4
rappresenta in un mercato comune ispirato al modello di economia 
mista
3
.  
Tuttavia, dalla costituzione della Comunità economica europea, 
fino ad oggi, il tema del ruolo dei servizi pubblici, in rapporto alla 
costruzione dell’Europa, si è imposto progressivamente nel dibattito 
europeo per diverse ragioni ed, in particolare, è stato trattato 
regolarmente dal Consiglio Europeo, in maniera più sistematica a 
partire dagli anni ’90
4
. 
Con l’entrata in vigore, il 1 luglio 1987, dell’Atto Unico 
Europeo, l’obbiettivo di creare un mercato interno ha fatto sì che il 
processo di liberalizzazione, avviato già da qualche anno, investisse 
anche i servizi pubblici. Ciò ha fatto emergere la necessità di 
regolamentare a livello comunitario questi servizi, nonché di creare un 
mercato specifico per le imprese che svolgono un servizio di interesse 
generale. 
Dal Trattato di Maastricht del 1992, le politiche adottate a 
livello comunitario sono state rivolte anche a realizzare, oltre al 
mercato interno, obbiettivi sociali come la coesione economica e 
sociale, la protezione dei consumatori, la protezione dell’ambiente e lo 
sviluppo delle reti transeuropee e un contributo significativo alla loro 
esecuzione è stato riconosciuto proprio ai  servizi di interesse generale. 
Una volta raggiunta l’integrazione economica, il nuovo 
obbiettivo, verso il quale le Istituzioni europee hanno iniziato a 
rivolgere la loro attenzione, è stata la creazione di una Unione politica. 
Alla realizzazione di tale scopo partecipano sia l’accentuarsi dei valori 
di società, sia il rafforzamento del ruolo del cittadino nella costruzione 
comunitaria; entrambi trovano nei servizi pubblici lo strumento più 
idoneo. 
                                                 
3
  In Stéphan Rodrigues “La nouvelle régulation des services publics en Europe” 
TEC & DOC, Paris, 2002. 
4
 In occasione del Consiglio europeo di Cannes nel Giugno del 1995, di Madrid nel 
Dicembre 1995, di Lisbona nel Marzo 2000, di Nizza nel Dicembre del 2000, di 
Laeken nel Dicembre del 2001, di Barcellona nel Marzo 2002, di Bruxelles nel 
Marzo 2003, Ottobre 2003, Marzo 2004, Marzo 2005. 
 5
Questo crescendo dell’importanza dei servizi di interesse 
generale ha fatto sì che essi venissero inseriti prima nel Trattato di 
Amsterdam all’art. 16
5
 nella parte dei “Principi” e, in seguito, nella 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
6
 all’art. 36
7
.            
In questo modo, è stato dato un riconoscimento ufficiale alla loro 
rilevanza nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, al loro ruolo nel 
promuovere la coesione sociale, economica e territoriale e alla loro 
partecipazione al modello europeo di società; inoltre si impone 
l’obbligo all’Unione e agli Stati membri di assicurane il loro 
funzionamento.   
Negli anni ‘90 anche la giurisdizione europea iniziò ad 
occuparsi dei servizi di interesse economico generale, come 
dimostrano le sentenze Corbeau
8
, Almelo
9
 etc…, a causa di problemi 
nell’interpretazione degli articoli del Trattato e affinché la 
Commissione e il Tribunale di Primo Grado adottassero la stessa linea 
di pensiero. Ma vedremo la giurisprudenza al riguardo nel capitolo 
successivo. 
 
                                                 
5
 Art. 16 “Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei 
servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, 
nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la 
Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del 
campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi 
funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro 
compiti.” 
6
 La Carta è stata proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza, il 7 
dicembre 2000. 
7
 Art. 36 “Accesso ai servizi di interesse economico generale: Al fine di promuovere 
la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai 
servizi di interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi 
nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea” 
8
 Causa Corbeau C- 320/91, Racc. I-2533 
9
 Causa commune d’Almelo C-393/92, Racc. I-1447 
 6
1.2 Terminologia 
 
