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1.2  I nuovi diritti 
 
Questo diritto s’inserisce nella schiera dei “nuovi diritti della personalità”, quali il 
diritto alla vita, il diritto alla libertà sessuale, il diritto del minore ad essere inserito in 
una famiglia, il diritto all’identità personale, il diritto di abbandonare il proprio paese, 
il diritto all’abitazione, il diritto alla libertà sociale. 
<<Il diritto condiziona la “qualità della vita” non meno dell’ambiente che ci circonda, 
della biosfera nella quale siamo immersi.>> (Stefano Rodotà, 2006) 
I nuovi diritti, non essendo altro che nuove manifestazioni del valore unitario della 
persona, sono attratti nella sfera di operatività dell’art.2 della Costituzione. 
Di conseguenza, una volta verificati in concreto, vengono automaticamente ad 
avvalersi della copertura Costituzionale che ne comporta l’immediata tutelabilità. 
In definitiva i nuovi diritti, non sono altro che nuove manifestazioni, nuovi interessi 
essenziali di un unico, unitario e complesso diritto della personalità. 
Giovanni Battista Ferri precisa che <<i concetti di privacy e d’identità personale 
rimangono distinti e non confondibili.>> Intendendo per privacy <<il diritto di poter 
sviluppare la propria personalità secondo i tratti individuali caratteristici che le sono 
propri>>e per identità personale, quel diritto che viene a porsi<<nella sua piena 
autonomia solo quando un problema di privacy non si ponga.>> (G.B. Ferri, 1981) 
L’identità di una persona non è la somma delle sue informazioni o delle tracce che ha 
lasciato, ma è un processo che si svolge anche per sottrazioni e che quindi esige la 
possibilità di rimozione, o dell’indisponibilità da parte di terzi di usufruire dei dati 
personali altrui. 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede all’articolo otto un 
diritto a mantenere il controllo (accesso e rettifica) sulle proprie informazioni. 
D’altro canto, l’autonomia individuale non può spingersi fino a pretendere la 
cancellazione della storia.Una ripulitura del nostro passato da tutto ciò che percepiamo 
sgradevole, fondando così un diritto di autorappresentazione che obblighi tutti gli altri 
a vederci solo come noi vogliamo, non è possibile.(Stefano Rodotà, 2006) 
  
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1.3  La legge 
 
La legge n.675 del 1996 (più volte integrata e modificata) s’intitola: Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Questa legge è l’adempimento del legislatore italiano agli obblighi derivanti dalla 
Convenzione di Strasburgo del 1981, sia dall’Accordo di Schengen del 1985, che dalla 
direttiva 95/46/CE. 
La tutela è garantita da imposizioni a carico dei soggetti che raccolgono e trattano dati 
personali, da obblighi che vanno dall’informazione agli interessati, alla richiesta di un 
apposito consenso. 
Le persone interessate hanno il diritto di accedere ai propri dati, di controllarli, di 
rettificarli e di opporsi per motivi legittimi al trattamento degli stessi. 
E’ stata istituita un’apposita Autorità di Garanzia (il Garante per la protezione dei dati 
personali) formata da quattro membri di nomina parlamentare con funzioni di 
vigilanza sulla corretta applicazione della legge, nonché compiti di intervento volti a 
far cessare comportamenti contrari alla legge. 
Fra i dati meritevoli di maggior protezione, vi sono soprattutto quelli che la legge 
chiama sensibili. I dati sensibili sono quelli in grado di rilevare l’origine razziale ed 
etnica delle persone, le loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
l’adesione a partiti e sindacati, le condizioni di salute e le abitudini sessuali. 
La legge prevede che quando effettuato da soggetti privati, il trattamento può avvenire 
solo con il consenso scritto degli interessati e previa autorizzazione dell’Autorità 
Garante.Quando invece è effettuato da soggetti pubblici, il trattamento può avvenire 
solo nelle ipotesi in cui esso è autorizzato da espresse previsioni legislative, le quali 
debbono indicare le finalità di interesse pubblico. 
Ai giornalisti, e a tutti coloro che svolgono l’attività di informazione, è consentito 
raccogliere e diffondere dati personali (anche foto, riprese televisive o registrazioni) 
compresi i dati sensibili, tranne salute e sesso, senza incontrare tutte le limitazioni 
previste dalla legge in via generale, sempre nel rispetto dell’essenzialità 
dell’informazione. 
  
