V
Nonostante la forte influenza americana però, il modello di locazione finanziaria
che si sviluppa in Italia è ben diverso da quello americano. Questa differenza è
dovuta principalmente al concetto di proprietà che caratterizza i due sistemi
giuridici. Nel sistema common law infatti vi è distinzione tra proprietà giuridica e
proprietà economica, per cui il concedente è riconosciuto come proprietario
formale, mentre l’utilizzatore risulta proprietario sostanziale del bene. Nel
sistema civil law in cui figura l’Italia invece non c’è possibilità di distinguere i
due tipi di proprietà per cui il concedente rimane per tutta la durata del contratto
proprietario del bene, anche se tutti i rischi ad esso connessi vengono attribuiti
all’utilizzatore. A questo segue un rapido excursus sui vari disegni di legge che
nel corso degli anni sono stati presentati alle Camere, che hanno cercato di
inquadrare questa operazione in una fattispecie giuridica tipica.
Nella seconda parte mi sono occupata invece della fase precontrattuale
dell’operazione e delle sue caratteristiche tecniche. In particolare l’operazione è
sempre trilaterale ed è composta da due contratti distinti, uno di compravendita o
di appalto, tra il fornitore e l’utilizzatore, e uno di locazione finanziaria vero e
proprio, tra il concedente e l’utilizzatore. L’utilizzatore quindi instaura le
trattative su due tavoli, da una parte con il fornitore, con cui si accorda sui
termini e sulle modalità di consegna del bene, dall’altra con il concedente, ossia
la società di leasing, con cui stabilisce le modalità del finanziamento, i
corrispettivi periodici da pagare e il prezzo del riscatto a termine del contratto. Il
momento cruciale è la consegna, che avviene direttamente dal fornitore
all’utilizzatore, perché da questo momento ha inizio il contratto di locazione
finanziaria vero e proprio e tutti i rischi e le responsabilità relative al bene
passano in capo all’utilizzatore.
Da questo fatto si evince il ruolo del concedente, che si obbliga solo a “dare” in
godimento il bene e non a “farlo” godere all’utilizzatore, dal momento che egli
non ha scelto né il bene né il fornitore e non ha nemmeno interesse ad avere il
controllo del suo utilizzo.
VI
La terza parte tratta invece dei modelli contrattuali di locazione finanziaria
ed in particolare dell’attività dell’Assilea, l’associazione di categoria, che ha
diminuito il numero degli intermediari finanziari e ha raggiunto una sostanziale
uniformità del contenuto contrattuale per quanto riguarda i beni mobili. Il
contratto è abbastanza particolareggiato e si compone di due parti: la prima si
occupa dell’identificazione dei beni che possono essere oggetto del contratto,
delle condizioni economiche, della durata e delle modalità di pagamento, la
seconda invece si occupa delle condizioni generali, ed in particolare si sofferma
sulla strumentalità del bene, che non può essere utilizzato per interesse privato
dell’utilizzatore.
A questo segue l’esposizione delle obbligazioni dei soggetti che prendono
parte all’operazione e la descrizione del collegamento negoziale tra i due
contratti. Infine ho trattato il ruolo che svolge il permanere del diritto di proprietà
in capo al concedente per tutta la durata del contratto. Essa non si risolve in una
mera funzione di garanzia, perché l’utilizzatore stipula questo tipo di contratto
non perché ha interesse ad avere sin dall’inizio la proprietà del bene, ma perché
intende sfruttare le sue potenzialità e per questo gli è sufficiente la piena e
semplice disponibilità materiale. Questo fatto è sottolineato dalla previsione
dell’opzione finale di acquisto, con cui l’utilizzatore può decidere se diventare o
meno proprietario del bene a scadenza del contratto, dietro pagamento di un
corrispettivo pattuito.
Infine ho affrontato il tema della causa di finanziamento dell’operazione,
che non può essere accostata per le sue caratteristiche a quella di godimento della
locazione, né a quella di scambio della vendita e riconosce alla locazione
finanziaria una sua identità.
Infine nell’ultima parte vi è un elenco delle diverse tipologie di locazione
finanziaria, con particolare riferimento alle differenze tra leasing operativo, al
consumo e pubblico, cui segue una breve trattazione della locazione finanziaria
di particolari tipologie di beni, che per le loro caratteristiche non possono essere
assoggettati al normale contratto di locazione finanziaria.
