INTRODUZIONE 
 II 
 
partiti politici, o assicurarne il profitto�
4
, dimostrando con ci� di comprendere la logica 
del falso in bilancio come illecito preordinato alla formazione di provviste 
extracontabili per sostenere i �costi� di una corruzione o di una concussione, o anche 
all�occultamento di illeciti gi� perpetrati, con tutte le implicazioni derivanti 
dall�applicabilit� del principio nemo tenetur se detegere in ambito sostanziale
5
. 
A questo punto sar� chiaro il motivo per cui un reato quasi sconosciuto ai repertori 
giurisprudenziali che vanno dagli anni �30 fino ai primi anni �90, abbia conosciuto 
questa eccezionale fortuna a partire dal 1994, tanto da far apparire la relativa 
incriminazione come una sorta di �rischio professionale� per amministratori e sindaci di 
societ�. D�altronde la dottrina ha registrato questa singolare inversione di tendenza 
attribuendo al delitto di cui all�art.2621 n.1 c.c. una funzione di �reato � civetta�, di 
�grimaldello� nell�accertamento di delitti a presidio di ben pi� importanti beni 
giuridici
6
. Cos� come la giurisprudenza, nell�affermarne la natura di reato 
plurioffensivo
7
, lo ha affrancato dal gravoso fardello di dover proteggere un bene 
                                                           
4
 Il testo dell�iniziativa Di Pietro � consultabile in Cass. pen., 1994, n.1460.4, 2348. Cfr. sul tema 
FOFFANI, Lotta alla corruzione e rapporti con la disciplina penale societaria, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
1994, 958. 
5
 Critico rispetto alla configurazione del falso in bilancio nei termini di un reato � ostacolo BRUNELLI, Il 
falso  nel bilancio consolidato di gruppo: un problema sottovalutato, in Ind. pen., 1999, 58 s.: �il falso 
societario strumentale alla creazione di fondi occulti da destinare alla �dazione� e quello successivo alla 
medesima non sembrano niente altro che falsi utili al suo autore [�]: in particolare, essi non sono volti a 
trarre in inganno, quanto semplicemente a nascondere la realt� dell�illecito (commesso o da commettere) 
e, comunque, non costituiscono � come comunemente si crede � un �mezzo� per la commissione o 
l�occultamento del reato principale, quanto piuttosto una giuridica �necessit�� per il garante della 
veridicit� dell�informazione societaria [�]. Cos�, in mancanza di una seria normativa volta a reprimere 
specificamente la creazione dei fondi occulti o l�abusiva gestione patrimoniale, si rinviene una sanzione 
penale da accollare a chi, dopo aver lecitamente formato tali fondi e infedelmente gestito il patrimonio 
sociale, semplicemente occulti tali sue attivit�, violando l�obbligo di appalesarle�. 
6
 In questo senso, A.LANZI, Atti della Tavola Rotonda sulla riforma del falso in bilancio, Bologna, 26 
ottobre 2001, in Ind. pen., 2002, 1478. In particolare, REBOA, Aspetti critici del nuovo falso in bilancio, 
in Rivista dott. commercialisti, 2002, 242: �va da s� che l�indagine per falso in bilancio (vista per 
l�appunto come grimaldello) � pi� agevole di quella richiesta per dimostrare reati quali la corruzione, che 
necessitano di norma di modalit� investigative (accertamenti, intercettazioni, appostamenti, raccolta di 
informazioni di natura testimoniale e quant�altro) neppure lontanamente confrontabili con quelle su cui 
fondare la fattispecie della falsa comunicazione sociale: il bilancio, il corpo del reato, � un documento 
sempre facilmente accessibile�. 
7
 Critico nei confronti del carattere plurioffensivo assunto dalla norma MUSCO, I nuovi reati societari, 
Milano, 2002, 34, secondo il quale �nessun ruolo,  anche minimo, di contenimento poteva pi� essere 
svolto in senso garantistico dal bene giuridico che aveva progressivamente perso qualunque profilo di 
identit�, per dissolversi nella generica ed indistinta categoria della plurioffensivit�, che via via andava 
sempre pi� dilatandosi fino ad includere beni assolutamente estranei alla logica di intervento�. E pi� 
avanti, constatando il parziale fallimento di certa dottrina impegnata a restituire tassativit� alla fattispecie, 
osserva come �la molteplicit� delle ricostruzioni offerte in tema di oggettivit� giuridica del delitto di false 
comunicazioni sociali � tutte plausibili alla luce della indeterminatezza del dato normativo � aveva, in 
qualche misura, contribuito ad avallare il perenne stato di incertezza applicativa della fattispecie, nonch� 
ad accrescere la persuasione giurisprudenziale sulla correttezza dell�opzione plurioffensiva�(ID., op. cit., 
36 s.). Nello stesso senso ALESSANDRI, I nuovi reati societari: irrazionalit� e arretramenti della 
politica penale nel settore economico, in Questione giustizia, 2002, 4 ss., quando osserva come �la 
magistratura avvertiva l�insufficienza degli strumenti a disposizione, soprattutto dopo la �scoperta� che la 
INTRODUZIONE 
 III 
 
giuridico specifico
8
, ovvero, negando all�avverbio �fraudolentemente� qualsiasi finalit� 
selettiva sul versante dell�elemento psicologico, ha degradato il falso in bilancio da 
reato che secondo alcuni sarebbe connotato dal dolo di frode ad una sorta di 
contravvenzione punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa. 
Questi ed altri i limiti applicativi di una figura criminosa germogliata nel clima di 
un�epoca in cui il crollo della borsa di Wall street faceva temere per un collasso 
complessivo dell�economia mondiale, affine per indeterminatezza della fattispecie e 
picchi sanzionatori al tipo dei reati contro l�economia pubblica, permeata nella sua ratio 
dall�esigenza di costituire una risposta recisa ai �fatti molto gravi i quali hanno attirato 
l�attenzione dell�opinione pubblica�
9
. Peraltro � noto al legislatore penale 
dell�emergenza l�espediente di apprestare misure poco meno che simboliche, al solo 
effetto di ingenerare segnali rassicuranti per la collettivit�; intento che non deve essere 
stato estraneo al legislatore del �30 se lo stesso Rocco, nella veste di Ministro di Grazia 
e Giustizia, ammetteva che �queste disposizioni hanno soprattutto un valore morale. 
Esse costituiscono un monito solenne rivolto agli amministratori, liquidatori e sindaci 
delle societ� per richiamarli alle necessit� di una maggiore prudenza e di una diligenza 
maggiore�
10
. E, come a molte delle disposizioni penali sorrette da questi intenti, cos� 
anche al delitto di false comunicazioni sociali � toccata l�ingenerosa sorte di una 
sostanziale abrogazione ex facto
11
, se � vero quanto uno studioso rivela, che �dal 1970 
al 1995 le decisioni edite in materia di false comunicazioni sociali sono circa 
                                                                                                                                                                                                 
