2
dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, nonchè gli artt. 1 bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del 
decreto-legge 30 dicembre 1988 n. 551 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 febbraio 1989 n. 61”
1
-. 
A fianco alla espressa abrogazione delle disposizioni menzionate, la legge in 
questione ha adottato la tecnica di non applicare talune disposizioni in essa 
contenute a particolari categorie di contratti, anch’esse esplicitamente 
indicate. Il riferimento e’ al co. 2 dell’ art. 1 della nuova legge che prescrive 
la non applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 13 ai 
contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1 
giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che 
sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli artt. 1571 e ss. del 
codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al co. 3 
dell’ art. 2 della presente legge; agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale; agli 
alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche; e- fatto salvo l’art. 8- ai 
contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per 
soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le 
disposizioni di cui agli artt. 1571 e ss. del cod. civ. V’è da aggiungere che a 
tali ultimi contratti non si applica l’art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392. 
Si e’ detto a proposito della individuazione di quest’ultima categoria di 
contratti che “probabilmente la norma si riferisce  ai casi in cui il contratto sia 
stipulato da un ente territoriale, come un comune, per soddisfare esigenze 
abitative di carattere transitorio a favore o di un proprio funzionario o di 
sfrattati rientranti in una categoria protetta, in attesa che sia disponibile un 
alloggio di edilizia pubblica”.
2
 
                                          
1
 Recante “Misure urgenti per fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilità 
abitative”  
2
 G. Grasselli,”La locazione di immobili”, Padova, 1999, p.49 
 
3
Tuttavia, “siffatta tecnica legislativa”, si legge, “non può non suscitare 
perplessità per i problemi che determina nel momento applicativo”.
3
     
E cio’ risulta palesemente dalla formula più complessa adottata dal legislatore 
rispetto al passato. Infatti l’art. 26 della legge n. 392/78 individuava contratti 
ai quali espressamente non si applicavano tutte le disposizioni contenute nel 
Capo I, riguardanti la disciplina complessiva delle locazioni di immobili 
urbani adibiti ad uso di abitazione (vale la pena di ricordare che la rubrica 
dell’ art. 1 della l. 392/78 si riferiva alla locazione di “immobili urbani adibiti 
ad uso di abitazione”, mentre l’art. 1 della legge n. 431/98 menziona 
semplicemente gli “immobili adibiti ad uso abitativo”)
4
, invece l’art. 1 della 
legge 9 dicembre 1998 n. 431 enumera specificamente le  norme non 
applicabili che, tuttavia, non esauriscono l’ intera nuova disciplina delle 
locazioni abitative cui pure la legge si intitola. 
E, ancora, mentre per le prime quattro ipotesi di cui al citato art. 26 della 
legge n. 392/78 (“Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: 
a)alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, 
salvo che  il conduttore abiti stabilmente nell’immobile per motivi di lavoro o 
di studio; b)alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello 
Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle 
disposizioni vigenti; c)alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina 
dell’ edilizia convenzionata; d)alle locazioni relative agli immobili inclusi 
nelle categorie catastali A/8 e A/9”), la disapplicazione della legge era da 
considerarsi totale, per quanto riguardava l’ipotesi di cui all’art.26 co.1 lett. a)  
                                          
3
 V. Cuffaro, “La riforma delle locazioni abitative”, Ipsoa, 1999,p. 6 
4
 G.Grasselli, op.ult.cit., Padova, 1999, p.37 :”La definizione di immobile urbano 
sembrerebbe escludere tutti gli immobili posti al di fuori della c. d. cerchia urbana. Ma la 
giurisprudenza non ha seguito un criterio topografico per individuare le due categorie: la 
qualifica di urbano o di rustico dell’ immobile locato va infatti determinata in base, non 
alla sua ubicazione, ma alla sua destinazione”   
 