Prima di entrare nel merito dell’analisi è necessario precisare 
alcuni concetti chiave per evitare che confusioni sul piano semantico e 
l’influenza delle diverse tradizioni degli Stati membri determinino 
delle interpretazioni errate.  
Infatti, uno dei principali problemi in questo campo è 
rappresentato proprio dalla differente terminologia utilizzata per 
definire determinate nozioni giuridiche. Accade ed è accaduto spesso 
che gli Stati membri associno concetti giuridici diversi per uno stesso 
termine oppure ad uno stesso concetto giuridico diano definizioni  
diverse. 
Ciò è facilmente riscontrabile nelle versioni originali nelle 
diverse lingue dei trattati comunitari. Questo è esattamente il caso 
della traduzione del concetto di “pubblico servizio”. Il riferimento alla 
nozione di “pubblico servizio” nell’art. 73 (ex art. 77 CE) del Trattato 
di Roma è tradotto rispettivamente: nella versione tedesca dai termini 
“öffentlicher Dienst”; nella versione inglese da “public service”; nella 
versione spagnola da “servicio público”; nella versione francese da 
“service public”. Tali traduzioni, anche se ufficiali, in particolare per 
quanto riguarda quella tedesca e quella inglese, non rendono conto 
delle stesse realtà o delle stesse dottrine giuridiche. Per di più, le 
traduzioni variano secondo la fonte linguistica di riferimento, come  
dimostrato dai dizionari giuridici. Eccetto la traduzione spagnola, che 
sembra definitivamente acquisita, le altre non sembrano essere state 
fissate.  
Ad esempio, il Dizionario giuridico ed economico             
tedesco-francese di Michel Doucet
10
 preferisce tradurre “service 
public” con “öffentliche Einrichtung” e non con “öffentlicher Dienst” 
che designerebbe più specificamente, secondo la stessa fonte, la 
funzione pubblica. Allo stesso modo, i dizionari giuridici inglesi 
propongono a fianco del termine “public service” quello di “public 
utility”, a volte tradotti anche come “servizi di utilità pubblica”.  
                                                 
10
 Cfr. Stéphan Rodrigues, nota 3 
 7
Oltre ai termini, gli stessi grandi sistemi giuridici in vigore 
all’interno dell’Unione Europea influiscono sulla possibilità da parte 
di ciascun Stato membro di recepire, più o meno facilmente, la 
nozione di servizio pubblico nel proprio diritto positivo. 
Vi sono da un lato i Paesi in cui prevale il diritto romano e 
quindi la norma scritta, la promulgazione di codici e di principi 
generali, che ha favorito l’emergere della nozione di pubblico servizio. 
Dall’altro, invece, il carattere consuetudinario e non codificato dei 
Paesi dove è presente il “Common Law” non sembra molto propizio 
allo sviluppo di una teoria strutturata del pubblico servizio. 
Ciò è frutto di una evoluzione sul piano storico, economico, 
culturale e politico, diversa da Stato a Stato e che determina una 
concezione originale di pubblico servizio, propria di ciascuno di essi.  
Due casi esemplificativi sono la Francia - dove il servizio 
pubblico ha avuto da sempre un ruolo forte, considerato come un vero 
e proprio diritto sociale e civile irrinunciabile e intangibile, che viene 
menzionato dalla Costituzione nella parte dei diritti fondamentali di 
portata generale - e la Germania, dove invece l’idea di servizio 
pubblico non ha lo stesso peso; qui la Legge Fondamentale si limita a 
garantire i diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino classici senza 
fare esplicita menzione dei diritti sociali. 
Essendo, dunque, i sistemi giuridici molto diversi tra loro, è 
necessario trovare una corrispondenza, la più vicina possibile, tra la 
terminologia linguistica e i concetti giuridici. Negli anni i sistemi 
giuridici nazionali hanno conosciuto un processo di avvicinamento e 
di convergenza, accentuato e cristallizzato dal diritto comunitario. 
La Commissione ha dato una definizione ufficiale dei diversi 
concetti riguardanti i servizi di interesse generale nella sua 
Comunicazione del 1996
11
 “I servizi di interesse generale in Europa”. 
Questa comunicazione, aggiornata nell’anno 2000
12
, costituisce un 
documento cardine, un punto di riferimento per tutti coloro che, dalle 
istituzioni comunitarie a quelle statali, si trovano a doversi confrontare 
con i servizi di interesse generale. 
                                                 
