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CAPITOLO I 
 
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA 
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 
IN TEMA DI S.r.l. 
 
SOMMARIO: 1.1. Introduzione. – 1.2. Il nuovo modello organizzativo della società a 
responsabilità limitata. – 1.3. La funzione economica, la distribuzione numerica e la 
concorrenzialità in rapporto agli altri tipi societari. – 1.4. La nuova sfera di 
applicazione. – 1.5. La nuova società a responsabilità limitata unipersonale. – 1.6. I 
persistenti connotati di rigidità e gli “spazi vuoti”. – 1.7. In sintesi... 
 
 
1.1. Introduzione. 
 
a trattazione dei diritti partecipativi dei soci di società a 
responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2468, comma 3 c.c., 
necessita di una premessa sistematica d’ordine logico-giuridico 
avente ad oggetto la riforma della società a responsabilità limitata delineata 
attraverso le modifiche apportate al codice civile dall’art. 3 del D.lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6, in adempimento ai principi e ai criteri direttivi posti 
dalla legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366, relativi alla centralità del 
singolo socio all’interno della S.r.l. e all’ampia autonomia rimessa ai soci 
L
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nel modulare il modello organizzativo secondo le concrete esigenze 
presenti nei singoli casi
1
. 
Il Decreto Legislativo n. 6, la cosiddetta “Riforma del diritto societario”, 
ha radicalmente modificato il diritto societario, determinandone una nuova 
forma nel codice civile e adattandone i contenuti a nuove esigenze. 
I provvedimenti hanno riguardato sostanzialmente le società di capitali, 
e sono stati ispirati dalla duplice esigenza di pervenire ad 
un’armonizzazione dei modelli societari nell’Unione (la legge si collega ad 
altri provvedimenti di carattere comunitario) e di semplificare la normativa 
del settore. 
La società a responsabilità limitata acquista una posizione prioritaria nel 
panorama dei modelli organizzativi delle attività d’impresa e centrale nelle 
scelte politiche concepite dal legislatore; è possibile quindi affermare che la 
riforma del diritto societario segna (tanto per gli operatori del diritto, 
quanto per gli operatori economici) una svolta che può essere considerata 
di rilevanza indiscutibilmente epocale. 
L’impianto italiano di diritto societario (vecchio di ormai mezzo secolo, 
ispirato ad una concezione rigida e tradizionale dei modelli di 
organizzazione societaria, impregnato di una costante attenzione agli 
interessi pubblici sottesi all’esercizio dell’impresa in forma associata, 
profondamente influenzato dalla complessità e dalla lentezza delle 
procedure amministrative, nonchØ da un’inadeguatezza degli strumenti di 
                                                           
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 Secondo quanto disposto dal primo comma, lettera a), all’art. 3 della legge delega del 3 ottobre 2001, 
n. 366, “La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi 
generali: 
a) prevedere un autonomo e organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio 
della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; 
b) prevedere un’ampia autonomia statutaria; 
c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i 
terzi.”
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tutela giudiziaria e sanzionatoria) da tempo ormai denotava una crescente 
perdita di appeal da parte degli operatori economici nazionali e 
internazionali. 
Alla concorrenza che (anche in ambito europeo) il nostro Paese subiva 
sul fronte della pressione fiscale e della flessibilità del mercato del lavoro, 
si è andata ad aggiungere anche la competizione nelle tipologie di 
organizzazione societaria fruibili; infatti il costante processo di 
invecchiamento della nostra disciplina concorreva in misura non 
indifferente a disincentivare l’afflusso di capitali stranieri in Italia, capitali 
che così trovavano piø agevole collocazione nei Paesi che avevano invece 
optato per una maggiore flessibilità dei modelli organizzativi e per una 
crescente varietà delle forme di gestione del capitale di rischio e di debito. 
Da una veloce esamina dei modelli di società responsabilità limitata 
presenti in altri ordinamenti, ci si accorge proprio di come il legislatore 
italiano abbia puntato alla costruzione della riforma della S.r.l. italiana 
basandosi sulle linee di fondo presenti in tali ordinamenti esteri, spesso 
utilizzandone soluzioni e regole ritenute piø o meno adattabili. 
La riforma societaria si è così posta l’obiettivo (sicuramente ambizioso) 
di riallineare il sistema italiano alle nuove esigenze maturate a seguito dello 
sviluppo economico registrato negli ultimi cinquant’anni; in questa 
prospettiva essa ha inciso in misura profonda e sostanziale su numerosi e 
vastissimi settori dell’intera disciplina, apportando una profonda revisione 
ai modelli organizzativi delle società. Gli aspetti di maggior rilievo che si 
sono andati a toccare riguardano in particolar modo: 
 le modifiche alla struttura e alla corporate governance della S.p.A.; 
 l’introduzione di una prima disciplina del fenomeno dei gruppi di 
società;
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 la riorganizzazione della materia inerente le società cooperative; 
 l’introduzione di un sistema di norme volte a regolamentare ex novo 
la struttura organizzativa della S.r.l. 
 
