4 
 
 
inquadramenti teorici2, di criteri liquidativi3, di definizione dei suoi confini4, non 
mancando tuttavia enunciazioni di diritto, caratterizzanti il danno biologico, che 
più di altre hanno assunto il carattere della stabilità, resistendo alle tesi opposte, 
fino ai giorni nostri5.  
Proprio perché il danno biologico è una creazione del diritto vivente,  stabilire che 
cosa sia  è un’operazione che richiede, da un lato, l’osservazione delle teorie 
giuridiche sul danno come figura generale, la distinzione tra danno patrimoniale e 
danno non patrimoniale,  inquadrando in quale ambito il danno biologico è 
ricompreso, oltre all’analisi e al chiarimento del rapporto tra lo stesso e la tutela 
costituzionale della salute. 
 Queste tematiche, insieme alla “particolarità del danno biologico el rapporto di 
lavoro”, che in questa sede interessa principalmente, saranno qui trattate in modo 
introduttivo, ricevendo un maggiore approfondimento in seguito.  
                                                 
2
 V. Tribunale Genova, 25 maggio 1974, dove il danno biologico viene inquadrato tra i danni 
risarcibili ex art. 2043 c.c., e Corte d’Appello Genova,17 luglio 1975, dove invece il danno 
biologico viene inquadrato tra i danni risarcibili ex art. 2059c.c. Per entrambe le sentenze vedi 
G.ALPA Il danno biologico, Cedam, 1987, in appendice,1,2,. 
3
 V. ad esempio Corte d’Appello di Cagliari, 15 febbraio 1985, che applica una valutazione 
equitativa semplice, mentre  il Tribunale di Savona ,28 settembre1982 e 25 ottobre 1982, in 
Giur.mer.,1984, 320, fa una valutazione equitativa con riferimento al parametro oggettivo del 
triplo della pensione sociale ex art. 4, legge n.39/1977, o il Tribunale di Genova, 25 maggio 1974 , 
in G. ALPA, Il danno…,155 dove i giudici tengono conto del reddito medio pro capite e del costo 
della vita . 
4
 In questo senso e’ singolare la decisione del Pret. Monza, 20 dicembre1973,ined per quanto 
consta, ma citata da MONTUSCHI, Diritto alla salute, pag.75 nota 96, nella quale si attribuisce 
persino rilievo al danno psichico rappresentato dall’afflizione derivante dalla consapevolezza che 
in qualche momento può verificarsi un infortunio con conseguenti lesioni, in caso di mancata 
predisposizione da parte dell’imprenditore delle misure di sicurezza previste dalla legge. In 
dottrina, nel senso di un’eccessiva dilatazione dei confini della responsabilità civile, vedi 
BUSNELLI, Figure controverse di danno alla persona nella recente evoluzione giurisprudenziale, 
in Resp.civ.prev.,1990,469 ss.  
5
 Il riferimento e’ alla storica sentenza, della Corte Costituzionale, 14 l glio 1986,  n. 184, trattata 
approfonditamente più avanti, richiamata da ultimo nella sentenza  della  Cass.,sez.lav., 5 febbraio 
2000,n 1307,  in GL, 21 marzo 2000,n.11, 24. 
 5 
 
 
Secondo una certa dottrina6 il d nno è un  fatto giuridico produttivo di effetti 
giuridici consistenti nella reazione del diritto a quel fatto. 
Altra dottrina7, invece, afferma che la qualifica di fatto giuridico non spetta al 
danno, ma all’evento di cui esso costituisce la conseguenza.   
  Le due teorie qualificano  diversamente il danno, ma, in definitiva, pervengono 
allo stesso risultato : danno è tutto ciò che lede quanto l’individuo sente “suo”, per 
dirla con la più antica dottrina , che aggiunge:”l’individuo può essere leso 
mediatamente in quanto ha, e immediatamente in quanto è”. Queste due sorgenti 
del benessere costituiscono l’avere della persona in senso larghissimo, ed unite 
“sono il fondamento della felicità che è il fine dell’uomo” 8. Fatto questo appunto 
la domanda da farsi, per giungere ad una prima delineazione del danno biologico, 
è che cosa venga leso quando vi è un danno biologico, e se questo qualcosa 
appartenga al “suo” dell’individuo. In sostanza quale sia l’oggetto del danno 
biologico. 
Ciò che viene leso dal danno biologico, sia esso inteso come “bene” o come 
“interesse” o come “situazione patrimoniale  preesistente”, a seconda di quale 
teoria si voglia assecondare,  è la salute. La risposta è pronta, ma bisognosa di 
precisazioni . 
Il nostro ordinamento prevede numerose norme che tutelano la salute, ma la più 
importante, per il contenuto e la posizione che essa occupa nel sistema  delle fonti 
normative è la norma Costituzionale dell’art.32. E’ intorno all’interpretazione di 
essa che la giurisprudenza, di merito e costituzionale, ha “litigato”. Oggetto del 
                                                 
