39 
 
1.3. L’oggetto del financial reporting: il concetto di reporting entity 
La locuzione reporting entity è stata coniata dall’A.A.R.F.-AUSTRALIAN 
ACCOUNTING RESEARCH FOUDATION al fine di identificare le aziende 
sottoposte a diversi sistemi di comunicazione economico-finanziaria. 
In Australia, la reporting entity è un’azienda obbligata a redigere un general 
purpose financial reporting (G.P.F.R.)
57
. 
Il general purpose financial report è un bilancio che persegue una finalità 
generale e mira, dunque, a soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori che 
non hanno il potere di chiedere informazioni tagliate sulle loro particolari 
esigenze. 
In tempi recenti, l’I.C.A.A.-INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN 
AUSTRALIA, da una definizione delle non-reporting entity tale da ottenere per 
esclusione la definizione di reporting entity. 
L’istituto definisce le non-reporting entity come quelle entità per le quali
58
: 
 non esistono dipendent users; 
 la separazione tra la proprietà e il management è minima; 
 non esiste un impatto significativo su parti terze; 
 non esistono caratteri finanziari significativi in termini di dimensioni e di 
livello di indebitamento. 
Ancora piø recente è il progetto sul Conceptual Framework, la cui Fase D ha 
l’obiettivo di definire i confini della “reporting entity” ai fini della 
                                                           
57
 “General purpose financial reporting means a financial report intended to meet the information 
needs common to users who are anable to command the preparation of reports tailored so as to 
satisfy, specifically, all of their information needs”. A.A.R.F.- AUSTRALIAN ACCOUNTING 
RESEARCH FOUDATION, Statement of Accounting Concepts N. 1 (8/90), Definition of the 
Reporting Entity, Definitions. 
58
 I.C.A.A.-INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN AUSTRALIA, Business Practice 
Guide: Financial Statement for Non-reporting Entities, Dicember 2006.
40 
 
rappresentazione in bilancio. Le discussioni dello IASB hanno avuto inizio già dal 
dicembre del 2005 e si sono concluse con l’emanazione del Discussion Paper dal 
titolo Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial 
Reporting: The Reporting Entity nel maggio del 2008. 
In data 11 marzo 2010, lo IASB e il FASB hanno pubblicato l’Exposure Draft 
sulla base delle 84 comment letters pervenute al Board. 
L’Exposure Draft propone la seguente definizione di reporting entity: “area 
circoscritta di attività economiche, la cui informativa finanziaria ha la potenzialità 
di essere utile per gli attuali e potenziali azionisti, finanziatori e altri creditori che 
non sono in grado di ottenere direttamente le informazioni necessarie per prendere 
decisioni riguardanti le risorse da fornire all’entità e per valutare se gli organi di 
governance hanno utilizzato in maniera efficace ed efficiente le risorse fornite
59
”. 
Le tre caratteristiche essenziali di una reporting entity possono quindi riassumersi 
in: 
1. svolgimento attuale o futuro di attività economiche; 
2. attività economiche distinguibili in maniera oggettiva da quelle di altre entità 
e dall’ambiente economico in cui opera l’entità; 
3. l’informativa finanziaria riguardante le attività economiche dell’entità ha la 
potenzialità di essere utile per gli attuali e potenziali azionisti, finanziatori e 
altri creditori. 
                                                           
59
 “A reporting entity is a circumscribed area of economic activities whose financial information 
has the potential to be useful to existing and potential equity investors, lenders and other creditors 
who cannot directly obtain the information they need in making decisions about providing 
resources to the entity and in assessing whether the management and the governing board of that 
entity have made efficient and effective use of the resources provided”. IASB-FASB, Exposure 
Draft March 2010 - The Reporting Entity.
41 
 
Tali caratteristiche sono importanti ma non essenziali ai fini dell’identificazione di 
una reporting entity. 
Inoltre il Board sostiene che una parte di un'entità potrebbe qualificarsi come 
reporting entity se le attività economiche di quella parte si possono 
oggettivamente distinguere dal resto della entità e le informazioni finanziarie su 
quella porzione di entità è potenzialmente utile per le decisioni in merito 
all'erogazione di risorse per quella parte dell’entità. Ad esempio, un potenziale 
investitore azionario potrebbe essere interessato principalmente a una succursale o 
divisione di un’entità.
60
 
