la struttura, i criteri di assegnazione del rating, l'orizzonte temporale di valutazione ... Nella parte 
conclusiva del capitolo sono trattati i requisiti specifici minimi per la stima dei diversi fattori di 
ponderazione descritti nel capitolo precedente. Il Quarto Capitolo fa invece riferimento ai pro e 
contro dell'utilizzo dei metodi IRB partendo innanzitutto dagli effetti quantitativi del Nuovo 
Accordo derivanti da uno studio del Comitato di Basilea del maggio 2003 chiamato"Quantitative 
Impact Study 3 (QIS3)". Il capitolo prosegue facendo un breve cenno all'impatto dei metodi IRB 
in Italia e in particolare ad uno studio della Banca d'Italia sulla classificazione delle imprese 
italiane nelle diverse classi di rating. A  fine capitolo sono evidenziati alcuni vantaggi dei metodi 
IRB ed alcuni aspetti critici della produzione degli stessi; in particolare viene fatto riferimento al 
ruolo delle garanzie. Il Quinto capitolo è intitolato "Il sistema di rating adottato dal Gruppo 
Sanpaolo IMI". La scelta dell'analisi di questo gruppo deriva dal fatto che questo gruppo già dal 
1997, e quindi molto prima dell'introduzione della nuova normativa, ha optato per un radicale 
cambiamento delle metodologie utilizzate per il calcolo dei rating spostandosi verso modelli 
interni di qualificazione del merito creditizio. Il capitolo si articola in una breve introduzione per 
poi procedere sottolineando l'importanza per il gruppo di stimare internamente i modelli di 
rating, per poi passare ai modelli di rating utilizzati e in particolare al modello Corporate 
Domestico - Middle Market. Il capitolo prosegue con la descrizione della risposta di Sanpaolo 
Imi a Basilea 2 come risulta da un'intervista fatta da Banca Europa a Renato Maino (Risk 
Management di Sanpaolo IMI). La parte finale del capitolo si occupa dell'analisi del rischio di 
credito del gruppo derivante dai dati del Bilancio Consolidato 2005; è fatto riferimento alla 
distribuzione e alla concentrazione del credito nel portafoglio del gruppo, alla qualità del credito 
e quindi agli indici di rischiosità, al patrimonio di vigilanza accantonato per far fronte al rischio 
di credito e in particolare alla classificazione delle esposizioni in base a rating esterni ed interni. 
Il capitolo si chiude con una panoramica sull'introduzione dei metodi IRB nei principali gruppi 
bancari italiani da come risulta dai dati derivanti dai bilanci consolidati 2005. L'ultimo capitolo è 
infine dedicato alle conclusioni.      
 
 
 
 
 4
1. IL NUOVO ACCORDO DI BASILEA 2 
1.1 INTRODUZIONE A BASILEA 2 
Le riforme degli ultimi anni (diritto societario, diritto del lavoro, tassazione dei redditi, 
introduzione degli IAS, riforma del diritto fallimentare, Accordo di Basilea) hanno rifondato i 
pilastri del nostro sistema economico quale immediata conseguenza di una reazione repentina 
all’avanzata di economie meno regolamentate, poco appesantite e, pertanto, più competitive.
 
