2
Perfino la legge Biblica insegnava ai guerrieri “Il Signore, Iddio tuo, ti darà la 
città nelle mani e allora metti a fil di spada tutti i maschi; ma le donne, i 
bambini, il bestiame e tutto ciò che sarà nella città, tutto quanto il suo bottino, 
portalo via con te e goditi del bottino dei tuoi nemici, che il Signore, Iddio tuo, ti 
avrà dato”
3
. 
Nondimeno durante le Crociate, i cristiani erano ben consapevoli che nessuna 
scrittura condannava come peccato la violenza sulle donne, evitando, per lo 
meno fino alla permanenza sul mondo terreno, punizione di sorta
4
. 
Tralasciando disquisizioni femministe sulla considerazione della donna, 
peraltro fuori luogo se si nota il periodo in esame, quello che emerge è senz’altro 
una connotazione puramente “economica” dell’argomento in esame: le donne 
erano bottino di guerra. 
Più genericamente le donne erano il bene materiale su cui esercitare un diritto 
di proprietà da parte, ovviamente, visto i tempi, dell’uomo (che fosse il padre, 
marito o fratello poco importa). 
Ciò che risulta evidente, a parte il tentativo di accordo fra Achille e 
Agamennone, è una situazione generalizzata che inquadra le donne alla pari dei 
monili o delle bestie da lavoro. E al pari di queste ultime chiunque tentasse di 
appropriarsene o di entrarne in possesso in varia maniera, provocava un danno 
al legittimo proprietario, al padrone insomma. 
Così, sia in tempo di pace che di guerra, fosse questa fra popolazioni
5
 differenti 
o aventi in comune le stesse origini, il risultato era sempre un “crimine” contro 
la proprietà
6
. 
Il crimine consisteva, infatti, nel sottrarre una donna dai legittimi proprietari e, 
nel caso di “vergini”, lo stupro ne distruggeva irrimediabilmente il valore 
economico, provocando peraltro l’accantonamento sociale della famiglia di 
appartenenza. Le figlie violate potevano essere donate ad un convento ed in 
molti casi erano date in moglie a colui che le aveva violentate.
7
 
                                                           
3
 Bibbia, Deuteronomio: 20:14. Sottolineo l’equiparazione implicita fra le donne, i bambini e il bestiame. 
4
 Anne Barker, Justice Delayed, Michigan State University-DCL-Journal of International Law, summer 
1999. Vol.8, issue 2. In nota 3 a pagina 452 cita Michael Walzer, Just and Unjust Wars, 134-5 (1992). 
5
 Di “nazioni” si potrà parlare solo nel XVI-XVII secolo. 
6
 K. D. Askin, War Crimes against Women , pag 21: Rape of a woman was considered as a property 
crime… 
7
 Ibidem, in nota 53. 
 3
Qualche autore riporta comunque che singoli e disparati interventi furono 
attuati da alcuni personaggi particolarmente illuminati che, precorrendo i 
tempi, sottolineavano come in tempo di guerra fosse necessaria una diversità di 
trattamento fra combattenti e civili. 
Alberico Gentili (1552-1608) narra nel suo De Iure Belli che Scipione si adoperò 
per difendere la castità delle donne catturate (ancora una volta il profilo 
economico: si difende il valore di mercato, non la persona); che Totila, capo dei 
Goti, si preoccupò che nessuna donna fosse violata; Valerio Torquato fu 
mandato in esilio senza neppure un voto di veto poiché usò violenza nei 
confronti di una prigioniera. 
Ancora, però, il bilancio è in negativo se si considera che questi pochi “eventi” si 
snodano nell’arco di centinaia d'anni. 
Non si deve pensare, però, che une seppur minima attenzione alla sorte dei 
“civili” in tempo di guerra fosse prerogativa della cultura occidentale. 
M.Cherif Bassiouni
8
, brevemente, richiama l’attenzione proprio sul 
contemporaneo sviluppo di istanze contrarie all’inutile sofferenza
9
 inferta a 
certe categorie di persone in tempo di guerra. 
A parte la difficoltà di concepire la sofferenza “utile”, è importante notare come 
l’Autore ponga alla base dell’evoluzione in tal senso proprio la convergenza delle 
religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo e Islam incorporarono le stesse 
regole da osservare in tempo di guerra che si possono ritrovare presenti in altre 
culture. I Cinesi, gli Indù, gli Egiziani fino agli Assiro-Babilonesi imponevano il 
rispetto dei civili. In che termini esattamente non è chiaro, ma l’Autore cita un 
codice Giapponese - il Codice Bushido- che imponeva il rispetto dell’onore e 
relativo comportamento da attuare. 
Un altro esempio risale al 634 a. C. e riguarda l’Islam. 
In prima linea Caliph Abu Bakar imponeva ai suoi soldati, in procinto di 
invadere la Siria, di “ non mutilare e neppure uccidere bambini, vecchi e 
donne”
10
. 
                                                           
