CAPITOLO PRIMO 
 
INTRODUZIONE ALLA PROBLEMATICA: TURISMO E 
CONTRATTO DI VIAGGIO 
 
1. Evoluzione, definizioni di “turismo” e profili culturali,  
sociologici e politici inerenti ad esso. Il diritto al turismo e le sue 
finalità. Nozione di consumatore “turista”. 
 
 
Il turismo ha sempre assunto nell’ordinamento giuridico positivo una 
posizione marginale, quasi una non – posizione; si pensi alla posizione 
secondaria assunta nel Trattato di Roma istitutivo della Comunità 
Europea. Qui il turismo era considerato come semplice attività di 
svago e perciò ritenuto di scarsa rilevanza sia sociale che economica. 
Oggi studiosi di diverse discipline hanno mostrato maggiore 
sensibilità ed attenzione al fenomeno turismo evidenziandone 
l’aspetto interdisciplinare, tanto da rendere la materia una nuova 
disciplina emergente. Man mano che il turismo aumenta la sua 
complessità e poliedricità, si avverte sempre di più l’esigenza di 
sottoporre il fenomeno ad una disciplina giuridica e di conseguenza di 
dargli un corpus normativo (contenuto normativo) che a partire dagli 
anni ’80, a tutt’oggi, le istituzioni comunitarie affrontano ancora il 
problema; pertanto sarebbe eccessivo affermare che l’insieme degli 
atti comunitari definiti “a valenza turistica” possano rappresentare un 
 3
vero e proprio diritto comunitario del turismo 
1
. Tale disciplina si 
rende necessaria soprattutto in vista della realizzazione di due obiettivi 
primari: 
1) realizzare un processo di armonizzazione giuridica, specie tra gli 
Stati membri dell’ Unione Europea, che sia in grado di eliminare le 
disparità di trattamento; 
2) tutelare il consumatore “turista” che, delle due parti contrattuali è 
certamente la più debole. 
La CEE ha incominciato a prestare la sua attenzione al settore turistico 
dall’inizio degli anni del secolo scorso e molteplici sono le cause di 
questo mutato interesse. Queste cause sono sintetizzate in una 
espressione di M. Fragola: “il processo di integrazione europea alla 
luce degli importanti risultati acquisiti, propone uno scenario 
decisamente favorevole che, a causa della valenza non solo economica 
ma anche culturale e sociale, di sicuro rilievo per l’integrazione, pone  
il fenomeno del turismo come importante elemento dinamico della  
coesione della costruzione della nuova Europa”. Lo studioso appena 
citato considera il turismo come un aspetto positivo nel contesto 
dell’integrazione europea, vista la capacità di soddisfare rilevanti 
necessità di carattere ricreativo, psicologico, culturale e per la 
indubbia possibilità di attivare ed incentivare una maggiore 
conoscenza tra popoli, differenti culture ed etnie. Il turismo, sotto un 
profilo sociologico, culturale e politico, può considerarsi attività 
incentivante i rapporti personali, veicolo di integrazione tra i popoli, 
arricchimento di valori propri di altre culture, ed in quanto tale, 
                                                 
1
 M. FRAGOLA, La figura del “consumatore-turista” e i diritti ad esso riconosciuti 
nell’ordinamento comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, Fasc. 1/2001, 
p. 5-38. 
 
