6 
turismo siano riusciti a innalzare il livello di protezione del consumatore senza 
peraltro sacrificare le contrapposte esigenze del mercato.  
Gran parte di questa indagine si svolge all'interno della direttiva CEE 314/90 sui 
viaggi e vacanze tutto compreso che segna, in un certo qual modo, l'avvio di una 
politica specifica in materia di turismo, cristallizzando il fenomeno e cercando di 
risolverne le problematiche. 
Ancor prima si deve ricordare che l'Italia ha ratificato con legge 27 dicembre 1977 
n. 1084, la convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), 
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. La convenzione citata, oltre a disciplinare gli 
obblighi generali di organizzatori e intermediari nonché dei viaggiatori, provvede 
altresì a dare assetto normativo ala contratto di viaggio e al contratto di 
intermediazione in materia turistica. 
In questo studio, si è cercato di dar conto delle contrapposte esigenze degli 
operatori turistici da un lato e dei turisti dall'altro, evidenziando i pregi e le lacune 
dell'attuale quadro normativo; si è cercato inoltre, di qualificare il danno che il 
turista subisce in conseguenza del mancato godimento della vacanza, tentando di 
individuare la via per la sua concreta risarcibilità.  
L'idea di questo lavoro, che nasce al di là della mere esigenze accademiche, è il 
frutto di una vacanza-studio rovinata, e ciò a testimonianza di come i problemi 
trattati , lungi dal risolversi in meri esempi di scuola, siano invece esigenze 
concrete con cui il turista è costretto a confrontarsi quotidianamente. 
 
 
 
 
 
 7 
                                    CAPITOLO PRIMO             
 
 La qualificazione giuridica del danno da vacanza rovinata 
 
SOMMARIO : 1. Inquadramento della fattispecie.- 2. La normativa di riferimento 
- 3. La natura non patrimoniale del danno. - 4. La ricostruzione del danno in 
chiave extracontrattuale. - 5. La ricostruzione del danno in chiave contrattuale: il 
così detto "danno non patrimoniale da inadempimento". - 6. La decisione della 
Corte di Giustizia europea, 12 marzo 2002. - 7. Conclusioni. 
 
 
1. Inquadramento della fattispecie 
 
Nella società attuale, il viaggio ha assunto un ruolo fondamentale, quale occasione 
di svago, conoscenza e arricchimento culturale, cui sempre più persone si 
dedicano nel proprio tempo libero.  
L' organizzazione di un viaggio può tuttavia risultare complessa, per cui 
generalmente ci si rivolge a operatori professionali, che creano e vendono un 
"pacchetto tutto compreso", che può essere "preconfezionato" o "tagliato su 
misura", alla luce delle richieste di quel singolo turista. Il servizio prestato dall' 
operatore comporta naturalmente un ulteriore costo per il turista-consumatore 
(oltre il prezzo dei singoli servizi di cui usufruirà nel corso del viaggio), il quale, 
d' altronde, trattandosi di un servizio offerto da un professionista, si aspetta un 
risultato
1
 conforme alle proprie aspettative. 
Si configura, dunque, una "vacanza rovinata" quando durante il viaggio si 
verificano delle difformità rispetto a quanto organizzato prima della partenza, con 
conseguente perdita di quella possibilità di relax e ristoro propria di un periodo di 
ferie, riposo dallo studio ecc., inteso quale periodo deputato alla distensione e al 
recupero delle energie che si spendono nella quotidianità.  Il "danno da vacanza 
rovinata" è quindi stato variamente definito come il "pregiudizio rappresentato dal 
                                                 
1
  ROSSI CARLEO, Turismo organizzato e vacanza rovinata: la risarcibilità del danno, in  
Riv. dir. impr., 1995, 477. 
 8 
disagio e dall' afflizione subiti da turista-viaggiatore per non aver potuto godere 
pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente 
alle proprie aspettative"; ovvero come lo stress  e il minor godimento della 
vacanza
2
. 
Esemplificando, il danno in esame può manifestarsi a seguito dell'overbooking 
alberghiero, a causa del quale il turista, che aveva prenotato un soggiorno in un 
albergo con determinate caratteristiche, è costretto a pernottare in un diverso 
alloggio, in genere di categoria inferiore in quanto il primo risulta essere al 
completo. Si badi che, tuttavia, il danno non può essere identificato solo nella 
perdita patrimoniale conseguente al cambio di categoria, bensì anche nel stress 
subito da turista per la ricerca della nuova sistemazione e nella delusione 
derivante dal non aver potuto goder dei servizi che aveva prenotato. 
Ovvero, il danno da vacanza rovinata può derivare dalla totale perdita della 
possibilità di godere di quel viaggio, cioè dall'impossibilità di partire per la meta 
voluta, a causa, per esempio, dell'improvviso cambio di data della partenza ad 
opera dell'organizzatore. 
Il danno da vacanza rovinata costituisce, quindi, l' esito patologico di un interesse 
non patrimoniale del turista, che rimane insoddisfatto a causa dell'inadempimento 
dell'organizzatore o del venditore del viaggio. 
Nonostante il carattere chiaramente non patrimoniale dell'interesse individuato, la 
qualificazione del danno come "non patrimoniale" è dibattuta in dottrina e in 
giurisprudenza.  
                                                 
