Introduzione 
 
 
II 
 
Il secondo capitolo invece prende in considerazione i soggetti 
emittenti rilevando in questo settore la convivenza di vecchi e nuovi 
soggetti. 
Il mercato degli strumenti e servizi di pagamento era dominato dalle 
banche che avevano un vero e proprio monopolio in questo settore, ora 
compaiono nell’orizzonte nuovi players, o nonbanks, o, cybermediari. 
Le banche hanno dominato il mercato grazie alla caratteristica dei 
tradizionali strumenti di pagamento, cioè erano legati ad un deposito 
bancario. 
Lo slegare, delle nuove tecnologie, del deposito bancario allo 
strumento di pagamento ha consentito l’inserirsi nel settore di soggetti che 
non possono effettuare raccolta di fondi tramite deposito, ma che 
emettono strumenti di pagamento dietro ricezione di fondi. 
Tra questi nuovi players in Europa viene introdotta una nuova 
figura, riconosciuta giuridicamente, gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), 
il loro fondamento giuridico comunitario deriva dalla direttiva 
2000/46/CE riguardando l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale 
dell’attività degli Istituti di moneta elettronica.  
In Italia vengono introdotti con la legge 1° marzo 2002, n. 39 
“disposizioni per l’adempimento d’obblighi derivanti dall’appartenenza alle 
comunità europee”. 
I cybermediari sono costituiti da società la cui attività primaria non 
è finanziaria, quindi includiamo in questa categoria di soggetti società di 
telecomunicazioni, di software e di hardware. 
Il terzo capitolo introduce la problematica dei rischi, i rischi 
associati agli strumenti e servizi di pagamento sono: il rischio operativo, 
legale, di reputazione, strategico e altri rischi. 
Tra gli altri rischi vengono compresi il rischio di credito, liquidità, 
mercato e d’interesse, che sono assai sentiti dalle banche negli altri settori 
della loro gestione, ma poco rilevanti in questo campo. 
 Introduzione 
 
 
III 
 
Il rischio operativo è il rischio che è più fortemente sentito in questo 
settore e che ha costituito un deterrente all’utilizzo di questi nuovi 
strumenti da parte degli utenti. 
La componente del rischio operativo che è di maggiore importanza è 
quello relativo alla sicurezza. Proprio sotto questo aspetto viene analizzato 
il rischio operativo in questo capitolo, prendendo in considerazione prima 
tutte le componenti della sicurezza a cui assegna un certo valore la Banca 
Centrale Europea e poi la struttura legale che questo istituto ha previsto 
per la tutela dei consumatori. 
L’ultimo paragrafo del terzo capitolo introduce una serie di 
documenti internazionali riguardanti la sicurezza nei servizi e strumenti di 
pagamento innovativi. 
 
 Capitolo 1 
 
1 
Capitolo I 
I nuovi strumenti e servizi di 
pagamento 
1.1.Introduzione 
Sono definiti nuovi strumenti e servizi di pagamento tutte le iniziative 
che utilizzano le nuove tecnologie dell’informazione e delle 
telecomunicazioni nei pagamenti
1
. 
Lo sviluppo di queste tecniche di pagamento è aumentato 
soprattutto con lo svilupparsi dell’e-commerce. 
Si intende per e-commerce la vendita o l’acquisto di beni o servizi tra 
famiglie, individui, governi e altre organizzazioni pubbliche o private 
condotte con l’uso delle reti telematiche aperte, Internet. 
Il nascere dell’e-commerce e dei nuovi strumenti e servizi di 
pagamento fa parte di un più ampio movimento che inizia con la 
rivoluzione informatica prima, e telematica virtuale dopo; e che può essere 
associata alla diffusione di Internet e del World Wide Web (www)
2
. 
La rete Internet è definibile come un sistema di telecomunicazione 
su scala globale, formato da nodi di elaborazione facenti parte di un 
sistema di indirizzamento regolato da un protocollo denominato IP 
                                       
1
 Si veda: S. Martucelli, Obbligazioni pecuniarie e pagamento virtuale, Giuffrè, Milano, 
2001. 
2
 Cfr., E. TOSI, I problemi giuridici di Internet, dall’E-commerce all’E-business, Giuffrè, 
Milano, 2001. 
 Capitolo 1 
 
