INTRODUZIONE 
 
In un mercato globale che si evolve velocemente, assume un ruolo 
strategico l’adattamento dimensionale dell’azienda, per cui è necessario 
rivedere continuamente le scelte prese nella fase di avvio dell’iniziativa 
imprenditoriale per sottoporle a revisione. Le operazioni straordinarie 
(alleanze, acquisizioni, fusioni, conferimenti, scorpori, concentrazioni, 
scissioni) rispondono proprio a tali esigenze, in quanto consentono, tra le 
altre finalità, anche di effettuare ridimensionamenti strategici, ovvero di 
consolidare ulteriormente la propria posizione di mercato (acquisendo o 
incorporando concorrenti in difficoltà), o viceversa di dismettere 
divisioni o rami aziendali ormai non più strategici. Pertanto il ricorso a 
tali tipologie di operazioni, in situazioni di arresto economico come 
quella attuale, risulta essere ancora più rilevante, giacché consentono alle 
aziende di incrementare o ridurre le dimensioni aziendali, adattandole 
alle mutate esigenze dei mercati da servire, al fine di migliorare la 
posizione competitiva e generare valore. 
In ragione della loro “non ordinarietà” comportano non pochi problemi 
esecutivi legati alla scelta dell’operazione più adeguata al caso specifico, 
alla circostanza che la normativa che regola tali operazioni è in continuo 
rinnovamento e tende sempre più a salvaguardare i molteplici interessi 
coinvolti, al fatto che, a seguito della globalizzazione dell’economia 
mondiale, spesso le operazioni straordinarie si sviluppano in campo 
internazionale. La loro attuazione quindi presenta diverse criticità sia al
livello organizzativo - gestionale, sia al livello civilistico, contabile e 
fiscale e se non supportate da un’idonea progettazione iniziale possono 
anche divenire causa di distruzione di ricchezza. Pertanto il buon esito di 
un’operazione straordinaria presuppone che tutti gli aspetti operativi, 
organizzativi e strategici siano attentamente pianificati e gestiti. 
Nello specifico l’elaborato analizza l’operazione di Conferimento 
d’azienda, ossia l’operazione attraverso la quale un soggetto (persona 
fisica o giuridica) trasferisce la propria azienda o parte di essa ad un’altra 
società giuridicamente distinta (conferitaria). Tale operazione a 
differenza di analoghe operazioni straordinarie, benché ordinato a 
realizzare il trasferimento di un complesso aziendale a un soggetto terzo, 
consente di non interrompere definitivamente il legame tra quest’ultimo 
e il soggetto conferente, consentendo al primo di partecipare ancora alla 
gestione del complesso produttivo, giacché a fronte dell’azienda o ramo 
conferito, la società conferitaria attribuisce alla società conferente le 
proprie azioni o quote quale corrispettivo dell’operazione stessa ( quindi 
si differenzia sia dalla scissione ove le azioni o quote della beneficiara 
sono assegnate direttamente ai soci della scissa, sia dalla cessione 
d’azienda ove il corrispettivo è rappresentato da denaro o beni in natura 
e non da azioni o quote della società beneficiara). Si evince quindi che il 
conferimento d’azienda consente di ampliare le aree di affari senza 
comportare alcun esborso di denaro.  Inoltre  può essere posto in essere
sia come operazione autonoma, sia in via propedeutica, per isolare il 
complesso aziendale che sarà poi oggetto di una successiva operazione 
straordinaria (di solito fusione, scissione o cessione della partecipazione 
ottenuta come corrispettivo).  
La normativa riguardante tale operazione straordinaria è stata oggetto di 
svariati interventi legislativi e questo elaborato si pone l’obiettivo di 
illustrare le innovazioni contenute nella legge 244/2007 (finanziaria 
2008) e nel decreto 185/2008 (c.d. “decreto anti – crisi”). L’operazione 
di conferimento, infatti, è quella più profondamente modificata dai 
commi 46 e  47 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, a seguito dei 
quali è aumentato l’appeal fiscale della cessione indiretta dell’azienda, 
che consiste nel conferimento dell’azienda in una società neo – costituita 
in neutralità fiscale per il conferente e successiva cessione della 
partecipazione ottenuta, beneficiando dell’istituto della Pex. 
Ai fini di una maggiore comprensione delle problematiche relative al 
trattamento fiscale dell’operazione in esame, si è ritenuto opportuno, nei 
primi capitoli, soffermarsi sugli aspetti inerenti i profili civilistici e 
contabili del conferimento. In particolare nel primo capitolo, dopo una 
breve introduzione sull’operazione di conferimento d’azienda nei suoi 
tratti essenziali e sulle motivazioni che possono spingere un imprenditore 
individuale o una società a porre in essere tale operazione, si è proceduto 
con una disamina degli aspetti procedurali e civilistici, distinguendo il
conferimento in società di persone da quello in società di capitali 
(quotate e non). Nel secondo capitolo sono state analizzate le modalità di 
contabilizzazione dell’operazione, in capo al conferente e alla 
conferitaria, secondo i principi contabili nazionali e internazionali, ormai 
sempre più utilizzati in virtù della crescente internazionalizzazione delle 
imprese, per poi affrontare il mutato regime fiscale dell’operazione ai 
fini delle  imposte dirette e indirette. Da tali ultime considerazioni si 
sviluppa il terzo capitolo in cui sono stati approfonditi gli effetti fiscali 
del conferimento con successiva vendita della partecipazione (la c.d. 
“cessione indiretta”), ponendola a confronto con la cessione d’azienda, 
considerato che a volte il conferimento d’azienda rappresenta la prima 
mossa di un più ampio disegno strategico volto ad ottenere gli stessi 
risultati ottenibili con la cessione diretta, ma con dei vantaggi fiscali 
senza tuttavia che ciò comporti violazione della Normativa Antielusione. 
Infine nel quarto ed ultimo capitolo si è proceduto con l’analisi un caso 
pratico, ossia il conferimento del ramo Aviation di Meridiana spa, nella 
società quotata Eurofly spa, realizzatosi nel febbraio 2010, al fine 
illustrate in modo più immediato e diretto l’impatto che una tale 
operazione straordinaria può avere sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria delle società coinvolte e sul raggiungimento 
dei loro obiettivi strategici.
1 
 
