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CAPITOLO 2 
I CONTROLLI NELLA CORTE DEI CONTI 
 
 
V olendo verificare la presenza di eventuali evidenze a favore della ipotesi di Michael 
Power, il punto di partenza è l'esame dei cambiamenti che hanno caratterizzato le 
istituzioni di controllo. Si parte dall‟analisi dalla Corte dei conti, l'istituzione suprema di 
controllo italiana. Dopo averne introdotto le caratteristiche principali, si osserverà come sia 
cambiata in termini di organizzazione ed attività negli ultimi venti anni, valutando quindi 
se questi cambiamenti si conciliano con la teoria dell'esplosione dei controlli;   
 
La Corte dei conti è un organo previsto dalla Costituzione che si occupa sin dalla sua 
creazione, all'alba dell'unità d'Italia, di controllare la gestione del denaro pubblico ed 
evitare frodi e sprechi. E' un organo previsto espressamente a livello costituzionale ma non 
disciplinato dalla stessa fonte normativa, rientra dunque tra gli organi definiti di rilievo 
costituzionale. E' assegnatario di due ordini di funzioni principali, di controllo (art. 100 
Costituzione) e giurisdizionali (art. 103 Costituzione), mentre sono meno rilevanti le 
funzioni consultive e amministrative, tanto da essere definite funzioni residuali
3
. La 
distinzione tra le funzioni principali determinano l'organizzazione degli uffici, distinti in 
procure e sezioni per la funzione giurisdizionale, e sezioni di controllo per l'omonima 
funzione. E' anche pensata come organo ausiliario, nel senso che si relaziona con gli organi 
titolari di funzioni  esecutive, legislative, di controllo e indirizzo politico, per supportarne 
lo svolgimento dei compiti; malgrado questo ruolo ausiliario, cioè strumentale al servizio 
del Governo e del Parlamento, la Corte dei conti è considerata organo neutrale ed 
indipendente rispetto a quegli stessi organi, perché agisce negli interessi della Repubblica 
nella sua globalità (Bax 2008, p. 13).  
E' la legge ad assicurare l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto e dei suoi componenti dal 
governo. Mezzi per tutelare l'indipendenza sono l'autonomia finanziaria e organizzativa e 
l'inamovibilità dei magistrati, oltre a particolari modalità di nomina dei vertici istituzionali 
e  alle procedure di selezione per concorso pubblico e nomina dei magistrati contabili. 
                                                 
3
 L‟articolo 100 della Costituzione prevede “il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e 
anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato”. Come si esporrà successivamente non tutti i 
processi di controllo attuati dalla Corte dei conti sono riconducibili alla funzione individuata espressamente 
dalla Costituzione. L‟articolo 103 prevede invece che la “Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di 
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge” conferendo quindi lo status di magistrati ai membri 
dell‟organo
39 
 
Il personale è composto da magistrati e impiegati amministrativi. Tra i magistrati si 
distinguono per attività il Presidente, il Presidente aggiunto, il Procuratore Generale, il 
Procuratore generale aggiunto, i Presidenti di sezione, i Consiglieri, i primi Referendari e i 
Referendari. 
La Corte dei conti si relaziona con il Governo e con il Parlamento. Il primo organo 
rappresenta, generalmente, il naturale referente per i controlli di legittimità effettuati sugli 
atti adottati dall'amministrazione; il secondo organo è invece il referente per i controlli 
economici finanziari e di controllo sulla gestione, strumenti attraverso cui le camere 
elettive possono meglio interpretare il loro ruolo di organi di controllo e indirizzo politico. 
Un riferimento sostanziale al rapporto Corte dei Conti Governo emerge dalla legge 
finanziaria del 2008, dove si dispone che l'amministrazione, che non ritenga opportuno 
ottemperare a rilievi emersi dalla relazione della Corte dei Conti a conclusione dei controlli 
sulla gestione della spesa o delle entrate, adotti, entro 30 giorni dalla ricezione dei rilievi, 
un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e alla Presidenza della Corte dei Conti
4
.  
Per quanto riguarda il rapporto di ausilio al Parlamento, questo si sostanzia in diverse 
attività; se, infatti, sia il controllo sugli atti, sia il controllo finanziario e sulla gestione 
hanno comunque questa funzione, un rapporto più immediato si ritrova nella relazione 
sulla parificazione del rendiconto generale dello Stato, nell'audizione a cui il Parlamento 
assiste in occasione della presentazione da parte del governo del documento di 
programmazione economico finanziaria (dpef) e della legge finanziaria, audizioni su 
argomenti indicati dallo stesso parlamento e referti quadrimestrali resi sulla copertura delle 
leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione dei relativi oneri. Sempre la Corte 
presenta al Parlamento relazioni attinenti a specifici settori, in attuazione di determinate 
disposizioni legislative; espone quindi, anche sotto il profilo finanziario, relazioni 
concernenti la gestione delle università, la gestione delle risorse destinate al personale del 
settore pubblico e quantificazione dei costi contrattuali, relaziona sull'informatica pubblica, 
sui fondi di rotazione, e sulle gestioni fuori bilancio. Ancora, presenta relazioni specifiche 
sulla gestione delle Regioni e sul buon andamento delle azioni amministrative degli Enti 
Locali, nonché sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (Corte dei 
conti, 2010).  
 