2
  Trib. Napoli, 26 aprile 1996; Trib. Como, 6 aprile 2005, in Juris data, voce Danni 
patrimoniali e non patrimoniali; Trib. Roma, 19 maggio 2003, in Giur. merito, 2004, 71. 
Naturalmente come precisato da Trib. Roma, 24 aprile 2002, in D i r.  Tu r. ,  2003, 254, "i disservizi 
nell'esecuzione del viaggio tutto compreso devono essere valutati anche in relazione al luogo meta 
del viaggio, con riferimento al suo sviluppo tecnologico e logistico e alla sua propensione al 
turismo", il danno da vacanza rovinata non è dunque risarcibile" qualora, rispetto alle 
caratteristiche dei luoghi, il turista avrebbe potuto prevedere il verificarsi di disservizi e l' agente di 
viaggio abbia cercato di porvi rimedio attraverso gli organizzatori locali". Oltre alla meta del 
viaggio, devono essere valutate le previsioni meteorologiche relative a quella zona. Così, è stato 
affermato che l' organizzatore che abbia conoscenza dell'esistenza di un uragano in atto nella zona 
del viaggio deve provvedere ad annullare il viaggio o comunque a non esporre i turisti a pericolo, 
tuttavia, anche ove sia notorio che una determinata zona in un periodo individuato può essere 
colpita da uragani, "sarebbe assurdo ipotizzare che un Tour operator  non  dovesse mai 
cautelativamente organizzare viaggi in tutta quella zona in quel periodo"; né questi "può 
arbitrariamente annullare i viaggi e/o le partenze programmate in assenza di seri e comprovati 
elementi che possono far configurare come effettivamente pericolose e a rischi le zone di 
destinazione dei turisti", Trib. Brescia, 28 febbraio 2004, ivi, 2004, 340. 
 9 
Ciò è, almeno in parte, dovuto all' esigenza pratica, sempre più avvertita 
socialmente, di trovare ristoro al danno medesimo, considerato che l' eventuale 
qualificazione come danno non patrimoniale costituisce, evidentemente, un 
ostacolo di non poco conto. 
Oltre al carattere patrimoniale o non patrimoniale del danno, è tuttora oggetto di 
differenti interpretazioni anche il titolo della responsabilità cui viene chiamato il 
danneggiante, o meglio l'origine contrattuale ovvero extracontrattuale della stessa. 
 
 
2. La normativa di riferimento 
 
A differenza degli Stati esteri, quali ad es. la Germania e gli Stati Uniti che da 
tempo hanno riconosciuto al viaggiatore il diritto al risarcimento del danno 
cosiddetto da vacanza rovinata, nell'ordinamento italiano tale fattispecie di danno 
non è regolata in maniera espressa, per cui regnano incertezze nella prassi 
giurisprudenziale. Il problema è rilevante, in quanto dagli ultimi dati raccolti dalle 
associazioni dei consumatori, al secondo posto della classifica del contenzioso, vi 
sono quelli da reclamo in materia turistica. In considerazione di tali dati, la 
giurisprudenza più recente sembra orientata a riconoscere al consumatore 
danneggiato il diritto al risarcimento per il danno da vacanza rovinata. Inoltre tale 
risarcibilità risponderebbe ad una esigenza pratica causata dal progresso socio- 
economico del fenomeno turistico che attribuisce alla vacanza una pausa di riposo 
e svago, diventata così importante per la qualità della vita delle persone, da 
rendere il loro pieno ed effettivo godimento come un valore meritevole della 
massima tutela. 
In materia, comunque, l'Italia ha ratificato, con Legge 27 dicembre 1977 n. 1084, 
la Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (c.d. CCV), firmata a 
Bruxelles il 23 aprile 1970
3
. Le norme previste dalla CCV mirano sostanzialmente 
a stabilire un certo equilibrio tra gli interessi delle parti contrapposte, più con una 
visione di parità tra i soggetti contrattuali che di tutela del consumatore turista. Ma 
                                                 
3
  ROPPO, Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, in Nuove leggi civ. e 
comm., 1978, 1793. 
 10 
ciò, risulta essere dovuto al fatto che la sensibilità nei confronti del piccolo 
consumatore è conquista relativamente recente 
4
. 
La convenzione, oltre disciplinare gli obblighi generali degli organizzatori e degli 
intermediari nonché dei viaggiatori, provvede altresì a dare assetto normativo al 
contratto di organizzazione di viaggio
5
 e al contratto di intermediazione di 
viaggio
6
 . 
Disciplina inoltre, per quel che qui occupa, la responsabilità dell’organizzatore di 
viaggi nei confronti del viaggiatore, prevedendo (art. 13) che lo stesso risponde di 
ogni pregiudizio legato all’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi quali 
risultanti dal contratto o dalla convenzione,  a meno che non provi di essersi 
comportato con diligenza. 
                                                 