Si tratta di interventi strutturali di regolamentazione che hanno lo scopo di costruire le basi per 
un nuovo modello imprenditoriale. Essi coinvolgono diversi aspetti dell’azienda: la governance 
ed il controllo, il contenuto e la redazione del bilancio, gli strumenti di finanza d’impresa, il 
processo di affidamento da parte delle imprese, le condizioni di crisi delle imprese, ecc…
2
Tra le tante novità che aleggiano sul mondo imprenditoriale quella considerata in questo lavoro è 
Basilea 2 cioè un nuovo Accordo del gennaio 2001 (The New Basel Capital Accord) i cui lavori 
preparatori sono stati avviati nel 1999 dal Comitato, costituito alla fine del 1974 e composto dai 
governatori delle Banche Centrali dei Paesi del G10 (Canada, Francia, Germania, Italia, 
Giappone, Lussemburgo, Olanda, Svezia, Svizzera, Stati Uniti), che ha sede presso la BRI 
(Banca dei Regolamenti Internazionali), appunto, in Basilea. 
3
Tale Accordo segue quello già sottoscritto nel 1988 nel quale si stabilì, in sostanza, per le banche 
la costituzione di un patrimonio di vigilanza a fronte dei rischi assunti nello svolgimento delle 
loro attività, fissando un coefficiente patrimoniale dato dal rapporto tra patrimonio di vigilanza e 
attività ponderate per il rischio pari all'8%. La ponderazione delle attività dipende dalla tipologia 
di controparte che acquisisce il credito bancario. Ad esempio, secondo la regolamentazione di 
Basilea 1, il credito alle imprese è ponderato al 100%, cioè il coefficiente patrimoniale (8%) 
viene calcolato sul totale del prestito erogato. Pertanto, per 100 euro di credito erogato ad 
un’impresa, 8 euro devono essere accantonati a riserva. 
L’Accordo di Basilea 2, la cui bozza definitiva è stata approvata nel giugno 2004 e la cui 
efficacia decorre a partire dal 2007, riguarda il mondo bancario e non ha valenza legislativa, ma 
definisce solo delle best practices che dovranno essere recepite dalla normativa di tutti i Paesi 
firmatari. L’ obiettivo assegnato al Nuovo Accordo è superare i limiti dell’Accordo del 1988 
migliorando il livello di convergenza tra il capitale economico ed il capitale di vigilanza delle 
banche. 
                                                 
2 cfr. www.miranet.it, Portale per la cultura d'impresa, Dossier: L'Accordo di Basilea 2,  Introduzione 
3 cfr. A. Bonifazi (2004) Basilea 2: il nuovo merito del credito, pag. 16 e ss; G. De Laurentis, F. Saita, A Sironi 
Bancaria Editrice (2004), Rating interni e controllo del rischio di credito, Esperienze, problemi, soluzioni, Bancaria 
Editrice; Andrea Sironi (2000), I rating interni e i modelli per la gestione del rischio di credito; 
www.analisiaziendale.it;  
www.basilea2.it 
 5
Il Nuovo Accordo di Basilea modifica i criteri per la costituzione del patrimonio di vigilanza, 
introducendo il rating per la misurazione del rischio di credito e la quantificazione della riserva 
patrimoniale delle banche. Il provvedimento ha come destinatari le banche, tuttavia l'utilizzo del 
rating determinerà importanti cambiamenti anche per le imprese. Più in particolare, Basilea 2 è 
un sistema di regole volte ad assicurare la stabilità patrimoniale delle banche, a garanzia di 
coloro che vi hanno depositato i propri risparmi.
4
  
Il Nuovo Accordo di Basilea 2 è articolato in macro capitoli, detti i "tre pilastri":  
1. Requisiti patrimoniali minimi: il primo pilastro illustra le regole per calcolare i requisiti 
di capitale minimo richiesto a fronte delle attività bancarie e i criteri per misurare 
l'esposizione delle banche alle tre categorie di rischio: di credito, di mercato e operativo.  
2. Controllo prudenziale: Il secondo pilastro promuove la collaborazione attiva tra le 
banche e le Autorità di Vigilanza Nazionali chiamate ad esprimere un giudizio 
sull'adeguatezza del controllo dei rischi messo a punto in ciascuna banca. La Banca 
d'Italia, Autorità di Vigilanza preposta per l'Italia, verifica la compatibilità dei metodi di 
calcolo adottati dalle singole banche, il rispetto dei vincoli organizzativi e la conformità 
delle procedure di gestione del rischio con quanto previsto dal Comitato di Basilea.  
3. Disciplina di mercato: Il terzo pilastro definisce le modalità e i contenuti della 
comunicazione delle banche al mercato sui rischi assunti e sui metodi usati nella loro 
misurazione, valutazione e gestione. In questo modo, Basilea 2 affida al mercato la 
funzione di incoraggiare la trasparenza dell'attività bancaria nella gestione dei rischi. 
5
 
 6
 
 
 
 
 