                                                 
4
Si fa riferimento al comma 64 dell‟‟art.3, Legge n.244 , “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
pluriennale dello Stato” del 24 Dicembre 2007.
40 
 
2.1 Le riforme normative e le principali caratteristiche 
 
In ottica della teoria di esplosione dei controlli e di Audit Society, occorre osservare come 
le riforme degli ultimi venti anni abbiano modificato l'organizzazione della Corte dei conti. 
Più avanti si esaminerà la funzione di controllo e come questa attività si sia modificata nel 
medesimo intervallo di tempo osservando soprattutto il controllo successivo sulla gestione. 
Le norme che hanno plasmato l'organizzazione e l'attività della Corte dei Conti risalgono al 
1862, quando la Corte veniva a essere appunto competente a “giudicare dei conti che 
debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di 
altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi”
5
.  
Il regolamento che disciplinava poi la procedura fu emanato nel 1933 con Regio Decreto, e 
nel 1934, sempre con Regio Decreto, entrò in vigore il Testo Unico delle leggi sulla Corte 
dei Conti.  
Nel passaggio dal regime fascista alla Repubblica intervenne unicamente la 
“canonizzazione” (Bax 2008, p.24) delle funzioni della Corte dei conti nella Costituzione, i 
già citati articoli 100 e 103, a cui si dette attuazione con la legge n. 259 del 1958. 
Modifiche rilevanti iniziarono ad essere introdotte con la costituzione di sezioni regionali, 
per la Sardegna nel 1984 e per la Campania, Puglia e Calabria nel 1991; queste 
costituirono esperienze pilota che portarono poi alla riforma che modificò la base 
dell'impianto normativo che regolava la Corte dei Conti.  
Nel 19 gennaio 1994 veniva approvate le leggi 19 e 20 che avevano ad oggetto il 
decentramento dell'attività, l'introduzione di un doppio grado di giudizio per quanto attiene 
all'attività giurisdizionale contabile, e, soprattutto, per quanto attiene a questa ricerca, una 
profonda rivisitazione dell'attività di controllo. Si assiste dunque ad una modifica 
dell'organizzazione e dell'assetto delle sue funzioni, con ulteriori interventi legislativi in 
materia giurisdizionale, nel 1996 e nel 2000, e, sempre nel 2000, attraverso la legge 340, 
interventi in materia di controllo e relative procedure. Nel 2005 la Legge n. 266 del 23 
dicembre, cioè la legge finanziaria del 2006, obbliga gli organi di revisione finanziaria 
contabile degli enti locali ad inoltrare relazioni sui bilanci preventivi e sul rendiconto finale 
alle sezioni regionali della Corte. Ulteriori ambiti ed oggetti dei processi di controllo della 
                                                 
5
 Compiti della Corte dei conti individuati nell‟art. 10 della Legge n. 800  “Dell'istituzione e composizione 
della Corte dei conti ” del 14 agosto del 1862.
41 
 
