80 di conversione del d.l. 35/05. Tale legge contiene “disposizioni 
urgenti di modifica del codice di procedura civile”, alcune delle 
quali con efficacia a partire dal 1/1/2006, altre efficaci per i giudizi 
iniziati dopo tale data. In seguito, hanno ulteriormente inciso sul 
processo di esecuzione sia la legge 263/2005, sia la legge 52/2006, 
che determinano quello che è l’attuale assetto di esso. 
Il processo esecutivo costituisce oggetto della disciplina contenuta 
sia nel terzo libro del codice di procedura civile “del processo 
d’esecuzione”, sia nel codice civile, specificamente nel libro VI, 
titolo IV. Così come il processo di cognizione anche la disciplina 
del processo esecutivo è di tipo descrittivo. Essa consiste, cioè, in 
un insieme di norme che prescrivono e contestualmente descrivono 
lo svolgimento del processo nel suo estrinsecarsi mediante atti 
interconnessi logicamente e giuridicamente.
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Il processo d’esecuzione attiene a quella che potremmo definire 
attività giurisdizionale esecutiva, rientrante  nel più ampio 
panorama dell’attività giurisdizionale in generale.  
Le sue caratteristiche fondamentali possono essere individuate, se si 
effettua una analisi comparativa rispetto all’attività giurisdizionale 
di cognizione , sia sotto il profilo strutturale che funzionale. Il 
                                                 
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 Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol.4, l’esecuzione forzata, diciassettesima 
edizione,cap1,par1 
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connotato fondamentale dell’attività giurisdizionale esecutiva è dato 
dal suo obiettivo, che sta nel conseguire l’attuazione pratica, 
materiale della regola, anche in via coattiva, senza che sia 
necessario il consenso del soggetto obbligato.  
La cognizione vuole, invece, conseguire l’individuazione certa della 
regola di diritto da applicare alla fattispecie, cioè verificare la 
volontà normativa rispetto al caso di specie. 
L’esecuzione forzata serve a realizzare quella concreta volontà 
risultante da precedente accertamento giurisdizionale, facendo 
praticamente conseguire il bene della vita garantito.
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La volontà di legge è anche nota come diritto o rapporto giuridico o 
di diritto o situazione giuridica sostanziale. Essa diviene concreta 
quando, da astratta e ipotetica come è nella norma codificata, si 
avvera nel fatto giuridico da questa considerato. 
Per bene della vita deve intendersi un dare ( ad esempio una somma 
di danaro o altra cosa) o un fare altrui ma anche un non fare. Bene, 
per la verità, è anche la semplice certezza giuridica ( di una 
determinata volontà di legge), di cui al mero accertamento capace 
di giudicato, ovvero la modificazione dello stato giuridico 
                                                 
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 Citazione di Chiovenda, tratta da “Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico” di P. Castoro, 
ed. 2006 
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preesistente o la produzione di un nuovo status di cui 
all’accertamento costitutivo.
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Quando ad una concreta volontà di legge, che si dirige sempre ad 
un determinato soggetto, manca lo stato di fatto corrispondente, è 
segno che è stata lesa da quel soggetto. Tale lesione pretende come 
suo seguito la sanzione riparatoria, che può concretizzarsi 
nell’adempimento tardivo dell’obbligato e, solo in mancanza, 
dell’esecuzione forzata.
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Dunque, possiamo dire che l’esecuzione forzata è sempre un 
posterius di una precedente lesione della concreta volontà di legge, 
inoltre essa è sempre satisfattiva, s’intende, ovviamente, in senso 
processuale.
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Dal punto di vista strutturale, ciò che connota l’esecuzione è il 
possibile uso della forza per superare eventuali resistenze soggettive 
di chi subisce l’intervento. Proprio tale possibilità, il più delle volte 
ne rende inutile l’impiego.
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 “Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico” di P. Castoro, ed. 2006 
 
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 “Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico” di P. Castoro, ed. 2006 
 
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 “Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico” di P. Castoro, ed. 2006 
 
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 Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima edizione, 
cap. 1, par. 2 
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In sintesi , possiamo dire che l’attività  di cognizione opera 
nell’ambito del “conoscere” , mentre l’attività giurisdizionale 
d’esecuzione opera nell’ “agire”. 
E’ possibile individuare una sorta di connessione fisiologica, tra 
attività giurisdizionale di cognizione e d’esecuzione. Quando 
l’ordinamento ha conseguito un alto grado  di certezza 
sull’esistenza di un diritto, pur dovendo confidare 
sull’adempimento spontaneo del soggetto passivo, non può non 
prevedere l’ipotesi che tale adempimento spontaneo non si 
verifichi.  
Si vuole dire, che è caratteristica propria di ogni ordinamento 
apprestare strumenti idonei a soddisfare il diritto al di fuori della 
volontà del soggetto passivo o addirittura contro di essa. 
Acclarato che l’azione esecutiva  tende a dare esecuzione materiale 
ad un diritto sostanziale e che ciò presuppone un previo 
accertamento di tale diritto, si ricava che l’elemento fondamentale 
che legittima l’esecuzione è l’accertamento del diritto. Ciò 
rappresenta la condizione essenziale per l’azione esecutiva.
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 Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima edizione, 
cap. 1, par. 2 
 
