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promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
Il codice civile detta, con le norme del titolo VI del quinto libro, schema
rimodellato dal nuovo diritto societario del 2003, una disciplina generale del
fenomeno cooperativo, destinata ad essere integrata da leggi speciali che regolano
più specificamente, singole categorie di cooperative (art 1520). Degna di nota è,
anzitutto, la collocazione sistematica delle cooperative: esse sono, nel sistema del
codice civile, altrettanto società, perciò viene da pensare che mal si attagli la
nozione generale di società dettata dall’art 2247. La ragione della dominazione
“società” va ricercata nel fatto che l’impresa cooperativa prima ancora che essere
cooperativa, deve essere impresa, ossia una unità di produzione o di scambio
destinata ad operare sul mercato, perdurare nel tempo ed in grado di competere
con le imprese capitalistiche. Seconda ragione, il codice civile estende molte delle
norme dettate per le società lucrative e, in particolare, per le società per azioni,
della quale esse ripetono, nella configurazione che ne dà il titolo V, molti elementi
strutturali. Per l’art 2519 «alle società cooperative, per quanto non previsto nel
presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per
azioni»4. Per effetto di questa norma di rinvio, la cooperativa si presenta come una
sorta di società di capitali modificata da alcuni elementi differenziali, che mirano
ad adattarne la struttura al perseguimento dello scopo mutualistico. Elementi di
differenziazione costanti si riscontrano:
- il limite massimo alla partecipazione di ciascun socio al capitale della società.
Infatti, a norma dell’art. 2525 «nessun socio può avere una quota superiore a
centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma». Il limite
non si applica, in nessun caso, nei confronti delle persone giuridiche socie
(esempio cooperative socie di altre cooperative), né si applica ai soci persone
fisiche che abbiano eseguito conferimenti di beni in natura o crediti o ai
sottoscrittori di strumenti finanziari;
- il limite minimo posto al numero dei soci: per procedere alla costituzione di una
società cooperativa occorre che i soci siano almeno nove (almeno cinque nei
4
F.Galgano, Diritto commerciale, Zanichelli, Bologna, 2004.
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consorzi in forma cooperativa) e, se il loro numero sia, successivamente
diminuito al di sotto del minimo, lo si dovrà reintegrare entro un anno, pena lo
scioglimento della società;
- la variabilità del capitale sociale, che l’art. 2511 menziona nella stessa
definizione di società cooperativa: il capitale della società non è determinato in
un ammontare prestabilito; ed il suo aumento, conseguente all’ingresso di nuovi
soci, o la sua diminuzione, conseguente all’uscita di soci dalla società, non
importa modificazione dell’atto costitutivo;
- il principio «una testa un voto»: ogni socio ha, in assemblea, un voto, qualunque
sia il valore della suo quota o il numero delle sue azioni; norma derogabile per le
persone giuridiche socie, alle quali l’atto costitutivo può attribuire più voti, ma
non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota o delle azioni oppure al
numero dei loro membri.
La natura della cooperativa quale “organizzazione di massa” si manifesta nel
limite massimo posto alla quota di ciascun socio e nel limite minimo posto al
numero dei soci: la forza della cooperativa sta nel numero dei suoi soci, e non
nella loro ricchezza. Questa è la forte dimostrazione di quanta importanza viene
data al socio/persona anziché al capitale apportato dal socio/persona. All’interno
della cooperativa, infatti, ciascuno socio conta quanto ciascun altro: egli non viene
altrimenti in considerazione se non per la sua appartenenza al ceto sociale o alla
categoria produttiva della quale la cooperativa è espressione. La contrapposizione
rispetto all’impresa capitalistica è nettissima: il ripudio del principio plutocratico
per il quale il potere economico, il potere di controllare la ricchezza dipende dalla
proprietà della ricchezza ed è proporzionale ad essa.
Una novità introdotta dalla riforma del 2003 è quella di avere istituito l’Albo delle
società cooperative, che sarà tenuto presto il registro delle imprese delle Camere
di Commercio. L’albo delle società cooperative si compone di due sezione: nella
prima sezione devono iscriversi le cooperative a «mutualità prevalente», nella
seconda sezione devono iscriversi le cooperative «diverse» da quelle a mutualità
prevalente5. Tale distinzione dispone che solo le cooperative iscritte nella prima
5
A.Minoia, Riforma societaria: l’Albo delle società cooperative, in Gestione Cooperativa, n. 10,
2004.
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sezione potranno fruire delle agevolazioni fiscali disposte dalle leggi speciali a
favore della cooperazione.
Perciò a norma dell’art. 2512 in ragione dello scambio mutualistico e del rapporto
con i soci e con i terzi, sono cooperative a mutualità prevalente quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o
utenti di beni e servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento dello loro attività, delle
prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli
apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Per l’accertamento, in concreto, della prevalenza valgono i criteri di cui l’art.
2513, che impone ad amministratori e sindaci di evidenziare nella nota integrativa
al bilancio che:
a) i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono
superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni ai sensi dell’art. 2524, comma 1, punto A1, del codice civile;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del
costo del lavoro di cui all’art. 2425, comma 1, punto B9, del codice civile; ed il
costo del lavoro dei soci includerà sia quello del lavoro dipendente sia quello del
lavoro autonomo continuato e continuativo, che dovrà complessivamente risultare
superiore al cinquanta per cento del costo totale del lavoro subordinato impiegato
nella cooperativa;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti
dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei
servizi di cui all’art. 2425, comma 1, punto B7, del codice civile ovvero al costo
delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’art. 2425, comma 1,
punto B6, del codice civile.
Una norma particolare vale per le cooperative agricole: la condizione di
prevalenza sussiste quando i prodotti conferiti dai soci sono superiori per qualità e
quantità al cinquanta per cento del totale dei prodotti conferiti.
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Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico (caso delle
cooperative miste), la condizione di prevalenza è documentata facendo
riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Oltre al connotato della prevalenza di natura gestionale, ovvero il verificarsi di
determinate condizioni come sopra enunciato, vi è anche un connotato di
prevalenza di tipo statutario contrassegnato dalla necessaria introduzione e
adozione all’interno dei propri statuti delle cosiddette «clausole di non
lucratività». I vincoli statutari6 per il riconoscimento della mutualità prevalente
sono7 :
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale
effettivamente versato;
b) il divieto dei remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai
soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto a limite massimo previsto
per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative diverse, iscritte nella seconda sezione dell’Albo delle cooperative,
che non rispettano i requisiti gestionali della mutualità e che non adottano i
vincoli statutari, presentano le seguenti caratteristiche:
- conservano lo scopo mutualistico;
- le regole associative sono analoghe alle altre cooperative e quindi in assemblea
ogni socio esprime un singolo voto:
• non usufruiscono delle agevolazioni fiscali a eccezione dell’esenzione Ires sugli
utili accantonati alla riserva minima obbligatoria (trenta per cento);
• possono trasformarsi in altra forma societaria;
6
D. Vedani, La mutualità prevalente: acquisizione e perdita della qualifica, trasformazione della
società, in Gestione Cooperativa, n.3, 2006.
7
Art. 2514, comma 1.