Corte vengono introdotti puntualmente con le leggi finanziarie degli anni successivi
6
. 
Come accennato, la Corte dei Conti è composta da Magistrati ed impiegati amministrativi; 
in riferimento allo status magistrale, stante le diverse funzioni e il differente status 
giuridico delle diverse magistrature, le stesse sono disciplinate diversamente, 
legittimamente secondo un giudizio della Corte costituzionale (Corte costituzionale, 
sentenza n.10/ord 30-1-2002). Un numero limitato di magistrati poteva essere nominato dai 
consigli regionali e dagli enti locali, dal momento che la Corte dei conti era individuata 
come organo della Repubblica. Tuttavia nel 2007 è stata abrogato l'articolo che prevedeva 
la presenza di consiglieri designati da detti enti, accentrando maggiormente il sistema dei 
controlli. Per quanto riguarda il personale amministrativo è stato normato un riordino con 
una deliberazione delle Sezioni Riunite n°21/98 in data 5 Marzo 1998, avente ad oggetto il 
supporto per l'attività delle Sezioni, dei Collegi centrali di controllo successivo e dei 
Collegi regionali di controllo, con la previsione di un contingente avente qualificazione 
nelle materie del controllo sulla gestione.  
Il vertice della Corte dei conti è rappresentato dal Presidente che la rappresenta nelle 
audizioni e nelle relazioni tenute al Parlamento, presiede le sezioni in sede giurisdizionale 
e di controllo, e rappresenta sempre la Corte nelle sedi internazionali, sia nell'ambito di 
collaborazione tra le istituzioni supreme di controllo europee (EUROSAI), sia mondiali 
(INTOSAI).   
L‟organo di autogoverno della Corte è il Consiglio di Presidenza. Introdotto nel 1913 da 
una delibera delle Sezioni Riunite, fu innovata dall‟art. 10 della L. 117 del 1988. La norma 
dispone che l‟organo sia composto da tre membri di diritto, (Presidente, Procuratore 
generale, presidente di sezione più anziano), dieci magistrati ripartiti proporzionalmente 
secondo le qualifiche, tra cui quattro membri laici nominati dalle camere congiunte a 
maggioranza assoluta. L‟organo è competente a decidere sulle questioni relative allo status 
dei magistrati, al funzionamento dei vari uffici giudiziari della Corte e sulle azioni 
disciplinari proposte dal Procuratore generale.  
Un problema di indipendenza dell'organo potrebbe prefigurarsi dal momento che la metà 
dei consiglieri, cioè la qualifica più alta dei magistrati della Corte dei conti, vi accede 
attraverso la nomina di personalità estranee all'organo da parte del governo. La questione 
                                                 
6
 In questo senso si è parlato del comma 64, art. 3 della finanziaria del 2008 (§ 3.2), e si possono citare  gli 
interventi: nella finanziaria del 2007  con cui si delega alla Corte la competenza al controllo sulle norme 
introdotte nelle leggi finanziarie,  nella finanziaria del 2009, con cui si attribuisce un ruolo nella vigilanza sui 
contratti derivati stipulabili dalle amministrazioni pubbliche, nella finanziaria 2010, con cui la si coinvolge 
nel caso di inadempienze nelle comunicazioni delle amministrazioni statali all‟Agenzia del Demanio.
42 
 