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Deve trattarsi di un accertamento idoneo a rappresentare il diritto in 
tutti i suoi elementi, soggettivi ed oggettivi ed a documentarlo 
all’organo esecutivo. 
Questo accertamento, che quindi permetterà all’organo esecutivo di 
operare, è il titolo esecutivo, contenente il diritto cui dare materiale 
esecuzione. 
Con il termine titolo esecutivo ci si riferisce contestualmente al 
documento che contiene l’accertamento ( es. copia della sentenza 
spedita in forma esecutiva, cambiale,assegno,ecc) e all’atto di 
accertamento in esso contenuto ( es. sentenza come 
provvedimento).
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Il titolo esecutivo è la condizione essenziale per procedere 
all’esecuzione forzata, in quanto in esso troviamo rappresentato 
l’interesse ad agire, la legittimazione ad agire e la possibilità 
giuridica.  
L’interesse ad agire, così come la possibilità giuridica, è implicito 
nel fatto che il diritto è accertato come eseguibile. La legittimazione 
ad agire è implicita nella coincidenza tra i soggetti dell’azione 
                                                 
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 Crisanto Mandrioli Diritto processuale civile,vol.4 l’esecuzione forzata,diciassettesima 
edizione,cap1,par.5 sull’azione esecutiva e il titolo esecutivo come unica condizione dell’azione 
esecutiva 
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esecutiva e del titolo esecutivo, in quanto l’azione esecutiva spetta a 
colui  che nel titolo risulta creditore.
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Dall’art 474 cpc si deduce che il titolo esecutivo è condizione 
necessaria e sufficiente per procedere; in tale norma, infatti, è 
espresso il principio per cui non è concepibile l’esecuzione forzata 
senza titolo. Principio rafforzato dalla legge 80/2005, per cui 
possono intervenire nell’esecuzione solo i creditori muniti di titolo 
esecutivo, ad eccezione dei sequestranti e privilegiati. Rispetto a 
questo impianto originario particolarmente rigido è intervenuta la 
legge 263/2005, la quale ha individuato una ulteriore categoria di 
creditori legittimati all’intervento, ossia i titolari  di diritti di credito 
derivanti dalle scritture contabili ex. art. 2214 c.c. 
L’art 474 cpc detta la disciplina del titolo esecutivo a cui è 
necessario fare un breve rinvio per comprendere quello che è la 
condicio sine qua non dell’espropriazione forzata e quindi anche 
dell’intervento.  
Tale disposizione afferma che “l’esecuzione forzata non può aver 
luogo se non muniti di titolo esecutivo” ,e precisa “ per un diritto 
certo, liquido, esigibile”. Liquidità sta a significare che il credito è 
                                                 
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 Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima edizione, 
cap. 1, par. 2 
 
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espresso in denaro o altre cose mobili fungibili in misura 
determinata. Esigibilità significa che il credito non è sottoposto a 
condizione o a termine o che questi si sono verificati o scaduti e ciò 
deve risultare dal titolo. La certezza  più che risultare dal titolo ne è 
una conseguenza, in quanto il titolo contiene un atto di 
accertamento che rende certo il credito. 
L’art 474 cpc individua quali sono i titoli esecutivi, classificandoli 
in tre gruppi in base alla loro natura.  
Abbiamo i titoli giudiziali, cioè di formazione giudiziale,  che sono 
il frutto di un processo di cognizione, come le sentenze ed ogni 
altro provvedimento giurisdizionale cui la legge attribuisce 
espressamente efficacia esecutiva. Gli altri due gruppi  sono formati 
da titoli esecutivi stragiudiziali, cioè essi contengono un 
accertamento che si è verificato al di fuori del giudizio, come le 
scritture private autenticate, relativamente agli obblighi di somme 
di danaro in essi contenuti, la cambiale e altri titoli cui la legge 
attribuisce espressamente la stessa efficacia, nonché gli atti ricevuti 
dal notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli dalla 
legge.
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 Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4 l’esecuzione forzata, diciassettesima edizione, 
cap.1, pg 41 
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Fin qui si è cercato di esporre quello che è il contesto generale in 
cui prende vita l’intervento dei creditori nell’esecuzione forzata. E’ 
necessario adesso passare all’analisi specifica dell’espropriazione 
forzata. 
 
 
 
 
1.1 Nozione, caratteristiche e finalità dell’espropriazione forzata e 
dell’intervento dei creditori nell’esecuzione forzata. 
 
L’espropriazione forzata è quella fase del processo esecutivo che 
consiste nel sottrarre coattivamente al debitore determinati beni 
appartenenti al patrimonio dello stesso e nel trasformarli, pure 
coattivamente, in denaro per la soddisfazione del creditore, vista la 
generica funzione di garanzia che il patrimonio ricopre rispetto ai 
crediti e che deriva dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 
c.c.
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 Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile,vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima 
edizione,cap. 3, pg 58 
 
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La norma cardine per comprendere questo fondamentale istituto è 
presente nell’art 2910 c.c., che è una delle norme fondamentali che 
concernono la tutela giurisdizionale, secondo il quale “il creditore 
per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del 
debitore secondo le regole del codice di procedura civile”.
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Questa è la fase centrale del processo d’esecuzione, il momento in 
cui si realizzano materialmente i diritti del creditore.  
Più nello specifico, mediante l’espropriazione forzata possono 
essere coattivamente soddisfatti crediti aventi ad oggetto somme di  
denaro, sia che questo rappresenti il loro oggetto originario, sia che 
i crediti siano stati trasformati in denaro in sede di cognizione in 
funzione della loro soddisfazione. Per questo motivo 
l’espropriazione forzata va a colpire, preferibilmente, il denaro del 
debitore o comunque i beni dello stesso che siano più facilmente 
trasformabili in denaro ( es. titoli di credito o oggetti preziosi). In 
ogni caso,  potrà riguardare qualsiasi bene suscettibile di 
valutazione economica e trasformabile in denaro: beni mobili, 
crediti, beni immobili.
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 Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima 
edizione,cap. 3, pg 58 
 
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 Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima 
edizione,cap. 3, pg 60 
 
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