4
  Si nota come l' attenzione per il consumatore si evidenzia dal 1991 in poi: l. n. 1 del 2 
gennaio1991, Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni 
sull'organizzazione dei mercati mobiliari; l. n. 126 del 10 aprile 1991, Norme per l' informazione 
del consumatore; d.lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992, Attuazione della direttiva CEE, n. 84/450/CEE, 
come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; ecc. 
5
  L'art.1, n. 2, stabilisce che è contratto di organizzazione di viaggio "qualunque contratto 
tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare a un' altra per mezzo di un prezzo 
globale un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o 
qualunque altro servizio che a d essi si riferisca". Il contratto d’organizzazione di viaggio soffre 
una incerta qualificazione giuridica. Un’opinione lo qualifica locatio operis, ed in particolare 
appalto di servizi (ARATO, Le condizioni generali del contratto ed i viaggi turistici organizzati, in 
Riv. dir. comm., 1982, I, 371; SILINGARDI-RIGUZZI-GRAGNONI, Responsabilità degli operatori 
turistici, cit., 30 ss.; DEIANA, La disciplina del contratto di organizzazione di viaggio turistico nei 
viaggi interni, in Dir. trasp., 1988, 147. In giurisprudenza: Trib. Taranto 30 marzo 1988, in Resp. 
civ. prev., 1989, 699 e, da ultimo, Trib. Monza 4 marzo 2005, in www.ilcaso.it. Un orientamento 
alternativo è quello che fa riferimento alla disciplina del mandato (SPASIANO, voce Crociera 
(contratto di), in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 403 ss.; PIERFELICI, La qualificazione giuridica del 
contratto turistico e la responsabilità del “tour operator”, in Rass. dir. civ., 1986, 650 ss.; 
CUFFARO, voce Contratto turistico, in Dig. Disc. priv., sez. civ., IV, Torino, 1989, 294 ss. In 
giurisprudenza, Trib. Napoli 16 maggio 1957, in Dir. giur., 1957, 444 e Pret. Roma 17 dicembre 
1974, in Giur. mer., 1976, I, 21). Dev’essere menzionata, infine, la ricostruzione che, partendo dal 
contenuto atipico del contratto in oggetto, conclude per l’applicazione di una combinazione fra le 
discipline di più contratti tipici, appalto, trasporto di persone e mandato (Trib. Roma 11 maggio 
2004, in Danno e resp., 2005, 297, con nota di Panetti). 
6
  L' art. 1, n. 3, definisce contratto di intermediazione di viaggio "qualunque contratto 
tramite il quale una persona si impegna a procurare a un' altra, per mezzo di un prezzo, sia un 
contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o più servizi separati che permettano di effettuare 
un viaggio o un soggiorno qualsiasi". Quest’ultimo è ritenuto da giurisprudenza e dottrina 
prevalenti un contratto di mandato con rappresentanza (cfr. MOSCATI, La disciplina del contratto 
di viaggio ed il diritto privato italiano, in Legislazione economica, a cura di Vassalli-Visentini, 
Milano, 1978, 352 ss.; GRIGOLI, Il contratto di viaggio, Torino, 1984, 801; SILINGARDI-RIGUZZI-
GRAGNONI, Responsabilità degli operatori turistici, in Riv. giur. circ. trasp., 1988, 30; 
MONTICELLI, Il contratto di viaggio, in Ciurnelli-Monticelli-Zuddas, Il contratto di albergo. Il 
contratto di viaggio. I contratti del tempo libero, Milano, 1994, 154. In giurisprudenza, di recente: 
Trib. Firenze 25 settembre 2001, in Arch. civ., 2002, 586 ss. e Trib. Palermo 5 ottobre 2006, ined., 
il quale, proprio alla luce di ciò, reputa l’agente di viaggio non responsabile della mancata o 
difettosa esecuzione delle prestazioni). 
 11 
Vengono anche stabiliti limiti alla risarcibilità, prevedendo massimali per danno 
alle persone, per danno a cose e “per qualsiasi altro danno”. 
L’art. 15 della medesima convenzione prevede inoltre che “L’organizzatore di 
viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro 
tipo relativo alla esecuzione del viaggio e del soggiorno, risponde di qualsiasi  
pregiudizio causato al viaggio e nel corso dell’esecuzione di queste prestazioni, 
salvo che l’organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da 
organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il 
servizio”. 
Ciò che comunque ha quasi totalmente vanificato l' opera dei promotori di tale 
convenzione è stata la scarsa adesione degli Stati; basti pensare che all'interno 
della CEE (ora Unione Europea) solo Belgio e Italia hanno emanato apposita 
legge di ratifica
7
.  
Un secondo elemento ostativo al successo della CCV è il suo limitato campo di 
applicazione infatti le sue disposizioni trovano applicazione solo per i contratti di 
viaggio internazionali che debbono essere eseguiti totalmente o parzialmente in 
uno Stato diverso rispetto a quello il cui il contratto è stato stipulato ovvero da 
dove il viaggiatore è partito, senza altresì possibilità di applicazione analogica 
perché si è in presenza di norma ritenuta come eccezionale in quanto prevedente il 
risarcimento del pregiudizio non patrimoniale e pertanto non suscettibile di 
applicazione analogica. Ciò lascia del tutto scoperta la tutela dei turisti che 
scelgono di viaggiare nel proprio paese
8
. 
Con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 il nostro legislatore dava 
attuazione alla direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi,  vacanze e circuiti tutto 
compreso. 
Dunque, la contemporanea presenza di entrambe le normative all'interno del 
nostro ordinamento comporta un necessario sforzo di interpretazione da parte dell' 
operatore. Molte regole stabilite dalle due discipline comunque coincidono ma si 
evidenziano anche discordanze non secondarie: il regime di responsabilità 
                                                 