4
della legge n. 392/78, qualora il conduttore avesse abitato stabilmente nell’ 
immobile per motivi di lavoro o di studio era derogata la sola disposizione 
relativa alla durata minima quadriennale, rientrando la fattispecie nelle 
previsioni del co. 2 dell’ art. 1 ,l. n. 392/78.E’ qui opportuno soffermarsi sul 
percorso storico che ha seguito la categoria delle locazioni transitorie che e’ 
estranea al codice civile che non fissa alcun minimo di durata dei rapporti di 
locazione (per i limiti massimi si vedano gli artt. 1573 e 1607 cod. civ.).E’ 
solo con la l. 392/78 che le esigenze abitative del conduttore, prime relegate al 
rango di motivi individuali, divengono elementi indicativi della causa. “Il 
modello adottato nell’ art. 26 della legge n.392/78 trova il suo equilibrio nel 
binomio tra tutela del contraente debole e limitazioni dell’ autonomia 
privata”.  
5
 
Successivamente con l’entrata in vigore della legge 359/92, si e’ aperto un 
acceso dibattito in sede dottrinale che la Suprema Corte ha placato stabilendo, 
con nettezza, l’incompatibilità di contratti stipulati per esigenze transitorie del 
conduttore con il tipo introdotto dall’ art. 11 co. 2 della l. 359/92. A seguito 
della  l. n. 431/98 un contratto di locazione stipulato per esigenze abitative 
transitorie del conduttore prima dell’ entrata in vigore della riforma resterà 
assoggettato, fino alla sua scadenza, alla disciplina dell’ art. 26 della l. n. 
392/78 (norma, come si ricorderà, abrogata in relazione ai rapporti non in 
corso, dal 30 dicembre 1998);viceversa le locazioni transitorie rinnovate 
tacitamente ai sensi dell’art. 2, co. 6, della l. n. 431/98 sono disciplinate dal 
co. 1 dello stesso articolo. 
                                          
5
 C. M. Verardi, “i contratti di locazione di natura transitoria e per esigenze abitative 
degli studenti universitari”, in Rass. delle loc. e  cond. , 2000,p.7 
 
5
Solo un breve accenno alla considerazione, più volte rimarcata dalla Corte di 
Cassazione, che l’ onere della prova delle esigenze abitative transitorie, 
incombe sul conduttore, che sarà chiamato, a seconda dei casi, a provare ad 
es. la obiettiva inesistenza delle esigenze abitative transitorie menzionate nel 
contratto, dalle quali e’ stato fatto derivare un canone locativo superiore a 
quello legale
6
,la sussistenza dell’ accordo simulatorio 
7
,la conoscenza da parte 
del locatore della reale situazione delle sue esigenze abitative transitorie  a 
fronte del chiaro dettato  del contratto di locazione, e cosi’ via… 
La prima differenza che emerge dal confronto tra l’art. 26 della l. n. 392/78 e 
l’art. 1 della l. n. 431/98 consiste nella scelta del legislatore di non 
menzionare le “locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura 
transitoria”, nè di fare salve le motivazioni “di lavoro o di studio”. 
In conclusione, mentre, secondo la normativa abrogata, le locazioni aventi 
carattere transitorio senza che ricorressero motivi di studio o di lavoro, erano 
totalmente sottratte alla normativa dell’ equo canone, cosi’ non e’, invece, per 
la legge di riforma, che comprende nel suo ambito di applicazione – sia pure 
con regole diversificate- tutti i contratti di locazione ad uso abitativo, 
ancorchè a carattere transitorio e indipendentemente dalle motivazioni – di 
studio o di lavoro- della transitorietà. 
Al riguardo si è osservato che “la mentalità della legge dell’equo canone è 
dura a morire, anche fra i proprietari di casa”. Molti si affannano tuttora a 
ricorrere a “praticoni” e ad inventare tortuose vie per locare un immobile per 
breve tempo (si vedono, così, foresterie fasulle, comodati vari, locazioni 
verbali, etc.).Ma il rimedio è, spesse volte, peggiore del male.  
                                          
6
 Cass., III sez. civ. , 28 aprile 1999, n. 4230, in Rass.Loc. e Cond.,1999,2,p.261 
7
 Cass., III Sez. civ. , 23 febbraio 1999, n. 1529, in Rass.Loc.Cond.,1999,2,p.261 
 