6
 A. DE CUPIS ,  Il danno, I-II, III ed., Milano, 1979 ; R. SCOGNAMIGLIO, Risarcimento del 
danno, in Nss. D.I., XVI, Torino, 1969, 4 ss.  . 
7
 Per una esauriente rassegna delle teorie relative al concetto di danno,vedi RAVAZZONI, La 
riparazione del danno non patrimoniale,Milano,1962.  
 6 
 
 
contendere e’ stato il carattere di questa norma, se fosse cioè una norma precettiva 
o programmatica. 
La soluzione della questione necessita di alcune premesse teoriche. 
Il diritto alla salute nasce come diritto “sociale” perciò contrapposto ai diritti 
“classici” di libertà civile e di proprietà, in un  contesto storico-politi  che è 
quello dello stato liberale di diritto. Proprio perché è  tale la sua origine, fatica ad 
essere compreso tra i diritti “fondamentali”. 
Per negare l’uguale dignità dei diritti di libertà e dei diritti sociali, la dottrina si è 
in genere avvalsa di due argomenti. Uno, faceva capo alla tesi del diverso valore 
dei principi su cui poggiavano le due categorie di diritti : la categoria dei diritti di 
libertà era radicata sul principio di libertà, mentre la categoria dei diritti sociali era 
radicata sul principio di eguaglianza, irrimediabilmente destinato ad essere 
subordinato e cedevole al primo, in uno stato liberale di diritto. L’altro argomento 
si appellava all’origine storico-politica dello stato di dir tto: questo nato come 
“servitore della società”9, di fatto si vedrebbe “ precluso qualunque intervento sul 
suo funzionamento che potesse interferire con il libero commercio(giuridico)fra 
gli attori sociali. E proprio questo, invece, sarebbe avvenuto se tra i s oi compiti 
fosse stata inserita la difesa dei diritti “sociali”vantati (meglio, reclamati) dai 
soggetti più deboli”10. 
Queste posizioni sono oggi insostenibili, poiché è venuta meno la condizione 
storico-politica che le giustificava. 
                                                                                                                              
8A. MINOZZI, Studio sul danno non  patrimoniale,II ed.,Milano,1909. 
9
   MASSIMO LUCIANI,Salute (voce),EGT,Roma, 1991,XXVII,I,2 
10
 MASSIMO LUCIANI,Salute(voce)…,2. 
 7 
 
 
“L’eguaglianza no  è più in contrasto con l’originariamente opposto principio di 
libertà, ma ne è in certa misura condizione ed ulteriore specificazione”11.  
 Pertanto,  si può concludere sul punto dicendo che, pur se il diritto alla salute e’ 
riconducibile ai diritti “sociali”, ben può essere considerato diritto “fondamentale” 
poichè i diritti sociali possono essere diritti fondamentali. Del resto, la tesi che 
sostiene la presenza, nell’art. 32 Cost., di un diritto fondamentale, è confermata 
dal tenore testuale di quella st ssa norma e dai lavori preparatori della 
Costituzione12. 
Sul piano privatistico, le conseguenze alla preferenza di una delle scelte 
dell’alternativa precettività\programmaticità della norma in esame sono  in esatta 
contrapposizione. 
Infatti, ove si attribuisca all’art.32 Cost. un carattere programmatico , si deve 
intendere che destinatario della norma sia solo lo Stato, e che, quindi, il singolo 
individuo  ha solo un interesse legittimo alla salute, trasformabile in diritto 
soggettivo solo quando il legislatore o  la pubblica amministrazione intervengano, 
in tal senso, con un loro provvedimento. 
Se invece si attribuisce alla norma in questione il carattere della precettività,  
destinatari della norma divengono tutti i cittadini, che hanno, quindi, un diritto 
soggettivo azionabile ergaomnes, direttamente, senza la necessità di un intervento 
successivo del legislatore o della pubblica amministrazione13.  
                                                 
