- 17 - 
1.4 LE CARATTERISTICHE PROBLEMATICHE 
 
Poniamoci ora due questioni di rilievo per quanto riguarda le caratteristiche dei diritti umani 
poste in relazione con la cooperazione allo sviluppo. 
 
1.4.1  DIRITTI UMANI INDIVIDUALI E/O DIRITTI UMANI 
COLLETTIVI? 
La questione nasce con l’affermarsi dei c.d. diritti umani di “terza generazione” o di 
“solidarietà” come il diritto allo sviluppo, all’ambiente sano e all’autodeterminazione. 
I diritti umani sono assegnati soprattutto ad individui ma purtroppo la questione non è così 
semplice. La questione rileva qualche interrogativo, per esempio se gli individui possano 
esercitare i loro diritti in modi che impongono dei costi ad altri o se abbiano diritto al 
supporto dello Stato anche se sono stati loro stessi a fallire nella provvisione dei loro bisogni. 
Un esempio della tensione tra diritti individuali e collettivi è il caso del controllo delle nascite. 
Gli individui hanno il diritto alla riproduzione che implica il diritto ad avere figli. È però la 
società che deve educare quei bambini e provvedere alla protezione sociale per tutta la loro 
vita; questo comporta dei costi per gli altri membri della società. Purtroppo non vi è una 
risposta facile a questi dilemmi, ci rimano solo da dire che i diritti devono assolutamente 
essere esercitati con molta responsabilità 
21
 perché i propri diritti finiscono dove cominciano 
quelli degli altri e che standard universali richiedono dibattiti locali per portare alla 
definizione di appropriati standard locali.  
Prima però di indagare sulla questione se i diritti umani individuali sono più importanti dei 
diritti umani collettivi o viceversa bisogna chiarire se esistono o meno dei diritti umani 
collettivi. Il termine “collettivo” o “diritti dei popoli” si riferisce ai diritti di quei popoli e 
gruppi, inclusi minoranze etniche, religiose e indigene, dove l’individuo è definito dalla sua 
comunità etnica, culturale o religiosa. 
22
 Qualche volta il valore uguale e la dignità di tutti 
possono essere garantiti soltanto tramite il riconoscimento e la protezione dei diritti come 
diritti di un gruppo. Per esempio il diritto alla libertà di associazione può essere realizzato 
soltanto quando il diritto si applica alla collettività, non si può applicare a un individuo solo.  
                                                 
21
 Caroline Moser, Andy Norton, „to Claim our Rights: livelihood security, human rights and sustainable 
development”, Overseas Development Institute, London, 2001 
22
 UNHCHR, „Frequently asked questions on a human rights-based approach to development cooperation“, New 
York and Geneva, 2006
- 18 - 
I diritti collettivi sono riflessi fortemente in qualche trattato internazionale a livello regionale. 
La Carta africana sui diritti umani e dei popoli definisce i diritti dei popoli come il diritto 
all’esistenza e all’autodeterminazione, il diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale, e 
il diritto ad un ambiente soddisfacentemente favorevole al loro sviluppo. Si tratta però “solo” 
di un trattato regionale che inoltre non è giuridicamente vincolante.  
Spesso ci sono ostacoli alla rivendicazione dei diritti collettivi. Il problema consiste 
nell’identificare chi è intitolato a rivendicare cosa e ciò rimane ancora una problematica 
aperta.  
 
1.4.2  È POSSIBILE UNA REALIZZAZIONE PROGRESSIVA DEI 
DIRITTI UMANI? 
Altra questione, anch’essa di rilievo nella cooperazione allo sviluppo, è se i diritti umani 
possono essere realizzati progressivamente. 
Siamo d’accordo che i diritti umani sono universali ma realizzarli comporta dei grandi costi. 
Se gli Stati come prestatori primari sono poveri la realizzazione immediata dei diritti umani è 
difficile. La risposta è la realizzazione progressiva. Nel breve termine gli Stati non hanno un 
obbligo massimo ma minimo, ciò significa provvedere il massimo delle risorse disponibili. 
23
  