 4
rappresenta uno strumento di pace e di convivenza civile 
2
. A tale 
riguardo, è stato autorevolmente rilevato che “il turismo non è stato un 
fenomeno economico, ma si inserisce nella vita socio economica della 
società ed ha il suo peso specifico sui relativi problemi e segnatamente 
su quelli internazionali 
3
. Questa disciplina interessa i più diversi 
campi di diritto, nei suoi diversi livelli, compreso quello 
internazionale”. Il turismo può essere definito come insieme delle 
relazioni che si determinano per lo spostamento temporaneo e non 
abituale (cioè legato al tempo libero) delle persone, comprendente 
almeno un pernottamento in località diversa dalla dimora abituale. Il 
diritto al turismo è un diritto della persona costituzionalmente 
garantito; la Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 16 dispone 
che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del territorio nazionale….ed è libero di uscire dal 
territorio della Repubblica e di rientrarvi…”. Il “diritto al turismo” 
non persegue astratte finalità, ma esprime un’esigenza dell’uomo 
moderno e delle collettività, nella misura in cui “fare turismo” assolve 
la funzione di rigeneratore fisiologico, catalizzatore ed integratore 
culturale 
4
. In virtù delle funzioni estremamente positive che il 
fenomeno turistico esercita, il legislatore comunitario ha avuto anche 
l’attenzione di disciplinare giuridicamente l’attività turistica 
soprattutto in vista di tutelare il consumatore “turista”, attenzione che 
si concretizza principalmente con la direttiva del Consiglio n. 
90/314/CEE relativa “ai viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto 
                                                 
2
 M. P. CHITI, Profilo pubblico del turismo, Milano, 1970, p. 22. 
3
 G. BISCOTTINI, Il turismo ed il problema della pace, in Legislazione turistica nella legge 
quadro 17 maggio 1983, n. 217 e l’ordinamento statuale e regionale, Atti del convegno CIDIS 
Jesolo il 28 maggio 1987, Padova, 1988, p. 344. 
4
 M. FRAGOLA, Le istituzioni internazionali del turismo, in V. Franceschelli – F. Moranti, 
Manuale del diritto del turismo, coordinato da G. Tassoni, Torino, 2003, p. 36. 
 5
compreso”. La nozione di consumatore “turista”, ai sensi dell’art. 2, n. 
4, della direttiva n. 90/314/CEE, indica “la persona che acquista o si 
impegna ad acquistare servizi tutto compreso (il contraente principale) 
o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si 
impegna ad acquistare servizi tutto compreso (gli altri beneficiari), o 
qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri 
beneficiari cedi i servizi tutto compreso (il cessionario)”. 
Consideriamo il consumatore “turista”, o meglio la figura di fruitore 
di servizi turistici nel momento in cui la persona acquista un servizio 
turistico assume sic et simpliciter lo status di consumatore in quanto la 
fattispecie rientra con evidenza in un rapporto contrattuale di consumo 
5
. Nel momento successivo in cui la persona usufruisce del servizio o 
dei servizi turistici si configurerebbe come turista in senso lato ovvero  
fruitore di servizi turistici. Vale la pena ricordare, come sottolineato 
da M. Fragola, il turista è uno dei pochi consumatori che acquista il 
pacchetto organizzato dall’impresa turistica “a scatola chiusa” non 
potendo egli verificare di persona i servizi offerti se non quando 
partirà e si recherà nella località prescelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5
 M. FRAGOLA, Profilo comunitario del turismo, Padova, 1996, p. 251. 
 6
2.  Struttura e regime di responsabilità della CCV.   Definizione di 
contratto di organizzazione di viaggio e definizione del contratto 
di intermediazione di viaggio e le relative differenze. Nozione di 
organizzatore, di intermediario e di viaggiatore. 
 
 
Fino a che il turismo era rimasto circoscritto nei confini di una attività 
di limitata rilevanza economica, destinata principalmente ad una 
clientela di èlite che aveva il gusto ed i mezzi per organizzarsi 
autonomamente un viaggio od una vacanza e per realizzarsi 
individualmente, risultava sufficiente, al fine di disciplinare gli 
obblighi dell’agente di viaggio, la fondamentale normativa del 1936 
sia pur con le modifiche apportate nel 1955. La diffusione del 
fenomeno della massificazione del turismo e la conseguente 
espansione dell’industria turistica, impongono un tentativo di 
ricostruzione sistematica della regolamentazione dei rapporti negoziali 
tra produttore e fruitore del servizio turistico, caratterizzato, quale 
obiettivo di primaria importanza dall’esigenza di assicurare 
un’adeguata tutela dell’utente 
6
. Una prima fonte normativa 
intervenuta in merito all’esigenza di tutelare il turista e di garantire 
regole comuni di diritto internazionale, fu la Convenzione 
internazionale sul contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 
23 aprile 1970, ratificata in Italia con la legge 27 dicembre 1977, n. 
1084 ed entrata in vigore il 4 ottobre 1979. Successivamente è stato 
emanato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, che ha reso 
esecutiva la direttiva CEE 13 giugno 1990, n. 314, concernente i 
                                                 