1. IL CONFERIMENTO D’AZIENDA : 
INQUADRAMENTO DELL’OPERAZIONE E 
PROFILI CIVILISTICI 
SOMMARIO: 
 1.1 La nozione di Conferimento e le finalità perseguite; 1.2 La fase procedurale:le 
Società di Persone conferenti e le Società di Capitali conferenti; 1.3 la fase 
valutativa: la relazione di stima ex articolo 2343 codice civile; 1.4 La fase 
operativa:l’Atto di Conferimento, il controllo e l’eventuale revisione della stima; 1.5 
Gli effetti giuridici dell’operazione: la successione nei contratti, crediti e debiti 
dell’azienda ceduta, il divieto di concorrenza 
 
1.1  La nozione di Conferimento e le finalità perseguite 
 
Per Conferimento d’azienda si intende l’operazione attraverso la quale 
un soggetto (persona fisica o giuridica)  c.d. “Conferente”, trasferisce la 
propria azienda, ovvero parte di essa,  ad un’altra società  giuridicamente 
distinta c.d. “Conferitaria” , che può essere all’uopo costituita 
(conferimento per scorporo) ovvero preesistente al conferimento 
(conferimento per apporto o per concentrazione) e che in cambio 
attribuisce al conferente le proprie azioni o quote come corrispettivo. Si 
evince che caratteristica peculiare delle operazioni di conferimento, 
rispetto alla compravendita di beni o di diritti, è la particolare forma
2 
 