7
  Oltre a Italia e Belgio, come precisato nel testo, anche Taiwan e Togo, Dahomey, 
Camerun, Argentina. 
8
  Sulla CCV v. ROPPO, cit.; MOSCATI, La disciplina uniforme del contratto di viaggio ed il 
diritto privato italiano, in Legislazione economica, a cura di VASSALLI-VISENTINI, Milano, 1979, 
359. CARASSI, Il contratto di viaggio, in Nuova giur. civ. comm., 1995, 1766. 
 12 
dell'organizzatore per danni causati al viaggiatore per prestazioni di terzi prevede 
che, secondo la l. 1084 del 1977 l' organizzatore possa invocare la prova 
liberatoria dimostrando di aver ben operato la scelta, mentre la normativa in 
esame non consente analoga via d' uscita
9
.  
Nel decreto in questione le norme che concernono la responsabilità da 
inadempimento sono individuate negli artt. 13 e 14, norme nelle quali ci si è 
limitati a stabilire l’obbligo, ricadente sull’organizzatore e sull’intermediario di 
risarcire il danno secondo le loro responsabilità; responsabilità che vengono ad 
essere individuate nei successivi artt. 15 e 16. 
Per quel che attiene alla risarcibilità della voce di danno c.d. "da vacanza 
                                                 
9
  Ciò si evidenzia con facilità leggendo l' applicazione che di tale nuova disciplina viene 
data  dalla sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata del 12 
gennaio 2005 in tema di risarcimento danni per vacanza rovinata. (La pronuncia può essere 
integralmente consultata nel sito: www.altalex.com). Nella fattispecie i coniugi dovevavo effettuare 
un viaggio per il primo anniversario di nozze che riguardava un tour in Canada di sette giorni, in 
Florida di altri sette giorni e una settimana in un villaggio turistico delle Bahamas e che, 
purtroppo, non avevano rinvenute le valigie allo scalo di New York ed in considerazione del 
notevole esborso che avrebbero dovuto sostenere per rimediare alla mancanza dei propri accessori 
personali e dei capi di abbigliamento , erano stati costretti ad interrompere la vacanza ed a rientrare 
in patria annullando il viaggio in Florida ed alle Bahamas. Il Giudice monocratico in applicazione 
dell'art. 14 del D.Lgs. 111/95  ha dichiarato la responsabilità dell'organizzatore del viaggio giacchè 
l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a 
risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto a rivalersi nei loro confronti. Il giudice 
ha peraltro evidenziato come il tour operator non possa avvalersi della clausola di esonero di cui 
all’art. 15, comma 2, della legge 1084/77 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale 
relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), dimostrando di essersi 
comportata come “organizzatore diligente” nella scelta del soggetto che doveva eseguire la 
prestazione. Ed invero, sebbene il D.Lgs. 111/95 non abbia abrogato la predetta Legge 1084/77, è 
pur vero che le disposizioni di quest’ultimo provvedimento normativo debbono ritenersi 
applicabili in quanto non incompatibili con le norme dettate dal legislatore del 1995. Orbene, dal 
confronto tra le due disposizione citate emerge con tutta evidenza come l’art. 14 del D.Lgs. 111/95 
esprima un criterio più rigido di imputazione della responsabilità all’organizzatore rispetto a 
quanto previsto dall’art. 15 della Legge 1084/77. L’art. 14 cit., infatti, oltre a non riproporre la 
clausola di esonero dalla responsabilità di cui all’art. 15, comma 2, della legge del 1977, 
espressamente prevede che l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è 
comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore. Nel caso di specie, infine, non 
risulta neppure applicabile per l’organizzatore la clausola di esonero dalla responsabilità di cui 
all’art. 17 del D.Lgs. 111/95, atteso che l’inadempimento imputabile alla compagnia aerea, non 
rappresenta di certo un fatto addebitabile al terzo a carattere imprevedibile o inevitabile e non 
integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore. Nessuna prova è stata offerta dalla 
convenuta in ordine alla circostanza di aver apprestato con sollecitudine ogni rimedio utile al 
soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, come allo stesso 
organizzatore imposto dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. 111/95. Al contrario, invece, parte attrice ha 
dato prova del fatto che il tour operator, nulla ha fatto per ottenere la spedizione ed il recapito dei 
bagagli da parte della compagnia aerea, nonostante gli stessi fossero stati individuati presso un 
aeroporto non specificato.  L'entità del risarcimento è stata calcolata in € 12.803,04,di cui Euro 
4803,04 per rimborso delle prestazioni non godute, Euro 8.000,00 per danno da vacanza rovinata 
oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale. 
 
 13 
rovinata”, la normativa del 1995, dopo aver fornito con una tecnica legislativa di 
stampo europeistico, che sembra imperare negli ultimi anni (mi riferisco alla 
tecnica di voler concettualizzare in una serie di disposizioni poste all’interno del 
medesimo articolo di legge tutte le definizioni normative dei concetti utilizzati; si 
veda a tal proposito, fra le altre la legge sulla privacy, il codice delle assicurazioni 
private), la definizione di organizzatore del viaggio, venditore, consumatore; dopo 
aver individuato in cosa debba consistere un pacchetto turistico; stabilito la 
necessità della forma scritta del contratto, ed individuati tutti gli elementi del 
contratto medesimo, nonché  le informazioni che debbono essere fornite; 
stabilisce, agli artt. 15 e 16 i termini della responsabilità del danno dovuto sia alla 
persona, sia per “danni diversi da quelli alla persona”, danni nei quali non può 
non farsi ricadere il c.d. danno non patrimoniale da vacanza rovinata. 
Va a tal proposito altresì posto in debito rilievo, anche e soprattutto in 
considerazione del diverso onere probatorio incombente sulle parti, che, secondo 
la detta normativa, organizzatore e venditore sono tenuti al risarcimento del 
danno, secondo le rispettive responsabilità, e pertanto, non in via solidale, a meno 
che non provino che il mancato o inesatto adempimento sia determinato da 
impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile
10
, cui discende, 
l’obbligo per l’attore-fruitore di provare esclusivamente i fatti a supporto del 
proprio reclamo e non anche la riconducibilità eziologica degli stessi 
all’inadempimento della controparte. 
Le disposizioni del decreto del 1995 risultano ora trasfuse nel codice del 
consumo, ed in particolare negli artt. da 82 a 100. 
Relativamente al trasporto aereo e, nello specifico ai problemi relativi alla perdita 
dei bagagli o alla mancata partenza per overbooking
11
, a decorrere dal mese di 
                                                 