Realizzazione progressiva significa agire deliberatamente, concretamente, appropriatamente e 
mirando per il momento solo alcuni diritti. 
Alcuni accusano la formulazione di “realizzazione progressiva” di essere troppo imprecisa e 
di giustificare gli Stati inadempienti. Il rischio è che i diritti economici, sociali e culturali 
rimangano solo un’aspirazione. Nella Conferenza sui diritti umani a Vienna nel 1993 è stato 
proclamato che “a lack of development may not be invoked as a justification for the 
abridgement of internationally recognised human rights”.  
Ormai si parla di tre livelli di obblighi che si impongono agli Stati: l’obbligo di rispettare, di 
proteggere e quello di promuovere i diritti umani. 
Non sempre quindi i diritti economici devono essere tradotti in richieste dirette al budget 
pubblico. Se una politica può realizzare il diritto ad un’abitazione più efficacemente e più in 
modo sostenibile ed equo che tramite un programma di costruzione che metterebbe in 
difficoltà il bilancio pubblico allora la politica non è necessariamente incompatibile con 
                                                 
23
 Simon Maxwell, “What can we do with a rights-based approach to development?”, Briefing Paper 1999-3, 
Overseas Development Institute, London
- 19 - 
l’approccio dei diritti umani.
24
 Ma ciò rappresenta un’eccezione, non bisogna quindi 
sottovalutare il rischio che i diritti economici, culturali e sociali rimangano diritti di 
manifesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24
 UNHCHR, „Frequently asked questions on a human rights-based approach to development cooperation“, New 
York and Geneva, 2006
- 20 - 
1.5 LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI 
 
Il sistema internazionale di tutela dei diritti umani è l’insieme di convenzioni, procedure, 
meccanismi ed organi creati, nei decenni successivi alla Dichiarazione Universale, per 
promuovere e proteggere i diritti umani o categorie specifiche di essi. Si ripartisce in due 
livelli, globale e regionale. 
A libello globale vi è il sistema di tutela dell’ONU che si articola in diverse convenzioni, 
volte a proteggere specifiche categorie di diritti umani. Ogni convenzione vincola solo gli 
Stati che l’hanno ratificata. 
A livello regionale le diverse regioni – America, Europa, Africa e certi Paesi arabi – hanno 
adottato dichiarazioni, convenzioni e meccanismi regionali per la tutela dei diritti umani. 
25
 
 
1.5.1  LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE GLOBALE 
In tutti i continenti, sia a livello ONU sia a livello regionale, l’affermazione sul piano del 
diritto internazionale dei diritti umani si è scontrata e si scontra ancora con le forti spinte della 
sovranità nazionale e della difesa della non-ingerenza negli affari interni, ma anche con 
contrastanti interessi politici, geopolitici ed economici. 
Ogni convenzione, ogni dichiarazione, ogni organo di tutela è stato una conquista. 
Nel corso degli anni l’ONU ha prodotto varie convenzioni e dichiarazioni e degli organi 
appositi di promozione e protezione. 
 
Le Dichiarazioni adottate sono: 
- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948 
- La Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo nel 1986 
 
Le Convenzioni adottate sono:  
- Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici nel 1966 
- Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali nel 1966 
- La Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di genocidio 
- La Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 
- La Convenzione relativa allo status dei rifugiati 
                                                 
25
 La tutela internazionale dei diritti umani, Manuali giuridici, Esselibri Simone, Napoli, 2003
- 21 - 
- La Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le donne 
- La Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti 
- La Convenzione sui diritti dell’infanzia 
 
