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INTRODUZIONE
Questo lavoro si prefigge l’obiettivo di fornire una ricostruzione del delitto di
inquinamento ambientale, una norma incriminatrice introdotta dal legislatore nel
recente intervento del 2015, inserita nell’art 452 bis del Codice penale.
Il reato in esame viene introdotto alla luce dei fondamentali punti di contatto tra
il bene giuridico di riferimento e le branche del diritto ad esso afferenti.
Le interazioni del diritto penale con la realtà giuridica di settore vengono
ricostruite sulla base dei principali contributi della giurisprudenza e della
dottrina italiana, allo scopo di fornire un quadro complessivo della normativa in
esame.
Il percorso argomentativo prende avvio da una rassegna temporale diacronica:
vengono ripercorse le fasi della progressiva consolidazione del bene ambiente
nell’ordinamento italiano, da una prospettiva sia ecocentrica che
antropocentrica.
Particolare attenzione viene dedicata all’influenza del diritto comunitario,
capace, al contempo, di indirizzare il diritto interno verso una formazione
sempre più consolidata, e di fornire chiavi di lettura dei nuovi istituti introdotti.
L’analisi del reato verrà svolta seguendo i corollari della scienza penalistica, non
mancando, però, di considerare gli spazi di intersezione con gli altri rami del
diritto.
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In approdo delle argomentazioni verranno analizzati, da un prospettiva
funzionale, i riscontri dell’efficienza del sistema sanzionatorio, tenendo conto dei
recenti sviluppi sul fronte internazionale e sovranazionale.
Il proposito della dissertazione è, dapprima, quello di inquadrare la materia
sensibile di riferimento, e conseguentemente, far emergere la tecnica di tutela
risultante dalla normativa vigente. Nell’intenzione di suscitare l’interesse verso i
temi che verranno analizzati, il proposito fondamentale del lavoro poggia su un
cardine chiave: fornire gli strumenti per la comprensione del fenomeno
dell’inquinamento nella realtà odierna, così da individuare i possibili profili
critici della tutela ambientale, che cerca di farsi spazio tra le grandi sfide del
nuovo millennio.
Nella considerazione che il diritto penale possa costituire un pilastro della tutela
dell’ambiente, la tesi che verrà argomentata è strenuamente ferma nella
convinzione del carattere strumentale e assiologico delle norme incriminatrici,
nell’auspicio che possano, da un lato, incentivare un agire sociale maggiormente
consapevole dei consociati, e dall’altro, favorire il proliferare di una normazione
di settore maggiormente adeguata a fronteggiare le emergenze climatiche, e ciò
non soltanto da una prospettiva penalistica, ma anche attraverso regole meno
invasive della libertà personale individuale.
Al fine di fornire un’impostazione completa del disegno istituzionale
dell’inquinamento ambientale, il discorso procederà sfruttando un approccio
misto, poggiando su categorie di indagine prettamente penalistiche, edulcorate
da un costante raffronto con norme contigue, di stampo penale e di provenienza
diversa.
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L’efficienza della normativa viene vista alla luce delle attuali problematiche che
affliggono l’ambiente, in una prospettiva globale di emergenza e necessità.
Il confronto continuo con i profili rilevati dalla giurisprudenza viene svolto in
una critica puntuale e serrata della normativa, ricostruendo le innovazioni
portate in campo dal legislatore, e, contestualmente, facendo emergere gli spazi
oscuri lasciati dalla riforma, alla luce del recentissimo intervento di riforma
costituzionale.
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CAPITOLO I
L’AMBIENTE COME BENE GIURIDICO
SEZIONE I
L’INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELL’AMBIENTE NELLA
SCIENZA GIURIDICA
1.1 L’ambiente e il diritto
L’inserimento del delitto di inquinamento ambientale all’interno del
Codice penale, rubricato all’articolo 452 c.p.
1
, rappresenta una novità sul
panorama penalistico italiano. La scelta del legislatore di sovrapporre nuove
norme a quelle previgenti
2
, mediante una tutela penalistica pura
3
, in raccordo alla
regolamentazione previgente del T.U.A.
4
, perviene alla luce di molteplici fattori:
una sempre più sentita esigenza di riordino della materia, tenuto conto del
proliferare incontrastato dei livelli di legislazione speciale;
1
Così con il nuovo Titolo VI bis del Codice penale introdotto con la l. 22.5.2015, n. 68
2
Fiorella, Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, Giappichelli, Milano, 2019, p. 442
3
Sulla scorta delle legislazioni europee, in particolare quelle tedesca e spagnola, ci si è decisi ad introdurre un
titolo ad hoc nel codice, con una serie di delitti in supporto alle norme già previste nel t.u.a, cit., infra Fiorella
4
D.lgs. 3.4.2006, n. 152, Norme in Materia ambientale.