ha sollevato delle perplessità che hanno portato la Corte costituzionale a pronunciarsi in 
merito: la sentenza n.1 del 1967 ha stabilito che l'indipendenza dell'organo non era minata, 
dal momento che una volta intervenuta la nomina da parte del governo “cessa ogni vincolo 
fra il governo che nomina e la persona che viene nominata, a null'altro tenuta se non 
all'obbedienza della legge”.  
Si è anche parlato della potestà regolamentare concessa alla Corte in materia di 
organizzazione, funzionamento, struttura dei bilanci e gestione della spesa, con il 
riconoscimento di una autonomia organizzativa e finanziaria. La legge finanziaria del 2008 
ha attribuito al Consiglio di Presidenza della Corte il potere di riorganizzare uffici e servizi 
attraverso regolamento che disciplini organizzazione, funzionamento e struttura dei bilanci 
e gestione delle spese
7
. Come però anche puntualizzato dall'INTOSAI, le istituzioni di 
controllo esterno non devono far parte degli istituti sottoposti al controllo stesso e devono 
godere di un‟assoluta indipendenza organizzativa e funzionale. La Corte dei conti, titolare 
del compito di controllare gli atti adottati dal Governo necessita quindi di un'autonomia 
rafforzata rispetto agli altri organi ausiliari a cui viene accomunata.  
Il problema principale riguarda le fonti di finanziamento. Sino alla riforma del 1994 la 
Presidenza del Consiglio individuava la spesa per i singoli capitoli di spesa di cui era 
beneficiaria la Corte. A seguito della riforma normativa, art. 4 L.20/1994, per la Corte è 
individuato un capitolo unico, garantendole dunque una maggior autonomia nell'impiego 
dei fondi di cui era assegnataria.  Bilancio preventivo e rendiconto della gestione 
finanziaria sono poi comunicati ai presidenti delle camere e quindi pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale. Tuttavia nell'ambito del XIX° congresso INTOSAI a Città del Messico 
nel 2007, era stata adottata una dichiarazione che auspicava una “autonomia finanziaria e 
amministrativo-gestionale con la disponibilità di adeguate risorse umane materiali e 
finanziarie”che “l'Esecutivo non potesse controllare o comunque influenzare l'accesso a 
queste risorse”. Era richiesto quindi un ulteriore progresso che slegasse definitivamente la 
Corte dei conti dal Governo. In attuazione di questo principio era stato avanzato un 
disegno di legge (Ordine del giorno n. g 91.100 al DDL n.18187) che si proponeva di 
garantire l'indipendenza finanziaria della Corte, con un sistema che prevedeva un apposito 
fondo del bilancio del Senato della Repubblica, con stanziamento determinato annualmente 
con decreto del Presidente del Senato su proposta del Presidente della Corte dei Conti. La 
proposta è stata poi cancellata mentre è stato introdotto un articolo nella Finanziaria del 
                                                 
7
Si fa riferimento al comma 62 dell‟‟art.3, Legge n.244 , “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
pluriennale dello Stato” del 24 Dicembre 2007.
43 
 
2008 secondo il quale il Presidente della Corte è tenuto a presentare una relazione al 
Parlamento sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva 
indipendenza nell'espletamento delle proprie funzioni di organo ausiliario del Parlamento
8
. 
Nonostante questa innovazione, rimane la necessità di una maggiore indipendenza 
finanziaria dall'esecutivo, testimoniata dal fatto che “nella quasi totalità dei paesi Europei e 
per la stessa Corte dei conti europea i budgets finanziari sono individuati dai Parlamenti e 
non dai Governi” (Lazzaro 2008). Sebbene la legge del '94 avesse previsto la possibilità di 
autoorganizzazione, questa fu effettivamente attuata nel 1997, con l‟istituzione dei collegi 
regionali per il controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e locali, che 
andavano ad affiancarsi alle delegazioni regionali per il controllo delle amministrazioni 
dello Stato decentrate. In seguito, la L. 639 del 20 dicembre 1996 concentrò in unico 
organo, denominato Sezioni Riunite in sede non giurisdizionale, tutte le funzioni della 
corte dei conti diverse da quelle giurisdizionali.  
In sede centrale, le Sezioni Riunite in sede di controllo, svolgono i compiti di apposizione 
del visto con riserva, di relazione al parlamento sul rendiconto generale dello Stato e sui 
rendiconti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, sulle leggi di spesa e 
sulla certificazione dei costi dei contratti collettivi per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, nonché altri rapporti. Altre competenze assegnate alle suddette Sezioni 
Riunite in sede di controllo sono: definire il quadro di orientamento programmatico, anche 
pluriennale, delle analisi di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione cui sono preposte 
le sezioni, centrali e regionali; stabilire gli indirizzi di coordinamento ed i criteri 
metodologici di massima per lo svolgimento di tali attività; programmare analisi relative a 
più sezioni, considerate le richieste del Parlamento stabilendo le modalità della 
collaborazione tra le sezioni interessate; risolvere le questioni di competenza che possono 
sorgere tra le diverse sezioni di controllo. Il decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 
ha irrobustito la possibilità di organizzazione autonoma autorizzando la regolazione 
indipendente di numero, composizione e sede delle proprie strutture di controllo, anche in 
deroga a previdenti disposizioni normative. In applicazione del decreto sono state istituite 
le sezioni regionali di controllo con la Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 
giugno 2000. Sempre in ottica di rafforzamento dell'indipendenza dell'istituto la Legge n. 
202 del 21 luglio 2000 ha regolamentato la nomina del Presidente della Corte; in questo 
senso la legge prevede che il Presidente della Corte sia nominato tra i magistrati della 
                                                 