8
 M. Cherif Bassiouni, The Law of the International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia, The 
Netherlands, 1996, pag.482. 
9
 Ibidem: “Unnecessary pain and suffering” a pag. 482, par. II. 
10
 Ibidem, pag. 483, nota 4. 
 4
Un cenno a parte meritavano i ministri del culto “avversario”, ovviamente 
maggiormente esposti nelle cosiddette guerre di religione. 
Da quello che si può arguire da questi scarni cenni sull’epoca antica, lo sforzo di 
queste civiltà è rimarchevole. Adoperarsi per non uccidere persone estranee alle 
ostilità in un’epoca che non conosceva i diritti umani, il valore della persona e la 
sua dignità come tale è eccezionale, ma resta da immaginare tutta l’ulteriore 
gamma di insofferenze da poter infliggere che non si riducessero alla morte. 
Bassiouni evidenzia come già in questo periodo si possa parlare degli ancestrali 
prodromi del diritto internazionale umanitario, ma per quanto riguarda la 
protezione specifica da devolvere alle donne
11
, intendo proprio contro lo stupro, 
si dovrà aspettare la scoperta dell’America e la sua successiva guerra di 
secessione
12
. 
 
 
 
                                                           
11
Non intendo avvallare la teoria di alcuni Autori incentrata sulla creazione di un crimine 
specificatamente relazionato alle donne (gender related crime), quale lo stupro. E’ tristemente vero che, 
senza bisogno di stime accurate, il 90% degli stupri è perpetrato contro le donne in quanto tali; ma non 
bisogna tralasciare che una seppur minima percentuale è riservata pur agli esponenti del sesso maschile. 
Infra Terzo Capitolo, Sezione VI. 
12
 Mi riferisco al Lieber Code, infra al par. 3. 
 5
2. Dal Medio Evo al Diciannovesimo Secolo 
 
 
“Nel Medio Evo, le opportunità di stuprare e saccheggiare erano fra i pochi 
vantaggi riconosciuti… ai soldati, pagati con irregolarità dai loro padroni… 
Quando la città di Costantinopoli fu saccheggiata nel 1204 lo stupro e il 
saccheggio andavano di pari passo… 
Con il passare del tempo, il trionfo sulle donne ottenuto con la violenza divenne 
un modo per misurare la vittoria, parte della dimostrazione di mascolinità e 
successo dei soldati, una tangibile ricompensa per i servizi resi….e un premio 
di guerra” 
13
. 
 
Senza soluzione di continuità il Basso Medio Evo (formalmente dal 476 d.C. al X 
secolo circa d.C.) prosegue in linea con il periodo precedente. 
Anzi, contrariamente alle sopra descritte aspettative di protezione ai civili, si 
registra quella che sembra un’inversione di tendenza. 
Forse dovuta alla generale sensazione di mancanza di ordine e limiti che 
conseguirono alla caduta di quel che rimaneva dell’Impero Romano d’Occidente 
o, più probabilmente, per la sporadicità ed esiguità delle previsioni in difesa dei 
civili la situazione di questi ultimi durante i conflitti non fece che ripresentarsi 
in tutta la sua crudeltà. 
Per le donne la situazione, in realtà, non muta di molto. 
D’altra parte non si può pretendere un trattamento di riguardo durante la 
guerra quando nemmeno in tempo di pace si riceve alcuna attenzione. 
Le donne potevano essere arse al rogo per adulterio, prostituzione e simili
14
. 
Il diritto canonico
15
 premeva di sottolineare che la donna, assolutamente 
soggetta all’uomo, doveva obbedire in ogni tempo a quest’ultimo. 
Quello che emerge è senz’altro il consolidarsi della violenza contro le donne 
come un crimine sì, ma contro la “purezza sessuale”, la castità. Con l’imperare 
                                                           
