Europa, introdotta 
nella Germania di Bismark,  contro le malattie per i lavoratori 
dell’industria. La giurisprudenza tedesca aveva già individuato quelli che 
erano gli elementi caratterizzanti l’infortunio sul lavoro, considerato un 
evento collegabile al lavoro, ma abnorme rispetto al lavoro stesso, 
idoneo a produrre conseguenze dannose alla salute e alla vita 
dell’operaio
1
.   
                                                          
1
 Cherubini. Note sulle origini delle assicurazioni sociali in Germania 
-6- 
Nel nostro Paese è invece la l. 17 marzo 1898 n°80  ad istituire 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell’industria, 
prevedendo nel relativo art. 6 che codesta assicurazione doveva essere 
fatta a cura e spese del capo e dell’esercente dell’impresa, industria o 
costruzione, per tutti i casi di morte o lesioni personali da infortunio, 
che avvenissero per causa violenta in occasione di lavoro, le cui 
conseguenze avessero una durata maggiore di cinque giorni.  
Il tipo di assicurazione introdotto dal legislatore esonerava il datore di 
lavoro da responsabilità civile, salvo che questi od un suo incaricato alla 
direzione o sorveglianza dei lavoratori riportassero una condanna penale, 
in tal caso gli assicuratori avevano diritto di regresso (art.22). Salvo 
questo caso i capi o esercenti di impresa......restano esonerati dalla 
responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Questo sistema è rimasto 
immutato fino ad oggi anche se solo nella sua formale disciplina 
giuridica. Successivi e ripetuti interventi hanno poi apportato modifiche 
e migliorie al sistema: con il R.D. 928 del 1929 all’assicurazione contro 
gli infortuni si affianca quella contro le malattie professionali; il T.U. 
1765 del 1935 decretò l’automaticità delle prestazioni assicurative in 
-7- 
virtù della quale la loro erogazione è dovuta a prescindere del 
versamento dei relativi contributi; il DPR 1124 del 1965, che costituisce 
la base normativa a cui ancora oggi dobbiamo rifarci. 
-8- 
1.2 Il codice civile del 1865. La teoria della responsabilità 
extracontrattuale  e la teoria della responsabilità 
contrattuale. 
 
Il codice civile del 1865 dedicava ben poche norme alla disciplina dei 
rapporti di lavoro ed occorre quindi attendere la già ricordata legge 
80/1898 per avere una regolamentazione giuridica di tale materia. Il 
contratto di lavoro, pur avendo acquisito enorme rilievo con l’avvento 
dell’industria, non aveva alcuna normativa a cui far capo se non quella di 
derivazione romanistica sulla locazione; non esisteva un vero e proprio 
diritto del lavoro e le regole erano quelle desunte dal codice civile. 
L’unica norma disponibile per una ricostruzione accettabile di tale 
rapporto organizzativo era l’art.1153 che sanciva la responsabilità 
oggettiva dei padroni e committenti per danni causati dai loro domestici 
o commessi nell’esercizio delle incombenze a cui erano stati destinati. 
Però la giurisprudenza affermò raramente una responsabilità oggettiva 
dell’imprenditore attribuendo molto spesso le cause dell’infortunio 
all’operaio o al caso fortuito. 
-9- 
Sappiamo che il diritto romano prevedeva una fondamentale distinzione 
fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale e fino 
alla l. 80/1898 la responsabilità del datore di lavoro era a volte 
qualificata in un modo o nell’altro grazie al ruolo della giurisprudenza, 
nelle cui interpretazioni si ravvenivano due opposti orientamenti e di 
conseguenza due opposte teorie. La teoria della responsabilità 
extracontrattuale si basava sulla colpa i cui principi derivanti dalla Les 
Aquilia de damno iniuria erano consacrati nell’art. 1151 del codice civile 
del 1865. L’ art. 1151 stabiliva infatti che qualunque fatto dell’uomo che 
arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a 
risarcire il danno; e la giurisprudenza sulla base di questo canone 
riteneva che le imprese “sono tenute a rispondere dei danni verso i loro 
dipendenti per sinistri incontrati nel disimpegno delle loro mansioni, solo 
in quanto ad esse imprese sia imputabile una colpa qualsiasi, cagione 
diretta o indiretta del sinistro”
2
. Il datore di lavoro andava quindi assolto 
se il prestatore di lavoro non avesse fornito la prova della sua 
colpevolezza, prova assai ardua. 
                                                          
2
 App. Milano 16 novembre 1894; App. Milano 1 luglio 1895 
-10- 
Tale teoria era contrastata da quella della responsabilità contrattuale la di 
quale riconduceva all’interno del contratto di lavoro l’obbligo sicurezza 
e la responsabilità fondata sull’adempimento; pertanto una volta 
affermata l’esistenza di tale obbligazione, nel contratto di lavoro, da 
parte dell’imprenditore, la sua eventuale violazione costituiva 
inadempimento contrattuale. In base a questo principio l’onere della 
prova incombeva al datore di lavoro che doveva dimostrare la mancanza 
di responsabilità nell’infortunio.  
Entrambe le teorie pervenivano quindi al medesimo risultato: la 
responsabilità del datore esisteva solo quando l’infortunio gli fosse 
attribuibile. 
-11- 
1.3 La nascita del principio del rischio professionale. 
 