Infine il Board introduce una novità che rivoluziona l’oggetto del financial 
reporting. Si precisa, infatti, che l’esistenza di una struttura legale non è di per sØ 
determinante ai fini dell’esistenza di una reporting entity
61
. E’ invece rilevante il 
mero svolgimento di attività economiche. L’applicazione di tale principio 
potrebbe portare alla conclusione che anche una parte di un’entità legale sia 
considerabile come una reporting entity ai fini della reportistica di bilancio. Si 
pensi, ad esempio, al caso di una divisione di una legal entity quando le attività 
economiche svolte nella stessa possono essere oggettivamente distinte dalle altre 
attività svolte nell’entità legale, alle diverse ASA in cui un’entità può essere 
scomposta. Per altro verso, un’entità legale potrebbe non essere ritenuta come una 
reporting entity, quando le relative attività economiche sono così integrate con le 
                                                           
60
 “A portion of an entity could qualify as a reporting entity if the economic activities of that 
portion can be distinguished objectively from the rest of the entity and financial information about 
that portion of the entity has the potential to be useful in making decisions about providing 
resources to that portion of the entity. For example, a potential equity investor could be 
considering a purchase of a branch or division of an entity.” IASB-FASB Exposure Draft March 
2010 - The Reporting Entity. 
61
 “reporting entities should not be limited to legal entities but should be described as a 
circumscribed area of business activity of interest to present and potential equity investors lenders 
and other capital providers.” IASB-FASB Exposure Draft March 2010 - The Reporting Entity.
42 
 
attività economiche di un’altra entità che non possono essere distinte in maniera 
oggettiva; in tale circostanza la reporting entity sarà costituita da entrambe le 
entità legali. 
Dall’analisi delle comment letters all’Explosure Draft pervenute al Board, 
risultano le preoccupazioni e le implicazioni che il nuovo concetto di reporting 
entity introduce. 
Molti respondents
62
 generalmente confermano la descrizione di reporting entity 
così come proposta dal Board. In particolare si richiedono chiarimenti sia sulle 
caratteristiche principali da monitorare per identificare una parte di un’entità 
complessiva, sia sulle problematiche che si possono presentare nelle giurisdizioni 
in cui la reporting entity corrisponde alla legal entity. 
Inoltre, stabilito che una divisione aziendale, un segmento operativo o una Cash 
Generating Unit possono rappresentare una reporting entity, resta da capire se vi è 
l’obbligo di redigere un bilancio separato per ogni entità individuata nonostante 
sia già presentato dall’entità complessiva. 
Alla luce di questa problematica alcuni respondents dissentono dalla definizione 
di reporting entity proposta dal Board soprattutto per gli elevati costi da sostenere 
per redigere tanti bilanci quante sono le reporting entity individuate. 
 “Qualifying a portion of an entity as a reporting entity is appropriate only if the 
Board requires it to produce a separate report. It is difficult to think the benefit 
would exceed the cost of implementing another layer of reporting at the standard 
                                                           
62
 I respondents sono i principali lettori dei documenti emanati dal FASB ossia società di 
consulenza, società private e istituti contabili internazionali ai quali il FASB invia i documenti 
emanati per ricevere commenti sull’argomento proposto. Si tratta di un processo decisionale aperto 
che permette una notevole interazione tra il Board e i suoi componenti. Questa interazione assume 
molte forme. Una parte importante della suddetta interazione è rappresentata dalle Comment 
Letters. Per leggere tutte le comment letters si consulti il sito del FASB, Comment letters to 
Conceptual Framework Reporting Entity.
43 
 
level”. Secondo il parere di uno degli intervistati
63
, redigere un bilancio che ha ad 
oggetto una parte di un’entità è appropriato solo se il Board lo richiede altrimenti i 
costi superano di gran lunga o i benefici ottenibili da una reportistica a piø livelli. 
“Instead of qualifying a portion of an entity as a reporting entity, I recommend the 
Board to make changes to the existing segment reporting at the standard level so 
that it provides more relevant information for decision makers about the 
allocation of resources to that portion of the entity”. Si dovrebbe, dunque, 
modificare la disciplina del segment reporting affinchØ dia agli utilizzatori del 
bilancio un’informazione piø dettagliata. 
Sulla base di quanto argomentato poc’anzi, è possibile rinvenire all’importanza 
dell’informativa che le società diversificate devono presentare riguardo i settori 
operativi in cui operano, siano essi settori di attività o settori geografici. ¨ 
evidente che il concetto di reportable segment rientra pienamente in quello di 
reporting entity e quindi il lavoro di convergenza avviato da FASB e IASB 
coinvolge anche la segment disclosure dal punto di vista della sua utilità ai diversi 
lettori del bilancio. 
In particolare ciò che preme rilevare è il superamento della visione unitaria del 
bilancio così come narrato dai diversi autori della letteratura aziendale. 
La dottrina economico-aziendale italiana ha, nel corso degli anni, individuato lo 
stretto legame che sussiste tra le finalità del bilancio e le corrispondenti modalità 
di formazione. L’affermazione di questo legame ha costituito solida base per 
segnalare come prassi da evitare, quelle che prevedevano il ricorso alla 
molteplicità dei fini ispiratori del bilancio. In tal senso, già il Ceccherelli giudicò 
                                                           