13
 Susan Brownmiller, Against Our Will, Men, Women and Rape, London, 1975. 
Sottolineatura aggiunta. 
14
 Vedi Brownmiller, op.cit., nota 12, pag. 31. 
15
 Il diritto canonico era nell’epoca in questione l’unica forma di diritto sovranazionale e universalmente 
riconosciuto. 
 6
della religione cristiana, che permea ogni singolo istante della vita dell’uomo 
medioevale, si è verificato uno spostamento dell’asse di valutazione. 
 La proprietà cede alla purezza virginale. 
Quello che deve essere tutelata è la società in ogni suo singolo aspetto, in ogni 
sua singola conformazione.  
La famiglia è alla base della società, la donna è alla base della famiglia. 
Attentando all’onore della donna, si incide indelebilmente la famiglia. Proprio in 
questo periodo si consolida la considerazione dello stupro come crimine contro 
la moralità, la decenza, contro le virtù della donna, intesa come custode del 
focolare domestico
16
. Bisogna prestare attenzione, però, al fatto che il bene 
tutelato è la castità, la purezza sessuale della donna, ma che titolare del bene in 
questione era per sempre l’uomo. 
Se questa era la situazione in tempo di pace, sul fronte guerre poco muta. 
Le donne rimangono con la loro etichetta di bottino e assurgono a “dignità” di 
ricompensa dopo il combattimento. 
Lo stupro in tempo di guerra, insomma, rimane ancora un elemento 
connaturale al conflitto stesso. Non si ha motivo di ritenere che fosse 
appositamente incoraggiato dai superiori,
17
 né che facesse parte di una politica 
prestabilita per annientare le radici etniche dell’avversario.
18
 
Lo stupro era semmai considerato come la meritata ricompensa per aver 
combattuto strenuamente e aver sconfitto il nemico
19
. 
Volendo ricercare una ulteriore connotazione, lo stupro delle donne del nemico 
costituiva un marchio indelebile nella storia degli sconfitti
20
.  
                                                           
16
 Nel codice penale italiano la violenza sessuale era sanzionata dell’articolo 519; quest’ultimo, pero’, era 
collocato all’interno del titolo IX a presidio della moralità’ pubblica e buon costume. Solo nel 1996 con la 
legge n° 66 fu introdotto l’articolo 609 bis a reprimere la violenza sessuale all’interno del titolo XII 
dedicato ai delitti contro la persona (capo III, delitti contro la libertà individuale, sezione II, dei delitti 
contro la libertà personale).  
17
 Come invece appare accadere con i conflitti sia in Bosnia –Herzegovina che in Rwanda. 
18
 I Rapporti presentati alle Nazioni Unite dai Commissari Speciali nell’Ex Yugoslavia testimoniano la 
generalizzata politica di sterminio etnico attuato tramite violenza sessuale. Determinanti, a questo 
proposito sono le istanze culturali e religiose presenti nelle società colpite. Vedi infra. 
19
 Interessante è osservare come questo aspetto di “ricompensa per le fatiche” sia presente anche nella 
Seconda Guerra Mondiale e sia documentato negli atti del Tribunale di Tokyo. Uno degli aspetti 
emblematici delle cosiddette “comfort women” di Nanking. 
 7
Un atto compiuto per sancire la sconfitta in ogni suo aspetto, uno scherno quasi. 
Gli uomini venivano così bollati come inetti alla guerra e incapaci di difendere 
persino il focolare domestico, il che equivaleva alla sconfitta totale. 
Con l’avvicinarsi del trapasso che sfocerà nel Periodo Moderno, la storia del 
diritto si vanta di un avvenimento che sembra sì isolato, ma che riveste, per lo 
meno alla luce dell’argomento in esame, un’importanza a dir poco straordinaria. 
Vari autori
21
 riportano l’esistenza, datata 1474, del primo processo formalmente 
internazionale dove l’imputato dovette rispondere per violazione delle 
consuetudini di guerra
22
. 
Bassiouni riporta l’evento come la prima testimonianza dell’esistenza di un 
processo internazionale intentato contro un militare per violazione delle 
consuetudini di guerra
23
. 
Appunto nel 1474 Peter von Hagenbach divenne il primo imputato per 
violazione delle leggi e consuetudini di guerra. Il processo fu tenuto a Breisach, 
Germania, al cospetto di ventisette magistrati del Sacro Romano Impero.  
L’internazionalità fu garantita dal Pubblico Ministero Henry Iselin da Basilea e 
dalle nazionalità dei giudici del collegio giudicante provenienti da Svizzera, 
Alsazia e Germania
24
. 
Von Hagenbach fu ritenuto responsabile di omicidio, stupro, spergiuro e altri 
crimini. 
Non bisogna fraintendere, però, la reale portata di quanto riportato. 
Von Hagenbach fu si processato per aver instaurato un “regno di terrore
25
” nella 
città di Breisach, ma in quanto omise di dichiarare formalmente guerra.
26
 
