2
Nella seconda parte verranno presentati dei casi concreti relativi a società per azioni
quotate in borsa, per cercare di capire quale forma di rendiconto finanziario è stata
preferita e come le varie voci hanno influito sulla liquidità complessiva finale.
Saranno analizzate le diverse opzioni di rappresentazione suggerite dai principi contabili
internazionali.
3
CAPITOLO 1
IL RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI
Consideriamo come è disciplinata la redazione del rendiconto finanziario secondo le
disposizioni del codice civile, dei principi contabili nazionali e internazionali.
1.1. Codice Civile
Le imprese che non applicano i principi contabili internazionali devono fare riferimento,
per l’argomento in esame, ai seguenti articoli del codice civile, che operano un richiamo
alla necessità di analizzare la dinamica finanziaria dell’impresa:
- l’articolo 2423, laddove è prescritto che il bilancio debba rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione finanziaria della società;
- l’articolo 2423 ter, laddove è previsto che per ogni voce dello stato patrimoniale debba
essere indicato anche l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, al
fine di permettere di leggere ed apprezzare le variazioni intervenute;
- l’articolo 2427 che, elencando le componenti che devono costituire la Nota Integrativa,
prescrive al punto 2) di indicare i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una voce all’altra, le alienazioni avvenute
nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate
nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla
chiusura dell’esercizio;
- il punto 4) dell’articolo 2427, che prescrive di indicate nella Nota Integrativa le
variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo; in
particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine
rapporto, la formazione e le utilizzazioni.
Si tratta di disposizioni sfilacciate, il cui complesso è ben lungi dall’imporre la redazione
di un vero e proprio Rendiconto finanziario strutturato.1
1
Marco Lorenzo Riva, Il Rendiconto finanziario nel bilancio di esercizio: applicazioni aziendali e principi
contabili, 2005
4
La legge, dunque, non prevede espressamente l’obbligo di redigere tale documento. La
redazione del rendiconto finanziario rappresenta pertanto ancora oggi un adempimento
facoltativo per la generalità delle imprese. Tra i motivi che possono spiegare questa scelta
da parte del legislatore, ha sicuramente una rilevanza particolare la ridotta dimensione
della maggior parte delle nostre imprese, che non agevola la diffusione di una cultura e di
un approccio manageriale alla gestione. Oltre a ciò, il timore di appesantire ulteriormente il
già gravoso carico amministrativo-contabile-fiscale delle aziende, ha probabilmente
sconsigliato l’adozione obbligatoria del Rendiconto finanziario.2
1.2. Principi contabili nazionali
Il principio contabile n. 12, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, prescrive, ad integrazione dell’informazione del
bilancio fornita con lo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, la redazione
di un ulteriore prospetto contabile, il rendiconto finanziario.
Il principio contabile si rifà al codice civile stabilendo che il rendiconto finanziario deve
essere incluso nella nota integrativa.
Tale prospetto rappresenta un documento di sintesi che spiega le variazioni intervenute
nella situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa avvenute nell’esercizio, con le
variazioni delle risorse finanziarie.
Il principio contabile n. 12 considera il rendiconto finanziario un documento obbligatorio,
tuttavia afferma che sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata come
violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale
mancanza è limitata alle aziende di minori dimensioni che sono meno dotate dal punto di
vista amministrativo e la presentazione può essere quindi considerata obbligatoria per tutte
le società di grandi dimensioni.3
Tuttavia il rendiconto finanziario è uno strumento sempre più diffuso anche tra le imprese
di minore dimensione, anche perché è ritenuto utile per valutare l’andamento finanziario di
2
Gianluca Masia, La costruzione del rendiconto finanziario, BUFFETTI EDITORE, 1997 ROMA
3
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, Principi contabili,
doc. N. 12
5
un’impresa, in quanto fornisce informazioni che gli altri prospetti di bilancio presi
singolarmente non danno.