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l’acuirsi delle pressioni sovranazionali, con riguardo alla dimensione europea in
tema di green politics, in relazione all’adeguamento delle discipline degli stati
membri su standard di tutela ambientale maggiormente consolidati, in accordo
con la gravità che l’emergenza ambientale riveste ad oggi; un comune sentire
sempre più sensibile alle dinamiche afferenti all’ambiente, che lungi dall’essere
fenomeni relati, rappresentano dei settori estremamente sensibili e degni di una
più adeguata tutela.
L’esame dei corollari e dei principi legati a questo importantissimo delitto
va letto all’unisono con l’emergere di una materia che ha l’ambizione di
costituirsi sempre più come branca legislativa autonoma, oggi viene definita
come diritto dell’ambiente.
È dibattuto in dottrina se la scelta di utilizzare gli strumenti del diritto
penale per la tutela dell’ambiente possa fondare un vero e proprio diritto penale
5
dell’ambiente, ma sta di fatto che risulta ben delineata la strada che
l’ordinamento si appresta a percorrere: la salvaguardia dell’ambiente mediante
strumenti sempre più pragmatici, sintomo di una evoluzione della coscienza
giuridica, oltre che sociale, sempre più attenta alle dinamiche ambientali.
Prima della recente riforma costituzionale
6
, attesa da anni, il termine
ambiente non era mai apparso in nessuna fonte normativa dell’ordinamento.
Ciò non implicava ex se che l’ordinamento non manifestasse alcun interesse per
le questioni di ordine ambientale. È stato rilevato, infatti, che fosse comunque
possibile, sulla base delle norme generali, riferire di un interesse sui valori e sui
beni ecologici intesi globalmente
7
.
5
Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, La Tribuna, Piacenza, 2017 p. 33
6
L. costituzionale 1/2022 (riforma art 9 cost)
7
Cfr. Caravita, Diritto pubblico dell’ambiente, Bologna, 1990, 50 ss.; si veda anche - Siracusa, la tutela penale
dell’ambiente, Milano, 2007, 12 ss.
6
Sul tema si sono sviluppate discussioni dottrinarie di ampio respiro, che
esprimono ancora oggi una lettura peculiare della funzione del bene giuridico
dell’ambiente, e del suo legame con la Costituzione.
Decisiva in proposito è stata la giurisprudenza della Corte di legittimità
8
,
che ha aperto la strada a una delimitazione dell’ambiente come valore a sé,
talvolta mediante costruzioni giuridiche che, come si vedrà, si sono spinte oltre
le stesse nozioni fornite dalle scienze ecologiche
9
.
Come si vedrà, tra le problematiche che affliggono questa materia la più
rilevante è senza dubbio quella che rileva sul piano definitorio di partenza, da
cui derivano enormi difficoltà sul piano di inquadramento sistematico.
Una risalente dottrina, partendo dai corollari generali dei principi
costituzionali in materia penalistica, ha argomentato sulla base di una
corrispondenza costituzionale del principio di offensività
10
, in funzione del quale
avremmo piena corrispondenza fra il bene giuridico di riferimento, per un reato,
e la sua dimensione costituzionale
11
.
In altre parole, la tutela costituzionale di un certo interesse vale per ciò
stesso a fondarne una tutela sul piano normativo generale. Da questa visione, che
poggia sulla letteralità delle norme della Costituzione, si dedurrebbe, da un lato,
un obbligo esplicito del legislatore, chiamato a predisporre delle regole per ogni
singolo interesse posto dalle norme della legge suprema, ma allo stesso tempo,
lo svincolerebbe dal tutelare ambiti da essa non considerati.
8
si veda l’evoluzione della giurisprudenza in materia cfr. Cass. 5172/1979; Cass. 641/1987 Cass. 5650/1996;
9
L’ambiente, infatti, è di per sé un termine convenzionale che può essere utilizzato in una molteplicità di
ambiti dello scibile, come la sociologia, la biologia, l’ecologia. Si tratta di un entità che può al contempo
rilevare come un oggetto all’interno di una realtà complessa (isolare l’ambiente acquatico da quello forestale) o
anche come un contenitore di altri elementi (lo è l’ambiente terrestre in relazione agli ecosistemi e la
biodiversità, come del resto suggerisce la stessa legge)
10
Bricola, Teoria generale del reato, in N. Dig. it., XIX Torino, 1973, 14 ss.
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Cass. pen., Sez. I, 13121/2022