                                                                                                                                                                          
20
 K. D. Askin, op.cit., pag. 28 
21
 M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law, A Draft International Criminal Code, The 
Netherlands, 1980, pagina 8. Wells D., War Crimes and Laws of War, Maryland, 1991, pagina 93. Taylor 
T., Nuremberg and Vietnam, an American Tragedy, Chicago, 1970, pagina 81.  
22
 Tuttora lo stupro e’ perseguito come crimine di guerra. Infra, Secondo Capitolo. 
23
 Bassiouni, International Criminal Law, A Draft International Criminal Code, The Netherlands, 1980, 
pag. 8. 
24
 Il Processo di Norimberga è comunque ritenuto essere il primo caratterizzato dalla completa 
internazionalità dato l’impatto devastante delle azioni criminali che ha caratterizzato il Secondo Conflitto 
Mondiale. 
25
K. D. Askin, op. cit., pag. 29. 
 8
L’Autore che riporta la cronaca del processo dichiara che in realtà l’imputato fu 
condannato per atti che, se intervenuti dopo la formale dichiarazione di guerra, 
sarebbero stati permeati dall’aura della legalità. 
La connotazione criminale, quindi, non risiedeva negli atti di omicidio, stupro e 
simili in quanto tali, ma nell’avere omesso di intraprendere da subito una guerra 
“giusta”. 
Wells riporta chiaramente che, in caso di formalità regolarmente adempiute, le 
città che avessero rifiutato di arrendersi quando richiesto, avrebbero reso 
“legale” lo stupro delle loro cittadine. 
E’ importante sottolineare sin da ora l’importanza di questo processo per quanto 
riguarda la responsabilità penale nell’ambito delle gerarchie militari.  
Il tale von Hagenbach tentò di discolparsi adducendo il suo rango di soldato e, 
come tale, la sua totale abnegazione agli ordini dei superiori. Egli sembra aver 
affermato di aver commesso tali atti su ordine del Duca Carlo “Il Calvo” e quindi 
di non poter essere considerato assolutamente responsabile. 
Il Collegio rigettò l’ipotesi
27
. 
La questione della responsabilità del superiore gerarchico è una delle tante ad 
aver affannato Pubblici Ministeri e Giudici durante il Processo di Norimberga
28
, 
quando si cercò di svincolarsi dalla responsabilità penale invocando la rigida 
gerarchia in seno all’esercito e la devozione da rivolgere ai propri superiori che 
imporrebbe al soldato di grado inferiore di obbedire sempre e comunque. 
Concetto, quest’ultimo, molto caro a Giovanni di Salisburgo che, nel suo 
Policraticus, sanciva indiscutibilmente l’assoluto dovere di ogni soldato di 
obbedire agli ordini: di qualunque natura essi fossero. 
Il fatto è che quest’ultimo autore scrisse nel 1159 mentre il processo svoltosi a 
Breisach si tenne più di tre secoli dopo
29
. Un sensibile cambiamento che sarà 
particolarmente apprezzato nel XX secolo e che permetterà di punire certi 
crimini, in primis lo stupro, in tutte le sue possibili connotazioni. 
                                                                                                                                                                          
26
 Ibidem. Si riporta il testo originale: The charge against him was that he had instituted this terror 
without first having declared war. Had he declared war, the acts would have been proper. 
27
 Askin, op. cit., pag. 28. Non sono note le argomentazioni adottate dal collegio che rigettano le pretese 
dell’imputato. 
28
Tuttora caratterizza molte fra le decisioni del Tribunale per l’Ex Yugoslavia e per il Rwanda. 
29
 La responsabilità del superiore gerarchico consiste in uno degli aspetti fondamentali per il crimine di 
stupro così come perpetrato nei conflitti esaminati.  
 9
Il Seicento è una pietra miliare per il diritto, che cerca di divincolarsi dai dogmi 
religiosi tentando di trovare fondamento in se stesso. 
Huug van der Groot, detto Grotius, nel De Iure Belli ac Pacis (1646) mentre 
sosteneva che di per sé il diritto naturale e delle nazioni non proibisce tutte le 
guerre, al contempo affermava l’assoluta necessità di proibire i conflitti che 
violassero i diritti dei popoli. 
A proposito della violenza sessuale in tempo di guerra, l’Autore riporta le 
opinioni di coloro che ritengono ammissibile la violenza nei confronti delle 
donne
30
. 
Al tempo stesso, però, sottolinea che una “conclusione migliore sia stata 
raggiunta da altri... e di conseguenza [lo stupro] non dovrebbe rimanere 
impunito in guerra meno che in tempo di pace”
31
  
