Nel terzo ed ultimo capitolo, invece,  sono spiegate tutte le novità riguardanti i 
mercati  e,  in  particolare,  come  questi  sono  cambiati  in  seguito  all’abolizione 
dell’obbligo  di  concentrazione  degli  scambi  nei  mercati  regolamentati. 
L’introduzione delle nuove figure di trading venues, infatti, risponde all’obiettivo 
del  legislatore  europeo  di  accrescere  la  concorrenza  tra  le  diverse  sedi  di 
negoziazione e di stimolare le contrattazioni transfrontaliere. 
4
CAPITOLO 1 “IL PERCORSO CHE HA CONDOTTO ALLA MIFID”
1.PREMESSA
La libertà del movimento dei capitali è una condizione fondamentale affinché si 
realizzi  pienamente  il  mercato  unico,  uno  dei  principi  fondanti  dell’Unione 
Europea.  Negli  ultimi  decenni  la  libertà  dei  capitali  è  cresciuta,  in  quanto 
l’introduzione dell’euro3 l’ha resa più facile e, nel contempo, più importante; sono 
cresciute  le  attività  “cross  border”4 di  alcuni  intermediari  finanziari  che  oggi 
hanno una natura europea e sono in grado di  giocare la  partita globale5;  sono 
cresciuti gli scambi internazionali di titoli e si sono internazionalizzate le borse. 
L’integrazione  finanziaria  ha  agevolato  l’internazionalizzazione  delle  imprese 
europee di ogni tipo e ha reso il mercato unico una realtà più concreta, l’arma più 
importante dell’Europa nella competizione mondiale. 
Il processo di integrazione del mercato europeo, però, non è ancora completo. Le 
regole bancarie e finanziarie, e la vigilanza sul loro rispetto, sono ancora diseguali 
e decentrate presso gli stati membri, dove vi sono alcune lentezze e resistenze che 
rallentano la  messa  a  disposizione  di  un mercato  finanziario  veramente  unico, 
aperto e moderno, a favore delle  imprese,  dei  risparmiatori  e degli  investitori. 
Rimangono ostacoli regolamentari, politici e culturali. Il loro superamento è una 
condizione  per  riorganizzare  insieme  il  mercato,  a  livello  comunitario,  con 
riforme  che  ne  accrescano  l’apertura,  la  trasparenza  e  la  stabilità.  Ciò  ha 
comportato  l’avvio  di  un  laborioso  processo  di  avvicinamento  normativo 
3L 'euro, attualmente valuta comune di sedici  stati membri dell'Unione europea, fu introdotto per la prima volta nel 
1999 (come unità di conto virtuale); la sua introduzione sotto forma di denaro contante avvenne per la prima volta nel  
2002, in dodici degli allora quindici stati dell'Unione.
4
 Per  attività  cross-border  (letteralmente  “confini  da  attraversare”)  si  intendono  un  insieme  di  relazioni  di  tipo 
imprenditoriale e settoriale, confinanti e interrelate, con specifico riferimento ai settori: bancario, assicurativo, della 
distribuzione al dettaglio e delle telecomunicazioni.
5
 E’ emerso e si sta estendendo rapidamente un sistema bancario paneuropeo: infatti su 8700 banche europee, 46 sono 
grandi gruppi con attività cross-border (transfrontaliere) pari a circa il 60% degli asset complessivi, di cui 21 hanno un  
business significativo, con il controllo di almeno il 5% del mercato (Il Sole 24ore).
5
finalizzato  a garantire  agli  operatori  libertà  di  stabilimento e  di  prestazione di 
servizi oltre i confini nazionali.
Negli  anni  settanta  i  sistemi  finanziari  degli  stati  europei  erano  ancora 
caratterizzati  da  forti  segmentazioni  nazionali  e  dominati  da  assicurazioni  e 
banche,  ed  in  questo  contesto  s’inseriscono  le  due  direttive  riguardanti  le 
assicurazioni (la 73/239 per quelle diverse dal ramo vita e la 79/267 per il ramo 
vita) e la prima direttiva banche (77/780)6 riguardante “l’accesso all'attività degli 
enti  creditizi  e il  suo esercizio”.  Quest’ultima  prescriveva agli  Stati  membri di 
definire le condizioni che gli enti creditizi soggetti alla stessa dovevano soddisfare 
per  ottenere  il  rilascio  dell'autorizzazione  prima  di  iniziare  la  loro  attività. 
Successivamente la seconda direttiva 89/6467, recante modifica della precedente, 
aveva per oggetto l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato 
membro d'origine e la realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e 
sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei 
sistemi  di  vigilanza  prudenziale,  al  fine  di  consentire  il  rilascio  di  un'unica 
autorizzazione valida in tutta la Comunità. Un ulteriore e significativo passo in 
avanti  nel  processo  di  liberalizzazione  dei  mercati  si  è  avuto  con la  direttiva 
89/6478 relativa al coefficiente di solvibilità degli istituti di credito, facendosi più 
viva l’esigenza di stabilità, intesa come condizione necessaria per assicurare eque 
condizioni  concorrenziali  ed adeguata  protezione  a risparmiatori  ed investitori. 