11
 C 281 del 26 settembre 1996. 
12
 C 17 del 19 gennaio 2001. 
 8
I termini ricorrenti la cui specificazione è di particolare 
rilevanza sono: Servizio di interesse generale, Servizio di interesse 
economico generale, Servizio pubblico, Servizio universale e si 
potrebbe aggiungere a questo elenco, per una maggiore completezza 
della materia, anche “Obblighi di servizio pubblico” nonché “Impresa 
pubblica”.
13
 
L’espressione “Servizi di interesse generale” riguarda quei 
servizi, forniti dietro retribuzione o meno, considerati di interesse 
generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi 
inerenti il pubblico servizio. Questa espressione non è presente nel 
Trattato, ma è derivata dalla prassi comunitaria, dall’espressione 
“servizi di interesse economico generale”, che invece è menzionata 
dallo stesso.  
Quest’ultima, l’espressione di “Servizi di interesse economico 
generale” è utilizzata nel trattato agli artt. 16 e 86,2 CE e designa i 
servizi di natura economica, forniti dietro retribuzione i quali, in virtù 
dell’interesse generale delle missioni che questi assolvono, sono 
assoggettati dagli Stati membri a specifici obblighi di servizio 
pubblico. Questo concetto di servizi di interesse economico generale 
riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di 
rete quali i trasporti, i servizi postali, l’energia (elettricità, gas…) e le 
comunicazioni. Tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra 
attività economica purché soggetta ad obblighi di servizio pubblico. 
 
Un pericolo sempre incombente e al quale bisogna prestare 
particolare attenzione è la possibilità che l’espressione “servizio di 
interesse generale” e “servizio di interesse economico generale” 
vengano confusi con una precisa accezione del termine “servizio 
pubblico”. Quest’ultimo, infatti, può avere significati diversi, creando 
così possibilità di errore. In alcuni casi si riferisce al fatto che un 
servizio è offerto alla collettività; in altri ad un servizio al quale è stato 
attribuito un ruolo specifico nell’interesse pubblico e, in altri ancora si 
                                                 
13
 E’importante capire che cosa è un obbligo di servizio pubblico e impresa 
pubblica. Il libro verde sui servizi di interesse generale inserisce questi termini, 
determinanti per la regolamentazione della materia. 
 9
riferisce alla proprietà o allo status dell’ente che presta il servizio.      
La confusione, spesso, si genera proprio fra i termini “servizio 
pubblico” e “settore pubblico”, riferendosi quest’ultimo a tutte le 
amministrazioni e a tutte le imprese controllate da autorità pubbliche. 
Il concetto di “Servizio Universale”, sviluppato dalle 
Istituzioni comunitarie, indica l’insieme delle esigenze d’interesse 
generale cui dovrebbero essere assoggettate, nell’intera Comunità, 
attività come ad esempio le telecomunicazioni e le poste. Gli obblighi 
che ne discendono sono finalizzati a garantire: 
- la fornitura del servizio ovunque, anche nelle aree 
geografiche meno redditizie  
-   l’accesso di tutti a determinate prestazioni essenziali, 
-  di qualità e 
-  a prezzi abbordabili. 
 
Nell’ambito dei servizi di interesse economico generale, altri 
punti chiave, la cui specificazione risulta essere necessaria, sono 
l’espressione “Obblighi di servizio pubblico” e il concetto di “Impresa 
pubblica”.  
 
L’espressione “Obblighi di servizio pubblico” si riferisce a 
quesiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del 
servizio per garantire il conseguimento di alcuni obbiettivi di interesse 
per la collettività. Tali obblighi possono essere dettati sia a livello 
comunitario che nazionale o regionale. 
L’espressione “Impresa pubblica”, infine, è utilizzata per 
definire la proprietà di chi presta il servizio. Al riguardo il trattato 
impone una rigorosa neutralità che rende irrilevante ai sensi del diritto 
comunitario il fatto che i fornitori di servizi di interesse generale siano 
soggetti pubblici o privati; essi hanno gli stessi diritti e sono sottoposti 
agli stessi obblighi. 
 10
I Servizi di interesse generale di natura economica, e in 
particolare delle grandi industrie di rete, costituiscono il campo di 
indagine della presente tesi. Industrie che hanno una chiara 
dimensione comunitaria e che sottendono lo sviluppo di un concetto 
europeo di servizio di interesse economico generale
14
.  
 