Un secolo dopo, con l’affermarsi dell’Illuminismo, Jean Jacques Rousseau 
(1712-1778) premeva per la protezione dei civili in tempo di guerra.  
Si affermano proprio con le istanze illuministe le esigenze di distinguere la 
necessità di difendersi contro chi brandisce le armi e combatte da chi rimane 
inerme.  
Rousseau scriveva “ si ha il diritto di uccidere il nemico in quanto sia armato” e 
poi “ la guerra non conferisce alcun diritto che non sia necessario per i suoi fini”. 
Massacrare civili indifesi non dovrebbe rientrare fra i fini militari, tantomeno 
violentare le donne. 
Purtroppo, nonostante la sensibilizzazione di coloro che, non a caso ,vengono 
chiamati illuministi, la violenza sulle donne non veniva punita. Non lo era in 
tempo di pace
32
, tanto meno lo era in tempo di guerra
33
. 
                                                           
30
 Grotius, De Iure Belli ac Pacis Libri Tres citato da K. D. Askin, op.cit., in nota 87 a pag. 30. 
31
 Ibidem: A better conclusion has been reached by others … and consequently [rape] should not go 
unpunished in war any more than in peace. 
32
 Il diritto cosiddetto “domestico” puniva lo stupro. Il problema era (è) che la violenza sessuale 
rappresentava un crimine solo se attuata entro certi canoni prestabiliti. Giammai si concepiva lo stupro 
perpetrato dal marito (anche adesso il panorama giudiziale non diverge poi di molto) nell’ambito 
familiare. Era sempre comunque richiesto un elevato grado di coercizione fisica, la donna doveva 
dimostrare di aver reagito a costo della sua stessa vita. Inoltre la vergogna relegava nel dimenticatoio 
molti casi di violenza sessuale, che quindi depauperavano di molto la rilevanza stessa del crimine.  
 10
Fortunatamente, pero’, l’attenzione verso i civili inermi non rimane relegata 
nelle, pur fondamentali, pagine di filosofi ma riceve una particolare 
connotazione pratica nei documenti internazionali.  
Mi riferisco ad un trattato stipulato nel 1785 fra Stati Uniti D’America e Prussia. 
Dall’indipendenza ottenuta a scapito della Gran Bretagna., gli Stati Uniti 
stipularono trattati di natura squisitamente commerciale con la Francia (1778) e 
i Paesi Passi (1782). 
Ciò che rende particolare quello stipulato con la Prussia e’ evidente sin dal 
titolo: trattato di Amicizia e Commercio; la peculiarità emerge invece 
dall’articolo XXIII che specifica: Se una guerra dovesse scoppiare fra le Parti 
Contraenti... le donne e i bambini...non saranno molestati nella loro persona.
34
 
Ora, a parte la formulazione tipicamente vittoriana
35
del crimine in questione, e’ 
rimarchevole l’attenzione rivolta ai civili e in particolare alle donne. 
 Sorprende, forse, come così repentinamente si fosse radicata l’improvvisa 
consapevolezza delle sofferenze inferte alle donne in tempo di guerra e come 
altrettanto subitaneamente si fosse corsi ai ripari
36
. 
 Fu la pressione di un ambasciatore illuminato o, piuttosto, l’espressione di 
un’epoca? 
                                                                                                                                                                          
33
Durante la rivoluzione francese molte donne furono letteralmente annientate dal Generale Westermann 
perché considerate come potenziali “riproduttrici” di soldati nemici. Il Generale dichiarò: “Ho massacrato 
le donne che non daranno più vita ai briganti”. Il Generale fu giustiziato nel 1794. 
In Askin, op.cit., nota 96 a pag. 32. 
34
 Yougindra Khushalani, Dignity and Honour of Women as Basic and Fundamental Human Rights, The 
Hague, 1982, pagina 3. Riporto il testo originale: “If war should arise between the two contracting 
parties… and all women and children …shall not be molested in their persons…” 
35
 Il Pubblico Ministero dell’ICTY ha sovente espresso rammarico per l’ostinazione, da parte degli 
operatori di diritto, a qualificare lo stupro sotto “pseudonimo”, nascondendo la triste realtà’ del crimine 
sotto un velo terminologico adatto, appunto, all’epoca vittoriana. 
Patricia Viseur Seller, personal paper donatomi da Avril McDonald, ricercatrice presso l’Asser Instituut 
in Den Haag, a pagina 3. 
36
 Peraltro il trattato in questione includeva dettagliate istruzioni da osservare anche per quanto riguarda i 
prigionieri di guerra. Ibidem, pag. 4. 
 11
 