Nel 1985 il Consiglio emanava la direttiva n.6119 concernente il coordinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni 
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)10, i quali hanno 
6
 Prima direttiva del  Consiglio  del  12 dicembre 1977, n.  780, abrogata  dall'art.  67 della  Direttiva 2000/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000.
7
 Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989.
8
 Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989.
9
 Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985, n. 611.
10
 Gli OICVM sono rappresentati dai fondi comuni di investimento mobiliare (aperti e chiusi, italiani ed esteri) e dalle  
società di investimento a capitale variabile (Sicav).
6
un  ruolo  attivo  nel  settore  dell’intermediazione  mobiliare.  Con  tale  direttiva 
l’Unione europea intendeva ravvicinare le distanze normative degli stati membri 
riguardo  alcune  categorie  di  OICVM,  al  fine  di  promuovere  il  commercio 
transfrontaliero  realizzando  una  protezione  più  efficace  degli  investitori;  in 
particolare,  stabiliva un regime generale di obblighi rigorosi  relativamente agli 
investimenti,  alle  esigenze  in  materia  di  fondi  propri,  all'informazione  e  alle 
funzioni di deposito delle attività e di sorveglianza dei fondi. 
2. IL FINANCIAL SERVICES ACTION PLAN
Il Financial Services Action Plan (FSAP) occupa un posto di primaria importanza 
tra tutte le politiche generali attuate in passato per il mercato unico europeo. È, 
infatti, una vera e propria architettura regolamentare nata dall’esigenza di porre 
rimedio ai fallimenti del mercato unico dei servizi finanziari. 
Il Piano Comunitario di Azione per i Servizi Finanziari è stato presentato il 28 
dicembre 1998, in seguito alla comunicazione del 28 ottobre del medesimo anno 
sui  “Servizi  finanziari:  elaborazione  di  un  quadro  d’azione”  su  richiesta  del 
Consiglio di Vienna, che invitava ad elaborare un programma di lavoro urgente 
per conseguire gli  obiettivi  del  quadro d’azione,  sui quali  già  da tempo si  era 
formato un solido consenso degli addetti ai lavori. Il FSAP11 è stato adottato dalla 
Commissione Europea  l’11 maggio 1999 ed è diretto  a  creare un mercato dei 
servizi  finanziari  pienamente  integrato  a  livello  europeo,  indicando  obiettivi 
generali e misure specifiche. Il piano è diretto a colmare le carenze e a rimuovere 
le  barriere  per  una  integrazione  –  sotto  il  profilo  legislativo  –  dei  mercati 
finanziari dell’Unione Europea. 
Propone tre priorità:
11
 Il FSAP si basa anche sulle discussioni svolte nel gruppo per la politica dei servizi finanziari (FSPG), formato dai  
rappresentanti personali dei ministri delle finanze e della Banca Centrale Europea (BCE).
7
- un mercato unico dei servizi finanziari wholesale12;
- un mercato unico per i servizi finanziari retail13;
- l’armonizzazione  e  il  rafforzamento  delle  regole  di  vigilanza,  per  norme 
prudenziali efficaci.
Il FSAP si sviluppa su due aspetti principali: l’organizzazione dei mercati, per ciò 
che  riguarda  l’efficienza  e  la  competizione  dei  sistemi  di  negoziazione,  e  i 
requisiti  strutturali  del  mercato  unico,  in  merito  a  l’armonizzazione,  la 
comparabilità e la fruibilità dell’informativa a livello pan-europeo.
Le principali linee d’azione previste dal piano riguardano i seguenti aspetti:
• l’eliminazione  degli  ostacoli  che  impediscono  la  raccolta  di 
capitali su scala europea, in quanto rendono tale operazione estremamente costosa, attraverso 
la  semplificazione  degli  adempimenti  per  gli  emittenti  e  una  maggiore  uniformità  e 
trasparenza dei principi contabili applicati dalle società;
•    il miglioramento dell’informazione, della trasparenza e della 
sicurezza  nel  settore  delle  prestazioni  transfrontaliere  di  servizi  finanziari  al  dettaglio, 
affinché i consumatori dispongano di informazioni chiare e comprensibili quando investono i 
propri risparmi o parte di essi in un altro paese;
•    il rafforzamento delle strutture prudenziali, per adeguare le 
garanzie normative dell’Unione all’evoluzione delle realtà  di mercato,  al fine di limitare i 
rischi  sistematici14 o  istituzionali  (per  esempio  adeguatezza  patrimoniale,  requisiti  di 
solvibilità).