 
Nell’ambito del sistema ONU l’affermazione e l’osservanza dei diritti umani sono garantite 
dall’operato degli organismi creati dall’ONU. Oltre a quelli principali, a partire dagli anni ’70, 
sono stati istituiti una serie di organi. Tra questi: la Commissione per i diritti umani 
26
, 
sostituita dal Consiglio dei diritti umani il 9 maggio 2006 (approvata il 15 marzo). La 
Commissione a sua volta ha istituito organi sussidiari quali la Sottocommissione per la 
promozione e la protezione dei diritti umani. 
La Carta dell’ONU stabilisce che gli organi delle NU non possono intervenire nelle questioni 
che appartengono al dominio riservato degli Stati. Ciò ha condannato la Commissione ad un 
mero ruolo di predisposizione di progetti di dichiarazioni. 
Solo a partire dalla fine degli anni Sessanta la Commissione ha intrapreso le prime iniziative 
relative alla protezione dei diritti umani all’interno di singoli Stati. È stata il primo organo per 
i diritti umani ad essere creato ed era composto dai rappresentanti di 53 Stati membri. 
Le sue funzioni erano definire gli standard per i diritti umani e redigere dichiarazioni (è stata 
lei a redigere la Dichiarazione Universale), si riuniva ogni anno per discutere delle violazioni 
dei diritti umani, nominava relatori speciali e gruppi di lavoro per verificare le situazioni nei 
vari paesi. Non aveva pertanto un ruolo coercitivo nei confronti degli Stati. Il suo punto di 
forza stava nel fatto di essere stata un organo istituito direttamente dalla Carta dell’ONU e 
non da una convenzione successiva che deve essere ratificata per diventare applicabile. 
Il Consiglio appena creato continuerà ad esercitare le funzioni della Commissione con 
l’innovazione del meccanismo dell’esame periodico universale del rispetto dei diritti umani in 
ogni paese. 
I suoi 47 membri - sei in meno di quelli della Commissione - saranno eletti, ciascuno 
separatamente, dall'Assemblea generale a scrutinio segreto, essendo richiesta per ognuno la 
maggioranza assoluta (ovvero almeno 96 voti su 191). La modalità di nomina segna un 
distacco notevole rispetto al sistema precedentemente in uso, che vedeva i membri della 
Commissione, una volta conclusa la trattativa sulla composizione di questa, nominati 
collettivamente per acclamazione. 
                                                 
26
 Istituita in base all’art. 68 dello Statuto dell’ONU dal Consiglio Economico e Sociale con risoluzione n. 5 del       
    16 febbraio 1946
- 22 - 
Il mandato dei membri del Consiglio continuerà ad essere di tre anni. Tuttavia, mentre sino ad 
oggi non vi sono stati limiti alla rieleggibilità, in futuro il mandato non potrà essere rinnovato 
per più di una volta, portando il periodo massimo di membership del Human Rights Council a 
sei anni. Inoltre - e questa ci sembra essere una novità piuttosto significativa, quantomeno 
sulla carta - l'Assemblea generale potrà, a maggioranza qualificata di due terzi, sospendere 
qualunque membro del Consiglio che si sia reso responsabile di violazioni gravi e 
sistematiche dei diritti umani.  
Il Consiglio si riunirà in sessione ordinaria tre volte all'anno, per un tempo di almeno 10 
settimane. Inoltre, potrà tenere sessioni speciali ogni volta che se ne ravvisi la necessità. In 
sostanza, viene fatto passo avanti notevole rispetto all'unica sessione annuale della 
Commissione dei diritti umani, anche se non si è arrivati a creare un organo permanente. 
Infine, è previsto il mantenimento di quelli che gli osservatori considerano i principali punti di 
forza del sistema preesistente: le c.d. special procedures, e il rapporto di collaborazione, 
fondato sull'istituto della status consultivo, con le organizzazioni non governative.
27
 
“La credibilità del nuovo organo è però già fortemente indebolita perché sono stati eletti tra i 
primi membri del Consiglio degli Stati che sono dei violatori notori dei diritti umani: Russia, 
Cuba e Cina, allorquando Grecia, Portogallo e l’Ungheria sono stati rigettati.” 
28
 
Probabilmente non bisogna quindi aspettarsi una maggiore efficienza del nuovo organo. 
 
