5
• l’esistenza di principi contabili e di principi di revisione;
• la piena professionalità dei revisori;
• la fissazione di compensi adeguati per i revisori.
L’introduzione del Collegio dei revisori negli enti locali deve
essere comunque accompagnata da una corretta
predisposizione dell’ente e dei politici che vi fanno capo.
Infatti tale controllo non deve essere esclusivamente di tipo
giuridico-amministrativo, basato su adempimenti prettamente
burocratici, ma inteso in termini di collaborazione e assistenza.
La nuova cultura cui deve ispirarsi l’ente locale, secondo
quanto disposto dalla vigente normativa, presuppone quindi un
migliore utilizzo delle risorse pubbliche per il raggiungimento
di fini sociali, attraverso criteri di efficienza, produttività ed
efficacia, in sintesi di economicità. La seconda condizione
comporta lo sviluppo di un’adeguata professionalità dei
6
revisori, valorizzata da attività di formazione e di
approfondimento, non solo giuridico ma soprattutto di tipo
economico-finanziario.
Il revisore locale è chiamato a svolgere diversi compiti, per cui
la sua preparazione deve essere tale da poter intervenire
tempestivamente nell’attività gestionale
2
.
I campi di applicazione pertinenti l’attività dell’organo di
revisione economico-finanziaria vanno individuati nelle
seguenti dimensioni:
a) di garanzia e/o di legalità, che necessita una preparazione di
tipo giuridico, basata sulla contabilità finanziaria;
b) di controllo economico, che richiede una notevole
professionalità di tipo economico-aziendale;
2
AA.VV.(Ancrel), Manuale del revisore degli enti locali, Editrice ICA, 2002.
7
c) di collaborazione con il consiglio comunale, in riferimento
agli aspetti economici dell’attività dell’ente, nell’ambito della
sua funzione di indirizzo e controllo.
Le recenti disposizioni normative dimostrano, peraltro, quanto
il Legislatore ritenga importante il tema dei controlli
economici all’interno della nuova cultura aziendale degli enti
locali. I revisori rappresentano in quest’ambito gli attori
fondamentali, gli agenti propositivi della nuova “aziendalità”
dell’ente pubblico, finalizzati all’ottima combinazione dei
fattori produttivi .
Risulta necessario precisare che l’attività dell’ente si esplica
attraverso la definizione di appositi programmi approvati “a
monte” dall’organo politico per cui una volta delineato il
8
programma, si può procedere al controllo e monitoraggio
dell’azione amministrativa
3
.
Da ciò si deduce che, mentre nelle aziende private la
programmazione risulta opportuna, in quelle pubbliche tale
programmazione è prioritaria: non esiste possibilità di verifica,
se non esiste un’azione pianificatrice condotta razionalmente
da parte dell’ente.
Il controllo economico, ai sensi della L.n.142/90, art.57, viene
precisato per quanto riguarda la relazione del Collegio dei
revisori al conto consuntivo, esponendo, per quanto possibile,
formulazioni critiche ma anche propositive che tendono a
perseguire principi di efficienza e produttività della gestione.
Questa norma si ricollega inoltre alla relazione che deve
redigere la giunta comunale o provinciale, prevista dall’art.55
3
Daccò-Zito, Raccolta coordinata e norme per l’attività finanziaria e gestionale degli enti locali, Editrice
CEL, 2000.
9
della medesima legge, in riferimento alla analisi sui costi. Vi è
poi un ulteriore collegamento all’art.51, dove viene prevista
che l’organizzazione comunale, anche attraverso i propri
servizi e la propria struttura del personale, deve essere
uniformata ai criteri della funzionalità e dell’ economicità.
In sintesi, il Collegio dei revisori dovrà verificare l’esistenza di
programmi di breve e medio/lungo periodo, che i
comportamenti siano aderenti ai programmi e che nella
relazione consuntiva i risultati dell’ ente siano
specificatamente motivati, sotto il profilo del raggiungimento
degli obiettivi definiti a monte.
In caso contrario, il Collegio, attraverso la propria relazione
annuale, dovrà sottolineare, negli aspetti metodologici e
procedurali, quali siano le carenze e come queste possano
essere superate.
10
CAPITOLO I
“La revisione economico-finanziaria nella riforma dei
controlli interni”
1.L’evoluzione normativa dalla L.n.142/90 al Testo Unico.