6
Si dimentica, infatti, che la nuova legge per locazioni abitative prevede che 
locazioni transitorie possano essere stipulate anche per esigenze del solo 
locatore(che le esigenze dovessero essere presenti –contemporaneamente- sia 
in capo a quest’ultimo che in capo all’ inquilino, era stata una trovata 
estemporanea di qualche affrettato commentatore della prima ora, di cui 
hanno fatto giustizia commenti più approfonditi e –in ogni caso- gli accordi 
territoriali applicativi o, perlomeno tutti quelli firmati Confedilizia)
8
.  
Nelle locazioni a carattere transitorio regolate dall’art. 5, l. 9 dicembre 1998, 
n. 431 non debbono peraltro essere comprese le locazioni stipulate per brevi 
periodi con finalità turistiche, che rappresentano una specie del genere 
previsto dalla lett. c)del co. 2 dell’ art.1 della stessa legge. Stante la medesima 
finalità considerata dalla lett. c) del co. 2 della legge n. 431 del 1998 sono 
pertanto da ritenersi escluse dall’applicazione della disciplina ivi contemplata 
le locazioni destinate a soggiorni, anche di non breve periodo, ma per 
villeggiatura in località turistiche. 
Perciò se si dà in locazione una villa, o un appartamento, a scopo di 
villeggiatura per un dato periodo di tempo senza soluzione di continuità, si è 
senz’altro in presenza di una “locazione turistica”: regolata, quindi, solo dal 
codice civile, sulla base dell’ ultima legge in materia di locazioni abitative. 
Ma, ci si chiede,
9
 se la locazione è stagionale le cose non cambiano? Le 
“locazioni stagionali” fino a qualche tempo fa erano prese in considerazione 
in quanto tali- e come tali, dalla legge n. 392/78,disciplinate- solo se ad uso 
diverso dall’abitativo.  
                                          
8
 C. Sforza Fogliani, “Nuova legge locazioni, problemi interpretativi”, in Arch. loc. e 
cond.,2000,p.186 
9
 C. Sforza Fogliani, ”Nuova legge locazioni, problemi interpretativi”, in Arch. Loc. e 
cond.,2000,p.185  
 
7
Ora, però, anche per quelle abitative c’è una disciplina speciale, conchè 
peraltro tali locazioni non abbiano durata inferiore ad una settimana all’ anno 
e siano previste per almeno tre anni: è il D.L.vo 9 novembre 1998 n. 427(più 
conosciuto come normativa sulla multiproprietà), che stabilisce particolari 
obblighi e diritti rispettivamente a carico e a favore delle parti contraenti. In 
presenza di una locazione stagionale che presenti le caratteristiche di cui si è 
detto, appare allora dovuto il ricorso alla normativa da ultimo citata. 
Mancando, invece, tali caratteristiche, deve ritenersi che si possa fare ricorso 
anche per le locazioni stagionali alla normativa generale, non derogata da 
alcuna normativa speciale. 
Inoltre “sembra opportuno sgombrare il campo da un possibile equivoco, 
ingenerato dal possibile rapporto con la disciplina dettata nel D.L.vo n. 
427/98. Le disposizioni di tale decreto, recante l’attuazione della direttiva n. 
94/47/CE concernente la tutela dell’ acquirente per taluni aspetti dei contratti 
relativi all’ acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni 
immobili, riguardano anch’esse la disciplina di un contratto ma concernono 
fattispecie affatto diverse da quelle cui fa riferimento l’art. 1 della legge in 
esame”
10
.   
Nel periodo di vigenza della passata disciplina, in dottrina era sorto il dubbio 
se, nella nozione di “transitorietà”  potessero o meno rientrare le “abitazioni 
secondarie”. Il dubbio e’ stato sciolto dalla Corte di Cassazione
11
, secondo cui 
la nozione di locazione per esigenze abitative transitorie doveva intendersi in 
senso estensivo, comprensivo cioè di quei rapporti abitativi destinati a dimora 
in genere diversa dalla normale e continuativa residenza del conduttore. 
                                          