11
 MASSIMO LUCIANI,Salute(voce)…..2. 
12
 Atti Ass.cost.,3094 ss. e3295 ss.  . 
13Sull’argomento cfr. MASSIMO LUCIANI,Salute(voce),EGT, Roma,1991,XXVII,I. 
 8 
 
 
La differenza tra le situazioni giuridiche soggettive diritto soggettivo e interesse 
legittimo ha una sua rilevanza fondamentale in tema di responsabilità civile14. 
Il diritto soggettivo va scomposto in diritto assoluto, azionabile erga omn s, e 
diritto relativo azionabile solo nei confronti di soggetti determinati; poiché stiamo 
trattando di responsabilità civile, consideriamo per il momento solo il diritto 
assoluto15, rinviando l’analisi della responsabilità del diritto relativo e quindi della 
responsabilità contrattuale al prossimo capitolo. 
 Secondo la teoria tradizionale16, quando si viola un diritto primario, opponibile 
erga omnes, l’ingiustizia (l’antigiuridicità) richiesta come condizione necessaria 
perché vi sia applicazione dell’art.2043 c.c. , e quindi perché vi sia reazione dello 
Stato sotto forma sanzionatoria esecutiva (il risarcimento),  è presunta17. 
                                                 
14
  Ma vedi Cass.,sez.unite,n.500,…..1999….  La Corte ha  esplicitamente affermato che ai fini 
della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la 
qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal sogget o ,poiché “la tutela risarcitoria è 
assicurata in relazione all’ingiustizia del danno e ben  può essere ingiusto il danno causato dalla 
lesione di un interesse legittimo.Con la precisazione che la lesione dell’interesse legittimo e’ 
condizione necessaria,ma non ancora sufficiente per ottenere tutela risarcitoria ex art.  2043c.c. ; e’ 
necessaria anche una lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo 
effettivamente si collega e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento.  
15
 La giurisprudenza, tuttavia, in alcuni casi ( vedi in nota n.19) ha fatto dubitare dell’assunto 
secondo cui la tutela aquiliana si applica solo ai diritti assoluti . 
16
 Cfr. R. SACCO,  L’ingiustizia di cui all’art 2043c.c.,in Foro pad.,1960,c.1438. Non è di 
quest’opinione C.SALVI, secondo cui  “non è sufficiente che un interesse sia contemplato nella 
Costituzione, per dedurne l’incondizionata tutela”, cfr. C.SALVI , “Il problema della 
responsabilità civile, S.RODOTA’ (a cura di), Milano , 1964 ( e 1967), 161 s.  .  
17
 L’apparato della responsabilità  civile ha assolto nei tempi passati una funzione “sanzionatoria” 
nel senso che il risarcimento era irrogato non tanto perché lo Stato si era impegnato a sollevare il 
soggetto passivo dal pregiudizio di un danno ingiusto,prestando quindi interesse alla situazione 
soggettiva del leso, quanto più perché voleva punire l’attività del danneggiante, in quanto lesiva 
del principio del neminem laedere. Mirava  più a reprimere l’illecito che a riparare alle 
conseguenze pregiudizievoli di questo.Oggi il sistema è mutato nel senso che bisogna dare più 
attenzione alla situazione soggettiva della vittima della lesione che alla situazione soggettiva del 
danneggiante (vedi P.G.MONATERI, in Casi e questioni di dir tto privato, M. BESSONE (a cura 
di),1998,448, in cui si dice “Questa attenzione per la situazione soggettiva della vittima della 
lesione è tipica dell’atteggiamento italiano”). Così pure G. ALPA , Il danno ….., 73 che  
specificatamente a riguardo dell’applicazione del principio del neminem laedere nell’ipotesi di  
danno biologico dice “Una pur sommaria indagine delle sentenze di responsabilità civile porta alle 
conclusioni che del principio non si fa uso nel settore del danno biologico”  . Ancora più esplicito 
è DE CUPIS,in Commentario al codice civile art.2043-2059 Scialoja e Branca (a cura 
di),Zanichelli, 16 ; questo autore afferma “Il fine della responsabilità (civile) è riparatorio, e nulla 
più che riparatorio”. Negano tale opinione: CASETTA, Illecito degli enti pubblici, 60 e segg.,64 e 
segg.,85.Scognamiglio, in Noviss.dig.it.,voce Illecito(diritto vivente),171 ; BUSNELLI, Lesione 
 9 
 