E’ composto da oltre 40 provvedimenti, tra cui quattro in particolare destinati ad 
influenzare significativamente l’operatività degli istituti bancari:
12
 Per mercato wholesale (o all’ingrosso) si intende l'attività' svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in 
nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a 
grandi consumatori.
13
 Si definisce retail il mercato al dettaglio ossia quella parte di mercato costituita dai privati.
14
 I Rischi sistematici sono quei rischi legati a fonti di rischio sistematico. Sono fonti di rischio sistematico, le principali  
variabili  macroeconomiche  e/o  finanziarie,  quali  l’andamento  generale  della  economia,  l’andamento  dei  tassi  di 
interesse di mercato, e l’inflazione.
8
• la direttiva in tema di Market Abuse15;
• la direttiva sui Prospetti Informativi16;
• la  direttiva  sui  Mercati  degli  Strumenti  Finanziari 
(MIFID – Markets in Financial Instruments Directive);
• la  direttiva  sull’armonizzazione  degli  obblighi  di 
Informativa degli Emittenti Quotati (Trasparency)17.
Il FSAP ha come ultimo obiettivo quello di individuare regole europee uniformi 
per la creazione di un level playing field (un campo perfettamente livellato ed 
organizzato in modo che tutti i  giocatori  abbiano “pari opportunità") per tutti i 
soggetti operanti nel mercato. Ed è, infatti, quest’ultima, la condizione necessaria 
per  ottenere  e  garantire  uno  sviluppo  sostenibile  ed  equilibrato  dell’exchange 
industry europea. 
15
 Direttiva  n.  2003/6/CE,  già  recepita  a  livello  nazionale,  avente  l’obiettivo  di  creare  un’unica  fonte  normativa 
riguardante gli abusi di mercato, e di assoggettare gli emittenti quotati a medesimi obblighi di informativa continua 
(informativa price sensitive).
16
 Direttiva n. 2003/71/CE, recepita a livello nazionale con delega nella legge sul risparmio, avente i seguenti obiettivi:  
- armonizzazione dei requisiti per le emissioni di strumenti da offrire al pubblico o da ammettere alla negoziazione;
- passaporto unico per gli emittenti, con la possibilità per gli stessi di collocare e quotare strumenti finanziari in diversi  
Stati con un unico prospetto;
- definizione di un chiaro regime di vigilanza e di un regime linguistico semplificato;
- armonizzazione dei contenuti del prospetto (building block approach) e snellimento delle procedure di autorizzazione, 
con minori tempi di approvazione (time to market).
17
 Direttiva n. 2004/109/CE, recepita a livello nazionale entro il 20/01/2007, contenente disciplina dei seguenti aspetti:
- tempistica e contenuto dell’informativa periodica a cui sono sottoposti gli emittenti quotati;
- obblighi di trasparenza per gli azionisti rilevanti;
- modalità con cui devono essere diffuse le informazioni societarie e con cui devono essere archiviate le informazioni  
stesse.
9
3. LA PROCEDURA LAMFALUSSY
Il Consiglio Europeo ha istituito nel Luglio 2000 un Comitato di Saggi18, che ha 
ideato  una  nuova  procedura  denominata  “Lamfalussy”  (in  onore  del  suo 
presidente,  il  barone  Alexandre  Lamfalussy19),  successivamente  approvata  dal 
Consiglio Europeo di Stoccolma nel Marzo 200120. Tale procedura è stato adottata 
da  parte  dei  competenti  organi  comunitari  per  i  provvedimenti  oggetto  del 
Financial  Services  Action  Plan.  Ha  previsto  l’introduzione  di  nuovi  approcci 
normativi e tecnici sulla gestione dei mercati e dei servizi finanziari, al fine di 
snellire ed agevolare le modalità di adozione della normativa comunitaria vigente 
in tale ambito, considerando i rapidi sviluppi delle prassi commerciali. 
Data l’insufficienza del quadro giuridico comunitario nel settore finanziario, già 
evidenziata  dal  FSAP,  a  causa  di  un’eccessiva  frammentarietà  tra  i  vari  stati 
membri, la procedura21 nasce per rafforzare l’integrazione dei mercati finanziari e 
18
 “Committee of Wise Men”.
19
 Ex presidente dell’istituto monetario europeo.
20
 Il rapporto, datato 15/01/2001, fu trasmesso al Consiglio il 23 febbraio.
21
 La procedura era inizialmente prevista ed operante per il settore dei servizi di investimento, ma poi è stata estesa ai 
servizi finanziari in senso ampio, incluse banche e assicurazioni, ad opera del Consiglio ECOFIN del 3/12/2002 (Diritto 
delle banche e degli intermediari finanziari,  Enrico Galanti).
10
MARKET 
ABUSE
TRASPA
RENZA
 
PROSPETTI 
INFORMATI
VI
MIFID
   FSAP