rivestita dal compenso ricevuto dal soggetto conferente, costituito dalla 
partecipazione nel capitale sociale della società conferitaria. E’ quindi 
necessario che nel contratto sociale si indichi il valore del conferimento e 
il metodo di valutazione adottato
1
. 
E’ evidente che quando il trasferimento non riguarda l’intera azienda, ci 
si riferisce a casi in cui nell’ambito di un’azienda di medio - grandi 
dimensioni è possibile individuare sezioni, o meglio sistemi aziendali di 
grandezza minore ma aventi comunque, seppure ad un livello 
dimensionale più basso, tutti i connotati tipici di un’azienda (rami 
aziendali, unità di business). In caso contrario difatti non potrebbe più 
parlarsi di conferimento d’azienda, ma semplicemente di conferimento di 
un insieme di beni.
2
 
Il Conferimento pur possedendo una sua tipicità come operazione 
straordinaria, non è disciplinato espressamente nel nostro Codice Civile, 
ma deriva la propria regolamentazione civilistica da una pluralità di altri 
istituti. Tale operazione infatti rappresenta una fattispecie riconducibile 
alla più ampia categoria dei conferimenti in natura, nonché alla 
disciplina della cessione d’azienda o ramo aziendale per quanto riguarda 
i suoi effetti e le sue possibili modalità di attuazione. E’ quindi 
necessario far riferimento alle norme generali in materia di conferimento 
                                                           
1
 Racugno G. , Conferimento d’azienda e scorporo, in Rivista di Diritto Commerciale, n. 3-4/5-6/2000,  
pag.162 
2
 Potito L., Le Operazioni Straordinarie nell’economia delle imprese, Giappichelli, 2000, pag.183
3 
 
di singoli beni (artt.2342-2345 c.c.)
3
, alla normativa sugli aumenti di 
capitale e quindi sulle modifiche statutarie, a seconda che sia destinata 
ad una società preesistente piuttosto che di nuova costituzione. Inoltre, si 
applicano le disposizioni relative al trasferimento d’azienda riguardo al 
divieto di concorrenza(art.2557c.c.), alla successione nei 
contratti(art.2258 c.c.), ai crediti e ai debiti dell’azienda ceduta 
(artt.2259-2260 c.c.). 
L’operazione di Conferimento può trovare fondamento in motivazioni di 
natura prettamente aziendali, connesse ad esigenze economiche, 
finanziarie o produttive, o di natura extra-aziendale, come il passaggio 
generazionale. Poiché questa comporta il trasferimento di complessi 
aziendali, la prima ed intuitiva finalità che gli si può attribuire è quella di 
strumento per realizzare operazioni di Concentrazione aziendale
4
 . 
Attraverso l’operazione di conferimento infatti, la società conferitaria 
acquisisce immediatamente capacità produttiva e commerciale già 
esistente, senza dover attendere i tempi necessari alla crescita organica 
per generazione interna. La concentrazione può essere: 
 Orizzontale: crescita dimensionale al fine di ricercare maggiore 
efficienza tramite lo sfruttamento di economie di scala; 
                                                           
3
 Bassani C., Cessione e Conferimento d’azienda, Il Sole 24ore, 2009, pag.453 
4
 Giaccari F., Le aggregazioni aziendali, Cacucci, 2003, pag.42
4 
 