6
 G. SILINGARDI – F. MORANDI, La “vendita di pacchetti turistici”. La direttiva 13 giugno 
1990 ed d.lg. 17 marzo 1995, n. 111, Torino, 1998, p. 4. 
 7
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” che in seguito sarà 
affrontato nel paragrafo successivo. La struttura della CCV si 
compone di 43 articoli ed è suddivisa in 8 capitoli: 
 
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL CONTRATTO DI 
VIAGGIO. 
Cap. PRIMO  Artt. 1,2   Campo di applicazione                         
                                  Definizione e contenuto del contratto di viaggio
Cap. SECONDO Artt. 3,4   Obblighi generali degli organizzatori 
                                         Intermediari e viaggiatori 
Cap. TERZO       Artt. 5-16  Contratto di organizzazione di viaggio 
Cap. QUARTO   Artt. 17-23 Contratto di intermediazione di viaggio 
Cap. QUINTO    Artt. 24-28  Disposizioni comuni 
Cap. SESTO       Artt. 29-30  Azioni legali       
Cap. SETTIMO  Artt. 31       Nullità delle stipulazioni contrarie alla 
                                               Convenzione 
Cap. OTTAVO  Artt. 32-43   Disposizioni finali 
 
La Convenzione è stata ratificata da un numero limitato di Paesi: in 
Europa vi hanno provveduto solo il Belgio e l’Italia e quest’ultima 
avvalendosi della riserva di cui all’art. 40 lettera a) del testo ne ha 
limitato l’applicabilità ai soli viaggi internazionali ovvero ai viaggi o 
soggiorni che devono svolgersi in tutto o in parte in uno stato esterno. 
Hanno aderito alla Convenzione anche l’Argentina, la Cina Popolare, 
il Benin, il Camerun ed il Togo: invece, in Francia ed in Germania 
esistevano normative diverse e più avanzate rispetto alla Convenzione  
 8
stessa 
7
. Ad esempio, la Germania aveva emanato la legge 4 maggio 
1979 sul contratto di viaggio (Reisevertrag): una legge interna meglio 
costruita sotto il profilo tecnico e più vicina agli interessi dei 
consumatori rispetto al testo della Convenzione che pare poco chiaro e 
complessivamente insoddisfacente. Alcuni autori hanno infatti 
osservato per quanto attiene al regime di responsabilità, che “la 
Convenzione riserva all’operatore turistico un trattamento più 
favorevole rispetto a quello al quale si perverrebbe in base ai principi 
generali” 
8
. Nel mondo dei viaggi organizzati, occorre distinguere due 
tipologie contrattuali a seguito della Convenzione Internazionale di 
Bruxelles: il contratto di organizzazione di viaggio (COV) e il 
contratto di intermediazione di viaggio (CIV). Il primo si ha quando 
un soggetto definito organizzatore si obbliga nei confronti del 
viaggiatore a fornire, contro pagamento di un prezzo globale, un 
insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato 
dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisce. Il 
secondo si ha, invece, quando un soggetto, denominato intermediario 
si impegna a procurare contro pagamento di un prezzo, sia un 
contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o più servizi separati di 
trasporto, di alloggio, ecc…sempre forniti da altri e che permettano al 
cliente un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Dalle due definizioni 
emergono le due principali caratteristiche che intercorrono tra le due 
tipologie di contratto. Una prima differenza riguarda gli oggetti delle 
due fattispecie. Nel COV, infatti, i servizi vengono offerti 
globalmente, mentre nel CIV non sono coordinati e quindi manca in 
                                                 
7
 G. CIURNELLI, Il contratto di viaggio, in Quaderni della CCIAA di Perugina, n. 47, Perugina, 
1992, p. 58. 
8
 G. MINERVINI, Il contratto turistico, in RDCo, I, 1974, p. 282. 
 9