2 
(Internet Protocol), i quali possono scambiarsi informazioni e servizi 
secondo un protocollo detto TCP (Transfer Control Protocol). 
In altre parole Internet nasce dall’aggregazione spontanea di banche 
dati in tutto il mondo, queste sono collegamenti di reti utilizzanti un 
protocollo di telecomunicazione uniforme (IP). 
Il web è una particolare applicazione di Internet, nata con lo scopo 
di consentire la distribuzione sulla rete Internet di documenti
3
. 
I nuovi strumenti di pagamento possono essere classificati in 
quattro categorie: 
1. servizi prepagati, sono riserve di valore che mirano a sostituire 
il circolante; 
2. portali di pagamento, sono dei siti fornitori di servizi di 
pagamento collegati a sistemi di pagamento innovativi o a 
strumenti tradizionali; 
3. servizi di accumulo dei pagamenti, sono servizi di pagamento 
per transazioni di piccolo importo su Internet; 
4. m-payments, sono sistemi di pagamento che si avvalgono 
dell’uso di telefoni cellulari. 
I servizi prepagati sono nati in Europa per i pagamenti di piccolo 
importo e si distinguono in  
1. moneta elettronica; 
2. pagamenti personali in linea; 
3. scratch card
4
. 
                                       
3
 Cfr., S. CERI, P. FRATERNALI, Le tecnologie per l’electronic business sicuro, in 
Internet banking: tecnologia, economia e diritto, EDIBANK, 2OOO. 
4
 Cfr., ECB, E-payments in Europa – the Eurosystem’s perspective, Issues paper, 
september, 2002. 
 Capitolo 1 
 
3 
I portali di pagamento e i servizi di accumulo nascono 
originariamente negli Stati Uniti, infatti è proprio in America che nascono 
e si sviluppano i primi siti Internet legati all’e-commerce. 
Il sistema degli m-payment nasce in Europa dove la diffusione dei 
computer e dell’uso di Internet è assai meno penetrante che negli Stati 
Uniti. 
 Capitolo 1 
 
4 
1.2.Servizi prepagati 
1.2.1.La moneta elettronica 
1.2.1.1.Definizioni 
Molteplici sono le definizioni adottate e adottabili di moneta 
elettronica. In generale definiamo moneta elettronica uno strumento di 
pagamento in cui il valore monetario è memorizzato su un dispositivo 
elettronico in possesso del cliente. 
L’ammontare di tale valore monetario caricato diminuisce o 
aumenta, a seconda dell’operazione effettuata, ogni volta che il 
proprietario del dispositivo lo utilizza per un’operazione di acquisto, 
vendita, carico e scarico.  
Caratteristica distintiva delle operazioni effettuate tramite moneta 
elettronica è la circostanza che il loro svolgimento non implica la presenza 
di un conto bancario
5
. Questa è una fondamentale differenza della moneta 
elettronica dalle altre carte di pagamento.
6
 
A definire la moneta elettronica sono intervenute diverse istituzioni 
monetarie, economiche e giuridiche mondiali, per evidenziare l’importanza 
che questo nuovo strumento di pagamento sta assumendo. 
La Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) inserisce la moneta 
elettronica tra i sistemi di pagamento al dettaglio definendo “l’e-money una 
riserva di valore elettronico caricata in un dispositivo simile ad una 
chipcard o ad un hard drive in un computer, la quale è utilizzata per 
effettuare pagamenti con il trasferimento della valuta caricata nella 
memoria dello strumento ad un altro operatore. Questi prodotti sono 
                                       
5
 Si veda: O. OLIVIERI, La Rilevanza del tempo nei sistemi di pagamento, in Banca, 
borsa e titoli di credito, gennaio febbraio, 2001. 
6
 Cfr., BCE, Le problematiche connesse allo sviluppo della moneta elettronica, in 
Bollettino mensile della BCE, novembre, 2000. 
 Capitolo 1 
 
5 
strumenti di pagamento con i quali i consumatori possono effettuare 
regolamenti di transazioni di importo limitato”
7
. 
La Banca Centrale Europea (BCE) interviene in materia, prima con il 
Report on electronic money, nel 1998, e successivamente, con la Direttiva 
2000/46/CE riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale 
dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che é una parte della trilogia 
di direttive adottate per accrescere la fiducia nel commercio elettronico e 
promuovere lo sviluppo dell’offerta di servizi e di prodotti in Internet. 
Secondo il Report on electronic money “la moneta elettronica è 
genericamente definita come una riserva elettronica di valore monetario su 
un dispositivo che può essere ampiamente utilizzato per effettuare 
pagamenti a imprese diverse dall’emittente senza necessariamente 
implicare la presenza di conti bancari nell’operazione, essendo la sua 
natura quella di uno strumento prepagato al portatore”
8
. 
La normativa comunitaria
9
 restringe la definizione di moneta 
elettronica dichiarando “si intende per moneta elettronica: un valore 
monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia:  
i memorizzato su un dispositivo elettronico; 
ii emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al 
valore monetario emesso; 
iii accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse 
all’emittente”. 
                                       