criminalit� societaria era spesso strettamente collegata ad una pi� vasta trama di rapporti illeciti (non solo 
corruttivi): si alimentava cos� un atteggiamento talora poco attento al rispetto del principio di 
determinatezza e precisione, il quale, pur percorso da una reale e rispettabile tensione etica, era 
nettamente orientato al risultato� (corsivo nostro). 
8
 Per una ricostruzione aderente a quella proposta nel testo, ancora ALESSANDRI, I nuovi reati societari, 
cit., 4 ss., il quale, trattando degli allargamenti giudiziali delle fattispecie, fa apparire come �esemplare la 
�storia� del falso in bilancio, divenuto un reato dal profilo incerto in tutti i suoi elementi oggettivi e 
soggettivi e, di recente in modo scoperto, a tutela di beni giuridici in continua crescita, sotto lo 
strumentale, ma ben poco appagante, ombrello della �plurioffensivit��. Non di rado, poi, 
nell�interpretazione si erano prepotentemente affacciate considerazioni attinenti a elementi �esterni� alla 
fattispecie, ad esempio riguardo al fine �illecito� (beninteso non tipizzato) di certe operazioni, sempre 
allo scopo di allargare la presa delle fattispecie�. 
9
 Cos� il ministro Rocco nel suo discorso pronunciato alla Camera dei Deputati in occasione della 
conversione in legge del R. Decreto legge 30 ottobre 1930, n.1449, riportato in Rivista di diritto 
commerciale, 1931, 533.  
10
 ROCCO, cit., 534. 
11
 In senso critico sull�uso simbolico della sanzione penale, ALESSANDRI, I reati societari: prospettive 
di rafforzamento e di riformulazione della tutela penale, in Riv. it.  dir. proc. pen., 1992, 489: �un 
eccessivo, non calibrato ricorso alla sanzione penale nel campo della patologia societaria esprime una � 
non importa se consapevole � rinuncia alla sua efficacia deterrente, pur agitata come vessillo di sempre 
rinnovati rigori di moralizzazione dell�attivit� economica�. 
INTRODUZIONE 
 IV 
 
un�ottantina, con una media, quindi, di poco superiore alle tre all�anno�
12
, n� essendo 
migliore la situazione prima del �70
13
. 
Tuttavia, pu� accadere che i �corsi e ricorsi� di vichiana memoria creino le 
condizioni per nuove e inaspettate emergenze, a fronte delle quali vecchie e polverose 
norme, con la complicit� di qualche �alchimia� interpretativa da parte della 
giurisprudenza, facciano emergere potenzialit� precedentemente inespresse: � quanto � 
successo ad alcuni delitti contro la personalit� dello Stato (artt.270, 305, 306, 307 c. p.) 
negli anni in cui lo Stato era impegnato nella lotta al terrorismo (i cosiddetti �anni di 
piombo�). 
Invero, rispetto ad altre emergenze criminali, quella di �Tangentopoli� ha questo di 
diverso: �con le inchieste �mani pulite� la magistratura � andata a frugare nel cuore 
delle istituzioni, in arcana imperii, in attivit� che costituivano il concreto modo di 
operare di soggetti muniti di poteri istituzionali. L�intervento giudiziario diviene dunque 
momento di tensione fra poteri�
14
. Di fronte a un simile scenario non potevano mancare 
da parte delle �vittime� di quelle inchieste tentativi diretti a ripristinare una situazione di 
�normalit��: gi� dal �94 si pens� di ricorrere ad un�amnistia per i reati contestati nei 
processi legati a quel filone giudiziario (il famoso decreto �salvaladri� presentato dal 
Ministro Guardasigilli di allora, on. Alfredo Biondi), ma il governo dovette fare marcia 
indietro a seguito delle violente polemiche divampate nell�opinione pubblica; per opera 
della legge 16 luglio 1997, n.234, per la seconda volta in meno di dieci anni fu 
riformato il reato di abuso d�ufficio, una fattispecie che, nella sua versione aggiornata al 
�90, si presentava indeterminata tanto quanto quella sul falso in bilancio: se quest�ultima 
veniva impiegata per estendere il controllo giudiziario sulle societ�, parimenti la prima 
consentiva alla magistratura di mettere il naso nell�operato della Pubblica 
Amministrazione anche quando questa agisse nel rispetto delle norme, non essendo 
rigorosamente determinato il confine tra uso corretto e abuso della funzione pubblica. 
Al �98 risale invece l�istituzione di una Commissione governativa
15
 il cui scopo era 
quello di arrivare prima della fine della legislatura a completare il quadro della riforma 
                                                           
12
 G(iovanni) E. COLOMBO, La moda dell�accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della 
Repubblica, cit.,  714. 
13
 In questo senso CONTI, Diritto penale commerciale, I, Torino, 1965, 194. 
14
 Cfr. PULITANO�, La giustizia penale alla prova del fuoco, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 7. 
15
 Si tratta della Commissione di studio istituita con decreto del 24 luglio 1998 dal ministro di Grazia e 
Giustizia Flick, e presieduta da Antonino Mirone; compito della Commissione quello di elaborare uno 
�schema di disegno di legge delega per la riforma organica del diritto societario�. Il cosiddetto Progetto 
Mirone, accantonato nel corso della XIII legislatura, sar� ripreso nel corso della XIV e trasfuso nella 
proposta di legge n. 969, presentata il 21 giugno 2001 dagli on. Fassino, Agostini, Folena, Visco. Per una 
lettura del Progetto Mirone, accompagnato da Relazione illustrativa, vedi Riv. soc., 2000, 14 ss.  
INTRODUZIONE 
 V 
 
del diritto societario,  avviata, limitatamente alle societ� quotate, dal d. lgs. 24 febbraio 
1998 n.58, meglio noto come Testo unico Draghi. E proprio al frutto dei lavori di quella 
Commissione sembrano essersi ispirati i padri della legge delega 3 ottobre 2001, n.366, 
salvo poi distanziarsene per alcune discutibili opzioni relative alla disciplina degli 
illeciti penali
16
. 
 