Si procederà quindi, all’interno di questo primo capitolo di carattere 
generale, ad una trattazione inerente l’ultimo punto, ovvero 
all’introduzione (apportata dalla riforma) di un nuovo impianto normativo 
predisposto per la società a responsabilità limitata nel sistema italiano, 
modello che viene ad assumere un ruolo centrale nella disciplina societaria, 
arrivando a collocarsi al confine tra società di persone e società per azioni 
non quotate. 
Successivamente verrà quindi affrontata una dissertazione 
maggiormente accurata del tema inerente i diritti particolari dei soci di 
società a responsabilità limitata, con un’attenta disamina delle novità 
apportate in materia dalla riforma societaria attuata dal D.lgs. 17 gennaio 
2003, n. 6. 
 
1.2. Il nuovo modello organizzativo della società a 
responsabilità limitata. 
 
Nel sistema precedentemente in vigore il modello organizzativo della 
S.r.l. non era compiutamente delineato; era piuttosto il risultato di un 
complesso meccanismo di richiami alla disciplina della S.p.A., richiami che 
spesso erano formulati in modo lacunoso, se non addirittura fuorviante.
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La “vecchia” S.r.l. risultava così essere, da un lato, troppo rigida nella 
sua struttura di “piccola società per azioni” e, dall’altro, troppo onerosa e 
complessa nella sua gestione operativa. 
Nel nuovo impianto normativo delineato essa invece si configura come 
una società personale che, pur godendo del beneficio della responsabilità 
limitata, può essere sottratta alla rigidità della disciplina prevista per la 
società per azioni, manifestando una notevole elasticità nella propria 
gestione, elasticità che, come accennato, era arduo riscontrare nel sistema 
ante-riforma. 
La riforma, in linea con quanto indicato dall’art. 3 della legge delega, 
propone infatti un modello societario del tutto nuovo che, come riportato 
nella Relazione Tecnica, “intende offrire agli operatori economici uno 
strumento caratterizzato da una significativa e accentuata elasticità e che, 
imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci 
e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze 
particolarmente presenti nell’ambito del settore delle piccole e medie 
imprese”. 
 
Sulla base di questa scelta di ordine generale, procediamo ora 
nell’effettuazione di una rapida panoramica dei profili piø significativi 
toccati dalla riforma societaria del 2003 circa la disciplina della S.r.l. 
italiana. 
Per consentire ai soci di società a responsabilità limitata la possibilità di 
regolamentare nel modo loro piø confacente i rispettivi apporti di capitale e 
lavoro, è stato espressamente previsto che possano formare oggetto di 
conferimento tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di una valutazione 
economica.
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Una ulteriore connotazione fondamentale della nuova S.r.l. è l’ampio 
spazio garantito all’autonomia statutaria: il nuovo art. 2468 c.c. consente 
innanzitutto un’attribuzione delle quote non necessariamente proporzionale 
ai conferimenti apportati dai singoli soci nella società
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. 
Viene altresì legalmente ammessa la possibilità che l’atto costitutivo 
stesso possa prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti 
riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, 
consentendo in tal modo di differenziare le caratteristiche delle singole 
quote in rapporto al contributo dei loro possessori all’attività sociale, e di 
remunerare in modo adeguato (secondo le esigenze che si prospettano nei 
singoli casi) sia gli apporti di capitale che quelli d’opera. 
¨ stata inoltre ammessa la possibilità di introdurre nello statuto sociale 
clausole di intrasmessibilità assoluta delle quote stesse di partecipazioni, 
sia per atto tra vivi, sia per causa di morte. 
Profondamente innovative risultano invece le disposizioni dettate 
relativamente alle modalità di assunzione delle decisioni dei soci e ai 
sistemi di amministrazione: a fianco del sistema deliberativo tradizionale 
previsto per l’organo assembleare, l’atto costitutivo può prevedere che le 
decisioni siano assunte al di fuori di una riunione assembleare formalmente 
                                                           