8 
Si fa qui riferimento al comma 63 dell‟‟art.3, Legge n.244 , “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale pluriennale dello Stato” del 24 Dicembre 2007.
44 
 
stessa Corte che abbiano esercitato, per o tre anni, funzioni di presidenti di sezione o 
equivalenti presso organi costituzionali nazionali o istituzioni dell'Unione Europea. La 
procedura di nomina prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica 
su proposta del presidente del consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di 
presidenza. Riguardo al parere che deve essere fornito dal Consiglio di Presidenza della 
Corte dei conti, questo ha natura sicuramente obbligatoria e configura dunque un atto di 
concertazione con gli altri attori che intervengono nella nomina, rafforzando dunque 
l'indipendenza e l'autonomia nei confronti del governo
45 
 
NORME MATERIA INNOVAZIONE 
D.L. 1 luglio 
2009 n. 78 
 
Provvedimenti anticrisi, nonché 
proroga di termini. 
 
Inclusione di alcuni atti all'elenco tassativo di 
quelli sottoposti a controllo preventivo. 
Competenza della Sezioni riunite per indicare 
orientamenti in questioni risolte differentemente 
dalle sezioni regionali di controllo  
L. 4 marzo 2009 
n. 15 
 
Delega al Governo finalizzata 
all'ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e alla efficienza e 
trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni nonché disposizioni 
integrative delle funzioni attribuite  
alla Corte dei conti 
controlli su gestioni pubbliche statali in corso di 
svolgimento. Sezioni regionali di controllo della 
Corte dei conti possono essere integrate, da due 
componenti designati dal Consiglio regionale e dal 
Consiglio delle autonomie locali 
 
L. 24 dicembre 
2007 n. 244 
 
Legge finanziaria 2008 
 
Relazione al parlamento sugli strumenti necessari 
per garantire piena autonomia ed effettiva 
indipendenza nello svolgimento delle funzioni di 
organo ausiliario del Parlamento in attuazione 
dell‟articolo 100 della Costituzione. 
Controllo sulle norme introdotte nella finanziaria 
L. 27 dicembre 
2006 n. 296 
Legge finanziaria 2007 Delega della competenza al controllo su norme 
introdotte nella finanziaria. 
L. 23 dicembre 
2005 n. 266 
Legge finanziaria 2006 Comunicazione del bilancio preventivo e 
consuntivo da parte degli Enti Locali alla Corte. 
Comunicazione da parte di vari ministeri dei 
decreti di ripartizione dei fondi di diversi fondi. 
L. 5 giugno 2003, 
n. 131 
Disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento della Repubblica alla 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3 
La Corte verifica il rispetto egli equilibri di 
bilancio da parte di enti locali e regioni, in 
relazione al patto di stabilità. Può fornire ulteriori 
forme di collaborazione agli organi rappresentativi 
di detti enti. 
L. 21 luglio 2000, 
n. 202 
Nomina del Presidente della Corte Modifica del processo di nomina del Presidente 
della Corte 
D.Lgs. 30 luglio 
1999, n. 286 
 
Riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, 
dei rendimenti e dei risultati 
dell'attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche 
Disposizioni in materia di controlli interni. 
Individuazione delle 4 tipologie 
D.P.R. 27 luglio 
1995, n. 388 
 
Regolamento recante norme sugli 
incarichi dei magistrati della Corte dei 
conti 
Incarichi consentiti e vietati ai magistrati 
D.L. 29 aprile 
1995, n. 131 
Disposizioni urgenti in materia di 
ordinamento della Corte dei conti 
Atti sottoposti a controllo preventivo divengono 
efficaci dopo 60 giorni 
L. 14 gennaio 
1994, n. 20 
Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della 
Corte dei conti. 
Limitazione del controllo preventivo e 
introduzione del controllo sulla gestione e sui 
controlli interni. Autonomia finanziaria, 
organizzativa e di funzionamento. Unico capitolo 
di spesa 
D.L. 15 novembre 
1993, n. 453  
 
Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti 
Riforma attinente all'attività giuriscizionale della 
Corte 
 
Tab 3.1 Interventi normativi più significativi sull'organizzazione e attività della Corte dei conti in 
materia di controllo
46 
 