10
  Nel rispetto della previsione normativa di cui all'art. 1218 c.c. in materia di responsabilità 
contrattuale. 
11
  Si nota come la tutela del consumatore-turista si estende anche ad altra fattispecie simile 
al pacchetto turistico, quale il contratto di trasporto aereo. La materia è stata disciplinata da un 
recente Regolamento CE n. 889/2002, sui ritardi aerei. L'overbooking (letteralmente prenotazione 
oltre il limite) è una prassi adottata dalle compagnie aeree (e non solo) che vendono un numero 
maggiore di biglietti aerei rispetto ai posti disponibili, al fine di evitare il rischio di far viaggiare 
l'aereo semivuoto e, confidando, nelle disdette all'ultimo momento. Pertanto, può verificarsi il 
caso, che ad un consumatore munito di regolare biglietto aereo, venga negato l'imbarco e, in tal 
caso, la compagnia aerea deve offrire al passeggero rimasto a terra la scelta tra il pieno rimborso 
del biglietto, il primo volo alternativo possibile o un volo alternativo in data successiva, salvo 
 14 
febbraio 2005, con l'entrata in vigore del Reg. n.261/2004, la tutela del passeggero 
aereo è ulteriormente aumentata. Sono cresciuti i massimali di rimborso a fronte 
di un negato imbarco o della perdita-danneggiamento dei bagagli, ma soprattutto 
con tale Regolamento sono aumentati gli obblighi delle compagnie aeree nei 
confronti dei passeggeri, in caso di ritardo o cancellazione del volo. E' anche il 
caso di precisare che tali norme si applicano solo per voli in partenza da un 
aeroporto della UE e per voli effettuati da una compagnia aerea comunitaria in 
partenza da un altro Paese e diretti in un aeroporto situato nell'Unione Europea. 
Può quindi accadere che in situazioni simili siano previste forme di tutela 
differenti. Tuttavia, per consentire al passeggero aereo di avere a portata di mano 
le norme in vigore, l'ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile - ha predisposto 
una versione aggiornata della Carta dei diritti del passeggero, che contiene tutte 
le informazioni fondamentali. Inoltre il medesimo Ente ha predisposto il modulo 
per le segnalazioni (di ritardo, negato imbarco, perdita e/o danneggiamento di 
bagagli, disservizi vari), che può essere compilato ed inviato in formato 
elettronico (sul sito Internet www.enac-italia.it), oppure spedito in forma cartacea 
alla sede centrale dell'ENAC, o presentato agli appositi sportelli presenti in 
aeroporto. 
Oltre alla normativa specifica di sui supra si è dato conto, non andrà dimenticato 
che l' integrazione al codice civile mediante l' inserimento degli artt. 1469 bis ss., 
effettuata con l. n. 52 del 1996, dovrà essere tenuta in conto dall'operatore, in 
quanto regolante i contratti conclusi tra il professionista e il consumatore, 
specificamente sotto l'aspetto dell'eventuale vessatorietà delle clausole 
contrattuali. Inoltre il Capo II richiama espressamente la normativa del d.lgs. n. 50 
del 1992 per la vendita del pacchetto turistico fuori dai locali commerciali 
(pensiamo alle vendite per corrispondenza, a domicilio, sul luogo di lavoro, nei 
circoli ricreativi, in ultimo sulla rete internet).  
                                                                                                                                     
comunque il risarcimento del danno. Nel caso di negato imbarco ad un passeggero munito di 
pacchetto turistico tutto compreso, il vettore aereo è tenuto a versare il compenso al tour operator 
responsabile nei confronti del passeggero, che a sua volta dovrà trasferire la somma ricevuta a 
titolo di compensazione allo stesso passeggero. Ai sensi della citata normativa CE n. 889/2002, 
sono previste responsabilità maggiori anche per ritardi e disguidi dei bagagli. Per tali casi sono 
previsti termini precisi per le denunce. 
 
 15 
In più, la l. n. 1084 del 1977 e il Capo II del Codice del Consumo vanno a 
innestarsi su un impianto codicistico che regola il contratto in generale, creando 
alcuni problemi di coordinamento, dovuti anche e soprattutto al diverso tipo di 
linguaggio utilizzato. Infatti, il problema dell'inserimento di una normativa 
imposta da organismi sovranazionali comporta anche banali questioni di 
traduzioni linguistiche, per cui per esempio, nella Convenzione si deve far 
riferimento ai testi ufficiali in lingua inglese e francese, mentre per la direttiva 
europea il problema maggiore pare essere quello dell'utilizzo di terminologia 
impropria, derivata direttamente dalla prassi contrattuale del settore
12
. 
 
