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Premessa
Il problema della giustizia è strettamente legato
all’economia, la quale ne risente fortemente. L’intuizione degli ultimi
dieci anni è stata quella di incentivare e perfezionare ogni sistema di
risoluzione alternativo a quello ordinario. Partendo dagli effetti nega-
tivi che la lentezza della giustizia provocava sul mercato unico si è da-
to il via ad una rivoluzione epocale e necessaria. L’Europa già da
tempo aveva notato come i costi ed i tempi della giustizia, insieme alle
differenti norme processuali, frenassero la scambio transfrontaliero di
beni, così ha prima invitato e, poi, obbligato i paesi membri a dar vita
a sistemi alternativi che dovevano raggiungere un obiettivo per certi
versi irraggiungibile: la giustizia rapida, certa ed inesorabile.
In questo contesto storico nasce l’Arbitro Bancario Finan-
ziario, il quale non è il “paladino della giustizia” , ma più semplice-
mente è un organo che ha il compito di risolvere il contenzioso nato
tra clienti e intermediari.
Il suo successo è scritto nelle tabelle che ogni anno mostra-
no come l’ABF venga a conoscenza e risolva molte liti, ma forse pro-
prio il sempre crescente utilizzo potrebbe essere il tallone d’Achille
dell’attuale assetto. L’ABF, così come strutturato, è funzionante ed ef-
ficiente ma, se dovesse essere afflitto da un numero improponibile di
contenziosi, potrebbe risultare inefficacie. Quindi, appare opportuno
un aggiornamento poiché, dato il sempre maggiore successo che ri-
scuote, risulta necessario aumentare i collegi o creare dei distaccamen-
ti ulteriori.
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Le materie di sua competenza sono numerose, ma sicura-
mente tra le più attuali risulta primeggiare quella relativa ai servizi di
pagamento, in quanto il modo classico di pagare è stato spazzato via
dall’avvento di internet e di tutta la tecnologia telematica che lo ha se-
guito. Quello che trent’anni fa risultava impensabile, pagare la spesa
utilizzando una scheda magnetica, oggi è prassi e quello che prima era
normale, pagare l’auto in contanti o con assegno, oggi è assolutamente
eccezionale.
Prima di analizzare la coerenza delle decisioni assunte
dall’ABF nel suddetto ambito è necessario capire come si può inqua-
drare l’Arbitro nel sistema delle ADR. Poi, se ne dovrà analizzare la
struttura, la competenza e gli aspetti critici, solo così si potrà dare il
giusto peso ad ogni decisione presa e comprendere le dinamiche che
l’hanno resa possibile.
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1.1 Le alternative Dispute Resolution (ADR) come fe-
nomeno d’importazione: dall’origine statunitense
all’impulso europeo.
L’acronimo anglosassone ADR (Alternative Dispute Reso-
lution) individua un sistema di risoluzione delle controversie alternati-
vo rispetto a quello giurisdizionale, che ha lo scopo di creare una vali-
da scelta della quale beneficino soprattutto i consumatori che rappre-
sentano, per definizione, la parte contraente più debole.
Il sistema della tutela alternativa non è originario del nostro
ordinamento
1
. La sua creazione è datata 1768, poiché con l’istituzione
del tribunale arbitrale, per opera della camera di commercio di New
York, riservato alla risoluzione delle controversie mercantili, si passa
da un sistema di risoluzione interno al processo a un sistema che cede
alla scelta di libertà dell’autonomia privata.
Le ADR si esprimono negli Stati Uniti d’America attraverso
qualunque procedimento che sia alternativo
2
al processo giurisdizio-
1
Vale la pena ricordare che già il legislatore monarchico del 1865 nel Codice di procedu-
ra civile individuava la figura dei conciliatori, ai quali era dato il potere di comporre la
controversia su richiesta delle parti: “i conciliatori, quando ne siano richiesti, devono a-
doperarsi per comporre le controversie”. La conciliazione costruita nel codice del 1865
non era alternativa, giacché si svolgeva durante il procedimento anche se nella fase pre-
liminare.
2
Per COMOGLIO, Mezzi alternativi di tutela e garanzie costituzionali, in Riv. dir. proc.,
2000, p.322, esistono due tipologie di alternatività : “la prima è esterna al processo e
comprende i mezzi di tutela che sono a quest’ultimo radicalmente alternativi, mirando a
prevenirlo o, comunque, a sostituirsi integralmente ad esso. La seconda è, invece, interna
e comprende quei mezzi tecnici di tutela endoprocessuale, che non possono dirsi pro-
priamente alternativi al processo, in quanto ne presuppongono il già avvenuto promovi-
mento, ma si configurano come alternativi al suo corso ulteriore e soprattutto come alter-
nativi alla decisione finale”.
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nale: dalla negoziazione, alla mediazione, all’arbitrato fino alla com-
binazione di questi ultimi due, la c.d. “med-arb”.
Sono fenomeni eterogenei che si caratterizzano per il fatto
che risolvono la controversia senza l’intervento autoritativo del giudi-
ce. Questo è possibile poiché essi si basano sul potere che le parti de-
volvono ad un terzo per decidere la loro controversia.
3
Le motivazioni che hanno spinto alla creazione di un siste-
ma di “giustizia privata” sono pratiche e si possono racchiuderle in
due punti:
diminuire il carico lavorativo delle corti, le quali non obe-
rate più di liti minori
4
, potranno giudicare in tempi rapidi e certi;
risparmiare tempo e denaro.