7
 Cfr., BIS, Policy issues for central banks in retail payments, Committee payment and 
settlement system, march, 2003. 
8
 Cfr., ECB, Report on electronic money, august, 1998. 
9
 Art. 1, comma 3, della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/46/CE 
riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di 
moneta elettronica.  
 Capitolo 1 
 
6 
La Banca d’Italia prende in esame la moneta elettronica nel “Libro 
bianco sulla sorveglianza del sistema dei pagamenti”, del 1999, 
accogliendo la definizione di moneta elettronica data dalla Comunità 
Europea.  
Conformemente la Banca d’Italia
10
 individua due tipi di moneta 
elettronica: il borsellino elettronico e la moneta digitale. I suoi aspetti 
peculiari sono: 
i elevata innovazione tecnologica, che ne consente l’offerta e 
l’utilizzo su reti di telecomunicazione; 
ii natura prepagata, che ne permette la circolazione in forma 
anonima; 
iii bassi costi di transazione, che ne favoriscono l’utilizzo nei 
pagamenti di basso importo in sostituzione della moneta 
legale
11
. 
In Italia la definizione di moneta elettronica è introdotta con la legge 
1 marzo 2002, n. 39 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 
2001”, che, agli articoli 55 e 56 apporta le modifiche all’art. 1 del Testo 
Unico in materia bancaria e creditizia. 
L’art 55 dichiara che la moneta elettronica è “un valore monetario 
rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia 
memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi 
di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo 
di pagamento da soggetti diversi dall’emittente”. 
                                       
10
 Cfr., BANCA D’ITALIA, Libro bianco sulla sorveglianza del sistema dei pagamenti”, 
novembre,1999. 
11
 Cfr., F.DI FONZO, La moneta elettronica confronto tra la normativa comunitaria e la 
disciplina italiana, LUISS, CERALDI, luglio 2001. 
 Capitolo 1 
 
7 
1.2.1.2.Tipologie e caratteristiche tecniche 
Sotto la definizione di moneta elettronica ricadono due differenti 
tipologie di strumenti
12
: 
a) prodotti basati su hardware: carta prepagata munita di 
microprocessore (borsellino elettronico – smart card); 
b) prodotti basati su software: moneta virtuale, costituita da valori 
monetari registrati nella memoria di un elaboratore.
13
 
Anche se riuniti in un unica definizione questi strumenti sono 
diversi per natura, finalità e modo di funzionamento. 
La carta prepagata è usata nelle transazioni face-to-face per importi 
limitati mentre la moneta virtuale è stata sviluppata per pagamenti su 
Internet
14
.  
Partiamo dall’analisi della smart-card; è costituita da una tessera 
plastificata con la presenza di un microprocessore (Chip) e, a differenza 
delle carte precedentemente conosciute dai consumatori, dall’assenza 
della banda magnetica.  
La sua particolarità consiste nel fatto di non essere legata ad un 
conto bancario, infatti, è caricata dall’utente presso la banca, sportelli 
automatici o via telefono con il contestuale scambio di contanti.  
I soggetti coinvolti nella gestione delle smart-card sono: 
1. emittenti; 
2. operatori di rete; 
3. fornitori di software e hardware
15
. 
                                       
12
 Si veda: G. STUMPO, Il quadro tecnico e normativo di riferimento degli strumenti di 
pagamento ON-LINE, in Diritto del commercio internazionale, luglio settembre, 2001. 
13
 Cfr., BCE, Le problematiche connesse, ecc., cit. 
14
 Cfr., M. GIORGINO, S. CAMPODALL’ORTO, Banche: oltre l’E-trade fino all’E-
business, in Internet banking, tecnologia, economia e diritto, EDIBANK, 2000. 
15
 Cfr., M. VELLA, Borsellini elettronici: potenzialità ed ipotesi di sviluppo, in Mondo 
Bancario, novembre dicembre 2000.