 
3. La natura non patrimoniale del danno  
 
Come anticipato, il danno da vacanza rovinata comporta difficoltà interpretative in 
ordine a due diversi profili: sia per la sua collocazione all'interno della 
responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale, sia per la valutazione del 
carattere patrimoniale o non patrimoniale del danno stesso. Questo secondo 
aspetto ha rilievo fondamentale ai fini della valutazione della risarcibilità: 
sostenendo, infatti, che il danno da vacanza rovinata abbia carattere non 
patrimoniale, si pone il problema relativo all'ammissibilità della figura di un 
danno non patrimoniale che derivi da un inadempimento e, dunque, che trovi 
origine nel contratto. Ove, invece, si riconduca la fattispecie all'ambito 
extracontrattuale, il rilevante ostacolo alla risarcibilità è posto dai limiti di cui 
all'art. 2059 c.c., oggi, invero, almeno in parte superati dalla recente evoluzione 
giurisprudenziale, di cui si riferirà nei prossimi paragrafi. 
Forse anche per superare la riferite difficoltà, secondo una delle prime 
interpretazioni a riguardo il danno da vacanza rovinata era considerato come 
danno avente natura patrimoniale. Si ritiene, infatti, che l' interesse,  pur non 
patrimoniale, del turista alla realizzazione del viaggio si "patrimonializzi" in virtù 
della richiesta economica dell'operatore turistico; cioè "nel momento in cui l' 
                                                 
12
  Il termine "annullamento" si rinviene in entrambi i casi con il significato di "recesso"; il 
termine "venditore" utilizzato nel d.lgs. n. 111del 1995 vale come "intermediario". Nel d.lgs. n. 
111 del 1995 la "caparra confirmatoria" dell'art. 7, lett. d) diventa "acconto" nell'art. 9, lett. f). 
 16 
interesse del creditore, in astratto configurabile come non patrimoniale, è 
soddisfatto da una prestazione a contenuto patrimoniale esso viene, per 
convenzione sociale o privata, patrimonializzato", così come avviene per quelle 
entità non materiali, che tuttavia assumono la qualifica di "beni", ex art. 810 c.c.
13
 
. 
La vacanza è dunque considerata come un vero e proprio bene giuridico con 
caratteristiche fissate prima della partenza e come tale, economicamente 
valutabile. La natura di vero e proprio "bene", deriva anche dalla considerazione 
del fatto che essa viene effettuata, in generale, nel periodo di ferie del lavoratore e 
le ferie costituiscono un bene, nella misura in cui vengono acquistate dal 
lavoratore offrendo energie lavorative nell'arco dell'anno, per il lavoratore 
subordinato, rinunciando a eventuali profitti per il lavoratore autonomo
14
. 
Alcune affermazioni conseguenti all'interpretazione riportata destano tuttavia 
perplessità. In particolare, l'indicata ricostruzione interpretativa comporta, 
pressoché inevitabilmente, che la liquidazione del danno subito dal turista, per la 
lesione di un interesse non patrimoniale, venga attuata in modo meccanico, sulla 
sola base, cioè, della richiesta pecuniaria dell'operatore turistico
15
. In tal modo, un 
viaggio in Australia eventualmente rovinato, comporterebbe un risarcimento di 
gran lunga maggiore rispetto a un viaggio a poche centinaia di kilometri di 
distanza. 
Non può invece negarsi che, nell'uno e nell'altro caso, l' interesse del turista a un 
periodo di svago e riposo sia il medesimo. Devono, di conseguenza, tenersi 
nettamente distinte le diverse voci di danno, infatti, una cosa è il danno 
economico subito per aver alloggiato in albergo di categoria inferiore rispetto a 
                                                 
13
  ZENO ZENCOVICH, Il danno da vacanza rovinata: questioni pratiche e prassi applicative, 
in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 880; LAMBERTI, Il contratto di crociera turistica, in Nuovo dir., 
1973, 618; PARDOLESI, Turismo organizzato e tutela del consumatore: la legge tedesca sul 
contratto di viaggio, in Riv. dir. civ. ,  1981, 55, spec. 75; RIGUZZI, Il danno da vacanza rovinata, in  
Dir. tur., 2003, 7, spec. 13  
14
  PIERFELICI, op. cit., 659. 
15
   Pret. Roma 31 marzo 1973, in Nuovo dir., 1973, 606 ss., con nota di LAMBERTI, op. cit., : 
"Il risarcimento sarà limitato alle spese effettivamente sostenute dai partecipanti al viaggio oltre 
alla differenza di prezzo dovuta alla diversa categoria e qualità dell’alloggio procurato 
dall’agenzia di viaggi".Vi è addirittura un’isolata pronuncia, relativamente recente che, invece, 
esclude la configurabilità stessa di un danno derivante dalla mancata fruizione della vacanza: Trib. 
Venezia 22 settembre 2000, in Foro pad., 2000, I, 380, la quale ritiene che un eventuale 
risarcimento del danno sarebbe «un indebito arricchimento ictu oculi contrario ad equità e 
giustizia». 
 17 
quanto concordato e cosa diversa è il minor godimento del "bene vacanza", 
dovuto allo stress derivante dal non poter usufruire dell'alloggio prenotato. 
Il primo è indiscutibilmente qualificabile alla luce del prezzo richiesto 
dall'operatore turistico e, dunque, di facile liquidazione. Il secondo, al contrario, 
non può essere legato a analoghi parametri, proprio perché deriva dalla lesione di 
un interesse che ex se non ha natura patrimoniale e che assume inevitabilmente 
tale connotazione solo alla luce delle necessità di liquidazione. In caso contrario, l' 
interesse al relax del soggetto meno abbiente avrebbe un valore minore del 
medesimo interesse del soggetto più facoltoso
16
 . 
Si deve inoltre riflettere sul valore soggettivo che ciascun viaggio può assumere, 
basti pensare al caso del viaggio di nozze, che  sia che si  svolga attraverso circuiti 
turistici di lusso oppure economici, manterrà comunque per gli sposi il pressoché 
medesimo valore affettivo e sentimentale.
17   
Anche il riferimento al bene vacanza, quale periodo di ferie maturato dopo l' 
offerta duratura nel tempo delle prestazioni lavorative di un soggetto, non appare 
soddisfacente, in quanto non si può rilevare che lo stesso interesse allo svago 
appartenga al lavoratore, allo studente, al pensionato e al disoccupato. 
Valorizzando allora il profilo dei disagi subiti dal turista e, dunque, del minor 
godimento del viaggio,  larga parte della dottrina attribuisce al danno da vacanza 
rovinata natura non patrimoniale
18
 , quantificabile secondo i criteri di cui all’ art. 
1226 c.c.
19
. 
                                                 