2.   La Commissione Mirone, istituita come si � detto poc�anzi nel 1998, ha lavorato 
intensamente per due anni al progetto di riforma complessiva del diritto societario: in 
ambito penalistico, l�obiettivo a cui si � mirato consisteva nello smussare storture 
esistenti e nel colmare antiche lacune, avvalendosi di istituti di parte generale e speciale 
votati all�obsolescenza, come evidenziato dai desiderata del progetto Pagliaro. Una 
riforma quindi che, dovendo fare di necessit� virt�, mirava soprattutto a razionalizzare 
l�esistente, nell�attesa che un�altra Commissione, quella Grosso, portasse a termine 
un�impresa ben pi� gravosa: quella di congedare l�allora quasi settuagenario codice 
Rocco
17
.  
Quest�opera di razionalizzazione, se per un verso si proponeva di realizzare una 
seria deflazione in ottemperanza al principio di sussidiariet� comprimendo il numero 
degli illeciti, di introdurre fattispecie invocate ab immemorabili (vedi i reati d�infedelt� 
patrimoniale e di corruzione), di riscrivere con particolare riguardo alla determinatezza 
e alla necessaria offensivit� reati carenti sotto questi profili (vedi il falso in bilancio), ha 
dovuto d�altra parte imbattersi in una serie di limiti, tra cui quello non secondario per 
cui �una riforma settoriale � spiega la Relazione -  non pu�, ovviamente, intervenire su 
questioni che attengono all�architettura complessiva del sistema punitivo, sia nella parte 
generale che in quella speciale�. Cos�, in materia di sanzioni, la stessa Commissione 
ammetteva l�inadeguatezza della pena pecuniaria a reprimere la criminalit� economica 
�per l�incapacit� di modellarsi al disvalore oggettivo e soggettivo del fatto�; 
considerava cruciale il capitolo della responsabilit� penale delle persone giuridiche, 
�presupposto ineliminabile per conferire razionalit� all�intervento penalistico in materia 
economica, bilanciando il peso reale della sanzione e permettendo di raggiungere 
                                                           
16
 Secondo FOFFANI � VELLA, �Nuovo� falso in bilancio: un passo indietro nel cammino verso 
l�Europa, in Mercato concorrenza regole, 2002, 127, �solo per quanto riguarda la protezione 
dell�informazione societaria (false comunicazioni sociali, falso in prospetto e falsit� nell�attivit� di 
revisione contabile) si pu� parlare di un vero e proprio stravolgimento dell�assetto dell�intervento penale, 
mentre per tutti gli altri aspetti della riforma ci si � limitati a riprodurre il progetto governativo della 
passata legislatura�. 
INTRODUZIONE 
 VI 
 
effettivamente il soggetto per conto del quale, molto spesso, � realizzata l�azione 
criminosa�.  
Anche sul piano della deflazione pi� che di novit� poteva parlarsi di palliativi: stante 
l�inaccettabile  ruolo di �supplenza� svolto dal penale, pur senza apprestare rimedi 
civilistici specifici, la commissione Mirone proponeva una serie di modifiche 
riguardanti il settore giurisdizionale
18
, nella convinzione che l�introduzione di sezioni 
civili specializzate e la previsione di procedimenti ad hoc avrebbero consentito di 
assorbire nel civile quanto veniva impropriamente dirottato sul penale. 
Ad ogni modo, sia dentro che fuori quella Commissione � Consob, Banca d�Italia, 
Ministeri dell�Industria, del Tesoro e del Lavoro � era sentita �l�opinione 
dell�irrinunciabilit� della sanzione penale nel campo degli illeciti societari; di una 
sanzione che, per mutuare la terminologia comunitaria, fosse in ogni caso adeguata, 
efficace, dissuasiva. La sanzione penale non poteva assolutamente ritrarsi (seppur 
affidata a figure meglio costruite, pi� selettive ed affidabili) perch� era in gioco il 
minimo etico della vita degli affari�
19
.  
A dispetto dell�iter del loro diretto ascendente
20
, quello degli atti n. 969 e n. 1137, 
presentati, rispettivamente, dall�opposizione
21
 e dal ministro della Giustizia Castelli, , 
inizi� in un clima di armonioso dialogo tra maggioranza e opposizione, ben raffigurato 
dall�identit� dei due testi, entrambi ripresi pedissequamente dal Progetto Mirone.  
Il clima si avvelena nella seduta delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del 
17 luglio 2001, allorch� l�on. Vitali con un suo emendamento riguardante la norma sul 
falso in bilancio
22
 d� la stura ad una serie di modifiche cos� radicali da legittimare l�idea 
                                                                                                                                                                                                 
17
 In realt� la Commissione Grosso, istituita con d. m. 1 ottobre 1998, ha avuto il pi� modesto ruolo di 
ipotizzare un nuovo codice, come risulta dalla relazione annessa alla bozza di articolato. Bozza e relazioni 
della Commissione sono consultabili sul sito del ministero della Giustizia www.giustizia.it. 
18
 Vedi l�art.11 del Progetto. 
19
 ALESSANDRI, I nuovi reati societari, cit., 5. 
20
 Presentato alla Camera il 20 giugno 2000 a firma dell�allora ministro della Giustizia Fassino, il disegno 
di legge n. 7123 non ebbe vita facile: da una parte il forte ostruzionismo dell�opposizione, dall�altra il 
clima pre-elettorale, ne consigliarono l�accantonamento che avvenne nel gennaio 2001, dopo essere stato 
discusso in pi� sedute da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Finanza. 
21
 Vedi supra, nt.15. 
22
 Emendamento n.10/2 (Vitali, FI): �Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 1 con il seguente:  
�1) Falsit� in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistenti nel fatto degli 
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre 
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono false informazioni idonee ad indurre in 
errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ� o del gruppo al quale essa 
appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ovvero omettono con la stessa intenzione 
informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione � imposta dalla legge; precisare che la 
condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per s� o per altri un ingiusto profitto; precisare 
altres� che le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la 
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ� o del gruppo al 
quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilit� al 
INTRODUZIONE 
 VII 
 
di una sostanziale depenalizzazione
23
. Forte della superiorit� numerica di parlamentari 
vantata sia alla Camera che al Senato, il 28 settembre la maggioranza licenzia 
definitivamente il testo emendato.  
In realt�, nella parte penalistica vi sono novit� pregevoli: finalmente sono stati 
introdotti i reati di infedelt� patrimoniale (art.2634 c.c.) e di infedelt� a seguito di 
dazione o promessa di utilit� (art.2635 c.c.); la misura di sicurezza patrimoniale della 
confisca � ora applicabile anche ai casi di condanna per i reati previsti dal Titolo XI del 
codice civile; al d. lgs. n. 231/2001 � stato aggiunto l�art.25-ter col quale la disciplina 
sulla responsabilit� amministrativa delle persone giuridiche si estende altres� ai reati 
societari; opportunamente si � pensato di riformare il n.1 del secondo comma 
dell�art.223, legge fallimentare, nel senso di prevedere il nesso di causalit� tra la 
commissione dei reati ivi indicati e il dissesto della societ�. 
D�altronde, anche questa riforma, in attesa che la Commissione Nordio porti a 
termine i lavori di ricodificazione di tutta la materia penale, compresi i reati societari e 
fallimentari, persegue il pi� modesto disegno della razionalizzazione quale criterio 
ispiratore riferito ai principali obiettivi della legge delega,: �determinatezza e tassativit� 
dell�illecito, in modo da garantire la conoscibilit� del precetto; sussidiariet�, con 
conseguente contrazione del tradizionale spazio di intervento penalistico a favore di altri 
                                                                                                                                                                                                 