Per quanto concerne i compiti in materia degli organi principali dell’ONU, l’Assemblea 
Generale esamina e prende provvedimenti in merito a questioni relative ai diritti umani 
sottoposte dall’ECOSOC. Quest’ultimo a sua volta esamina rapporti e risoluzioni del nuovo 
Consiglio e li trasmette, dopo aver apportato eventuali emendamenti, all’Assemblea generale. 
L’ECOSOC può anche sottoporre progetti di convenzioni all’Assemblea riguardo alle 
questioni che rientrano nella sua competenza in base all’art. 65 della Carta, può istituire 
organismi sussidiari in materia di diritti umani e assiste gli istituti specializzati dell’ONU 
sulle questioni inerenti i diritti umani. 
Il Segretario generale dell’ONU è in grado di offrire i suoi “buoni uffici” per risolvere 
amichevolmente una controversia tra gli Stati membri in materia di diritti umani, rapportando 
poi sulla questione al Consiglio di Sicurezza. 
29
 
                                                 
27
 Antonio Marchesi - Giuseppe Palmisano, “Il sistema di garanzia dei diritti umani delle Nazioni Unite”, 
www.costituzionalismo.it il 14 aprile 2006 
28
 Aurèlien Girard, “Première réunion du nouveau Conseil des droits de l’homme de l’ONU”, La Grande 
Époque, 21-27 juin 2006, pag. 2 
29
 Benedetto Conforti, Le Nazioni Unite, Cedam, 2005
- 23 - 
Anche la Corte Internazionale di Giustizia svolge un ruolo rilevante nel campo dei diritti 
umani soprattutto attraverso l’interpretazione e l’applicazione delle norme convenzionali e 
consuetudinarie in materia. 
A questi organismi si affiancano i Comitati Internazionali (Treaty bodies) che controllano 
l’osservanza dei trattati specifici in materia, l’Alto Commissariato per i Diritti Umani, i 
Tribunali ad hoc per il Ruanda, la ex Jugoslavia, la Sierra Leone e la Corte Penale 
Internazionale Permanente. 
 
Cominciamo con i Comitati Internazionali:  
I sei Comitati attualmente operanti sono stati istituiti al fine di monitorare il rispetto nei 
singoli Stati dei diritti umani riconosciuti dalle specifiche convenzioni elencate più in alto.  
Si tratta del: 
- Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale, istituito nel 1969 
- Comitato per i diritti umani, istituito nel 1976  
- Comitato per l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne, istituito 
nel 1981 
- Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, istituito nel 1985 
- Comitato contro la tortura, istituito nel 1987 
- Comitato per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituito nel 1991 
Il fondamento di ogni Comitato sta nella specifica convenzione che lo istituisce. 
Essi hanno perciò competenze esclusivamente per gli Stati che hanno firmato e ratificato la 
relativa convenzione.  
A questi Comitati, ciascuno composto da esperti internazionali indipendenti, gli Stati devono 
inviare dei rapporti periodici sullo status di attuazione dei diritti umani sanciti nella specifica 
convenzione. I Comitati esaminano i rapporti periodici, i rapporti alternativi prodotti dalle 
ONG, le controversie sorte tra gli Stati contraenti ed emettono raccomandazioni. 
30
 
I Comitati non hanno poteri coercitivi verso gli Stati parte che non rispettano le Convenzioni 
ma possono esercitare un potente ruolo di pressione politica a livello internazionale. 
 
Un altro organo importantissimo è l’Alto Commissario per i diritti umani, istituito nel 1993 
dall’Assemblea Generale in seguito alla Conferenza Mondiale di Vienna con il compito di 
                                                 
30
 UNHCHR, „The United Nations Human Rights Treaty System“, Fact Sheet Nr. 30
- 24 - 
integrare i diritti umani (mainstreaming human rights)
31
 in tutte le politiche ed azioni di ogni 
agenzia dell’ONU. Opera sotto la direzione del Segretario Generale e riferisce del suo lavoro 
all’Assemblea Generale, all’ECOSOC e al Consiglio per i diritti umani. La sua sede 
principale è a Ginevra. Le sue funzioni sono inoltre fornire servizi di consulenza e assistenza 
tecnica agli Stati, migliorare la cooperazione internazionale in materia, favorire il dialogo tra i 
governi, stimolare l’adozione di azioni e rafforzare il sistema esistente delle NU in materia.  
 