Il continuo rinnovamento delle procedure amministrative e
contabili degli enti locali ha inizio con l’approvazione della
L.n.142/90 e del D.Lgs.n.77/95, prosegue con la riforma
“Napolitano-Vigneri”
4
e il D.Lgs.n.286/99, i quali hanno
caratterizzato notevolmente l’attività di programmazione-
gestione-controllo delle pubbliche amministrazioni .
L’evoluzione complessiva della materia ha coinvolto anche gli
organi di revisione economico-finanziaria, che con il capo VIII
del D.Lgs.n.77/95, avevano già una piena sistemazione logico-
4
Tale riforma si riferisce alla Legge 3 agosto n.265/99 “Disposizioni in materia di autonomia e di
ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge8 giugno 1990, n.142”.
11
normativa, ulteriore rispetto alla disposizione contenuta
nell’art. 57 della L.n.142/90.
Le maggiori competenze attribuite all’organo di revisione
hanno modificato la tradizionale veste di controller, la quale si
è evoluta verso una nuova figura di advisor dell’ente locale, al
fine di rendere il collegio maggiormente pregnante nel ruolo di
consulente e suggeritore nei confronti dell’ente controllato, ed
allo scopo di risolvere problematiche concernenti gli aspetti
economici, finanziari, contabili e patrimoniali della gestione.
Per quanto riguarda la posizione dei revisori nella struttura
dell’ente locale, occorre precisare che il Collegio dei revisori,
pur essendo esterno all’ente, è previsto e disciplinato dalla
normativa, per cui i rapporti con gli altri organi devono
avvenire secondo “relazioni interorganiche”.
La riforma della pubblica amministrazione ha favorito il
delinearsi di una nuova realtà amministrativa, passando da una
12
“cultura dell’adempimento” ad una “cultura della valutazione e
del risultato”
5
. Su questa direttiva concettuale si posiziona il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286
6
, il quale, traendo
spunto dalla delega contenuta nell’art.11, comma 1, lettera c,
della legge n.59/97, si innesta nel disegno globale di
razionalizzazione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni
7
.
La riforma dei controlli interni, apportata dal D.Lgs.n.286/99,
si concretizza nell’ individuazione di quattro tipologie di
verifiche e predispone i criteri minimali di incompatibilità tra
le diverse funzioni, nell’intento di evitare la frequente
commistione tra i controlli collaborativi ed i controlli
repressivi.
5
A. Maccapani, Il nuovo ordinamento finanziario e contabile nel TUEL, Editrice ICA, 2001.
6
“Riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle pubbliche amministrazioni “.
7
M.Bellesia, Manuale di contabilità per gli enti locali, Editrice CEL, Terza edizione.
13
In riferimento alla propria autonomia, le pubbliche
amministrazioni si possono avvalere delle seguenti tipologie di
strumenti:
8
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, che mira
a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
b) controllo di gestione, rivolto a verificare l’efficacia ,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine
di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutazione della dirigenza, destinata a misurare le
prestazioni e le competenze organizzative del personale con
qualifica dirigenziale;
d) valutazione e controllo strategico, necessari per la verifica
8
Cfr.G.Cascone, “ La posizione dell’organo di revisione nel D.Lgs. n.286/99 “, in Azienditalia, n.11/1999
14
dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di
programmazione strategica e di indirizzo politico-
amministrativo, in termini di congruenza tra i risultati
conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
Le maggiori novità presenti nel Testo unico, cd. TUEL,
approvato con il D.Lgs.n.267/2000, relativamente
all’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, si
possono ricondurre alle seguenti fattispecie
9
:
- l’esclusione dal controllo obbligatorio preventivo di
legittimità dell’organo regionale di controllo delle variazioni di
bilancio adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza
10
(art.126 del TUEL);
9
Cfr.M.Bellesia, Manuale di contabilità per gli enti locali, Terza edizione, Editrice CEL
10
L’art.126 del Testo unico prosegue specificando che le ratifiche relative alle variazioni di bilancio da parte
dell’organo consiliare sono invece sottoposte al controllo preventivo di legittimità del Co.re.co., il quale,
dopo la riforma costituzionale n.3/2001, può, se richiesto dall’ente, esercitare tale controllo sotto forma di
consulenza .