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla societ� per conto di terzi; 
prevedere autonome figure di reato secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato 
un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: a) quando la condotta non abbia 
cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino ad un anno; b) quando la 
condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1) la 
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilit� a querela nel caso di societ� non soggette 
alle disposizioni del titolo III, capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 2) la pena della 
reclusione da uno a quattro anni e la procedibilit� d'ufficio nel caso di societ� soggette alle disposizioni 
del titolo III capo Il del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; regolare i rapporti della fattispecie 
con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni 
estimative�. 
Cfr. il testo del comma 1, lett. a), 1) della proposta Fassino: �1) falsit� in bilancio, nelle relazioni o in 
altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e 
liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al 
pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della societ�, o del gruppo al quale essa 
appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per s� o per 
altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari 
sulla predetta situazione; estendere la punibilit� al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti 
od amministrati dalla societ� per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; 
regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione�. 
23
 Contesta l�uso di questo termine riferito al �caso� del falso in bilancio G(iovanni) E. COLOMBO, Il 
falso in bilancio e le oscillazioni del pendolo, in Riv. soc., 2002, 422, strumentalizzato, a parer suo, �da 
taluni ambienti politici e mezzi di comunicazione di massa [�], col risultato di far accogliere tale 
ingannevole giudizio dalla stampa di Paesi la cui disciplina non � affatto pi� severa di quella prevista 
dalla legge delega italiana�. Per un commento favorevole alla soluzione depenalizzatrice cfr. 
CARACCIOLI, Il delitto di false comunicazioni sociali non pu� �sfuggire� alla depenalizzazione, in 
Guida dir., 16/1998, 8 s.  
INTRODUZIONE 
 VIII 
 
strumenti in grado di assicurare l�effettivit� della tutela; ma soprattutto offensivit�, 
intesa sia come attenta selezione dei beni giuridici penalmente rilevanti, sia come 
tipizzazione delle sole condotte realmente lesive di tali beni�
24
.  
Sennonch�, gi� a una prima lettura del d. lgs. n.61, si rimane delusi dalla 
distribuzione degli illeciti sotto capi dalla dubbia finalit� sistematica
25
. Il primo 
incorpora le falsit�, ovvero una serie di contravvenzioni per ciascuna delle quali � 
prevista la corrispondente figura delittuosa, caratterizzata dal verificarsi di un danno 
patrimoniale; nel secondo, contrariamente a quanto si dichiara nella rubrica � �degli 
illeciti commessi dagli amministratori� � troviamo soltanto alcuni degli illeciti che un 
amministratore pu� commettere: perch�, ad esempio, non comprendervi l�art.2625 posto 
che non necessariamente mediante un falso pu� impedirsi il controllo da parte di terzi 
sull�attivit� sociale? E ancora, il capo terzo riunisce gli �illeciti commessi mediante 
omissione�, variando ancora una volta il criterio � la condotta e non pi� i soggetti � in 
base al quale ripartire i reati; il quarto e ultimo raccoglie �altri illeciti� di primaria 
importanza quali l�infedelt� patrimoniale e l�aggiotaggio, oltre a disposizioni di vario 
contenuto. C�� da chiedersi se non fosse preferibile raggruppare le diverse disposizioni 
in base ai beni giuridici che il legislatore ha individuato nel patrimonio, nell�integrit� 
del capitale sociale e nel regolare funzionamento degli organi sociali, riversando in un 
capo sulle disposizioni comuni norme come quelle sulla confisca, l�attenuante e 
l�estensione delle qualifiche soggettive. 
Sul piano dell�offensivit�, si sono ritenute meritevoli di pena soltanto quelle offese 
in grado di  colpire soggetti (persone fisiche o giuridiche) piuttosto che oggetti, per 
questo per proteggere beni giuridici astratti come la veridicit� e completezza 
dell�informazione societaria
26
 sono state adottate tecniche sanzionatorie meno 
repressive della libert� personale (arresto per chi materialmente commette il reato, 
sanzioni amministrative per le societ�)
27
. Nella stessa prospettiva, si � creduto di 
ravvisare nella sola fattispecie di danno l�unica opzione penale compatibile con 
                                                           
24
 Cos� si legge nella relazione al d. lsg. n. 61/2002. 
25
 Confermano l�irrazionalit� del sistema di classificazione MUSCO, I nuovi reati societari, cit., 3 s. e 
GIUNTA, La riforma dei reati societari ai blocchi di partenza. Prima lettura del d. legisl. 11 aprile 2002, 
N. 61, in Studium juris, 2002, 697 s. 
26
  A tale riguardo, emblematiche le affermazioni del relatore alla Camera del disegno di legge delega: �il 
mercato chi �? Il mercato non � mica un soggetto fisico. Il penale non � come il civile. Nel penale non � 
che io tutelo la correttezza, io tutelo interessi reali� (G.ROSSI �PECORELLA, Italia, paradiso off-
shore?, in MicroMega, 4/2001, 196). 
27
 �Si vuole, cio�, compensare il minor rischio penale per gli amministratori e gli altri soggetti attivi � che 
hanno pur sempre operato nell�interesse della societ� � con il maggior rischio amministrativo per la 
societ� nel cui interesse si � agito� (CARACCIOLI, Le nuove false comunicazioni sociali e la crisi dei 
beni giuridici indeterminati, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 474). 
INTRODUZIONE 
 IX 
 
l�ossequio al principio in questione, investendo in una logica di tipizzazione � 
inaugurata peraltro con la riforma dei reati tributari
28
 � che coinvolge tutte le fattispecie 
in tema di falsit� (art. 2621 c.c. ss.) � nelle quali la presenza del danno, patrimoniale o 
meno, determina il passaggio dalla figura contravvenzionale a quella delittuosa � 
nonch� i delitti di infedelt� patrimoniale (art.2634 c.c.) e di infedelt� a seguito di 
dazione o promessa di utilit� (art.2635 c.c.).  
A questo punto, occorre dar conto di come un altro obiettivo � quello di ridurre 
l�area del penalmente rilevante � sia stato perseguito dal legislatore. Per far ci�, invece 
di attendere il risultato dei lavori della Commissione Vietti in relazione alla disciplina 
della parte civilistica della materia societaria, si � ritenuto opportuno attuare la delega 
dapprima nella parte riguardante gli illeciti penali e amministrativi. Peraltro, non si � 
solo sfoltito il numero di reati, alcuni dei quali trasformati in illeciti amministrativi, ma 
si � anche inteso ricorrere ad istituti tradizionalmente impiegati in un�ottica deflattiva: in 
questo modo, quando non � la vittima a rinunciare al processo omettendo di presentare 
la querela richiesta per i pi� gravi delitti previsti dalla riforma in esame
29
, � lo stesso 
autore a poter evitare la pena attraverso meccanismi post factum che in alcuni casi 
(artt.2627 e 2628 c.c.) consistono nel restituire quanto indebitamente sottratto entro un 
certo termine, in altri (artt.2629 e 2633 c.c.) nel risarcire il danno prima del giudizio, da 
cui consegue in entrambi i casi l�estinzione del reato
30
. 
                                                           