 
Diversamente, accade quando si lede  una situazione giuridica soggettiva  
qualificata non come diritto assoluto, ma come situazione che l’ordinamento  
considera  “meritevole di tutela”18, ma non prevede una norma positiva che la 
contempli specificamente. In tale ipotesi, per avere risarcimento ex art.2043c.c. l’ 
antigiuridicità della lesione, e quindi l’ ingiustizia del danno, deve essere provata 
in concreto non essendo presunta 19.  
 Ritornando alla salute come oggetto del danno biologico, ricordiamo che la 
natura di norma “fondamentale” dell’art.32 Cost., non e’ stata sempre 
riconosciuta, o se riconosciuta, non e’ bastato questo perché si attribuisse alla 
norma la  natura precettiva. “La norma in esame ha conosciuto nell’arco della sua 
storia recente e meno r cente due stagioni di segno opposto; ad una prima fase di 
                                                                                                                              
del credito da parte di terzi, 65 nota 6 ;COMPORTI, Esposizione al pericolo e responsabilità 
civile,32 e segg. Secondo BONILINI e SALVI il risarcimento del danno non patrimoniale 
assolverebbe ad una funzione deterrente, mentre il risarcimento del danno patrimoniale ad una 
funzione di carattere compensativo. In proposito vedi BONILINI, Il danno non patrimoniale, 
Milano,1983  e SALVI, Il danno extra contrattuale. Modelli e funzioni, Milano,1985. 
18
 Non si parla d’interesse legittimo , in considerazione dei nuovi orientamenti della Cassazione 
riportati in note 14 e 19. 
19Sulla risarcibilità ex 2043 c.c. degli interessi giuridicamente tutelati e degl’interessi “meritevoli 
di tutela” si e’ occupato DE CUPIS, in Commentario al codice civile art.2043-2059,Scialoja-
Branca(a cura di),Zanichelli,11,dove l’autore afferma : ”tra l’essere giuridicamente tutelato e 
l’essere meritevole di tutela giuridica v’e’ un grave divario.Attribuendo rilevanza,all’effetto di 
responsabilità a tutti gli interessi meritevoli di tutela giuridica, si conferisce al giudice un elastico 
potere di valutazione, variamente esercitabile caso per caso,circa l’importanza degl  inte essi, la 
loro attitudine a meritare la tutela giuridica ; orbene, tale potere contrasta collo spirito informatore 
del nostro ordinamento, il quale riserva agli organi legislativi la determinazione, in termini astratti 
e generali,della tutela giuridica degli interessi”. E’,invece, per la protezione giuridica di tutti gli 
interessi meritevoli di tutela P. SCHLESINGER,La “ingiustizia”del danno nell’illecito 
civile,(Ius,1960,342)  Rifacendoci pure a quanto riportato sopra in nota n.14, bisogna notare come 
la responsabilità civile stia allargando sempre più i suoi confini, ammettendo la risarcibilità ex art. 
2043c.c. di situazioni giuridiche diverse dal diritto assoluto (Cass.16 gennaio 1971, n. 174 ; è il 
caso Moroni, in cui la Corte ammette in linea di principio la risarcibilita’ di un diritto soggettivo 
relativo di credito, ricorrendo all’art. 2043c.c.) e situazioni giuridiche diverse dal diritto soggettivo 
come l’aspettativa (cfr. sent.n.4137del  1981 in F.I.1981,I,2951 ; sent.n.814 del 1969 id.,Rep.1970, 
voce Responsabilità civile,n.196,e n.2951 del 1966,id.,Rep1967,voce cit.n.238). Per la dottrina, 
mettono in evidenza la dilatazione oltre misura della responsabilità civile : BUSNELLI, Figure 
controverse di danno allapersona nella recente evoluzione giurisprudenziale,cit.,469ss.; 
M.PEDRAZZOLI, Danno alla salute e pregiudizi di altri beni personali,in Da no biologico e 
rapporto di lavoro.Rassegna di  relazioni,conclusioni,documentazione del seminario nazionale di 
Roma,17 maggio 1996,Cgil Ufficio legale,Roma,1996,7 ; M.V.DE GIORGI,Danno alla persona, 
in EGT,III,1994,5.   
 10 
 