In definitiva, al fine della corretta redazione del rendiconto finanziario sono necessari:
- gli stati patrimoniali di due esercizi successivi (n e n-1);
- il conto economico dell’esercizio n;
- le informazioni sulla natura finanziaria o meno, delle variazioni patrimoniali ed
economiche.
1.3. Principi contabili internazionali
Anche i principi contabili internazionali prescrivono la redazione del rendiconto
finanziario, il quale deve essere presentato da tutte le imprese che redigono il bilancio
secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Tale documento è a tutti gli effetti un
elemento del bilancio.
Lo IAS n. 1 entrato in vigore nel 2005, ovvero il principio contabile internazionale che
fissa quali sono i documenti che compongono il bilancio d’esercizio, dispone, infatti, che il
rendiconto finanziario è parte integrante del bilancio stesso per ciascun esercizio per il
quale il bilancio è presentato. Tale documento è dunque obbligatorio.
Lo IAS n. 7 “Rendiconto finanziario”, entrato in vigore nel 1994, fissa le caratteristiche di
tale documento e la sua struttura. Esso richiede la presentazione di un rendiconto
finanziario redatto in base ai flussi delle disponibilità liquide.4
Il principio contabile, infatti, individua nei flussi finanziari, ovvero le entrate e le uscite di
disponibilità liquide e mezzi equivalenti, l’aggregato finanziario oggetto del rendiconto.
Le disponibilità liquide comprendono sia la cassa che i depositi a vista; le disponibilità
liquide equivalenti rappresentano invece investimenti finanziari a breve termine ad alta
liquidità che sono prontamente convertibili in un ammontare certo di cassa.
4
IASC, International Accounting Standards, doc. n.1, doc. n.7
6
1.4. Finalità
La prassi nazionale e internazionale ha sempre adottato il Rendiconto finanziario per
completare l’informativa quantitativo monetaria del bilancio. A supporto dell’esposizione
di informazioni complementari si esprime la quarta direttiva comunitaria con il connesso
decreto applicativo n. 127 del 1991, nonché l’art. 2423 del codice civile che afferma che:
“se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo”.
Il rendiconto finanziario ha lo scopo di riassumere le relazioni esistenti tra fonti di
finanziamento e investimenti effettuati evidenziando:
- le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall’attività produttiva di reddito;
- le variazioni delle risorse finanziarie relative all’attività di finanziamento;
- le variazioni delle risorse finanziarie relative all’attività di investimento dell’impresa;
- le variazioni della situazione patrimoniale-finanziaria nel suo complesso.
La questione di fondo è che le dinamiche delle variazioni intervenute nel corso
dell’esercizio non sono adeguatamente rappresentate nello Stato Patrimoniale, anche
perché le sue finalità sono diverse. Esso si propone, infatti, di esprimere lo stato del
capitale ad una data definita, mediante un’esposizione analitica degli elementi che
costituiscono condizioni di utilità e impieghi finanziari disponibili per l’esercizio
successivo.
Anche il Conto Economico mette in luce la dinamica reddituale dell’impresa cioè le
variazioni espresse dai costi e ricavi che hanno modificato il Patrimonio netto dell’impresa
ma non consente di tradurre in termini monetari quale impatto ha il reddito prodotto sulla
liquidità.5
Infatti le variazioni nella consistenza delle poste dell’attivo e del passivo dello stato
patrimoniale comparativo indicate nella nota integrativa hanno carattere statico facendo
riferimento alla consistenza degli elementi patrimoniali ad un certo istante e non
permettono di comprendere la dinamica delle operazioni effettuate dall’impresa
nell’esercizio, cioè le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e i fattori che le hanno
determinate.6
5
Pieremilio Ferrarese, Rilevazioni contabili e flussi finanziari, CEDAM, 1999 PADOVA
6
Demozzi Giorgia e Roncher Armando, Bilancio Ue, Redazione e adempimenti, SEAC 2007.