10
 V. Cuffaro, “Finalità turistiche e transitorietà della locazione”, in Arch. Loc. e cond., 
2000, p.206 
11
 Cass.,22 luglio 1981,n. 4712, in Arch.Loc.Cond.,1981, p.386;Cass.,1 dicembre 1983,n. 
7200, in Foro Italiano, 1983,I,p.2038 
 
8
Una particolare figura di contratto non espressamente prevista dalla legge  e’ 
quella della locazione “ad uso di foresteria”. Con tale termine si intende “una 
zona annessa alle sedi di particolari comunità, riservata agli ospiti, quasi 
sempre parenti o amici degli appartenenti alla comunità stessa.”
12
 Quando si 
parlava di contratto ad uso foresteria, secondo una recente definizione 
dottrinaria, “ci si riferiva a quel preciso contratto con cui si destinava un 
alloggio, non all’ uso diretto del conduttore, ma a favore di soggetti collegati 
all’ ente conduttore sotto il profilo delle attività svolte, delle funzioni 
ricoperte e degli interessi perseguiti”.
13
 
Se il godimento dell’ immobile viene concesso quale corrispettivo, sia pure 
parziale, della prestazione lavorativa, quando il godimento stesso risulti 
funzionale al rapporto di lavoro, le disposizioni della legge n. 392/78 non si 
applicavano, trattandosi di un contratto atipico. Ora, nel silenzio della l. n. 
431/98, “deve ritenersi che tali contratti siano sottratti altresì alla nuova 
disciplina”.
14
Allo stesso modo e’ opinione pacifica che il contratto che ha per 
oggetto non solo il godimento di un immobile per abitazione, ma altresì 
prestazioni di servizi, si distingue dalla semplice locazione e, pertanto, come 
non era soggetto alla disciplina dell’ equo canone, non sarà soggetto alla 
disciplina della nuova legge. E’ questo il caso del contratto di residence (che 
ha per oggetto la locazione di un immobile dotato di locali e servizi comuni –
sale da gioco, sale da lettura, sale di ritrovo e talvolta bar, ristorante- corredati 
di tutto l’occorrente per la vita quotidiana, con possibilità per gli utilizzatori 
di usufruire di una serie di altri servizi, quali il lavaggio e la stiratura della  
                                          
12
 Lazzaro, “Le locazioni ad uso abitativo”,Milano, 1991, p.88 
13
 S. Rezzonico, “I contratti transitori”,Il Sole 24 Ore,-Guida normativa,1998, p.36 
14
 G. Grasselli, “Locazione di immobili”,Padova,1999,p.68 
 
9
biancheria personale o di dotazione dell’ alloggio), del contratto di 
affittacamere (caratterizzato sia dall’ organizzazione, dalla professionalità, 
dall’abitualità della fornitura  a terzi di camera e servizi, che dalla precarietà e 
brevità dei soggiorni) 
15
,del contratto di albergo (in forza del quale 
l’albergatore si obbliga a prestazioni molteplici ed eterogenee, che vanno 
dalla locazione dell’ alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito senza che la 
preminenza riconoscibile alla locazione possa valere, sotto il profilo causale, a 
far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio)
16
. 
Sicuramente al di fuori dell’ ambito della disciplina speciale restano il diritto 
di abitazione e il comodato. Il primo costituisce invero un diritto reale 
immobiliare, e non un rapporto obbligatorio, “seppur arduo può essere nella 
pratica individuare, con riguardo ad un contratto avente ad oggetto la cessione 
del godimento di una casa per la durata della vita del beneficiario, la 
ricorrenza di un atto costitutivo di diritto reale di abitazione, anziché di un 
contratto di locazione”
17
,mentre il secondo si distingue per l’essenziale 
gratuità, ossia per l’assenza di qualsiasi vantaggio, posto a carico del 
comodatario, che si ponga come corrispettivo del godimento della cosa con 
natura di controprestazione. 
                                          