 
sonno letargico e’ seguito, infatti, nello scorcio degli anni 60, un brusco risveglio 
che ha coinciso con la sua piena attivazione in diverse e disparate direzioni” 20. 
A segnare il confine tra le “du  stagioni”  e’ il biennio 68-70, coincidente con la 
rivoluzione “culturale” operaia; tale periodo storico, sarà meglio considerato nel  
capitolo successivo dedicato alla differenza tra il danno cosiddetto previdenziale e 
il danno biologico, tenuto conto del risvolto esegetico della sua considerazione nel 
diritto del lavoro. 
 Ai fini che interessano la presente trattazione basti dire che  la rivoluzione 
“culturale” di quegli anni si è orientata nel senso del riconoscimento della priorità 
del diritto all salute rispetto al diritto di libertà di iniziativa economica privata 
(art. 41 Cost., II° comma) . 
In sostanza, si approdava alla conclusione che l’art. 32 della Costituzione era 
capace di “calarsi all’interno dei rapporti di diritto privato”21, e così non si è 
tardato ad espandere la sua operatività anche nell’ambito della responsabilità 
extracontrattuale. 
E’ del 1973, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione laddove si riconosce che 
il diritto alla salute è “un vero e proprio diritto soggettivo”, con la conseguenza 
che la sua lesione genera il diritto al risarcimento dei danni22. 
Con il riconoscimento della natura precettiva dell’art.32 Cost., si erano create le 
basi per un nuovo indirizzo giurisprudenziale che si sarebbe occupato della tutela 
                                                 
20
 MONTUSCHI,Commentario della Costituzione, G. Branca (a cura di), 
Zanichelli,Bologna,art.32,146. 
21
 MONTUSCHI,Commentario della Costituzione, G. Branca (a cura di), Zanichelli, 
Bologna,art.32,153. 
22
 Cfr. Cass.,sez.un.,21 marzo 1973,n.796, Foro amm.,1974,I,26 e segg. 
 11 
 
 
dell’oggetto specifico di questo articolo cioè la salute in sé, formulando la nozione 
di danno biologico23 . 
La novità introdotta dal danno biologico, è rivoluzionaria. 
Prima che s’iniziasse a riconoscere la precettività della norma dell’art.32 Cost. e 
quindi l’assolutezza del diritto alla salute, la menomazione dell’integrità psico-
fisica di un individuo non comportava nessun risarcimento se da questa non ne 
conseguiva la perdita di un “bene”. “La prestazione dell’equivalente pecuniario 
che costituisce il contenuto del risarcimento del danno si rivolge qui a considerare 
non valori positivi nella loro intrinseca consistenza, sibbene quantità negative per 
la perdita sofferta nei rapporti dell’uomo col mondo esterno, il che poi risponde 
squisitamente alla stessa nozione etimologica dell’interesse, da id quod inter est, 
vale a dire relazione, rapporto intercedente”24, ciò stava a significare che a 
prescindere dalle conseguenze della menomazione dell’integrità psico-fisica, la 
salute non era un “bene” già di per sé risarcibile. 
Il “danno alla persona” era considerato un danno – conseguenza, e non un danno-
evento25. I criteri di liquidazione del danno alla persona mostravano tale asserto. 
Questi erano infatti :il guadagno, l’età, il sesso, ed altri ancora ma non  la salute26. 
                                                 
23
 Infatti la formula danno biologico è entrata nell’uso dei moduli linguistici  privilegiati dalla 
dottrina della responsabilità civile in seguito all’affermarsi di un nuovo ndirizzo giurisprudenziale 
che modifica i criteri tradizionali di valutazione del danno alla persona ,inserendo, tra le “voci” di 
cui tener conto per accertare l’ammontare complessivo delle somme da versarsi a titolo di 
risarcimento del danno, anche la “salute” del soggetto danneggiato: cfr. Trib.Genova, 25 maggio 
1974, in Giur. ital.,I,2,54, con il commento adesivo di BESSONE e ROPPO, Lesione
dell’integrita’ fisica e “diritto alla salute”.  
24
 CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, Roma, 1940, 58.
25
 Vedi  GUIDO GENTILE, in Enciclopedia giuridica Giuffre’,Danno(voce),…637, secondo il 
quale ”Il risarcimento del danno alla persona considera,giusta le premesse,non la misura positiva 
del valore uomo,ma l’entità negativa della sua menomazione”. 
26
 L’intima relazione tra il quantum e l’an  del risarcimento del danno alla salute e l’analisi dei 
singoli metodi liquidativi sarà oggetto di specifica trattazione nel secondo capitolo di questo 
lavoro.