Per la nascita delle ADR tuttavia non sono sufficienti le esi-
genze pratiche appena elencate, perché la “cultura” che portò
all’esistenza di tale sistema ha alla base due temi predominanti,
tutt’altro che pratici:
a) il controculturalismo;
b) la critica dell’ipertrofia giuridica.
5
Il controculturalismo è un movimento che ha origine negli
anni Settanta e le idee che sin dall’ora ha esposto evidenziano la sfi-
ducia e la diffidenza nei confronti del sistema di risoluzione delle con-
3
Così, F.CINTIOLI, Le tecniche di alternative dispute resolution nelle controversie della
Pubblica Amministrazione, in Dir. proc. amm., 2009, p.918, il quale aggiunge: “sono
procedure informali, semplici, rapide, flessibili e favoriscono l’accesso alla giustizia: so-
no metodi amicali o sussidiari alla giurisdizione”.
4
Definite “bagatellari”( c.d. small claims) da COMOGLIO op. cit., p. 326; v. anche GIOIA,
Il nuovo “pacchetto” della Commissione europea sull’ADR, in Corr. giur., 2012, p. 700;
CARRIERO, Crisi del processo civile e giustizia stragiudiziale: l’<<ombudsman>> ban-
cario,in Foro it., 2002, p. 249.
5
Cfr. O.G: CHASE, I metodi alternativi di soluzione delle controversie e la cultura del
processo: il caso degli Stati Uniti d’America, in L’altra giustizia, a cura di V. Varano,
Milano, 2007, pp. 144 ss.
~ 7 ~
troversie affidato in via esclusiva alle corti. Le idee in questione chie-
dono ed augurano la creazione e diffusione di metodi alternativi, per
evitare la sottoposizione gerarchica della risoluzione delle controver-
sie: cioè evitare che la risoluzione della controversia sia disposta dalla
corte senza dare alle parti la possibilità di partecipare alla decisione
finale. Secondo tale teoria, risolvendo il contenzioso attraverso stru-
menti non litigiosi, quali la mediazione, si potrà rendere la società
meno egoista, favorendo i rapporti tra gli individui e scongiurando co-
sì contese inutili. I controculturalisti affermano che, se ogni conten-
zioso venisse mediato e deciso secondo equità e ragionevolezza non
saremmo più soggetti ad una decisione imposta dall’alto, ma, favoren-
do i rapporti tra individui, potremmo raggiungere la giustizia, quanto
meno equa.
La critica all’ipertrofia giuridica è coeva rispetto al contro-
culuralismo e può essere datata esattamente 1976. In occasione del
settantesimo anniversario della celebre conferenza di Roscoe Pound
6
sulla riforma giudiziaria, il relatore, lo Chief Justice della corte su-
prema Warren E. Burger, identifica l’inefficienza
dell’amministrazione della giustizia, auspicando l’utilizzo di strumenti
e organismi alternativi al processo giurisdizionale
7
. Il Presidente Bur-
ger aveva già individuato l’inefficacia dei sistemi tradizionali di giu-
stizia e al tempo stesso l’unica cura possibile. Secondo lo stesso presi-
6
R. POUND, The Causes of popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, in
American Bar Association Reports, n.29,1906.
7
Cfr. C. TROISI, La mediazione obbligatoria alla luce del d.lgs 28/2010, in Comp. dir.
civ., 2011, p.1; SCARCHILLO, La mediazione e la conciliazione nei sistemi di common
law: gli Stati Uniti, in La mediazione nelle controversie civili e commerciali. II. Problemi
di diritto civile, commerciale, comparato, a cura di Briolini e Gambini, Padova, 2012, p.
343.
~ 8 ~
dente per mantenere il senso di giustizia dei cittadini e non minare
l’autorità delle corti si devono usare le ADR
8
.
Motivi sia teorici che pratici hanno portato a un’esplosione
dell’uso delle ADR nei sistemi di common law. Meno agevole è stata
la diffusione nei paesi della tradizione di civil law come il nostro.
Le maggiori difficoltà sono state causate da quello che i co-
stituzionalisti chiamano forma di Stato cioè il rapporto fra individuo e
autorità, che incide anche sul terreno della giurisdizione.
Il percorso seguito dalla forma di Stato italiana è stato carat-
terizzato da una prima fase democratica che ha posto l’accento
sull’“eguaglianza”, ed un secondo momento nel quale si sono preferite
le ragioni liberali. Negli Stati Uniti d’America le ADR nascono e
prendono piede con più facilità; già i Founding Fathers disegnarono
un sistema incentrato sulla libertà personale, incentivando il più possi-
bile l’autonomia del privato, che porterà a uno sviluppo deciso della
giustizia privata cioè affidata ai privati sulla base della volontà nego-
ziale delle parti in conflitto
9
.
Leggendo la gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento, si
comprende come ogni volta che vengono importati degli istituti, in
questo caso un sistema, si deve controllare che essi non cozzino con la
nostra “legge fondamentale”.
Una prima apertura alle ADR è stata data dalla legge cost.
del 2001. L’individuazione nell’art.118 Cost. del principio di sussidia-
rietà non ha riscontri solo nella materia amministrativa, ma produce i
suoi effetti anche nel campo giurisdizionale. Secondo il principio
all’art.118 Cost. si subordina il pubblico al privato. Pertanto la tutela
8
Cfr. T. E. FROSINI, Un diverso paradigma di giustizia: le Altermative Dispute Resolu-
tion, in AGE, 2011, p.50.
9
Sul punto,v. FROSINI, op. cit., pp. 46-48.