3. Il Diciannovesimo Secolo e la Guerra di Secessione Americana 
 
 
Col senno di poi non si può giudicare sul Trattato fra Stati Uniti e Prussia.  
Certo è che sembra affrettato attribuirgli una reale portata storica.  
Tantomeno di essere il simbolo di un’epoca. 
L’attenzione, però, rimane rivolta agli Stati Uniti comunque. 
Non che all’epoca pullulassero i trattati sulle consuetudini di guerra, ma 
comunque una certa attenzione alla materia era senz’altro presente. 
Il Generale Winfield Scott fece del suo meglio nel 1847
37
, per rendere 
effettivamente applicabile un atto emanato dal Congresso Americano che 
altrimenti avrebbe certamente avuto vita breve. 
Il General Orders
38
 no 20 rappresenta un sistema supplementare di norme ad 
ausilio del più altolocato “ Rules and Articles of War”. 
Quello che lo nobilita in particolar modo è, però, l’articolo due che contiene un 
elenco di offese da punire severamente: si parte dall’assassinio in prima 
posizione per incontrare, in quarta, proprio lo stupro.  
Il fatto che questo sia specificatamente menzionato come offesa grave, anche 
dall’articolo successivo
39
, è di estrema importanza.  
Non a caso, la prima previsione specifica dello stupro come crimine da 
condannare assolutamente proviene da un Generale dell’esercito e viene 
imposto ai militari sottoposti. Quasi a sottolineare l’impellente necessità di 
proibire condotte talmente diffuse da rendere inutili i ripetuti richiami ai 
sottoposti e parimenti necessaria la previsione di una specifica norma 
incriminatrice. 
Emblematico il riferimento ai soggetti principalmente coinvolti nell’atto 
criminale in questione: il soldato e il civile indifeso. Questi rappresentano 
                                                           
37
 19 Febbraio 1847. Dettagli sulla sua pubblicazione sono presenti in nota 6, pagina 4, di Y. Khushalani, 
op.cit. 
38
 Non saprei esattamente come tradurlo. Ho preferito quindi lasciare il termine originale con cui, 
peraltro, è conosciuto. 
39
 L’articolo 3 specifica: ... l’onore degli Stati Uniti, e l’interesse dell’umanità domanda imperiosamente 
che ogni crimine sopra menzionato, -vedi articolo 2-, sia severamente punito. Traduzione dal testo 
originale. 
 12
proprio i primi elementi fondamentali che devono essere riscontrati ogni qual 
volta si proceda per questo crimine di guerra
40
: l’imputato deve appartenere alle 
forze armate presenti nel conflitto, o comunque deve essere ad esse 
relazionabile; il civile disarmato
41
 rappresenterà la parte offesa. 
La pietra miliare della codificazione dei crimini di guerra e’ pero’ dovuta a 
Francis Lieber.  
In una lettera indirizzata ad un collega e datata 20 Febbraio 1863, Lieber 
esprime la sua costernazione per l’opera estremamente complicata che lo 
attendeva: “Non ho alcuna guida, nessun precedente, alcun testo...gli usi, la 
storia, la ragione, la coscienza e un sincero amore per la verità, la giustizia e la 
civiltà sono state le mie guide...”
42
. 
Ora, a parte l’enfasi delle parole che rimandano ai classici film sulla Guerra 
Civile negli Stati Uniti d’America, il suo General Order No. 100 rappresenta il 
primo tentativo- riuscito- di codificare proprio le consuetudini di guerra. 
 Anche se in origine avrebbe dovuto essere limitato all’ambito territoriale 
statunitense, in realtà il Lieber Code venne poi assunto come modello dalle 
potenze europee per la sistemazione delle leggi di guerra
43
. 
Inoltre fornirà una solida base per le due Convenzioni, internazionali questa 
volta, dell’Aia sulla protezione dei civili in tempo di guerra, del 1899 e 1907. 
                                                           