28
 Cfr. BRICCHETTI, Falso in bilancio: �doppio binario� sul danno, in Guida dir., 40/2001, 49. In 
senso critico ALESSANDRI, Parte generale, in AA.VV., Manuale di diritto penale d�impresa, Milano, 
1998, 42, a parere del quale �se la repressione penale si limitasse a intervenire solo dopo la verificazione 
dell�evento si otterrebbe una tutela tardiva e assolutamente inadeguata�; PALMIERI, Punibilit� a maglie 
larghe per i �nuovi� reati societari, in Guida dir., 10/2002, 8: �l�attesa del verificarsi del danno per 
procedersi all�accertamento della responsabilit� significa chiudere le stalle ai buoi fuggiti, specie se 
saranno ingannate legioni di risparmiatori e il profitto sar� stato raggiunto e ben tesaurizzato 
dall�ingannatore: con ulteriore ed evidente appannamento della disincentivazione a delinquere�. 
Efficace un esempio riportato da TINTI, La legge �forza ladri�, in MicroMega, n.4/2001, 181, sulle 
contravvenzioni per eccesso di velocit�: �non sempre la velocit� superiore al limite consentito � causa di 
un incidente e di conseguenti danni a cose o persone; anzi, nella maggior parte dei casi non succede 
assolutamente nulla. Tuttavia, l�intento del legislatore � quello di scoraggiare gli utenti della strada dalle 
alte velocit� perch� si ritiene che esse siano causa di incidenti pi� o meno gravi; e, invece di attendere che 
l�incidente si sia verificato e quindi punire il colpevole, si predispone una sorta di tutela avanzata, 
punendo colui che ha superato i limiti di velocit� non perch� ha cagionato un danno ma perch� ha 
cagionato una situazione di pericolo idonea a provocare danno. Insomma, il  reato di pericolo mira a 
indurre i cittadini a omettere comportamenti che, con rilevante grado di probabilit�, possono cagionare un 
danno�.  
29
 Si tratta dei delitti di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.2622, 1� comma, 
c.c.), di impedito controllo (art.2625), di infedelt� patrimoniale (art.2634) e di infedelt� a seguito di 
dazione o promessa di utilit� (art.2635). Sull�opportunit� della querela riferita al delitto di cui all�art.2622 
c.c., vedi infra, � 3 e 4. 
30
 Favorevole all�impiego di cause estintive del reato � MUSCO, I nuovi reati societari, cit., 7 s. Contra, 
ALESSANDRI, La legge delega n.366 del 2001: un congedo dal diritto penale societario, in Il 
corr.giur., 2001, 1551, il quale teme che il risarcimento �sar� certo sostenuto, more solito, dalla societ�, 
con totale immunit� delle persone fisiche, regalando maggior fiato alle pretese dei soggetti �lesi�, ben 
INTRODUZIONE 
 X 
 
Sul versante della frammentariet�-determinatezza, ci pare che il legislatore sia 
rimasto vittima di un travisamento: come giustamente � stato sottolineato, �mentre la 
determinatezza sottintende la previa individuazione di una precisa tipologia di 
aggressione l�istanza di delimitazione applicativa passa attraverso l�introduzione nel 
fuoco della tipicit� di elementi costitutivi, scelti pi� in ragione della loro capacit� 
selettiva dei fatti da assoggettare a pena, che per la loro congruenza con la 
fenomenologia criminosa presa in considerazione�
31
. E allora, si sarebbe potuto evitare 
di complicare oltremodo la struttura di un reato contravvenzionale inserendovi elementi 
del tutto inconferenti rispetto alla natura dell�illecito e degli interessi tutelati
32
; cos� 
come non ha senso costruire in sostanza un unico reato pretendendo che protegga 
interessi diversi a seconda che si verifichi o meno qualcosa. 
Merita infine un cenno il discorso sulle pene. Non pu� certo affermarsi che nel 
diritto penale societario la pena detentiva sia utile ancor prima che rieducativa. Tuttavia, 
invocare, come � stato fatto, il diritto penale mite solo in un campo di materia per 
lasciare inalterato il resto del sistema equivale a lanciare il chiaro messaggio che al 
diritto penale compete la sola salvaguardia delle forme �tradizionali� di criminalit�, con 
preoccupanti ripercussioni sul modus operandi del principio di eguaglianza 
sostanziale
33
. Il drastico abbassamento del carico sanzionatorio per figure �classiche� 
come il falso in bilancio e l�illegale ripartizione di utili sarebbe stato comprensibile se 
                                                                                                                                                                                                 