 Verticale:ricerca di una maggiore economicità attraverso 
l’incorporazione  di fasi di lavorazione e/o commercializzazione in 
precedenza delegate a fornitori e/o clienti; 
 Conglomerale: volta alla riduzione del rischio complessivo tramite la 
diversificazione dell’attività svolta per ciò che attiene i settori 
merceologici e le aree geografiche. 
La finalità di concentrazione è perseguita soprattutto quando il 
conferimento si attua in società preesistenti al fine di dotare il sistema 
dell’impresa destinataria di strutture e di un’offerta di dimensioni 
maggiori, più adeguate ad operare negli scenari competitivi. Si tratta 
quindi di finalità assai simili a quelle di una fusione, ma in tal caso il 
conferente può conseguire tali obiettivi attraverso un controllo indiretto 
(la gestione della partecipazione che si riceve come corrispettivo) senza 
coinvolgere l’intera attività in cui si è impegnati così da continuare ad 
operare anche in altri business. 
Il conferimento in società preesistente richiede che sia definito un 
processo di integrazione, poiché l’incontro tra due realtà, che possono 
essere molto differenti tra loro, potrebbe presentare criticità, più vincoli 
che opportunità
5
.  
                                                           
5
 Perotta R., Garegnani G.M., Le Operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, 1999, pag.62
5 
 
Una concentrazione aziendale comporta nuove esigenze organizzative a 
seguito del mutamento del contesto aziendale, della nuova 
configurazione delle combinazioni economiche
6
. 
Il conferimento in società di nuova costituzione invece è quasi sempre 
riconducibile a finalità di Decentramento societario , che se ha ad 
oggetto l’intera azienda è posto in essere soprattutto per: 
 Enucleare dal complesso aziendale settori di attività non più strategici 
in una logica di riduzione dell’indebitamento e/o di reperimento di 
liquidità per il riequilibrio della situazione finanziaria In questo caso 
quindi il conferimento potrebbe rappresentare un’alternativa alla 
cessione, consentendo al conferente di salvare l’azienda ma 
conservare una cointeressenza, anche se minoritaria, nella realtà di 
destinazione dove si presume che l’azienda possa essere gestita 
meglio. 
 Dare inizio alla formazione di un gruppo con la prospettiva di 
acquistare altre partecipazioni e trasformare così la conferente in una 
holding;
7
 
 Eliminare dissidi tra i soci:scorporare un’azienda o un suo ramo, è in 
molti casi meglio che continuare a detenerla direttamente 
paralizzandone l’attività con veti incrociati, particolarmente frequenti 
nei trapassi generazionali. 
                                                           
6
 Colombo G., Fusioni acquisizioni e scorpori, Egea, 1992, pag.112 
7
 Guatri L.,Trattato di economia delle aziende industriali, Tomo 2, Egea, 1998, pag.347 ss.
6 
 
Quando invece il conferimento ha ad oggetto un ramo aziendale, fra i 
motivi per cui viene effettuato si ricordano soprattutto i seguenti:
8
 
 Separazione divisionale di società conglomerate: le società 
conglomerate raramente consentono di far emergere sinergie e 
comportano costi di coordinamento che spesso generano inefficienze 
e disincentivanti sussidi incrociati tra rami profittevoli e divisioni in 
perdita; 
 Abbandono del core business: quando una società  decide di 
abbandonare l’attività principale e di concentrarsi su attività nuove a 
più elevato valore aggiunto o in cui possono mirare alla leadership di 
mercato; 
 Cambiamento nelle strategie: come risposta alle pressioni competitive 
esterne ed ai cambiamenti del mercato, un soggetto può decidere di  
riposizionarsi strategicamente vendendo attività non più strategiche a 
società capaci di valorizzarle meglio; 
 Misure difensive anti-scalata: la vendita di aree di business 
particolarmente ambite (i c.d. “gioielli della corona”) è destinata a 
rendere la società meno appetibile da parte di potenziali raiders; 
 Desiderio di ridurre le asimmetrie informative: i conferimenti 
riducono le asimmetrie informative se consentono alle imprese di 
                                                           