40
 Qui in senso atecnico. 
41
 La nozione di “civile disarmato” intende definire una situazione in cui la vittima non e’ assolutamente 
riconducibile ad alcuna delle fazioni in guerra. L’estraneità al conflitto e’ connotazione indefettibile. 
Ovvio che chi imbracci un fucile per autodifesa rientri in ogni caso nella tipologia di vittima richiesta. 
Insomma: l’auto difesa e’ perfettamente compatibile con la nozione di civile disarmato. La nozione di 
“persona protetta” è usata in contrapposizione ai combattenti o membri delle forze armate. A volte, però, 
non è semplice distinguerle: nel caso della Ex Iugoslavia i paramilitari compirono massacri 
indiscriminati. Come tali non erano inquadrati nelle forze armate regolari e molti di loro erano semplici 
civili. Il fatto che fossero organizzati e armati dalle forze ufficiali però, è l’elemento decisivo per 
distinguerli dal padre di famiglia che in circostanze estreme si armi di pistola per difendere i suoi cari. 
Bassiouni, op. cit., a pagina 541, pone il problema del capo famiglia che sia anche soldato e si trovi nella 
medesima situazione sopra delineata. L’attenzione deve essere quindi rivolta a tutte le circostanze che il 
caso offra per la più corretta interpretazione. 
42
 Y. Khushalani, Dignity and Honour of Women, pag. 5. Il testo originale: I had no guide, no ground 
work, no text book… usage, history, reason, and conscientiousness, and a sincere love of truth, justice 
and civilization have been my guides… 
43
 Prussia, Paesi Bassi, Francia, Russia, Spagna, Gran Bretagna. Ibidem in nota 10 a pagina 5. 
 13
Proprio quest’ultimo aspetto interessò particolarmente Francis Lieber: “Con 
l’avanzare della civilizzazione... la distinzione fra i privati cittadini di uno stato 
nemico e quest’ultimo si afferma di pari passo. Questo principio si e’ talmente 
affermato da garantire la consapevolezza che i cittadini disarmati debbano 
essere tutelati nella loro persona, proprietà e onore...
44
” (Articolo XXII Lieber 
Code). 
A leggere il codice ci si rende ben conto dell’importanza della questione 
protezione - civili: l’articolo XXIII esordisce affermando che “I privati cittadini 
non siano più uccisi, ridotti in schiavitù o trasportati in luoghi distanti...
45
.”. 
L’articolo XXIV riafferma la barbarie degli eserciti che infieriscono sui civili “ 
destinati a soffrire ogni privazione della libertà e protezione e ogni tipo di 
dissoluzione dei legami familiari”
46
. 
L’aspetto esaltante, almeno per quanto riguarda l’argomento in esame, e’ 
racchiuso nell’articolo XXXVII: gli Stati Uniti riconoscono e proteggono, nei 
territori ostili da loro occupati, la religione e la moralità; ...la persona dei relativi 
abitanti, specialmente le donne; la sacralità delle relazioni domestiche
47
.  
Gli articoli XLIV e XLVII delineano la condotta che avrebbe dovuto 
caratterizzare i soldati americani. 
Il primo di questi e’ addirittura esemplare: “Qualsiasi atto di violenza commessa 
nei confronti di persone nei territori invasi... lo stupro... sia sanzionato con la 
pena di morte, o altra pena che risulti commisurata alla gravità dell’offesa”
48
. 
                                                           
44
 Sottolineatura aggiunta. Il testo originale: As civilization has advanced… so has likewise advanced..., 
the distinction between the private individual belonging to a hostile country and the hostile country 
itself.... The principle has been more and more acknowledge that the unarmed citizen is to be spared in 
person, property, and honor... Ibidem a pagina 5. 
45
 Art. XXII: private citizens are no longer murdered, enslaved, or carried off to distant parts. 
46
 Art. XXIV: ...the private individual of the hostile country is destined to suffer every privation of liberty 
and protection, and every disruption of family ties. 
47
 Art. XXXVII: … the persons of the inhabitants especially those of women; and the sacredness of 
domestic relations. 
48
 Art XLIV: All wanton violence committed against persons in the invaded country... all rape… are 
prohibited under the penalty of death. or such other severe punishment as may seen adequate for the 
gravity of the offences. 
 14
Si specifica perfino che se un soldato, ufficiale o sottoposto, nell’atto di 
commettere tale violenza, disobbedisca ad un superiore che ordini di astenersi 
dal compierla, possa essere legalmente ucciso dal superiore in persona.  
L’euforia è subito attenuata, però, se ci si sofferma sulla norma: non si punisce il 
reo per aver commesso l’atto, quanto per aver disobbedito agli ordini. 
Altro punto da evidenziare consiste nel richiedere al superiore un 
comportamento attivo che ben difficilmente sarà tenuto: esporsi ufficialmente 
per la repressione del crimine in questione. 
Non so se questa norma abbia avuto una qualche applicazione pratica ma, visto i 
tempi e il successivo decorso storico, non sembra aver goduto di un seppur 
minimo impatto nella storia dei crimini di guerra. 
L’Articolo XLVII elabora ulteriormente la questione della pena da applicare: i 
crimini puniti alla luce di tutti i codici penali, quali omicidio, attacchi, rapine, … 
stupro se commessi da un soldato Americano in un territorio nemico contro gli 
abitanti non sono solo punibili come in America, ma in tutti i casi in cui la pena 
di morte non sia inflitta sarà da preferire in ogni caso la pena più severa. 
49
 