15
 Cass. 12 giugno 1984 n. 3493, in Giust. Civ. 1984,I, 2781 
16
 Cass. 28 novembre 1994 n. 10158 in Arch. Loc.1995,p.347 
17
 A. Scarpa, "Altre ipotesi estranee alla disciplina speciale delle locazioni abitative", in 
“Rass. delle Loc. e  Cond.”, 1999,p. 15 
 
10
Par.2  Disciplina applicabile ai contratti in corso al 30 dicembre 1998 
 
Va, peraltro, a questo punto precisato che, se è vero che a partire dal 30 
dicembre 1998, data di entrata in vigore della legge n. 431/98, numerosi 
articoli della legge 392/78 che caratterizzavano i contratti di locazione di 
immobili destinati ad abitazione sono stati abrogati, è altrettanto vero che, ai 
sensi dell’ art. 14 co.5 della nuova legge, gli stessi contratti, se non ancora 
scaduti, restano soggetti alla normativa precedente “per la loro intera durata”. 
Recita, infatti, il citato co.5 dell’ art. 14, l. 9/12/98, n.431:”Ai contratti per la 
loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni 
normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data”. Sebbene la 
norma non definisca i contratti ai quali faccia riferimento, si ritiene che si 
tratti dei contratti di locazione abitativa stipulati prima della entrata in vigore 
della legge e non ancora scaduti. Se nessuna questione interpretativa sorge in 
relazione alle controversie in corso, viceversa molti sono gli interrogativi, per 
quanto riguarda la sorte dei contratti che andranno  a scadere in data 
successiva all’entrata in vigore della legge 431/98,dovuti “ad una evidente 
affrettata formulazione del comma”
18
 aggiunto all’art.14 a seguito di un 
emendamento nel corso della discussione al Senato. 
Dubbi interpretativi peraltro aggravati dalla formulazione del co. 1 dell’ art.1, 
a norma del quale “i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, 
di seguito denominati  contratti di locazione, sono stipulati o rinnovati, 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei 
co. 1 e 3 dell’ art.2”. 
                                          
18
 G.Grasselli, “Locazione di immobili”, Padova, 1999, p.70 
 
11
Riepilogando, con l’entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998 n. 431, tutti 
gli immobili ad uso di abitazione, con la sola esclusione di quelli indicati 
tassativamente dal co.2 dell’ art.1, sono attratti nel regime normativo della 
legge di riforma, con la precisazione che la destinazione abitativa presuppone 
“un rapporto di permanenza e stabilità tra la cosa locata e un soggetto che ne 
gode”
19
. 
E’ necessario aggiungere che, nei limiti in cui è possibile e lecito per ragioni 
oggettive o per l’assenza di espressi divieti di legge, la destinazione dell’ 
immobile locato ad un uso piuttosto che ad un altro rimane prerogativa del 
locatore, alla condizione che, alla previsione contrattuale corrisponda poi, nel 
corso del rapporto, l’uso effettivo. E, se così non dovesse avvenire, a seconda 
che si prospetti un’ipotesi di simulazione o di mutamento illegittimo della 
destinazione, vi potrà essere come conseguenza o l’adeguamento della 
normativa all’uso effettivamente voluto dalle parti ovvero la risoluzione del 
contratto ai sensi  dell’  art.  80, l.  n. 392/78  o quantomeno, ai  sensi  dell’art. 
1587 n.1) c.c. 
                                          