Passiamo ora ai Tribunali Penali Internazionali ad hoc: 
Gli organi fin qui esaminati non hanno funzioni giurisdizionali. Proprio l’importanza del 
potere di giudicare e condannare ha fatto sì che gli Stati abbiano sempre osteggiato la 
cessione di funzioni giurisdizionali penali a tribunali internazionali.  
Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale l’esclusività del potere penale statale comincia a 
indebolirsi. Esistono dei precedenti di tribunali penali internazionali ad hoc per giudicare e 
condannare i crimini commessi durante la seconda guerra mondiale, i tribunali di Norimberga 
e Tokio, ma erano imposti dai vincitori ai vinti. 
I Tribunali istituiti ad hoc dall’ONU sono il Tribunale per la ex Jugoslavia (sede a L’Aia) e il 
Tribunale internazionale per il Ruanda (sede ad Arusha in Tanzania). Hanno competenza solo 
per certi crimini commessi in un certo territorio in un certo periodo ma hanno autorità 
superiore rispetto ai tribunali nazionali e possono emettere mandati d’arresto internazionali. 
Sono stati istituiti da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza per giudicare i presunti 
responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitari, commesse a partire dal 
1°gennaio 1991 in ex Jugoslavia e per quanto riguarda il Tribunale per il Ruanda, tra il 
1°gennaio e il 31 dicembre 1994 in Ruanda.
32
 
Vi sono anche Tribunali ad hoc istituiti da accordi tra l’ONU e gli Stati concernenti, per 
esempio il Tribunale speciale per la Sierra Leone.  
Si tratta di organi che hanno la sede nello Stato interessato, operano in stretto contatto con le 
autorità locali, i giudici sono in parte locali e non solo internazionali e sono il frutto di un 
accordo tra l’ONU e lo Stato interessato.  
Le continue violazioni dei diritti umani, perpetrate non solo da Stati ma anche da individui, 
hanno indotto l’ONU a promuovere l’istituzione di un organismo di giustizia internazionale 
permanente in grado di perseguire, giudicare e condannare i responsabili dei crimini di 
                                                 
31
 C. Flinterman – J. Gutter, „The United Nations and Human Rights: Achievements and Challenges“, data di 
pubblicazione sconosciuta 
32
 F. Lattanzi, E. Sciso (a cura di), Dai Tribunali penali ad hoc ad una Corte permanente, Napoli, 1996
- 25 - 
genocidio, di guerra, di aggressione e altri crimini contro l’umanità senza limiti né spaziali né 
temporali. I lavori preparatori furono avviati già nel 1947, quando l’Assemblea Generale 
investì la Commissione sul Diritto Internazionale del compito di redigere lo Statuto. A causa 
di disaccordi tra gli Stati i lavori furono più volte sospesi nel corso degli anni, finché 
l’Assemblea decise di istituire un Comitato preparatorio con il compito di redigere lo Statuto 
che fu finalmente firmato a Roma il 17 luglio 1998 durante una Conferenza diplomatica delle 
NU. I 18 giudici siedono all’Aia, sono indipendenti ed eletti dall’Assemblea degli Stati che 
hanno ratificato lo Statuto. 
33
 
 
1.5.2  LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE REGIONALE 
Il rafforzamento della tutela internazionale dei diritti umani ha riguardato anche il livello 
regionale. Europa, America ed Africa hanno ciascuna una propria convenzione regionale. 
 
EUROPA: 
Il sistema europeo è molto efficace nella protezione dei diritti civili e politici e si inserisce 
soprattutto nel quadro istituzionale del Consiglio d’Europa, istituito nel 1949.  
Sono quattro le convenzioni sui diritti umani elaborati dal Consiglio d’Europa: 
- La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), stipulata nel 1950 ed entrata in 
vigore nel 1953 
- La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti 
inumani e degradanti, adottata nel 1987 ed entrata in vigore nel 1989 
- La Carta sociale europea, firmata nel 1961 ed entrata in vigore nel 1965 
- La Convenzione quadro per la tutela delle minoranze, adottata nel 1995 en entrata in 
vigore nel 1998 
 
Fondata sulla CEDU, che riguarda esclusivamente diritti civili e politici, è la Corte Europea 
per i diritti umani con sede a Strasburgo. Ha la particolarità che ad essa non possono aderire 
soltanto gli Stati ma anche gli individui (una volta esaurite le vie di ricorso interne secondo 
l’art. 35). Al diritto sostanziale corrisponde dunque il diritto processuale o di azione, idoneo a 
farlo valere autonomamente, e direttamente, così assicurando quella piena giustiziabilità del 
diritto stesso, assente in altri strumenti internazionali. Inoltre le sue decisioni sono legalmente 
vincolanti per gli Stati membri. 
                                                 