Cosi’ già nel 1863 lo stupro era considerato come crimine di guerra, alla luce 
delle consuetudini di guerra stesse che ispirarono Francis Lieber per la 
redazione del suo codice. 
Il Lieber Code, però, racchiude le consuetudini per cosi’ dire “Americane”.  
Per il continente europeo e’ necessario aspettare ancora un po’
50
’. 
Lo spirito internazionalistico del Vecchio Continente si materializzò nel 1874 a 
Bruxelles quando, alla fine della conferenza indetta per esaminare gli usi in 
                                                           
49
 Art. XLVII: Crimes punishable by all penal codes, such as...murder, assault, highway robbery.. and 
rape, if committed by an American soldier in a hostile country against its inhabitants, are not only 
punishable as at home, but in all cases in which death is not inflicted, the severer punishment shall be 
preferred. 
50
 In verità, già l’anno successivo al Lieber Code, vide la nascita della cosiddetta originaria Convenzione 
di Ginevra (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick of Armed 
Forces in the Field, 22 August 1864). Questa, pero’, non tiene conto della differenziazione fra civili e 
combattenti. Fu ratificata da dodici nazioni e come notevole risultato segnò la nascita del Comitato 
Internazionale della Croce Rossa dopo che Henry Dunant, testimone della Battaglia di Solferino e di ciò 
che rimase sul campo di battaglia, promise di adoperarsi per la salvezza dei soldati feriti durante i 
conflitti. In K. D. Askin, op.cit., pag.37. 
 15
tempo di guerra, si realizzò la Dichiarazione di Bruxelles che, all’Articolo 
XXXVIII afferma: l’onore e i diritti della famiglia... siano rispettati.
51
 
Sebbene sia eminentemente una dichiarazione di intenti e, quindi, come tale, 
non imponga obblighi in capo agli Stati partecipanti,
52
il valore morale di questo 
documento risulta comunque apprezzabile come testimonianza della coscienza 
etica e culturale dell’epoca. 
 La formulazione è ben nascosta nelle parole fumose “honour and rights of the 
family” ma la dottrina internazionalistica è concorde nel ritenere che proprio 
tali parole siano indicative della volontà di reprimere la violenza sessuale nei 
confronti delle donne. 
 Certo è che qui prevale ancora, e solo, la tutela del focolare domestico e quindi 
della morale pubblica. 
Sarebbe non di modo illuminante capire come in America si sia preferito il 
termine “stupro”, decisamente schietto, mentre in Europa ci si sia affannati a 
ricercare un sostituto che rendesse la definizione del crimine più vaga possibile. 
 Mentalità diversa o più semplicemente un certo riguardo ai destinatari degli 
atti: i soldati per il Lieber Code e rappresentanti di Stato per la Dichiarazione di 
Bruxelles. 
 Di fatto il problema della identificazione e, più tardi, della definizione del 
crimine di stupro, si riaffermerà in tutta la sua gravità. 
Nel 1880, esattamente il 9 settembre, l’Istituto di Diritto Internazionale elaborò 
il secondo documento che esercitò grande influenza sullo sviluppo del diritto 
internazionale umanitario in tempo di guerra: il Manuale di Oxford
53
. 
Lo speciale riguardo dedicato alla protezione dei civili in tempo di guerra è qui 
riaffermato: human life, female honor … debbono
54
 essere rispettati. 
                                                           
51
 Art. XXXVIII of the Declaration of Brussels: The honour and rights of the family...should be respected 
52
 Del resto l’assenza di obbligatorietà’ e’ chiara nella forma del verbo adottata: should e’ notevolmente 
differente da shall. Solo quest’ultimo ha carattere di mandatorieta’. 
53
 Per l’esattezza: Oxford Manual. Citato in Khushalani, op.cit., a pag. 8. Anche in Brownmiller, 
Bassiouni, opere citate. 
54
 “…Human life, female honor….must be respected. Interference with family life is to be avoided”. 
Citato in Khushalani, op.cit., a pag. 8. Sottolineo ancora una volta la mandatorietà della forma verbale 
adottata.