19
 Cosentino- Vitucci, “Le locazioni dopo le riforme del 1978-1985”,Torino,1986,p.266 
 
12
Par.3 Osservatorio della condizione abitativa 
   
L’art. 12 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 costituisce presso il Ministero 
dei Lavori Pubblici “l’osservatorio della condizione abitativa”, istituito 
dall’art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con il compito di 
effettuare la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della 
situazione abitativa. 
La norma, cioé, ribadisce la finalità dell’organo ministeriale  richiamando sia 
la raccolta di tutti i dati in sede centrale da parte delle sezioni periferiche, sia 
il collegamento organico con gli uffici periferici regionali. 
In particolare, l’art. 59 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, 
che conferisce funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli 
Enti locali, in attuazione della delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 
59, ha previsto che: “Sono mantenute allo stato le funzioni e i compiti 
relativi” - fra gli altri -  “all’acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e 
valutazione dei dati sulla condizione abitativa: a tali fini é istituito 
l’osservatorio della condizione abitativa” . 
In questo modo é stata manifestata la scelta di affidare al Ministero dei Lavori 
Pubblici, anziché al Ministero di Grazia e Giustizia, come era nella  
precedente abrogata normativa della legge 392 del 1978, la gestione operativa 
della normativa in materia di locazioni urbane. 
Questa previsione legislativa, come é stato segnalato, tende a sottolineare “il 
carattere definitivo e stabile della nuova disciplina a fronte del carattere 
provvisorio con cui era nata la legge sull’equo canone”
20
 . 
 
                                          
20
  A. Bucci, “La disciplina delle locazioni abitative dopo le riforme”, Cedam, 2000, p. 4 
  13
Par.4 Finalità della riforma 
 
Sulla base dell’esperienza derivante dalla inefficace scelta liberalizzatrice 
operata con la c. d. legge sui patti in deroga, introdotta con l’intento di riaprire 
il  mercato dell’ affitto, è  maturato il convincimento che il principio della 
contrattazione collettiva nel settore abitativo fosse da ergere a caposaldo del 
“corretto” funzionamento, dal punto di vista degli interessi in gioco, del 
contratto di locazione. E che tutto ciò fosse sentito da una grande fetta della 
comunità era indubitabile visto che la nuova legge sulle locazioni scaturisce 
da una battaglia parlamentare alla quale si è giunti attraverso una proposta di 
legge di iniziativa popolare che porta la firma di duecentomila cittadini. 
Legge che “non raccoglie tutto ciò che avremmo voluto, ma rappresenta 
comunque un notevole passo in avanti contro coloro che ritenevano, e sono 
tanti, che l’unica strada da seguire fosse la liberalizzazione  completa del 
mercato dell’ affitto”
21
. 
Senz’altro, come rilevato da più parti, l’abrogazione ex co. 4 dell’ art. 13 della 
nuova legge, di molte disposizioni della legge n. 392 del 1978, rappresenta “la 
connotazione qualificante la riforma, che sembra caratterizzarsi più per la 
normativa abrogata che per quella introdotta ex novo”
22
. 
Come precisato nella Relazione dell’ VIII Commissione Permanente della 
Camera dei Deputati, presentata dalla Presidenza il 25 novembre 1998, 
costituisce specifico obiettivo della riforma quello di “attuare una scelta di 
liberalizzazione controllata del settore delle locazioni a fini abitativi, 
definendo a tale scopo un complesso di regole nell’ambito delle quali possono 
trovare spazio una maggiore autonomia negoziale delle parti, la possibilità di 
                                          
21
La nuova riforma degli affitti”, Sunia, Maggioli Editore, 1999,p.25 
   
22
 N. Izzo, "L'abrogazione delle norme della legge sull'equo canone", in Rass. Loc. e 
Cond.,1999, p.162 
   14
scelta tra diverse soluzioni contrattuali ed un quadro di maggiori certezze 
giuridiche in ordine al rientro in possesso dell’ immobile locato al termine del 
contratto”. La relazione prosegue sottolineando che “per quanto riguarda i 
profili relativi alla valutazione della necessità dell’ intervento legislativo e 
della collocazione delle norme nell’ordinamento, va rilevato che il testo 
modifica la disciplina del settore e, con l’intento di riordinare 
sistematicamente e di semplificare la materia, interviene con la tecnica della 
abrogazione espressa della previgente normativa” che rappresenta l’altro 
obiettivo specifico dell’ intervento normativo ed alla quale viene attribuita 
consapevolmente una funzione strumentale per la realizzazione della modifica 
della legislazione del settore locatizio.