8
 Visconti R. Moro, Conferimenti d’azienda, Edizione 142, pag.21-22
7 
 
concentrarsi sul core business e permettono una migliore valutazione 
della performance monosettoriale; 
 Desiderio di incrementare l’efficienza del management: 
concentrandosi su aree di business rese più omogenee dal 
conferimento e dimensionalmente congrue, il management può 
migliorare il suo grado di specializzazione ed incrementare 
l’efficienza, basandosi anche su di uno stile di direzione più snello e 
meno burocratizzato
9
. 
L’operazione di conferimento può anche avere finalità 
esclusivamente finanziarie
10
: infatti l’inquadramento di determinati 
rami in soggetti giuridici differenti, può favorire l’accesso ad 
agevolazioni finanziarie o a più convenienti forme di finanziamento 
non diversamente ottenibili. Oppure lo scorporo può servire a 
realizzare mezzi liquidi, o ancora potrebbe rappresentare un momento 
di più articolati disegni economico-finanziari, ad esempio cedendo 
l’intera azienda e conservando del corrispettivo ricevuto in azioni la 
maggioranza, per vendere la restante parte a terzi e con quanto 
realizzato acquistare quoto di altre imprese o attuare nuovi 
investimenti. Insomma il conferimento può essere usato per ampliare 
l’insieme delle unità e delle aree di affari in cui impegnarsi, 
                                                           
9
 Guatri L.,Trattato di economia delle aziende industriali, Tomo 2, Egea, 1998, pag.347 ss 
10
 Potito L., Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, Giappichelli, 2009  pag.187-188
8 
 
mantenendone il controllo e senza impegnare mezzi liquidi 
consistenti. 
Nell’ambito di un gruppo, il conferimento potrebbe essere una 
modalità di consolidamento del controllo societario: se la capogruppo 
non detiene la percentuale che gli assicura il controllo di diritto, 
potrebbe apportare proprie immobilizzazioni nelle controllate, 
garantendosi così il 51% senza alcun esborso di danaro.
11
 
 
1.2 La fase procedurale: le Società di Persone conferenti e le 
Società di Capitali conferenti 
La procedura di conferimento si apre con una fase “propedeutica” che va 
dai primi contatti tra le parti, sino al momento in cui il conferente 
assume la decisione di procedere al conferimento dell’azienda
12
. Si tratta 
di una fase negoziale non regolamentata in cui le parti definiscono i 
termini dell’operazione. 
Si è detto che il conferente, in cambio dell’azienda riceverà  una 
partecipazione nella società conferitaria: quindi occorrerà innanzitutto 
stabilire le percentuali di riparto degli utili e  delle perdite di 
quest’ultima, a seguito dell’acquisizione di tale partecipazione da parte 
del conferente. Sarà pertanto necessaria una valutazione del 
                                                           
11
 Poddighe F., Manuale di tecnica professionale, Cedam, 2008, pag.151 ss. 
12
 Perotta R., Il conferimento d’azienda, Giuffrè, 2005, pag. 62
9 
 
conferimento, che avverrà con modalità diverse a seconda che si tratti di 
società di persone o di capitali. 
Il conferimento d’azienda è infatti ammissibile anche nelle società di 
persone
13
. La normativa civilistica per tali tipologie di società non 
prevede un capitale sociale minimo, né una procedura particolare. Non è 
pertanto necessaria alcuna relazione di stima, come invece richiesto per 
le società di capitali dagli artt. 2343(s.p.a.) e 2465 (s.r.l.)c.c., ciò in 
quanto nelle società di persone i soci rispondono illimitatamente per le 
obbligazioni sociali. Quindi generalmente la valutazione dei 
conferimenti è concordata tra i soci. Tuttavia non è infrequente che i soci 
provvedano comunque alla redazione di una perizia di valutazione 
facoltativa dell’azienda conferita; tutto ciò al fine di avere a disposizione 
una base di partenza per intavolare la trattativa.  
L’atto di conferimento deve essere redatto da un notaio e iscritto entro 
30 giorni nel registro delle imprese; entro 30 giorni deve essere, altresì, 
inoltrata comunicazione di variazione dati all’Agenzia delle Entrate. 
Nelle società di capitali l’operazione di conferimento consta di tre 
momenti caratterizzanti: 
1. Aspetti propedeutici all’operazione stessa; 
                                                           