Così la Relazione del ministro Cimirri al progetto di legge presentato al 
senato il 13 aprile 1891: L’organizzazione dell’industria moderna, 
mettendo innumerevoli masse di operai a contatto ed in lotta con le forze 
elementari della natura, genera quella lunga serie di ferimenti e di morti, 
che si vanno tutti i giorni producendo con fatale regolarità, ad onta della 
più oculata...L’istituto giuridico della responsabilità civile, o che si fondi 
sulla vecchia dottrina della colpa aquiliana  o sulla nuovissima della 
colpa contrattuale, non può estendersi, senza snaturarsi, oltre i casi 
addebitabili per l’uno o per l’altro verso al committente. Restringendo il 
problema degli infortuni sul lavoro nell’angusta cerchia della 
responsabilità civile, la soluzione diventa impossibile, ovvero assurda ed 
insufficiente. Una soluzione equa, razionale, comprensiva, non si ottiene 
altrimenti che abbandonando le norme inflessibili del diritto privato, per 
far posto ai criteri dell’equità sociale, ch’è la giustizia applicata ad una 
sfera di relazioni più larghe e complesse”
3
.  
                                                          
3
in Atti Parlamentari, Senato del Regno. XVII legislaz. doc. 33,2. 
-12- 
Si fece quindi largo la coscienza  dell’ingiustizia del sistema giuridico 
che costringeva i lavoratori a subire sulla propria vita il prezzo dello 
sviluppo dell’industria, alla quale spetta invece di sopportare il costo 
degli incidenti come “rischio aggiuntivo delle operazioni economiche
4
”. 
Il pericolo era quindi radicato nell’attività  lavorativa industriale e 
l’imprenditore che introduceva nella società questo maggior rischio 
doveva anche sopportarne, secondo il comune senso dell’equità, le 
conseguenze negative. Lo sforzo interpretativo grazie al quale è maturata 
l’approvazione della legge sugli infortuni è evidente e ci viene illustrato 
in maniera ben chiara dal Fusinato: “Ogni qualvolta  un infortunio si 
verifica e viene constatato che nessuno con dolo o colpa ne fu la causa, 
necessariamente ne deriva, nel diritto vigente, che nessuno civilmente 
debba risponderne. Ma diversamente si presenta la cosa se noi 
consideriamo invece tali infortuni non più isolatamente ma nel loro 
complesso. Essi appaiono allora infatti non più come imprevedibili 
avvenimenti, ma come accessori inevitabili dell’industria che 
regolarmente si riproducono. E’ l’industria stessa che inevitabilmente in 
                                                          
4
V.G. Alpa, M. Bessone, La responsabilità civile. 
-13- 
sé racchiude una causa perenne  di pericolo, indipendente da ogni misura 
di produzione o di prevenzione che dall’operaio o dal padrone si possano 
ragionevolmente pretendere...Ora, se questo è vero, se tali infortuni sono 
una condizione inevitabile dell’esercizio dell’industria che ne diventa 
così la sola vera cagione, non sembra giusto che l’industria medesima ne 
sopporti l’onere? E dicendo che l’industria deve sopportarne il peso 
s’intende naturalmente il padrone o l’imprenditore che dall’industria ne 
ricava le utilità”
5
. 
L’imprenditore quindi, creata l’impresa, diventa ipso facto e ipso iure 
colpevole degli infortuni che vi si avverano,  è colpevole per il solo fatto 
di essere imprenditore, ma proprio per ciò, a questa sua colpa non si può 
dare la figura giuridica che ha nel diritto comune
6
. Fu quindi necessario 
ricorrere ad una dottrina la quale escluda quanto più possibile dalla 
controversia giuridica la problematica della ricerca della colpa fondando 
sul altri concetti l’obbligo di risarcimento, ed il modello 
dell’assicurazione obbligatoria fu recepito come il meno ripugnante. 
                                                          
5
Fusinato, Gli infortuni sul lavoro e il diritto civile 
6
Ferraris, Gli infortuni sul lavoro e la legge. 
-14- 
In questo modo si delinea in maniera sempre più chiara il fondamentale 
principio del rischio professionale.