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 Il nuovo art. 2468 c.c. recita nella sua interezza: “Le partecipazioni dei soci non possono essere 
rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. 
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura 
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, 
le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. 
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti 
riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. 
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma 
dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso 
di tutti i soci. 
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un 
rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.”.
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costituitasi, e cioè mediante consultazione scritta o mediante modalità 
diverse e informali
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. 
Per quanto attiene ai sistemi di amministrazione, vengono ammesse 
(accanto alle forme tradizionali
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) forme di amministrazione disgiuntiva 
oppure congiuntiva che sono regolate dalle disposizioni già previste in 
tema di società di persone. In caso di amministrazione di tipo collegiale, 
viene consentito che la decisione sia adottata sulla base del consenso 
espresso per iscritto dagli amministratori, quindi senza la necessità di una 
riunione. 
 
Fin da un primo esame della nuova disciplina appaiono chiari i tratti 
distintivi della società a responsabilità limitata che viene così a delinearsi, 
tratti che la differenziano dalla società per azioni e dalla società in 
accomandita per azioni: innanzitutto la rilevanza centrale del socio e 
l’amplissimo grado di autonomia riservata allo statuto. 
La centralità della figura del socio appare per lo piø evidente, in 
particolare, se si finisce con il considerare proprio il tema della sua 
concreta tutela, tema a lungo trascurato, ma che con la riforma assume un 
ruolo preminente, dal momento che ai soci di società a responsabilità 
limitata sono sostanzialmente attribuiti gli stessi diritti di informazione e di 
controllo che spettano, da sempre, a quelli di società personali, diritti che, 
per via statutaria, potrebbero essere addirittura ulteriormente ampliati, al 
punto che non è del tutto fuorviante l’attribuzione alla nuova S.r.l. post-
riforma della denominazione di “società di persone a responsabilità 
limitata”. 
                                                           
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 Ad esempio teleconferenza, o scambio di fax. 
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 Organo amministrativo uninominale o organo pluripersonale collegiale.
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La rilevanza centrale assunta dalla persona del socio di società a 
responsabilità limitata si connota peraltro sotto piø profili e, in particolare, 
con riferimento sia all’accresciuto valore del momento contrattuale nella 
regolamentazione sociale, sia al maggior coinvolgimento del socio 
nell’organizzazione che produce l’attività comune. 
La ragione di questa nuova rappresentazione della S.r.l. è stata 
identificata nella ben precisa volontà del legislatore italiano della riforma di 
circoscrivere un tipo societario certamente piø autonomo, se raffrontato 
agli altri utilizzabili, di quanto lo fosse in passato, appetibile in linea di 
principio per coloro i quali siano intenzionati ad esercitare in comune (e 
con responsabilità limitata) un’attività economica a finalità lucrativa 
servendosi di una regolamentazione sotto piø aspetti “sensibile” all’origine 
negoziale del fenomeno societario, senza tuttavia rinunciare ad un 
coinvolgimento nella gestione piø diretto di quello riscontrabile negli altri 
tipi societari capitalistici applicabili, e in particolar modo nella società per 
azioni. 
Se da un lato è fuor di dubbio che il modello della società a 
responsabilità limitata viene adottato prevalentemente da imprese 
strutturate su una tipica base familiare di piccola o media dimensione (nelle 
quali è piø frequente che vengano evidenziati al massimo, all’interno degli 
statuti, i profili personalistici della disciplina), dall’altro lato non si può 
escludere che tale modello possa altresì venire utilizzato da imprese di 
gruppo, o come struttura per la realizzazione di soluzioni piø complesse 
come gli accordi di joint venture, dato che nulla vieta che queste realtà 
imprenditoriali optino tramite via statutaria per un adattamento della 
disciplina verso un modello vicino a quello delle società per azioni.