VII
L’aspetto più significativo a mio giudizio è il fatto che nel corso degli anni
si è sempre cercato di inquadrare la locazione finanziaria in una fattispecie
giuridica tipica, ma alla fine il legislatore ha propeso per definire solo dei
principi generali, in modo tale da lasciare ampia autonomia alla volontà delle
parti, per permettere soprattutto alle imprese di sfruttare al massimo questo
istituto, che offre importanti possibilità di sviluppo.
8
CAPITOLO 1
La legislazione della locazione
finanziaria
1.1 Nascita e sviluppo del leasing. Differenze tra il modello
nordamericano e quello italiano
L’istituto del leasing nasce come innovativa forma di finanziamento alle
imprese negli Stati Uniti d’America grazie a Schoenfeld , un imprenditore
californiano, che nel 1952 costituì la prima società di leasing mobiliare, la
United States Leasing Corporation. In realtà già all’inizio del XIX secolo le
aziende cominciano ad affiancare la locazione dei propri prodotti alla vendita,
perché vedono in questo istituto un modo per ampliare le occasioni di mercato e
per mantenere l’esclusiva sui brevetti, rimanendo in una posizione di vantaggio
rispetto ai concorrenti. Tuttavia ben presto si accorgono che questa è un’attività
molto rischiosa che comporta l’impiego di grossi capitali, e decidono per queste
ragioni di tenere separata l’attività di vendita da quella di locazione, dando vita a
società di leasing indipendenti ed autonome. Si tratta tuttavia di un antecedente
alla moderna locazione finanziaria, dal momento che le neo-costituite società di
leasing, pur nella loro autonomia, rimangono fortemente legate alle imprese che
costruiscono i beni, una peculiarità propria del leasing operativo o locazione
semplice.
Il financial lease nasce invece almeno un decennio prima, intorno al 1936,
quando importanti operazioni finanziarie per la costruzione di immobili poggiano
proprio su contratti di lease.
9
Questo fatto sottolinea le differenze tra i due tipi di operazioni, sia sul piano
fiscale che su quello contabile, nonché su quello della struttura delle due
operazioni di finanziamento.
In Italia questo fenomeno comincia a diffondersi intorno agli anni ’60,
periodo in cui si verifica una forte spinta all’industrializzazione, sostenuta dal
Governo con incentivi ed agevolazioni alle imprese che investono. Le prime
società di leasing sono perlopiù straniere, in particolare nordamericane, le quali
vedono nel mercato italiano un importante sbocco, grazie soprattutto a normative
fiscali particolarmente vantaggiose.
Nonostante la forte influenza americana, la locazione finanziaria che si
introduce in Italia non è precisamente una sua copia, ma è un istituto nuovo,
adattato alle diverse caratteristiche del nostro ordinamento giuridico. Esso infatti
si inserisce nel sistema civil law, ben diverso dalle discipline del sistema common
law, proprio dei modelli nordamericano ed anglosassone.
In particolare i due sistemi differiscono nel concetto di proprietà. Il sistema
common law infatti distingue la proprietà giuridica da quella economica,
riconoscendo il lessor soltanto come proprietario formale o giuridico, mentre il
lessee risulta il proprietario sostanziale.
Nel sistema italiano invece non c’è possibilità di distinzione tra i due tipi di
proprietà, per cui il proprietario rimane per tutta la durata del contratto il
concedente, anche se ogni rischio e responsabilità connessi al bene vengono
attribuiti all’utilizzatore.
In secondo luogo nei paesi common law, il financial lease non prevede l’opzione
di acquisto finale, dal momento che se così fosse si tratterebbe di un altro
contratto (hire-purchase). Nei paesi civil law invece la situazione è inversa,
perché la possibilità di acquistare l’oggetto della prestazione al termine del
contratto è requisito essenziale dell’operazione di locazione finanziaria.
Infine diversi sono anche i soggetti che possono accedere a questa forma di
finanziamento, soprattutto per ragioni fiscali.
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Negli Stati Uniti il financial leasing, fortemente tax oriented, è prerogativa
solo delle imprese, mentre in Italia possono giovare di questo istituto non solo le
imprese, ma anche i lavoratori autonomi e gli enti pubblici.
Per queste ragioni il modello italiano può essere riferito a quello
nordamericano solamente per meglio identificarne la struttura e la funzione,
nonché la sua esatta origine storica, ma ogni altro accostamento non ha una
giustificazione giuridica rilevante.