63
 Comment letter to the Explosure Draft Conceptual Framework “Reporting Entity” n. 6.
44 
 
negativamente il comportamento seguito in numerose prassi aziendali giungendo 
a dichiarare come “non si possono attribuire al bilancio illimitate possibilità 
dimostrative”.
64
 
Diversa è la posizione di Ferrero, secondo il quale “tanti potrebbero essere i 
modelli teorici di bilancio quanti i raggruppamenti di obbiettivi diversi ma 
accomunabili sul piano della loro compatibilità. Si tratterà poi di vedere se tutti i 
modelli costruiti potranno acquisire pregio anche sul piano delle concrete 
applicazioni, come basi concettuali di ragionamento”.
65
 
A proposito dei bilanci concreti Ferrero nel 1991 ribadiva che la loro redazione “è 
vincolata non ad un fine unico, ben determinato, bensì ad una pluralità di obiettivi, 
per conciliare i quali il compromesso è via obbligata.
66
 
In definitiva, Giovanni Ferrero, preso atto che il bilancio di esercizio destinato alla 
pubblicazione è volto a soddisfare le esigenze informative di numerose categorie 
di soggetti interessati alla dinamica aziendale, e, quindi, non può mai essere un 
bilancio puro (un «bilancio astratto»), ritiene che si debba individuare un sistema 
di fini compatibili alla base della redazione di tale documento. 
Anche Amodeo recitava: “¨ universalmente noto … che il bilancio di esercizio 
non può rispondere, in un’unica struttura, ad esigenze diverse”.
67
 
Dalla lettura dei passi dei principali Autori della dottrina economico-aziendalista 
si evince che l’esigenza di superare il limite dell’unicità del bilancio era già insita 
                                                           
64
 CECCHERELLI A., Il linguaggio dei bilanci, Le Monnier, Firenze, Prima Edizione, 1939, p. 14. 
65
 FERRERO G., La formazione del bilancio d’esercizio nella dottrina e nella pratica 
amministrativa: unicità del bilancio e pluralità di obiettivi, unitarietà del bilancio e unicità delle 
connesse valutazioni, in Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese, GiuffrØ, Milano, 
1981, pag. 7. 
66
 FERRERO G., I complementari principi della chiarezza, della verità e della correttezza nella 
redazione del bilancio d’esercizio, GiuffrØ, Milano, 1991, pag. 33. 
67
 AMODEO D., Il bilancio della società per azioni come strumento di informazione, in Rivista dei 
Dottori Commercialisti, 1970, p. 878.
45 
 
nel riconoscere la pluralità dei destinatari delle informazioni contenute nello 
stesso. 
Con l’introduzione del nuovo concetto di reporting entity si supera tale limite 
permettendo ai diversi capital providers di monitorare l’andamento dell’entità, o 
parte della stessa al quale ha conferito risorse finanziarie. 
 
1.4. La suddivisione nello spazio dell’unitaria contemporaneità della 
gestione: il segment reporting 
Al di là delle definizioni teoriche enunciate dalla dottrina di settore il bilancio di 
esercizio rappresenta l’elemento informativo principale con il quale 
l’organizzazione (azienda o altro) comunica ai propri stakeholder e alla società nel 
suo complesso. Nel corso del capitolo abbiamo enunciato le diverse esigenze 
informative degli utilizzatori del bilancio. Si vuole ricordare, in questa sede, il 
percorso compiuto dal bilancio, considerato in precedenza mero strumento di 
controllo interno fino ad arrivare ad essenziale documento di reportistica esterna. 
La considerazione dell’esigenza di soddisfare tutte le richieste informative degli 
stakeholder ha portato la dottrina economico-aziendalista a teorizzare la necessità 
di stilare una pluralità di bilanci di esercizio
68
. Infatti, senza specificare i fini, 
ossia le conoscenze che dal bilancio si vogliono trarre, non è possibile comporre o 
interpretare alcun bilancio
69
. Gino Zappa sottolineava come “secondo il mutare 
                                                           