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1.3.1  La figura del Garante 
 
L’autonomia del Garante italiano è riconosciuta sia dai giornalisti, sia dai cittadini che 
possono rivolgersi all’Autorità in caso di lesioni alla dignità. 
Consapevole della delicatezza di questo ruolo, è stato sempre lontanissimo da ogni 
tentazione censoria, e anzi, ha favorito le informazioni, soprattutto di carattere 
economico, che potevano rendere più agevole il controllo dei cittadini sull’uso del 
denaro pubblico e sui comportamenti di chi è investito di responsabilità rilevanti. 
Ha respinto le sollecitazioni di chi voleva farne un custode del buon gusto, di fronte a 
un sistema informativo incline a soddisfare qualsiasi curiosità. 
E’ rimasto fermissimo nell’adempiere alla propria funzione di tutela, dal cui rigore 
dipende un aspetto essenziale della libertà di ciascuno. 
Negli ultimi tempi si riscontra la sempre più marcata sensibilità a livello diffuso nella 
società, riguardo la tutela, la riservatezza e il rispetto della dignità della persona nei 
mezzi di informazione. 
Molto frequenti sono gli appelli, le richieste, le segnalazioni, i ricorsi al Garante 
affinché intervenga (spesso contro) un articolo, un telegiornale, una trasmissione, per 
reali o presunte violazioni dei diritti della persona. Chiunque può cogliere una 
maggiore reattività da parte dell’opinione pubblica. I cittadini sono più gelosi di se 
stessi, più consapevoli dei propri diritti fondamentali. 
Il Garante è un organo collegiale, composto da quattro membri che restano in carica 
per un mandato di quattro anni.  
L’Ufficio del Garante, al quale sovrintende il Segretario generale, è articolato in 
dipartimenti e servizi. L’attuale collegio si è insediato il 18 aprile 2005, alla cui 
sovrintendenza presiede Francesco Pizzetti coadiuvato da Giuseppe Chiaravallotti, 
Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato.  
Entrambi i collegi precedenti sono stati presieduti da Stefano Rodotà. 
<<Il Garante si muove sul crinale più sensibile della società a cambiamento 
velocissimo: la linea di confine fra democrazia e libertà da un lato, controllo e paura 
dall’altro.>> (Francesco Pizzetti, 2005) 
  
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1.3.2 Alcune decisioni del Garante 
 
Il Garante ha accolto il reclamo di un uomo, il quale ha visto pubblicati su un 
quotidiano nome, foto e notizie strettamente private, in seguito all’assassinio di una 
donna che aveva convissuto con lui in passato. L’uomo, che in tutta la vicenda si è 
dimostrato estraneo ai fatti, ha ottenuto il divieto all’ulteriore diffusione dei suoi dati e 
causato una sanzione ai danni della testata. 
Il Garante, con due comunicati stampa diffusi tra il 25 e il 29 marzo 2002, ha 
richiamato al rispetto della privacy del fratello, anch’egli minorenne, di Samuele, il 
bambino ucciso a Cogne. Sempre su questa vicenda il Garante ha dichiarato 
ingiustificata la pubblicazione di alcune foto cruente riportate anche in copertina dal 
periodico Panorama. 
Un quotidiano pubblica nome, cognome, scuola frequentata, stato di adozione e 
origine etnica di un minore scappato di casa.Il Garante ha osservato che le 
informazioni riportate nell’articolo non rappresentavano un elemento utile al fine di 
facilitarne il ritrovamento, e che la loro diffusione non risultava essenziale all’interesse 
pubblico della vicenda. 
Su La Stampa è stata riportata una fotografia che ritrae un uomo, indagato per violenza 
sessuale, insieme al fratello, alla moglie e alla figlia.La pubblicazione della foto dove 
compaiono anche i familiari è stata considerata illegittima.(Garante per la protezione 
dei dati personali, 2003) 
  
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1.4  Il Codice deontologico 
 
La legge prevede uno speciale Codice deontologico approvato il 29 luglio1998 da 
parte dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Autorità Garante. 
E’ uno strumento del tutto inedito, assai diverso dagli ordinari codici deontologici che 
sono tutti interni alla categoria professionale e dunque spesso inefficaci sul piano 
dell’effettività delle prescrizioni. 
Il Codice cerca di trovare il giusto punto di equilibrio tra diritto alla riservatezza e 
libertà di informazione, distinguendo tra sfera privata e interesse pubblico. 
Si afferma che in virtù dell’art.21 Cost., l’attività giornalistica non può essere soggetta 
ad alcuna forma di autorizzazione, specificando gli obblighi che gravano su coloro che 
esercitano tale attività con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali. 
 
 
1.4.1  I tredici articoli per il “buon giornalista” 
 
Il Codice stabilisce che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o 
sociale, non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche 
dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa 
descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto; nonché della qualificazione dei 
protagonisti. 
Nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto 
della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, 
condizioni personali, fisiche o mentali. 
Il giornalista è tenuto a garantire il diritto all’informazione su fatti di interesse 
pubblico nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a 
congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. 
Al giornalista è vietato trattare senza consenso dati idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale delle persone.Questo divieto ha segnato un momento decisivo nel 
dibattito sull’autodisciplina dei giornalisti italiani: per la prima volta viene limitato per 
legge l’esercizio del diritto di cronaca, in favore della tutela dei diritti della persona.