2.2 La funzione di controllo della Corte dei conti e la sua struttura organizzativa 
 
La Corte dei conti opera il controllo esterno sulle pubbliche amministrazioni volto alla 
verifica dell‟attività gestoria e di rispondenza ai principi di legalità, efficienza, efficacia ed 
economicità; questo controllo può prendere forme morfologiche differenti e dare esiti 
differenti. Nel controllo preventivo l‟esito dell‟attività è di determinare l‟efficacia dell‟atto, 
se negativo, l‟impedimento all‟efficacia dell‟atto. Nel controllo economico-finanziario e 
successivo di gestione la finalità è quella di acquisire dati, analisi e valutazioni su cui gli 
organi amministrativi, legislativi, e di indirizzo politico amministrativo, possano basare le 
proprie decisioni. Differisce dunque l‟oggetto del controllo, ed il parametro con cui si 
valuta. Entrambe queste attività di controllo sono svolte dalla Corte dei conti quando 
l‟oggetto dell‟attività sono le amministrazioni dello Stato, mentre l‟attività viene svolta sia 
dal ministero competente per la vigilanza, sia dalla Corte dei conti se l‟oggetto sono gli 
enti pubblici; infine, se l‟oggetto sono le amministrazioni regionali, l‟attività di controllo 
preventivo è svolta sia dalla Corte che da organi regionali, mentre l‟attività di controllo 
successivo sulla gestione solo dalla Corte dei conti.  
I controlli interni operati negli stessi soggetti, mirano ad accrescere l‟economicità, 
l‟efficienza e l‟efficacia dell‟azione degli stessi enti. Occorre dunque un raccordo tra 
controlli interni e controlli esterni per realizzare il principio di economicità dei mezzi 
amministrativi. In questo senso i commi 4 e 8 dell‟ art. 3 legge n. 20 del 1994  richiedono 
che l‟oggetto del controllo esterno sia il corretto svolgimento dei controlli interni, oltre che 
i suoi atti e attività. Questo collegamento dispone che la Corte debba da un lato “testare” 
l‟efficienza del sistema, dall‟altro riferire ai propri referenti utilizzando le risultanze dei 
sistemi interni stessi.  
Come per tutti i processi di controllo, anche nel caso della Corte, si valuta l‟aderenza 
dell‟attività del controllato ad un determinato standard, che nel caso del controllo 
antecedente è la norma giuridica, nel caso del controllo successivo sulla gestione è la 
corrispondenza con il risultato che mira a conseguire. 
Con riferimento ai due tipi di controllo operati dalla Corte occorre tenere a mente come il 
controllo preventivo di legittimità fosse assolutamente preponderante ed assorbisse quasi 
tutta l‟attività della Corte. A seguito poi della constatazione dell‟inefficienza ed inefficacia 
di questo tipo di controllo a cogliere il momento gestorio, essendo svolto su singoli atti e 
rilevando solo la conformità o difformità rispetto alle norme, si è operato un rinnovamento 
sull‟assetto normativo secondo cui la Corte svolge la propria attività.
47 
 
Nell‟ambito del controllo successivo si possono poi individuare controlli di tipo economico 
finanziario, per valutare la razionalità delle scelte in materia di spesa pubblica, e controlli 
sulla gestione, volti a valutare l‟efficacia dell‟attività di un ente visto nella sua globalità e 
nei singoli settori di attività.  
Al fine di facilitare i processi di controllo, oltre a un nuovo modello di organizzazione 
della pubblica amministrazione è stato introdotto, attraverso la Legge delega 94/1997 e il 
relativo decreto legislativo 279/1997, un bilancio pubblico strutturato per funzioni 
obiettive e per centri di responsabilità, con introduzione delle unità previsionali di base e 
abbandono della classificazione per capitoli. E' stato introdotto anche un nuovo sistema di 
classificazione della spesa per il bilancio dello Stato che, secondo il Dpef 2008-2011, 
dovrebbe facilitare la revisione dei programmi di spesa già in essere. Questa nuova 
struttura del bilancio prevede la riclassificazione delle risorse secondo due livelli di 
aggregazione: la missione ed i programmi. Le missioni rappresentano le funzioni 
istituzionali principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica; essi 
possono essere condivisi da più ministeri. Ogni missione si realizza concretamente 
attraverso i programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività all‟interno di ogni 
Ministero, indicano i risultati che l‟amministrazione è tenuta a fornire. I programmi sono a 
loro volta suddivisi in macroaggregati: funzionamento, interventi e investimenti. Questi 
sono le parti sottoposte al voto del parlamento e che costituiscono i principali riferimenti 
per sviluppare i parametri di controllo.  
Quanto alla forma organizzativa della Corte, attraverso cui vengono espletate le funzioni di 
controllo, individuiamo cinque Sezioni aventi sede a Roma e dette sezioni centrali con 
compiti peculiari, più le restanti Sezioni regionali.  
Le Sezioni centrali sono: 
1. la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e sugli atti delle 
Amministrazioni dello Stato. E‟ articolata in due collegi e supportata da cinque 
uffici con compiti istruttori; 
2. la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, 
articolata analogamente alla precedente;  
3. la Sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati dallo 
Stato; 
4. la Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali; 
5. la Sezione delle Autonomie, che si occupa degli andamenti aggregati della finanza 
regionale e locale e del coordinamento dell‟attività delle Sezioni regionali;
48 
 