13
 Cass.26 novembre,1980 n. 6270 (in “Massimario giustizia civile”, 1980,I 1)”l’azienda quale 
complesso di beni materiali e immateriali organizzati in un’individualità oggettiva per la funzione 
imprenditoriale, può essere oggetto di conferimento sociale, il quale si concreta nel trasferimento del 
diritto sull’azienda alla società, sia essi di capitale o di persone,…”. Sempre secondo Cass., 26 
novembre 1980, n.6270 (in “Giurisprudenza italiana”, 1981, I 1, 1463) “il conferimento d’azienda è 
ammissibile anche in relazione a società di persone”
10 
 
2. Redazione della perizia ex art.2343 c.c. 
3. Atto di conferimento e adempimenti successivi 
Il primo step da seguire per dare esecuzione all’operazione è 
l’assunzione di una delibera dell’organo di gestione, che illustri 
l’operazione, individui sommariamente i beni da conferire ed attribuisca 
deleghe ed incarichi per il seguito delle procedura
14
. Si dibatte se sia 
richiesta una preventiva delibera da parte dell’assemblea: giurisprudenza 
e dottrina maggioritaria ritengono non necessaria tale delibera, salvo che 
non si verta nella particolare ipotesi in cui il conferimento determini il 
mutamento dell’oggetto sociale
15
. In tal caso infatti trova attuazione 
l’art.2365 c.c. che riserva all’assemblea straordinaria la competenza 
esclusiva a deliberare in ordine alle modifiche dello statuto. La delibera 
di conferimento non costituisce ipotesi di recesso del socio dissenziente, 
salva l’ipotesi che con il conferimento d’azienda venga deliberato anche 
il cambiamento dell’oggetto sociale od altre modifiche rientranti 
nell’ambito dell’art. 2437 c.c. (diritto di recesso).   
Successivamente secondo la normale procedura, il soggetto conferente 
inoltra istanza al Tribunale affinché nomini un perito ai sensi 
dell’art.2343 c.c. , ovvero in caso di s.r.l. conferitaria , procede egli 
stesso alla sua nomina. 
                                                           
14
 Vanetti C. B., Salerno F., Conferimento d’azienda e scissione della società, Giappichelli, 2012, pag. 
28 
15
 Balducci D., Cessione e conferimento d’azienda, 2007,Fag, pag. 189
11 
 
In particolare il 1 comma dell’articolo 2343, come novellato dal DLgs 
6/2003, prevede che il tribunale competente alla designazione 
dell’esperto sia quello “nel cui circondario ha sede la società” : con tale 
espressione secondo l’opinione costante della dottrina, il Legislatore 
avrebbe inteso far riferimento alla società che riceve i beni, ossia la 
conferitaria
16
 (in tal modo è stata colmata una lacuna della precedente 
normativa, giacché l’originario testo dell’art.2343 non precisava quale 
fosse il tribunale territorialmente competente alla nomina del 
perito).Quindi se non sussistono motivi ostativi, il tribunale competente 
nomina il perito al fine di valutare il complesso da apportare. 
Per quanto concerne la società conferitaria, occorre distinguere il caso in 
cui essa sia già esistente da quello in cui essa sia di nuova costituzione: 
nel primo caso è necessaria una delibera del consiglio di 
amministrazione illustrante le ragioni economiche e le modalità attuative 
del conferimento. A tale delibera farà seguito l’assemblea straordinaria 
di aumento del capitale sociale e a norma dell’articolo 2441, comma 4 
c.c., occorre escludere il diritto di opzione per le azioni di nuova 
emissione che devono essere liberate mediante conferimenti in natura.  
Onde evitare abusi da parte dei soci di maggioranza che potrebbero 
rafforzare la propria posizione a danno degli altri soci effettuando 
                                                           
16
 Savioli G., Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, 2008, pag.155