33
 Conso – Saccucci, Codice dei diritti umani. Nazioni Unite – Consiglio d’Europa, Padova, 2001
- 26 - 
La protezione dei diritti economici e sociali è invece estremamente più debole nel sistema 
europeo. Essi sono previsti nella Carta sociale del 1961, successivamente, nel 1996 
modificata dalla c.d. Carta sociale riveduta. Ad oggi solo poco più della metà degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa l’hanno ratificata. Il Comitato Europeo per i diritti sociali, 
previsto dalla Carta, può inoltre fare solo delle raccomandazioni non vincolanti.
34
 
Anche l’UE sta definendo un proprio ruolo per i diritti umani. Bisogna dire che i tre trattati 
istitutivi delle Comunità europee (CEE, CECA ed Euratom) del 1957 non contenevano alcuna 
norma relativa alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, ma solo dei principi quali la 
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, del divieto di 
discriminazione a motivo della nazionalità, principi e libertà strumentali, dunque, alla 
creazione di un mercato unico. Ciò perché diversamente dagli strumenti convenzionali prima 
esaminati, l’UE non si pone quale obiettivo la tutela dell’individuo, bensì essenzialmente 
l’integrazione economica e, progressivamente, politica dei Paesi membri. Bisogna però 
aggiungere che l’integrazione europea è stata fondata, a partire dal Trattato di Roma, su 
principi di libertà e democrazia, rispetto dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali.  
Il limite della mancanza di una norma specifica fu ben presto evidente. Poiché, infatti, 
l’ordinamento comunitario riconosce oltre la soggettività degli Stati anche quella degli 
individui, in mancanza di una norma precisa che imponesse il rispetto dei diritti fondamentali, 
i cittadini degli Stati membri erano, in sostanza, privi di tutela nei confronti degli atti 
comunitari che violavano tali diritti. 
Se si esclude un richiamo, nel preambolo dell’Atto unico europeo (adottato nel 1986) alla 
CEDU, alle costituzioni degli Stati membri e alla Carta sociale europea, è solo con il Trattato 
sull’UE a Maastricht 
35
 che la tutela dei diritti fondamentali trova espressa enunciazione sul 
piano normativo. Il trattato di Amsterdam
36
 rafforza quella tutela. La codificazione dei diritti 
si realizza con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, adottata dal Consiglio Europeo il 7 
dicembre del 2000 a Nizza, anche se la Carta è per il momento priva di valore giuridico 
vincolante. 
Per quanto riguarda l’integrazione dei diritti umani nelle relazioni esterne dell’UE con Paesi 
terzi, soprattutto PVS, si veda il terzo capitolo.  
 
                                                 
34
 V. Berger, Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Paris, 2000 
35
 Firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1°novembre 1993 
36
 Firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1°maggio 1999
- 27 - 
AMERICA: 
A livello regionale americano la tutela dei diritti umani si inserisce nel quadro istituzionale 
dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA)
37
 e si fonda sulla Dichiarazione americana 
dei diritti e doveri dell’uomo (approvata dall’OSA il 30 aprile 1948, quindi prima della 
Dichiarazione Universale), primo documento internazionale a collegare diritti e doveri e sulla 
Convenzione americana dei diritti umani (adottata nel 1969 a San José, Costa Rica ed entrata 
in vigore nel 1978).
38
 
L’attuazione della Dichiarazione è garantita dalla Commissione interamericana dei diritti 
umani (sede a Washington), mentre quella della Convenzione dalla Corte interamericana dei 
diritti umani (sede a San José). 
La Commissione può ricevere denunce individuali ma si può solo limitare alla pressione 
politica. I poteri della Corte sono ben maggiori, è un’istituzione giuridica autonoma e può 
disporre che lo Stato risarcisca alla vittima il danno subito. La giurisdizione della Corte 
riguarda però solo diritti civili e politici. Dal 2001, in seguito a una modifica l’accesso alla 
Corte è garantito anche agli individui. 
L’11 settembre 2001 fu adottata dagli Stati membri dell’OSA la Carta democratica 
interamericana che definisce per la prima volta gli elementi essenziali della democrazia 
rappresentativa. 
 