68
 CAPALDO P., Bilancio d’esercizio e informazione esterna, in Bilancio di esercizio e 
amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida, GiuffrØ, Milano, 1981, p. 355. 
69
  ONIDA P., Bilancio d’esercizio nelle imprese, cit., p. 4.
46 
 
dello scopo che si vuol raggiungere … uno stesso insieme di elementi può 
razionalmente essere valutato in diverse misure
70
” 
Anche Amaduzzi sostiene lo stesso concetto: “Se il bilancio di esercizio può 
perseguire tanti fini, per quanti possono essere gli interessi semplici o i gruppi di 
interessi che lo ispirano, ne discende che esso va disintegrato, differenziato
71
”. 
Lo stesso autore lapidariamente conclude con la seguente frase: “La plurivalenza 
del bilancio non esiste”. 
Alle precedenti considerazioni risultano concordi quelle di Amodeo ove precisa 
come “uno degli scopi principali del bilancio di esercizio, si riconosce, 
generalmente, nell’informare numerose e svariate categorie di persone circa lo 
“stato” dell’impresa societaria e il suo andamento
72
”. 
Quanto richiamato nelle precedenti riflessioni costituisce testimonianza evidente 
di come la dottrina economico-aziendale italiana abbia nel corso degli anni 
individuato lo stretto legame che sussiste tra le finalità del bilancio e le 
corrispondenti modalità di formazione. L’affermazione di questo legame ha 
costituito solida base per segnalare il superamento della pluralità dei bilanci e il 
sostenimento della teoria dell’unicità del bilancio. 
Tale teoria è sostenuta in virtø del bilancio come strumento per conoscere, nel 
modo piø aderente alla realtà economica dell’impresa, il risultato economico di 
periodo e il correlato capitale di funzionamento. Lo scopo del bilancio di esercizio 
viene pertanto generalmente inteso nella contestuale e complementare 
                                                           
70
 ZAPPA G., La determinazione del Reddito nelle imprese commerciali, Anonima Libraria 
Italiana, Roma, 1920, p. 24. 
71
 AMADUZZI A., Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell’impresa (1949), in Studi di 
Economia Aziendale, Edizioni Kappa, Roma, 1995, p. 433. Si veda anche CECCHERELLI A., Il 
linguaggio dei bilanci, Le Monnier, Firenze, Prima Edizione, 1939, p. 12 
72
 AMODEO D., Il bilancio della società per azioni come strumento di informazione, in Rivista dei 
Dottori Commercialisti, 1970, pag. 875.
47 
 
determinazione e rappresentazione del capitale di funzionamento e del reddito di 
uno specifico periodo amministrativo. 
L’unicità del bilancio sta ad indicare che tale documento deve trovar fondamento 
in un unitario contesto di criteri e, al tempo stesso, incorpora una pluralità di 
prospetti, rapporti e relazioni che rielaborano ed integrano, per specifici fini 
conoscitivi, i valori di stato patrimoniale e di conto economiche le informazioni 
della nota integrativa
73
. 
Vista l’importanza informativa propria di ogni bilancio e la necessità di 
interpretare i dati e le informazioni in esso contenuti, il legislatore modifica 
continuamente la normativa al fine di rendere il bilancio di esercizio uno 
strumento oggettivo e rappresentativo della realtà organizzativa in questione. 
La regolamentazione del bilancio si articola su diversi livelli che hanno compiti e 
applicazioni diverse a seconda del contesto; a livello nazionale, la base normativa 
è costituita dagli articoli del codice civile che disciplinano la redazione del 
bilancio di esercizio nelle società di capitali (art. 2423-2435 bis c.c.). Le attuali 
norme civilistiche, però, rappresentano l’applicazione nel nostro Paese della 
legislazione comunitaria ed in particolar modo della direttiva IV dell’allora CEE e 
delle seguenti direttive sul tema.   
Sempre a livello nazionale, un importante lavoro di interpretazione e di 
regolamentazione viene svolto dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che, 
attraverso l’emanazione di propri principi contabili, contribuiscono alla 
formazione del quadro normativo di riferimento.  
                                                           
73
 FERRERO G., Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Scritti in onore di Pietro 
Onida, GiuffrØ, Milano, 1981, p. 5 e ss.