16
  In tal senso GAZZONI, Dall'economia del dolore all'economia dell'infelicità, in Rass. dir. 
civ., 2002, 826, spec. 852: "è categoricamente escluso, a mio avviso, che si possa argomentare dal 
valore patrimoniale o dal costo dell'attività impedita o ostacolata ..., per poi risarcire una somma 
maggiore a chi svolge un' attività più costosa, perché allora la qualità della vita del più povero 
sarebbe discriminata in ragione di quelle condizioni personali o sociali che l' art. 3 Cost. dichiara 
irrilevanti". 
17
  La valutazione dei soli profili strettamente patrimoniali è quindi riduttiva posto che la 
vacanza spesso assume, oltre a un valore oggettivo anche un valore soggettivo e individuale; 
CAVA L L A R O, Prassi applicativa e sistema nel danno da vacanza rovinata, in Rass. dir. civ., 2002, 
23; MENGOZZI, Il risarcimento del danno morale da vacanza rovinata dopo la sentenza della corte 
di giustizia CE del 12 marzo 2002, in Contr. impr., Eur., 2003, 607. In senso contrario GAZZARA, 
Vacanze tutto compreso e risarcimento del danno morale, in Danno e resp., 2003, 249 per il quale 
il limite massimo del risarcimento deve essere individuato nel prezzo complessivo del viaggio. 
18
  GUERINONI, Il danno da vacanza rovinata, in Contratti, 1999, 41; ID., Il danno da 
vacanza rovinata, Piacenza, 2003. Analogamente per la natura non patrimoniale: FACCI, Le 
obbligazioni da fatto illecito, in Le obbligazioni, a cura di M. FRANZONI, II, Torino, 2004, 571; 
LAZZARA , Danno da vacanza rovinata e quantificazione del risarcimento, in Dir. Tur., 2005,233; 
SERRA; Inadempimento del contratto di viaggio e danno da vacanza rovinata, in Giust. Civ., 200, I 
 18 
Dovendosi, come detto, tenere distinte le due voci di danno, quella patrimoniale, 
conseguente al non aver ricevuto la prestazione oggetto del contratto e quella non 
patrimoniale, derivante dallo svago non goduto a causa del disservizio, si è 
affermato che il danno da vacanza rovinata potrebbe anche essere, in ipotesi, l’ 
unica forma di pregiudizio riportato
20
. Tale interpretazione , generalmente accolta 
anche in giurisprudenza
21
, è certamente più rispondente all’effettiva natura del 
danno subito
22
 rispetto alla teoria patrimonialista sopra citata, tuttavia, pone 
maggiori difficoltà in merito alla risarcibilità del danno, poiché, qualora si affermi 
che il danno da vacanza rovinata abbia origine extracontrattuale, è necessario 
vagliare la possibilità di risarcimento alla luce dell’art. 2059 c.c. la cui recente 
                                                                                                                                     