AFRICA: 
Nel continente africano la promozione della pace, della sicurezza, e la tutela dei diritti umani 
sono tra i principi su cui si fonda l’Unione africana (UA)
39
 che si sostituisce alla preesistente 
Organizzazione per l’Unità africana (OUA)
40
. 
Il sistema per la tutela dei diritti umani si fonda sulla Carta africana dei diritti dell’uomo 
(Carta di Banjul) e dei popoli approvata dall’OUA nel 1981, dopo secoli di colonizzazione. 
I diritti da essa riconosciuti sono sia civili e politici sia economici e sociali. La Carta africana 
è la prima convenzione internazionale a riconoscere i diritti dei popoli: il diritto 
all’autodeterminazione, il diritto allo sviluppo, il diritto all’uguaglianza di tutti i popoli, il 
diritto ad un ambiente sano e il diritto di proprietà delle proprie risorse naturali. È inoltre il 
primo documento internazionale legalmente vincolante a collegare espressamente diritti e 
doveri.  
                                                 
37
 Nata nel 1948 con la Carta di Bogotà, ha la sede a Washington 
38
 Gli Stati Uniti hanno firmato, ma non ratificato la Convenzione americana dei diritti umani 
39
 Nata il 9 luglio 2002 a Durban (Sudafrica) 
40
 Nata il 25 maggio 1963 con la firma della Carta di Addis Abeba
- 28 - 
La Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli 
41
 ha funzioni di promozione e 
protezione, è accessibile ad individui ma le decisioni della Commissione non sono mai 
legalmente vincolanti per lo Stato che ha violato la Carta.  
Nel 1998 l’OUA ha istituito la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. Ma il 
Protocollo Opzionale alla Carta africana che la istituisce non ha ancora ottenuto le ratifiche 
necessarie per l’entrata in vigore. 
 
PAESI ARABI: 
La tutela dei diritti umani nel mondo arabo ha tardato molto a trovare un primo cenno di 
concretizzazione e ancora oggi non si può parlare di un vero e proprio sistema di tutela.  
Nel 1990 venne adottata la Dichiarazione dei diritti e doveri fondamentali dell’uomo 
nell’Islam che però affermava in più parti la superiorità della religione islamica e nel 1994 i 
22 Stati membri, tra cui anche diversi Stati africani, della Lega degli Stati Arabi 
42
 hanno 
adottato la Carta araba dei diritti umani che non è ancora entrata in vigore non avendo 
raggiunto il numero di 7 ratifiche necessario. 
43
 
La Carta non prevede alcuna Corte ma un Comitato ed una Commissione ma nessuno dei due 
avrebbe alcun potere vincolante nei confronti degli Stati membri. 
Per quanto riguarda il contenuto, non prevede diritti di partecipazione politica né di 
associazione. Permette restrizioni e limitazioni dei diritti umani quando previste dalla legge o 
ritenute necessarie alla salvaguardia della sicurezza e dell’economia nazionali, dell’ordine 
pubblico e della sanità pubblica, nonché dei valori morali e dei diritti e libertà altrui. Ciò 
indebolisce naturalmente moltissimo i diritti umani normalmente garantiti. 
44
 
 
PAESI ASIATICI: 
A livello asiatico non esiste nessun strumento internazionale. Moltissimi Stati hanno però 
inserito i diritti umani nelle proprie Costituzioni.  
Nel 1998 un movimento della società civile asiatica per la promozione e la tutela dei diritti 
umani, costituito da ONG, avvocati, giuristi e attivisti ha adottato una Carta asiatica dei diritti 
umani, ma tale documento non ha ovviamente alcun valore internazionale. 
 
 
                                                 
41
 Istituita dalla Carta di Banjiul (Gambia) dove ha anche la sua sede 
42
 Nata il 22 marzo 1945, ha la sede al Cairo dal 1991 
43
 Ad oggi solo Siria e Iraq l’hanno ratificata 
44
 C. Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, 2002