consapevoli di avere tra le mani il destino penalistico � comunque mite � degli amministratori�. In una 
posizione intermedia si colloca MANNA, La riforma dei reati societari: dal pericolo al danno, in Foro 
it., 2002, 120. 
31
 GIUNTA, La riforma dei reati societari, cit., 696. 
32
 Sul punto, sempre l�on. Pecorella ricorda che la scelta dell�ipotesi contravvenzionale �si colloca 
all�interno dell�attuale tendenza del legislatore a far ricorso al reato contravvenzionale per garantire gli 
obblighi di informativa�. E ancora, �nel 1998 la maggioranza di allora approv� un testo di legge 
sull�intermediazione finanziaria il quale prevede una contravvenzione, per ipotesi ancora pi� gravi di 
quelle relative al falso in bilancio di una societ� a responsabilit� limitata: per esempio, nel caso in cui il 
prospetto non sia veritiero�. La norma in questione � l�art.174, 1� comma, del d. lgs. n.58/1998, abrogato 
proprio dal d. lgs. n.61/2002 [�False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB: 1. Salvo che 
il fatto costituisca reato pi� grave, chi espone false informazioni nelle comunicazioni previste dagli 
artt.94, 102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3, e 144, commi 2 e 4, � punito con l'arresto da sei mesi a tre 
anni, e con l�ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni�]. Invero, il paragone ci pare del tutto 
fuori luogo: nell�art. 174 primo comma TUF la clausola di sussidiariet� consente l�assorbimento della 
contravvenzione in ipotesi delittuose pi� gravi a salvaguardia di identici beni giuridici, il fatto tipico � 
ridotto all�osso, la punibilit� scatta alla sola presenza della colpa.  
33
 Cfr. ALESSANDRI, La legge delega n.366 del 2001, cit., 1553. Altrettanto critico sulla linea di 
�mitezza� espressa solo nel campo societario PULITANO�, Falso in bilancio: arretrare sui principi non 
contribuisce al libero mercato, in Guida dir., 39/2001, 10: �depurata dagli eccessi, la svolta potrebbe 
anche essere vista con favore, se non fosse contraddetta dal persistere, negli altri settori, delle vecchie e 
abusate linee repressive. Emblematica la proposta di punire come delitto il ritorno del clandestino che sia 
stato espulso, con una pena che arriva, nel massimo, al livello (4 anni) previsto per l�ipotesi pi� grave di 
falso in bilancio. Nel quadro complessivo di un diritto penale della �tolleranza zero�, il mite diritto penale 
societario non sarebbe l�avvio di un auspicabile riequilibrio del sistema sanzionatorio, ma un�isola 
privilegiata per gentiluomini�. 
INTRODUZIONE 
 XI 
 
solo fossero rimasti adeguati alle difficolt� probatorie proprie dei reati in subiecta 
materia e alla lentezza della giustizia penale italiana i termini prescrizionali
34
: allora, 
non capiamo la ragione per cui esigenze di �rapido accertamento� debbano valere solo 
in un settore e non in tutti
35
. 
Alla luce di queste premesse, c�� sicuramente del vero nella teoria delle �leggi-
pendolo� da qualcuno recentemente rispolverata
36
: il legislatore a interpretazioni 
estensive e �sbandamenti� della giurisprudenza reagisce a volte eccedendo in senso 
opposto. Nondimeno, meglio che si rinunci a provvedimenti legislativi che, pur essendo 
dettati da transeunti emergenze di politica criminale, alla prova dei fatti innescano 
circoli viziosi all�interno del sistema penale e processuale
37
. 
 
                                                           
34
 A tal proposito la raccomandazione R(96) del comitato dei ministri del Consiglio d�Europa del 5 
settembre 1996 prescrive che �in materia di criminalit� economica le disposizioni relative ai termini di 
prescrizione dovranno essere riviste in modo da lasciare alle autorit� competenti il tempo necessario alla 
raccolta degli elementi di prova�.  
35
 Per ALESSANDRI, I nuovi reati societari, cit., 11,  �� frutto di cattiva cucina legislativa quello di 
costruire norme complesse, di difficile accertamento e poi pretendere tempi irrealisticamente brevi per il 
giudizio definitivo�. Di tutt�altro avviso PECORELLA, Italia, paradiso off-shore?, cit., 193 s.  
36
 G(iovanni) E. COLOMBO, Il falso in bilancio e le oscillazioni del pendolo, cit., 448. 
37
 FOGLIA MANZILLO, La riforma dei reati societari: preludio di un nuovo sistema sanzionatorio, in 
Dir. prat. soc., 9/2002, 20, prende le mosse dall�art. 1, l. 6 luglio 1997, n. 234 che ha riscritto il reato di 
abuso d�ufficio, per affermare quanto segue: �il legislatore rischia di agire allo stesso modo con l�attuale 
riforma dei reati societari, intervenendo unicamente sulla struttura punitiva senza operare, altres�, 
un�organica riforma dell�intero sistema sanzionatorio, creando in tal modo una notevole sperequazione di 
trattamento non solo con illeciti penali di pari portata offensiva, propri di altri settori dell�ordinamento 
penale, ma in particolare creando una differenza difficilmente giustificabile,  forse anche suscettibile di 
valutazione di incostituzionalit� (violazione dell�art.3 Cost.), con altre norme dell�ordinamento, ascrivibili 
al settore dei reati economici, quali i fatti di bancarotta fraudolenta degli amministratori di societ� fallite 
(art. 223 legge fall.), che presuppongono una falsit� nel bilancio della societ�, o le violazioni penali 
tributarie, previste dagli artt. 3 e 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la cui condotta si estrinseca in falsit� nel 
bilancio o nelle scritture contabili societarie�.  
INTRODUZIONE 
 XII 
 
3.   Al n.1 dell�art.2621 c.c. (�Salvo che il fatto costituisca reato pi� grave, sono 
puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti 
milioni, i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i 
liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, 
fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle 
condizioni economiche della societ� o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le 
condizioni medesime�) il decreto legislativo n.61/2002 sostituisce una disciplina 
articolata intorno a due fattispecie: 
• quella contravvenzionale dell�art.2621 c.c.
38
; 
• quella delittuosa dell�art.2622 c.c.
39
. 
                                                           
38
 �2621 (False comunicazioni sociali). � 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i 
direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al 
fine di conseguire per s� o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non 
rispondenti al vero ancorch� oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione � 
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della societ� o del gruppo al 
quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono 
puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi. 
2. La punibilit� � estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati 
dalla societ� per conto di terzi. 
3. La punibilit� � esclusa se le falsit� o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione 
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ� o del gruppo al quale essa 
appartiene. La punibilit� � comunque esclusa se le falsit� o le omissioni determinano una variazione del 
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del 
patrimonio netto non superiore all'1 per cento.  
4. In ogni caso il fatto non � punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente 
considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta�. 
39
 �2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori). � 1. Gli amministratori, i direttori 
generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di 
conseguire per s� o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero 
ancorch� oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione � imposta dalla 
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ� o del gruppo al quale essa 
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un 
danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da 
sei mesi a tre anni. 
2. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorch� aggravato a danno del patrimonio 
di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti 
pubblici o delle Comunit� europee. 
3. Nel caso di societ� soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma � da uno a quattro anni e il delitto � 
procedibile d'ufficio. 
4. La punibilit� per i fatti previsti dal primo e terzo comma � estesa anche al caso in cui le informazioni 
riguardino beni posseduti o amministrati dalla societ� per conto di terzi. 
5. La punibilit� per i fatti previsti dal primo e terzo comma � esclusa se le falsit� o le omissioni non 
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
della societ� o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilit� � comunque esclusa se le falsit� o le 
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non 
superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. 
6. In ogni caso il fatto non � punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente 
considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta�. 
INTRODUZIONE 
 XIII 
 