                                                 
4 cfr. www.pmi.bpm.it 
5 cfr. www.miranet.it, Portale per la cultura d'impresa, Dossier: L'Accordo di Basilea 2; www.pmi.bpm.it;  Bonifazi 
Alberto (2004), Basilea 2: il nuovo merito del credito, pag. 34-35 
6 cfr. Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti, Gruppo di studio Finanziamenti, Contributi ed 
Agevolazioni, Basilea 2 (agevolazionifinanziarie.consrag.it); Fortuna Fabio (2005),Effetti di Basilea 2 sull'economia 
di banche e imprese, pag. 24 -25, Wanda Cornacchia di Confindustria, Il nuovo accordo di Basilea sui requisiti 
patrimoniali delle banche, Nota dal C.S.C., 2 Dicembre 2002 
 6
1.2 IL PRIMO PILASTRO: I REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI 
Il patrimonio è ritenuto una grandezza fondamentale nel misurare la capacità operativa della 
banca di far fronte ai rischi derivanti dall’esercizio delle proprie attività. Il patrimonio di 
vigilanza costituisce il fondamento delle regole di vigilanza prudenziale; la sua consistenza 
rispetto ai rischi tipici dell'attività bancaria consente di valutare l'adeguatezza e la solidità 
patrimoniale dell'impresa. 
7
Esso può essere definito come il "cuscinetto" di sicurezza a tutela dei creditori della banca dagli 
effetti di perdite dovute ad eventi rischiosi. E' costituito dal patrimonio di base più il patrimonio 
supplementare, al netto delle deduzioni. 
Gli elementi patrimoniali che costituiscono il patrimonio di base (previa deduzione delle azioni 
proprie, dell'avviamento, delle immobilizzazioni immateriali, delle perdite registrate in esercizi 
precedenti e in quello in corso) sono i seguenti: 
¾ il capitale versato;  
¾ le riserve;  
¾ il fondo per rischi bancari generali;  
¾ gli strumenti innovativi di capitale.  
La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le 
loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.  
Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi: 
¾ le riserve di rivalutazione; gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività 
subordinate;  
¾ il fondo rischi su crediti, al netto delle minusvalenze nette su titoli e degli altri elementi 
negativi;  
¾ le plusvalenze o le minusvalenze nette sulle partecipazioni.  
Dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare sono dedotti le 
partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e i prestiti subordinati detenuti nei 
confronti di banche e società finanziarie 
8
. Basilea 2 definisce come indicatore della adeguatezza 
del capitale di vigilanza delle banche il Total Capital Ratio: il rapporto tra il capitale da 
                                                 
7 cfr. Fortuna Fabio (2005), Effetti di Basilea 2 sull'economia di banche e imprese pag. 65 e ss; G. De Laurentis, 
F.Saita, A. Sironi (2004) Rating interni e controllo del rischio di credito, Esperienze, problemi, soluzioni, Bancaria 
Editrice  
8 cfr. Normativa di Vigilanza Banca d'Italia per una definizione dei limiti alla composizione del patrimonio di 
Vigilanza 
 7
accantonare per far fronte alle tre tipologie di rischio e il totale delle attività pesate per la loro 
rischiosità. Questo rapporto non deve essere inferiore all'8%.
9
 
TOTAL CAPITAL RATIO = Capitale di vigilanza 
          Attività Ponderate 
     Rischio di credito 
      Rischio di mercato ponderato 
     Rischio operativo 
 
Esso descrive inoltre i metodi di misurazione e di calcolo del capitale da accantonare riferiti alle 
diverse tipologie di rischio:  
1. Rischio di mercato: è il rischio di perdite sostenute dalla banca e originate da variazioni 
sfavorevoli dei prezzi degli strumenti finanziari (tassi di interesse, di cambio, corsi 
obbligazionari, ecc...).  
2. Rischio operativo: è il rischio di perdite derivanti da errori umani, problemi tecnici o di 
procedura, e comunque non attribuibili al comportamento dei debitori o agli eventi di 
mercato.  
3. Rischio di credito: è il rischio di perdite future su un credito per insolvenza del debitore, 
rischio di non recupero, rischio di esposizione o deterioramento della qualità del debitore. 
Nella valutazione del rischio di credito si considerano poi riduzioni ottenibili attraverso 
garanzie reali e strumenti di copertura (garanzie personali e derivati creditizi), detti 
mitigatori del rischio. 
10
 
 
In base alla disciplina di Basilea 2, le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza pari 
almeno al 8% degli impieghi erogati (banking book), ponderati sulla base delle caratteristiche del 
rischio di credito, operativo e di mercato.  
       Patrimonio di vigilanza 
     ≥ 8% 
 >  8% 
Impieghi ponderati per il rischio  
                                                 
9 cfr. Comitato di Basilea, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, 
Banca dei Regolamenti Internazionali, Giugno 2004  
10 cfr.www.pmi.bpm.it 
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