Una delle innovazioni più rilevanti è costituita appunto dall'istituzione, in ogni Regione a 
statuto ordinario, di una Sezione regionale di controllo che sostituisce i precedenti 
“Collegio” e “Delegazione” e che sulla base dei rispettivi programmi di controllo, che 
tengono conto dei programmi nazionali e con questi si coordinino, svolge il controllo su:  
a) la gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali, con esito di referto ai 
consigli regionali  
b) gestione degli enti locali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche territoriali 
aventi sede nella Regione  
c) controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione. 
Infine un controllo di legittimità sugli alcuni degli atti adottati dalle amministrazioni dello 
stato aventi sede regionale
9
. 
 
 
2.3 Riordino del sistema dei controlli esterni e coordinamento coi controlli interni 
 
Nel contesto di un riordino dei sistemi di controlli interni, volti a correggere le scelte e gli 
standard operativi delle singole amministrazioni e con funzione di supporto al vertice 
amministrativo, svolto attraverso diversi interventi legislativi negli anni precedenti la 
riforma della Corte, s‟inquadra la legge 20\1994, che ridisegna il controllo esterno 
esercitato dalla Corte sulle amministrazioni. Le innovazioni introdotte da detta legge sono: 
1. individuazione di una serie tassativa di atti sottoposti al controllo preventivo di 
legittimità; 
2. introduzione di un controllo successivo, annualmente programmato, sulla gestione 
di tutte le amministrazioni pubbliche, fondato sulla verifica della legittimità e 
regolarità delle gestioni stesse e sull‟accertamento della rispondenza dei risultati 
dell‟attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge; 
3. espresso raccordo della Corte dei conti con gli organi di controllo interno delle 
amministrazioni e utilizzo complementare dell‟esito di altri controlli nell‟esercizio 
del controllo sulle gestioni; 
4. introduzione nei confronti delle amministrazioni regionali, di un controllo sulla 
gestione concernente “il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di 
principio e di programma”; 
                                                 