Dunque l�ipotesi-base � rappresentata da una contravvenzione seguita da un delitto 
caratterizzato dalla previsione del �danno patrimoniale ai soci o ai creditori� come 
evento
40
. Ma c�� di pi�: la fattispecie di danno � punibile soltanto qualora sia stata 
presentata querela
41
 dai soci o dai creditori (beninteso, attuali), unici soggetti protetti 
dalla norma, costruita nel senso di un tradizionale delitto a tutela del patrimonio, con 
evidenti analogie con il reato di truffa
42
; cosa tanto pi� singolare se si pensa che proprio 
nel delitto di cui all�art. 640 c. p. la procedibilit� � a querela fintantoch� non ricorra una 
circostanza aggravante. Tuttavia, in un�ottica patrimonialistica che ridimensiona la 
portata di interessi pi� generali come la trasparenza e la correttezza dell�informazione 
societaria
43
, il valore aggiunto in termini di disvalore sar� dato da quel falso che arreca 
una diminuzione, nelle forme del danno emergente o del lucro cessante, al patrimonio 
del singolo socio o creditore: in questi casi il legislatore ha concesso che anzich� lo 
Stato fosse una nicchia ristretta di danneggiati ad esprimere per il tramite della querela il 
bisogno di pena, costringendoli tra l�altro ad una scelta: o la ricerca di una transazione 
col consiglio d�amministrazione della societ� o l�esercizio della querela, col rischio di 
subire l�ulteriore danno  derivante alla partecipazione o al credito dall�irrogazione di 
                                                           
40
 Prendendo spunto da quanto stabilisce la Circolare Pres. Cons. Min., 5 febbraio 1986 nello scoraggiare 
la previsione di fattispecie contravvenzionali e di fattispecie aggravate delittuose, ALESSANDRI, ult. op. 
cit., 1548,  sottolinea �il chiaro messaggio espresso dalla scelta di degradare l�illecito � base a 
contravvenzione. Anzi, poich� la stessa sorte tocca all�illegale ripartizione degli utili, , si pu� dire che le 
due architravi del diritto penale societario [�] sono relegate ai margini estremi del sistema penale, al 
labile confine con la depenalizzazione in illeciti amministrativi�. 
41
 Sugli ipotetici profili d�incostituzionalit� del regime di procedibilit� su querela per contrasto con la 
normativa comunitaria, si veda l�ampia indagine svolta da SOTIS, Obblighi comunitari di tutela e 
opzione penale: una dialettica perpetua?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 171.  
42
 Osserva MANNA, op. cit., 117, che �se, poi, si considera che il falso in bilancio � stato definito una 
truffa in incertam personam, collegandolo, invece, come attualmente avviene, al danno patrimoniale per i 
soci ed i creditori, si ha la riprova di come lo stesso ritorni ad essere una ipotesi di truffa in certam 
personam. Si ritorna cos� ad un diritto penale pre-illuministico, quando, con la figura romanistica dello 
stellionato, non si distingueva tra truffa e falso�. Mentre, a detta di SEMINARA, False comunicazioni 
sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni delle autorit� di vigilanza, in 
Dir. pen. proc., 2002, 682 s., la modifica in senso patrimonialistico implica che �la fattispecie di truffa si 
� impossessata degli spazi che le erano sottratti dall�abrogato art.2621 n.1 c.c., rendendosi applicabile � 
secondo lo schema del concorso formale ex art.81 comma 1 c.p. � per ogni fatto lesivo verificatosi in 
pregiudizio dei �soggetti diversi dai soci e dai creditori� (art.2622 comma 2), con l�ulteriore conseguenza 
dell�inflizione della sanzione prevista per il reato pi� grave, aumentata fino al triplo, e comunque di uno 
slittamento in avanti del termine prescrittivo�. Nello stesso senso, DONINI, Abolitio criminis e nuovo 
falso in bilancio. Struttura e offensivit� delle false comunicazioni sociali dopo il d. lgs.11 aprile 2002, 
n.61, in Cass. pen., 2002, 1259. 
43
 Contestando la trasformazione del delitto ex art. 2621 n. 1 c.c. in contravvenzione, PEDRAZZI, In 
memoria del falso in bilancio, in Riv. soc., 2001, 1371: ritiene che in tal modo �il contenuto sostanziale 
(la ratio puniendi) ne esce banalizzato: quella che era l�aggressione di un fascio di interessi corposi, 
ancorch� diffusi, degrada nel comune modo di vedere a manifestazione di indisciplina, a disturbo 
epidermico della convivenza�. Di �bagatellizzazione� parla anche MUSCO, I nuovi reati societari, cit., 
39. 
INTRODUZIONE 
 XIV 
 
una sanzione amministrativa  ai sensi dell�art.25-ter del decreto legislativo 231/2001
44
. 
Tertium non datur. 
Unico caso di procedibilit� d�ufficio, quello in cui il soggetto leso dall�informazione 
fraudolenta sia socio o creditore di una societ� quotata, con la conseguenza di innalzare 
uno �scalino normativo� tra quotate e non
45
, che a ben guardare �non corrisponde 
neppure alla distinzione tracciata dalla delega tra i vari �tipi� di societ�, che fa risaltare, 
semmai, quella delle societ� che fanno ricorso al capitale di rischio, al cui interno si 
collocano le societ� con azioni quotate�
46
. Perch� mai, ci si chiede in dottrina
47
, si 
dovrebbe prevedere uno �statuto� penale pi� favorevole per societ� che comunque 
rastrellano ingenti capitali di rischio? Perch� mai il consolidato di una controllante non 
quotata, che magari controlla decine di societ� quotate, dovrebbe essere soggetto a una 
disciplina penale pi� mite
48
? Perch� mai amministratori di non quotate dovranno essere 
esposti al rischio di ricatti da parte di soci scaltriti che, attraverso il meccanismo delle 
querele,  cercheranno di �monetizzare� l�avvenuta scoperta di frodi contabili
49
?  
Cos� commenta la Fitch, agenzia francese di rating, l�introduzione di questa bizzarra 
disparit�: �lo status speciale  accordato alle societ� non quotate, nelle quali il falso in 
bilancio potr� essere colpito solo su querela di parte, limiter� ancor di pi� l�intervento 
della magistratura ed � destinato a causare �un�ingiusta disparit� che penalizza i 
creditori di molte imprese italiane non quotate��
50
.  
                                                           