, 1202; LEZZA , I contratti di viaggio, in Trattato di Diritto Privato Europeo, a cura di N. LIPARI, 
IV, Padova, 2003, 282; CAVA L L A R O, op. cit., 23. In giurisprudenza, la tesi della non patrimonialità 
del danno da vacanza rovinata è assolutamente prevalente Trib. Milano, 8 novembre 1996, in Resp. 
Civ. e prev., 1997, 818; Trib. Milano, 26 novembre 1992, in Resp. civ. prev., 1993, 856; Trib. 
Bologna, 15 ottobre 1992, in Contratti, 1993, 327; Trib. Roma, 6 ottobre 1989, in Resp. Civ. prev., 
1992, 263 con nota di Vaccà, primo caso di risarcimento del danno da vacanza rovinata; Giud pace 
Benevento, 9 luglio 2003, in Giud. Pace, 2004, 325; Pret. Ivrea 21 settembre 1998, in Danno e 
resp., 1999, 565 ss.; Trib. Milano 4 giugno 1998, in Contratti, 1999, 39; Trib. Bari 8 agosto 2000, 
in Dir. trasp., 2001, 783 ss.; Trib. Treviso 14 gennaio 2002, in Giur. mer., 2002, 1194 ss; Trib. 
Milano 7 febbraio 2002, in  Danno e resp., 2003, 553 ss.; Trib. Napoli 26 febbraio 2003, in Giur. 
nap., 2003, 172 ss.; Trib. Verbania 23 aprile 2002, in Giur. mer., 2002, I, 1193 ss.). 
19
  Si pone inoltre il  problema della configurabilità di un limite normativo della 
responsabilità dell’operatore turistico, a seconda che si ritenga o meno operante la limitazione di 
cui all’ art. 95 Cod. consumo, relativa ai danni diversi da quelli alla persona. Affermano l’ 
applicabilità di tale limite risarcitorio anche alla  vacanza rovinata: Trib. Bari, 8 agosto 2000, in 
Dir. Trasp., 2001, 783. In dottrina FIORE, Pacchetti turistici: forma del contratto, danno da 
vacanza rovinata e limite risarcitorio , in Resp. Civ. prev., 802. Contra : Trib. Roma, 2 ottobre 
2003, in Dir. Trasp., 2005, 285; e in dottrina LEFEBVRE, PESCATORE, TULLIO, Manuale di diritto 
della navigazione, Milano, 2004, 486. 
20
  PALMERINI, Il danno da vacanza rovinata e le altre fattispecie tipizzate, in I danni non 
patrimoniali, a cura di E. NAVA R R E T TA, Milano, 2004, 475. In giurisprudenza v. Giud. Pace 
Milano, 20 settembre 2005, in D i r.  Tu r. , 2006, 266, che, dopo aver riconosciuto l’inadempimento 
dell’ organizzatore per disservizi presso il chek in e perdita del bagaglio, ha rigettato la domanda di 
risarcimento del danno patrimoniale, in quanto non documentalmente provato mentre ha 
riconosciuto al risarcibilità del danno da vacanza rovinata. In senso parzialmente contrario: Giud. 
Pace Roma, 3 giugno 2005, ivi, 2006, 245, per il quale i disagi generici subiti nel corso di un 
vacanza, senza che possa ravvisarsi un inadempimento imputabile all’organizzatore, se non 
suffragati da alcuna risultanza probatoria non costituiscono estremi idonei per la configurabilità 
del danno da vacanza rovinata. 
21
  Giud. Pace Benevento, 9 luglio 2003, in Giud. Pace, 2004, 325: “ il danno da vacanza 
rovinata derivante dall’inadempimento dell’organizzatore a quanto da lui promesso nelle proprie 
locandine e con un contratto stipulato dal turista per trascorrere un periodo voltola superare e 
scaricare le tensioni del vivere quotidiano, va qualificato come danno non patrimoniale da 
risarcire integralmente con valutazione equitativa in base all’art.1226 “. 
22
  Che viene quindi sinteticamente descritto come un danno “non patrimoniale, né 
corporale, al limite psichico ma comunque transeunte”, GUERINONI, Il danno da vacanza rovinata, 
cit., 2003, 41. 
 19 
interpretazione evolutiva pare invero assecondare le istanze del danneggiato
23
; e 
più complessa  ancora è la questione interpretativa che deriva dalla riconduzione 
del danno da vacanza rovinata nell’ambito contrattuale: in tal caso si pone il 
problema relativo alla configurabilità di un danno patrimoniale da inadempimento 
contrattuale. 
 
 
4. La ricostruzione del danno in chiave extracontrattuale 
 
Secondo autorevole dottrina 
24
, il discrimine tra responsabilità contrattuale e 
responsabilità acquiliana va sempre più assottigliandosi. In astratto, tale 
distinzione è comunque ancora oggi ben delineata; sotto il profilo formale, gli 
insegnamenti classici affermano che la responsabilità è contrattuale ove 
danneggiato e danneggiante fossero legati da un precedente rapporto obbligatorio, 
ed extracontrattuale ove il danno venga a coinvolgere due soggetti prima estranei, 
non legati da alcun precedente rapporto obbligatorio
25
 . 
Sotto il profilo sostanziale il discrimine fondamentale tra responsabilità 
contrattuale e acquiliana si rinviene nel diverso graduarsi della colpa: nel fatto 
illecito, infatti, la colpa deve essere accertata in concreto
26
, mentre, per la 
responsabilità contrattuale il codice civile si riferisce sia alla diligenza del buon 
padre di famiglia che a particolari "diligenze professionali" che si configurano 
come criteri astratti e oggettivi
27
. 
Posta dunque tale distinzione, ritenuta ancora oggi rilevante, se non altro per la 
importanti conseguenze pratiche che da essa discendono
28
, è necessario accertare 
                                                 
23
  V. in proposito infra paragrafo 3. 
24
  BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1997, 574. 
25
  GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, Significato 
attuale di una distinzione tradizionale,  Milano, 1993, 88. 
26
  Si provvede valutando parametri comportamentali configurabili come imprudenza, 
imperizia, ignoranza, ecc. 
27
  VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 2005, 225. Da cui si evince 
che tale principio deriva dalla logica secondo cui chi si impegna contrattualmente è maggiormente 
in grado di valutare i rischi cui si espone, rispetto a chi commette un fatto illecito per sbadataggine. 
28
  MONATERI, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 
1998, 672. In particolare: diverso regime probatorio, diverso maturare della prescrizione, diversa 
competenza per territorio, esclusione della responsabilità extracontrattuale in caso di incapacità