                                                 
14
 Con riguardo alle reti transeuropee, è stato dedicato loro, il titolo XV del Trattato, 
nel quale vengono esplicitate la loro duplice finalità che sono quella di migliorare il 
buon funzionamento del mercato interno e di rafforzare la coesione sociale, 
economica e territoriale.   
 11
1.3 Principi ed obblighi 
 
I Servizi di interesse economico generale, in primis, devono 
rispondere ai bisogni dei consumatori e alle necessità delle imprese, in 
particolare delle Piccole e Medie Imprese, in quanto essi 
rappresentano i principali utenti dei Servizi di interesse generale. 
Queste esigenze hanno contribuito a modellare e a definire i 
principi che regolano tali servizi. 
Al momento attuale risulta difficile elaborare una definizione 
europea del contenuto dei servizi di interesse generale; tuttavia vi sono 
delle caratteristiche in comune nella normativa europea che lasciano 
presupporre la possibilità in futuro di definire un concetto comunitario 
di Servizio di interesse economico generale, come il servizio 
universale, la continuità, la qualità del servizio, l’accessibilità delle 
tariffe. Esse individuano principi, valori ed obbiettivi comunitari che, 
trasformate in obblighi nelle rispettive normative, perseguono finalità 
di efficienza economica, di coesione sociale e territoriale e di 
sicurezza per tutti i cittadini. Ciascuno Stato può integrare tali doveri 
con altri obblighi più specifici a seconda del settore interessato. 
Vediamo quindi i fondamenti della nozione di Servizio di 
interesse economico generale. 
Presupposto essenziale è il concetto di servizio universale, già 
descritto sopra, il quale stabilisce il diritto di ogni cittadino di 
accedere a taluni servizi considerati essenziali e impone l’obbligo alle 
industrie di fornire un servizio definito a condizioni specificate, che 
includono fra l’altro una copertura totale del territorio. 
Si tratta di un concetto dinamico e flessibile. Dinamico in 
quanto tiene conto degli sviluppi politici, sociali, economici e 
tecnologici e consente, ove necessario, di adeguare i requisiti del 
servizio di interesse economico generale all’evoluzione delle esigenze 
collettive degli utenti. Flessibile, invece, perché i principi generali 
vengono sì stabiliti a livello comunitario, ma la loro attuazione viene 
lasciata agli Stati membri consentendo così di prendere in 
considerazione le differenti tradizioni e le specifiche circostanze 
 12
nazionali o regionali. Tale concetto, inoltre, riveste un ruolo centrale 
nella regolamentazione dei servizi durante le diverse fasi di 
liberalizzazione di apertura al mercato degli stessi. 
Un secondo principio, quello della continuità, prevede 
l’obbligo per l’impresa fornitrice di garantire l’erogazione del servizio 
senza interruzione. Questo requisito non è obbligatorio per tutti i 
Servizi di interesse generale, ma viene specificato dalla normativa del 
settore, la quale autorizza gli Stati membri ad imporre un simile 
obbligo, compatibilmente con il diritto di sciopero dei lavoratori e nel 
rispetto delle normative nazionali. 
Per quanto riguarda la qualità del servizio, spetta agli Stati 
membri, mediante le autorità pubbliche, stabilire, applicare e 
monitorare i livelli di qualità per i Servizi di interesse generale, anche 
se in certi casi la normativa comunitaria stabilisce già alcuni parametri. 
L’accessibilità delle tariffe, invece, è un principio la cui 
applicazione è essenziale per il raggiungimento della coesione 
economica e sociale negli Stati membri. I criteri per la determinazione 
dei prezzi sono stabiliti dagli Stati membri stessi, prendendo in debita 
considerazione le esigenze e le capacità di gruppi vulnerabili ed 
emarginati. Dopo aver stabilito un livello accessibile, essi devono 
garantire che tale livello sia effettivamente offerto, mettendo in atto un 
meccanismo di controllo dei prezzi (prezzi massimi, media 
geografica) e/o distribuendo sussidi alle persone interessate.