44
 �In una legge che prevede anche la responsabilit� della societ�, se non avessimo subordinato alla 
querela la procedibilit� [�] avremmo avuto questo paradosso: il socio subisce una lesione 
dall�amministratore, il processo penale va avanti a prescindere da una sua valutazione, l�amministratore 
viene condannato, la societ� paga per esempio due miliardi di sanzione amministrativa. Il socio quindi ha 
subito la lesione dall�amministratore e in pi� perde la societ� perch� la societ� non � in grado di pagare la 
sanzione. Ecco perch� la querela ha una sua logica: perch� il socio, se � lui l�unico danneggiato, pu� 
scegliere. Pu� trovare un accordo con l�amministratore, dicendogli: �Te ne vai, mi risarcisci il danno e 
non ti faccio querela�. Se l�amministratore non ci sta,  a quel punto il socio valuta se gli conviene rischiare 
e fare la querela� (PECORELLA, Italia, paradiso off-shore?, cit., 200). Sul punto, fa notare SEMINARA, 
op. cit., 684 che �nelle societ� ad ampia base azionaria, la polverizzazione delle quote partecipative fa s� 
che la maggior parte dei soci [�] non ha interesse ad agire in giudizio per il risarcimento di danni di 
importo inferiore alle spese del relativo giudizio: in una siffatta situazione, la mancata proposizione della 
querela vale solo ad evitare l�ingiustificato trattamento di favore accordato dal legislatore agli autori delle 
condotte di frode pi� insidiose, in quanto perpetrate nei confronti di un elevato numero di vittime�. 
45
 Critici in dottrina, ALESSANDRI, op. ult. cit., 1550; PEDRAZZI, In memoria del falso in bilancio, 
1372; FOFFANI � VELLA, �Nuovo� falso in bilancio, cit., 130; REBOA, Aspetti critici, cit., 269 ss.; 
BELCREDI, A rebours, ovvero: la riforma del falso in bilancio, in Mercato concorrenza regole, 2002, 
140; SEMINARA, op. cit., 681. 
46
 ALESSANDRI, op. ult. cit., 1550. 
47
 PEDRAZZI, In memoria del falso in bilancio, cit., 1372 s. 
48
 ALESSANDRI, op. ult. cit., 1550. 
49
 BELCREDI, A rebours, cit., 2002, 140. Cfr. altres� G(iovanni) E. COLOMBO, Il falso in bilancio e le 
oscillazioni del pendolo, cit., 435, che teme per i prossimi anni il consolidarsi di �un ricco ceto di 
querelanti, disposti a rimettere la querela verso congruo compenso�. 
50
 Cfr. Fitch d� il rating alla Mirone � Castelli, in Il sole 24 ore del 23 ottobre 2001. 
INTRODUZIONE 
 XV 
 
Peraltro, tra i due reati si presentano problemi di coordinamento che la clausola di 
riserva collocata all�inizio dell�art.2621 � �salvo quanto previsto dall�articolo 2622� � 
senz�altro avr� difficolt� a gestire: quid iuris se i titolari del diritto di querela non 
l�abbiano presentata o l�abbiano rimessa? Si potr� procedere ugualmente in base 
all�ipotesi contravvenzionale? E ancora: se in sede d�accertamento dell�art.2621 la 
difesa dovesse eccepire l�esistenza del danno dovrebbe pronunciarsi sentenza di non 
doversi procedere
51
? 
Inoltre, la norma incriminatrice di cui all�art. 2621 � ben lungi dal rientrare nel 
modello di contravvenzione che il codice penale e la legislazione speciale ci 
consegnano, nei quali troviamo fattispecie punibili a titolo colposo, descritte in modo da 
semplificare al massimo gli oneri probatori dell�accusa
52
. Quello che ci viene presentato 
ha piuttosto l�aspetto di un �delitto nano�
53
 dove i requisiti strutturali sono propri di un 
delitto tradizionalmente inteso: da un lato, l�elemento psicologico si arricchisce di un 
doppio dolo � d�inganno e di profitto -, dall�altro, sul versante dell�elemento oggettivo, 
costituisce una novit� senza precedenti quella di fissare soglie quantitative che 
sembrano voler istituire vere e proprie �franchigie� d�impunit�
54
 della cui 
costituzionalit� si � dubitato gi� ancor prima che la delega fosse attuata dal Governo
55
.  
Altro aspetto problematico delle nuove fattispecie sul falso in bilancio consiste nella 
previsione di pene del tutto inefficaci sul piano general-preventivo. 
                                                           
51
 Su questi ed altri problemi applicativi generati dalla clausola di riserva, DONINI, Abolitio criminis, 
cit., 1259. Perplesso sulle potenzialit� di una tutela per �cerchi concentrici� MUSCO, I nuovi reati 
societari, cit., 32 s.  
52
 Si veda la nota n. 31.  
53
 Per la distinzione tra contravvenzioni �giganti� e delitti �nani� PADOVANI, Tutela di beni e tutela di 
funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo, in Cass. pen., 1987, 677.  
54
 Di �franchigia� parla CRESPI, Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta, in Riv. soc., 2001, 
1349 s. Vedi anche FOFFANI � VELLA, �Nuovo� falso in bilancio, cit., 128: �si tratta di margini di 
tolleranza destinati a lasciare sostanziosi spazi di impunit� per comportamenti che � in quanto comunque 
idonei ad indurre in errore i destinatari ed animati da un�intenzione di ingannare i soci e il pubblico e da 
uno scopo di ingiusto profitto � appaiono in realt� tutt�altro che immeritevoli di pena e che possono 
assumere una rilevanza economica nient�affatto trascurabile in termini assoluti�. MUSCO, op. cit., 11, se 
da una parte riconosce �la difficolt� di fissare, in linea generale, un criterio sempre perfettamente 
compatibile con tutte le forme di comunicazioni sociali e con tutte le variabili del caso concreto, dall�altra 
non disconosce che �sul prodotto finale abbia avuto un peso decisivo la preferenza per soluzioni 
normative dirette ad eliminare lo spazio valutativo attribuito al giudice, anche a costo (evidentemente 
avvertito come �sacrificio accettabile�  delle esigenze di tutela) della possibile creazione di aree di 
impunit��. Secondo ALESSANDRI, Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari, in Le 
societ�, 7/2002, 807, �il tracciare una linea al di sotto della quale non si registra illiceit� penale [�] pone 
in serio dubbio che la trasparenza, la veridicit� e la completezza dell�informazione siano ancora tutelate 
come tali dalle nuove figure incriminatrici. Non si vede infatti perch� l�obbligo di veridicit� possa 
soggiacere a strettoie numeriche, non significative rispetto alla veridicit� stessa ed ai soggetti che ad essa 
sono interessati�. 
55
 Si vedano i profili d�incostituzionalit� individuati da MARINUCCI, �Depenalizzazione� del falso in 
bilancio con l�avallo della SEC: ma � proprio cos�?, in Dir. pen. proc., 2002, 137 ss., e LUNGHINI, La 
nuova disciplina penale delle false comunicazioni sociali, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 1012 ss.