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 La riorganizzazione delle sezioni di controllo della Corte dei conti è passata attraverso  la Deliberazione del 
16 Giugno 2000, n. 14 delle sezioni riunite.
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5. generalizzazione di una funzione di referto al Parlamento e ai Consigli regionali 
sull‟esito del controllo successivo; 
6. relazione più stretta con le amministrazioni interessate dall‟esercizio del controllo 
con “osservazioni” cui esse sono tenute a rispondere comunicando alla Corte e agli 
organi elettivi le misure consequenzialmente adottate. 
Per la Corte costituzionale questa riforma ha comportato una riduzione di rilievo dell‟area 
di controllo preventivo di legittimità, e un rilievo primario al controllo sulla gestione. Oltre 
a questo, riconosce la possibilità di impugnare davanti alla stessa Corte costituzionale 
questioni di legittimità relativamente a leggi che comportino scostamenti tra entrate e spese 
tali da determinare effetti modificativi dell‟equilibrio di bilancio, mentre non è possibile 
muovere questioni di legittimità a seguito di controlli sulla gestione. In ordine proprio al 
controllo sulla gestione, la Corte costituzionale con la sentenza 29/1995 individua le 
caratteristiche dell‟istituto; secondo questo giudizio il suddetto controllo non rappresenta 
attuazione dell'art. 100 Cost., ma qualcosa di essenzialmente diverso. Non previsto ma 
neppure precluso dalle norme costituzionali. Secondo la Corte costituzionale il controllo 
sulla gestione evidenzia un rapporto fortemente collaborativo della Corte dei conti nei 
confronti delle amministrazioni interessate, mira a processi di autocorrezione, ed i 
parametri, i criteri di valutazione ed i modelli operativi possono anche non essere definiti a 
livello normativo, ma essere elaborati dallo stesso organo di controllo sulla base delle 
conoscenze tecnico-scientifiche delle discipline economiche, aziendalistiche e statistiche, 
nonché della contabilità pubblica; analogamente la Corte si è espressa con la decisione n. 
470/1997, a cui dire vi deve essere un‟applicazione uniforme a tutte le amministrazioni 
pubbliche delle nuove regole, proprio in ragione del fine ultimo dell‟introduzione in forma 
generalizzata del controllo sulla gestione, che è quello di favorire una maggiore 
funzionalità. Più che controllo neutrale si arriva a inquadrare una forma di interazione che 
sfuma nella consulenza. Pur essendo insindacabili le determinazioni della Corte dei conti, 
fondata sulla connotazione del controllo come funzione neutrale ed imparziale, sono 
sindacabili invece gli atti con cui la Corte dichiara di voler sottoporre a verifica la gestione 
di determinati enti pubblici. La legge 20/1994 prevede, in via generale, che il compito di 
accertare la rispondenza dei risultati dell‟attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla 
legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi del suo svolgimento, venga attuato 
anche in base all‟esito di altri controlli. In questo senso il sistema di controllo interno, 
istituito in tutte le pubbliche amministrazioni dal D.Lgs 29/1993, poi modificato dal D.leg 
286/1999 dovrebbe formalizzarsi in una serie di strutture atte a:
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a) verificare la legittimità e regolarità amministrativa e contabile; 
b) controllare la gestione; 
c) valutare la dirigenza; 
d) valutare e controllare le strategie in atto; 
Si richiede dunque un convergere dei controlli verso una finalità unitaria, che è quella di 
assicurare una gestione regolare e “sana”, rispetto dei vincoli di equilibrio finanziario e 
buon andamento, avendo tuttavia ben presente e salvaguardando la specificità e la 
autonomia dei diversi controlli (cfr Lazzaro 2010).  
 
 
2.4 Controllo Successivo sulla Gestione 
 
Il nuovo modello del controllo sulla gestione è la più importante novità della riforma del 
1994; non dovrebbe costituire una novità assoluta, dal momento che il magistrato contabile 
era già titolare, nell'ambito delle sue competenze, del controllo successivo sulla gestione 
del bilancio dello Stato nonché sulla gestione finanziaria degli enti cui lo stato contribuisce 
in via ordinaria; ancora prima, ai sensi del Testo Unico del 1934, la Corte comprendeva tra 
le sue competenze: il controllo sui conti consuntivi delle gestioni fuori bilancio, sui 
rendiconti amministrativi dei funzionari delegati a spendere attraverso accreditamento di 
spesa direttamente intestato su capitoli di bilancio e  controllo mediante vigilanza sulle 
entrate dello Stato. In realtà, nessuna di tali prescrizioni aveva avuto un seguito da parte 
della Corte, tale da individuare un vero e proprio controllo sulla gestione, visto che quella 
sulla gestione del bilancio dello Stato era sfociata nell'attività di referto da intendere come 
funzione distinta ed autonoma rispetto al controllo, mentre l'attività di controllo sugli enti 
sovvenzionati si era ridotta ad un controllo di regolarità contabile e di soli risultati 
finanziari e nel mentre, anche il controllo sull'entrata si era ridotto ad una minimale 
regolarità contabile.  
Si presentava comunque l'esigenza di un controllo sull'agire globale delle amministrazioni 
che sfuggiva metodicamente e strutturalmente al controllo di legittimità; ciò che doveva 
essere osservato era, infatti, anche ciò che non veniva fatto, ovvero gli atti non emanati, in 
ottica di raggiungimento di uno scopo e di una gestione improntata all'utilizzo più 
efficiente delle risorse. L'ambito in cui va ad operare il controllo successivo di gestione è 
definito dall'art. 3, comma 4, L. 20\1994, come poi modificato dalla L. 639\1996, che 
dispone: “La corte svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione