3   
Nel codice del 1913, il termine citazione diretta viene sostituito con quello 
di istruzione sommaria, attribuendo limitati poteri al pubblico ministero, il quale, 
nel corso dell'udienza, aveva il potere di indurre l'intervento del giudice istruttore 
per la spedizione del mandato e il successivo interrogatorio dell'imputato, nonché 
per lo svolgimento degli esperimenti giudiziari, di perizie, di perquisizioni 
domiciliari, di ricognizioni e per l'esame dei futuri testimoni. 
Prima del codice del 1930, il controllo sul pubblico ministero era esercitato 
dal Ministro di Grazia e Giustizia, e la magistratura con i relativi poteri era 
disciplinata dall'articolo 130 del regio decreto n. 2626 del 1865, che stabiliva: «le 
funzioni del pubblico ministero presso la Corte d'Appello e presso la Corte di 
Cassazione, sono esercitate da procuratori generali presso i tribunali civili e 
correzionali, da procuratori del re.» Era stabilito, inoltre, che i procuratori generali 
compissero la loro funzione personalmente o per mezzo di avvocati generali, o si 
servissero di sostituti procuratori generali aggiunti, mentre i procuratori del re le 
esercitavano personalmente o per mezzo di sostituti, o aggiunti giudiziari. 
Il Ministro della Giustizia provvedeva alle nomine e alle promozioni dei 
magistrati requirenti, ai loro trasferimenti e alle loro dispense dal servizio, poteva 
anche ammonire e censurare i magistrati, chiamarli innanzi a sé per farli 
rispondere dei fatti ad essi imputati. Dal 1901 tali poteri furono trasferiti al 
Consiglio dei Ministri. 
Nel codice del 1930, il pubblico ministero era inserito nel Libro I 
(riguardante le disposizioni generali), Titolo III, riguardante le parti, questo è 
avvenuto, secondo un'autorevole opinione, per omaggio a principi di sistematica 
formale
2
. In questo codice si è verificata una «vera e propria esplosione dei poteri 
processuali del pubblico ministero»
3
, in conformità di un regime autoritario che 
aveva interesse ad assicurare al potere esecutivo la più ampia possibilità di 
influire direttamente sulla gestione di singoli procedimenti penali. Tale 
organizzazione è per la maggior parte ripresa dalla legge francese del 27 gennaio 
1801. 
                                                 
2
Greco R. (a cura di), Giustizia e pubblico ministero discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, 
1965, Napoli, Casa del Lavoro tipografico, da 55 a 64.  
3
Scaparone M., Il pubblico ministero nel processo penale, Enciclopedia del diritto, volume 37, Milano, 
Giuffrè 1988, da 1094 a 1111. 
  
 
4   
Su questo modello sono state fatte parecchie riforme istituzionali tra cui: il 
reclutamento mediante concorso, l'unificazione delle carriere, l'inamovibilità, la 
perdita di molti poteri da parte del governo, tra cui il rapporto di gerarchia che lo 
legava al pubblico ministero. Per gli studiosi di scienza dell'amministrazione ci 
troviamo ancora di fronte a strutture di stampo burocratico-gerarchico.
4
 Secondo 
Nobili
5
 si tratta di una burocratizzazione prevalentemente autogestita.
6
  
Gli autori del codice penale del 1930, affermarono di voler restituire al 
pubblico ministero quello che essi ritenevano il suo ruolo genuino di parte del 
processo penale, «sciogliendo la commistione fra ruoli propri della parte e ruoli 
propri del giudice»
7
. Fu, comunque, mantenuta un'osmosi tra magistratura 
giudicante e quella requirente
8
, alla stregua di quanto già previsto nel codice del 
1913, affidando alla pubblica accusa gli stessi poteri del giudice istruttore ed 
inoltre, proprio in ragione della sua qualità di parte, il codice del 1930 si discostò 
da quello del 1913 escludendo per le parti private la possibilità di ricusare il 
pubblico ministero «che inoltre aveva il potere di revocare l'impugnazione da esso 
stesso proposta contro i provvedimenti giurisdizionali.»
9
  
Nel codice del 1930 era stato abolito il diritto di difesa nella fase istruttoria 
che tornava ad essere segreta, c'era un duplice cumulo di funzioni: il giudice 
istruttore cumulava i poteri dell'accusa, il pubblico ministero quelli del giudice 
istruttore, venendosi a creare così una duplice commistione fra i due ruoli, 
aumentavano i casi di cattura obbligatoria; non c'era più la scarcerazione 
automatica per decorrenza del termine massimo, era stata abolita la giuria 
popolare. 
Gli autori del codice di procedura penale, avendo ritenuto che un 
ampliamento dei poteri del pubblico ministero avrebbe accentuato il carattere 
dialettico del processo, attribuirono a quest'ultimo il potere di archiviare 
autonomamente le notizie di reato ritenute infondate.  
                                                 
4
Freddi, Tensioni e conflitto nella magistratura, Milano, Giuffrè, 1995, 35 e ss, 62 e ss.  
5
Nobili M.,  Accusa e burocrazia. Profilo storico-costituzionale. in Pubblico Ministero e accusa penale; 
problemi e prospettive di riforma, a cura di Conso G., Bologna, Zanichelli, 1979, da 89 a 141. 
6
Molte di queste caratteristiche rimasero in vigore anche con la Costituzione, solo con la riforma del 
codice del 1988 vennero abolite. L'unica modifica fatta con l'avvento della Costituzione fu la motivazione 
del provvedimento revocatorio di una precedente assegnazione. 
7
Scaparone M.,  Il pubblico ministero nel processo penale, Enciclopedia del diritto, da 1097 a 1099, 
8
Cordero F., Procedura penale, 3° edizione, Milano, Giuffrè, 1996, 181. 
9
Scaparone M. in Il pubblico ministero nel processo penale, Enciclopedia del diritto, da 1097 a 1099. 
  
 
5   
Successivamente, con l'entrata in vigore della Costituzione, tale articolo fu 
modificato
10
 e si stabilì che l'archiviazione dovesse essere pronunciata con decreto 
dal giudice istruttore. Tale decreto di archiviazione conteneva un provvedimento 
negativo inoppugnabile che arrestava il termine ultimo per l'azione penale. 
Dopo il decreto di archiviazione, il pubblico ministero poteva definire e 
qualificare in maniera diversa il fatto: poteva, peraltro, iniziare, conseguentemente 
a questa diversa qualificazione, l'istruzione sommaria che risultò equivalente al 
rito formale.
11
 Questo perché, nel codice del 1930, il momento di esercizio 
dell'azione penale non era delineato con precisione.  
Nel codice del 1930 fu abolita, inoltre, ogni forma di azione privata o 
popolare e negli uffici del pubblico ministero fu accentrata l'azione penale. Il 
pubblico ministero, quindi, assunse un ruolo di inquirente quando lavorava al 
vaglio delle notitiae criminis sul quale il giudice non aveva poteri. Nell'ipotesi in 
cui gli fosse stata richiesta l'archiviazione, laddove avesse ravvisato delle lacune 
negli atti di indagine, poteva al più chiedere un supplemento investigativo 
indicando i temi di indagine su cui la pubblica accusa si doveva concentrare.  
L'istruzione sommaria condotta dal pubblico ministero divenne rito 
esperibile per reati di competenza del tribunale e della corte di assise e il 
magistrato inquirente poteva promuoverla con decisione sottratta al controllo 
giurisdizionale e alla comminatoria di nullità. In questo ambito, il pubblico 
ministero era dotato del potere di ordinare la cattura dell'imputato, deliberare sugli 
ulteriori svolgimenti della custodia preventiva e compiere qualsiasi atto di 
acquisizione probatoria che gli fosse apparso necessario all'accertamento della 
verità, salvo l'obbligo di trasmettere gli atti al giudice istruttore per la 
trasformazione dell'istruzione, allorché avesse ravvisato la necessità di indagini 
incompatibili con la presunta snellezza e brevità dell'istruzione sommaria.  
I verbali delle prove assunte dal pubblico ministero nell'istruzione sommaria 
divennero suscettibili di essere letti in dibattimento, alla stessa stregua di quelli 
redatti, nella stessa fase, dal giudice istruttore.  
La sfera di applicazione del procedimento direttissimo venne ampliata, 
rendendo il rito esperibile anche per reati di competenza della Corte di Assise e 
nei confronti di chi fosse accusato di aver commesso un reato, mentre era 
                                                 
10
Vedere Alessandri R., codice di procedura penale del 1930 commentato, Laurus editore ,1978. 
11
Cordero F., in Procedura penale, 3° edizione, Milano, Giuffré,1996, 182. 
  
 
6   
arrestato, detenuto o internato per motivi di sicurezza.  
I poteri di acquisizione probatoria, esercitabili dal pubblico ministero nella 
fase del procedimento direttissimo, anteriore alla fase del dibattimento, vennero 
ampliati estendendo il termine acceleratorio della presentazione dell'imputato 
all'udienza del tribunale o della Corte di Assise a cinque giorni da quello 
dell'arresto o della presunta commissione del reato. 
Nell'istruzione formale, il pubblico ministero ebbe poteri che gli 
consentivano di prevaricare non solo sulle parti private, ma addirittura sul giudice 
istruttore. Egli solo, tra le parti, aveva il diritto di presenziare a qualunque atto 
istruttorio, di prendere visione del fascicolo in ogni momento dell'istruzione e di 
imporre al giudice istruttore il supplemento istruttorio. Aveva il diritto di essere 
udito dal giudice istruttore prima dell'adozione di qualsiasi decisione, 
interlocutoria o al termine dell'istruzione, senza che la presentazione delle sue 
conclusioni fosse vincolata a termini, ciò avrebbe potuto paralizzare la 
prosecuzione e la definizione dell'istruzione formale. 
Nel codice del 1930 gli Uffici erano composti di tre livelli: partendo dal 
basso erano 159 le procure annesse ai tribunali, 23 quelle presso le corti d'appello, 
3 sezioni distaccate a Salerno, Campobasso, Reggio Calabria, dove sovrintendeva 
un avvocato generale alle dipendenze del procuratore generale, e una procura di 
Cassazione. Tale suddivisione è ripresa dall'ordinamento francese ai tempi di 
Napoleone.
12
 
Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione aveva il potere di 
vigilare sulla speditezza e la regolarità dell'istruzione formale, nonché il potere, 
utile quando il giudice istruttore fosse apparso sul punto di prendere iniziative 
particolarmente invise al pubblico ministero, di richiamare gli atti e di rimettere 
l'istruzione alla sezione istruttoria. 
Per le impugnazioni, il legislatore aveva abolito l'onere, previsto nel codice 
del 1913, di notificare all'imputato l'impugnazione proposta dal pubblico 
ministero ed essendosi deciso a conservare il divieto di reformatio in peius nel 
giudizio di appello, introdusse l'istituto dell'appello incidentale, con il quale, 
quando l'appello fosse stato proposto solo dall'imputato, l'ufficio del pubblico 
                                                 
12
Galli G., Il pubblico ministero nella prospettiva del nuovo codice di procedura penale in Pubblico 
Ministero e accusa penale; problemi e prospettive di riforma, a cura di Conso G., Bologna, Zanichelli,da 
142 a 167. 
  
 
7   
ministero presso il giudice ad quem, poteva ancora rimuovere tale divieto 
esponendo l'imputato al rischio di un trattamento più severo di quello inflittogli 
dal giudice di primo grado.
13
 
Per quanto riguarda i rapporti tra gli uffici del pubblico ministero, il codice 
del 1930, prevedeva che il procuratore generale presso la Corte di Appello, 
informato dai procuratori del Re di ogni notizia di reato pervenuta ai loro uffici e 
dei provvedimenti da essi adottati al riguardo, potesse sostituirsi a costoro nel 
promuovere l'istruzione preliminare o sommaria, da essi già iniziata. Qualora il 
pubblico ministero avesse avuto il diritto di impugnare un provvedimento 
giurisdizionale impugnabile anche dal procuratore del Re, poteva proporre appello 
nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza di quest'ultimo.
14
 
Il vecchio articolo 73 della legge sull'ordinamento giudiziario prevedeva 
che «il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare 
amministrazione della giustizia, alla tutela dello Stato, delle persone giuridiche e 
degli incapaci, richiedendo nei casi di urgenza i provvedimenti cautelari che 
ritiene necessari: promuovere la repressione dei reati e l'applicazione delle misure 
di sicurezza, fare eseguire i giudizi e ogni altro provvedimento del giudice nei casi 
stabiliti dalla legge. Ha azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi 
d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre ché tale azione non 
sia dalla legge ad altri organi attribuita.» Il codice di procedura penale italiano del 
1930 è ben diverso da quello del 1988, ora vigente. È infatti un codice che si 
ispirava al modello inquisitorio, un tipo di processo contrapposto a quello 
accusatorio, caratterizzato dalla iniziativa d'ufficio, dall'iniziativa probatoria del 
giudice, dal segreto, dalla scrittura, dall’assenza di limiti all'ammissibilità della 
prova, dall'ampio utilizzo della custodia preventiva in carcere e da un numero 
notevole di impugnazioni esperibili. 
In questo codice il pubblico ministero era alle dipendenze del potere 
esecutivo, che ne dirigeva le azioni; ciò era giustificato in ragione della esigenza 
di controllare la funzione di prevenzione e repressione dei reati svolta dal 
pubblico ministero.  
                                                 
13
Galli G., Il pubblico ministero nella prospettiva del nuovo codice di procedura penale in Pubblico 
Ministero e accusa penale; problemi e prospettive di riforma, a cura di Conso G., Bologna, Zanichelli, 
1979, da 142 a 167. 
14
Vedere Alessandri R., Codice del 1930 commentato, editore Laurus, 1978. 
  
 
8   
Questa impostazione traeva origine dall'esperienza francese all'epoca del 
consolato, infatti, secondo parte della dottrina, il pubblico ministero nasce in 
Francia nei primissimi anni dell'ottocento.
15
 Questo perché in Francia il regime 
assolutista era più marcato che altrove, per cui ben si capisce il motivo per cui tale 
figura sia nata proprio là ed in quel periodo.
16
 
                                                 
15
Nobili M.,  Accusa e burocrazia. Profilo storico-costituzionale. in Pubblico Ministero e accusa penale; 
problemi e prospettive di riforma, a cura di Conso G. Bologna, Zanichelli, 1979, 91. 
16
Per tesi contrastanti: Del giudice, Storia della procedura Vol. VI della storia del diritto italiano curata 
da Pertile parte 2° Torino 1900, 24 e ss,144,10. 
  
 
9   
 1.2 La figura del pubblico ministero dalla riforma del codice del 
1930 fino al codice del 1988  
In epoca repubblicana, la figura del pubblico ministero ha subito notevoli 
cambiamenti tanto da richiedere una riforma del codice di procedura penale. La 
prima riforma risale al 1955 con la legge n°517, che modifica circa centotrenta 
articoli del codice del 1930 reintroducendo alcune garanzie del codice del 1913, 
tra cui il ripristino della partecipazione del difensore all'istruzione, un 
miglioramento della disciplina delle notificazioni, il reinserimento della categoria 
della nullità insanabile, il limite ai casi di obbligatorietà del mandato di cattura, la 
disciplina del fermo di polizia giudiziaria, la reintroduzione dell'istituto della 
scarcerazione automatica per decorrenza di termini, previste necessariamente 
dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. 
17 
  
Nel 1962 fu istituita una Commissione al fine di elaborare un nuovo codice 
che prevedesse una netta separazione delle fasi processuali; tale progetto non è 
mai andato in porto a causa delle forti opposizioni politiche incontrate nella fase 
di studio.
18
 
Un primo passo verso la riforma della figura del pubblico ministero, però, si 
ebbe già con il r.d.lg. n. 511 del 1946 che poneva il pubblico ministero non più 
sotto la «direzione», bensì sotto la «vigilanza» del Ministro per la Grazia e la 
Giustizia, modificando l'articolo 69 dell'ordinamento giudiziario; la nuova 
disciplina, inoltre, abolì il potere del Consiglio dei Ministri di collocare i 
procuratori generali di corte d'appello a disposizione, in aspettativa e a riposo per 
motivi di servizio e i magistrati requirenti vennero equiparati a quelli giudicanti 
limitatamente alla garanzia dell'inamovibilità.
19
 
Nel 1969, la V sezione della Suprema Corte, affermò che le conclusioni 
preventive del pubblico ministero erano da ritenersi obbligatorie per l'emissione 
del mandato di cattura durante la fase istruttoria e quando la cattura dell'imputato 
venisse ordinata dal presidente del Consiglio.  
                                                 
17
Tonini P., Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2001, 3°edizione, 
18
Tonini P., ibidem. 
19
Galli G., Il pubblico ministero nella prospettiva del nuovo codice di procedura penale in Pubblico 
Ministero e accusa penale; problemi e prospettive di riforma, a cura di Conso G. Bologna, Zanichelli, 
1979, da 142 a 167. 
  
 
10   
A meno che il codice allora vigente non lo vietasse espressamente la 
presenza del pubblico ministero è richiesta anche in caso di provvedimenti del 
giudice.
20
  
Le modifiche apportate nel 1955 al codice del 1930 mostrano quanto fosse 
sentita l'esigenza di elaborare un codice più garantista, maggiormente ispirato ai 
principi della Costituzione. 
Comincia a prendere forma la figura di un pubblico ministero che è parte 
pubblica nel procedimento penale, in quanto agisce nell'interesse dello Stato per 
un fine di diritto pubblico. La sua attività è legata a doveri di lealtà e obiettività 
propri di ogni pubblica funzione. Per la sua natura di parte non può essere ricusato 
per alcun motivo, ma può astenersi per gravi ragioni di convenienza che saranno 
valutate dall'immediato capo gerarchico.  
Gli uffici del pubblico ministero sono, a seguito della riforma, così 
organizzati: presso la Corte di Cassazione troviamo il procuratore generale della 
Repubblica, alle sue dipendenze ci sono gli avvocati generali e i sostituti 
procuratori generali. L'intervento del procuratore generale è limitato ai soli giudizi 
di Cassazione e senza funzioni istruttorie.
21
 
Presso la Corte d'Appello e la Corte di Assise d'appello troviamo il 
procuratore generale, coadiuvato da un avvocato generale e da sostituti 
procuratori generali. Il procuratore è capo gerarchico di tutti gli uffici del pubblico 
ministero nel distretto di Corte di Appello. 
Per i reati di competenza del Tribunale e della Corte di Assise, a capo 
dell'ufficio troviamo il Procuratore della Repubblica, coadiuvato da un 
procuratore aggiunto e da sostituti procuratori della Repubblica.  
Nelle Preture non è presente l'ufficio del pubblico ministero perché il 
pretore nella istruzione, negli atti preliminari al giudizio e nell'esecuzione ha 
anche funzioni di pubblico ministero.
22
 Nel dibattimento tali funzioni sono 
esercitate da uditori giudiziari.  
                                                 
20
Vedere Alessandri R.., Codice 1930 commentato, Laurus editore, 1978, 
21
Galli G., Il pubblico ministero nella prospettiva del nuovo codice di procedura penale in Pubblico 
Ministero e accusa penale; problemi e prospettive di riforma, a cura di Conso G., Bologna, Zanichelli, 
1979, da 142 a 167 
22
Galli G., Ibidem. 
  
 
11   
Con il nuovo codice del 1988 le Preture, invece, non hanno più iniziativa 
autonoma ed è escluso ogni intervento sulla notitiae criminis da parte del potere. 
Il pubblico ministero, per reati di sua competenza, inizia ed esercita l'azione 
penale, con le forme stabilite. Prima di promuovere l'azione penale deve eseguire 
le indagini preliminari per verificare la fondatezza dell'accusa; l'attività 
investigativa può essere svolta direttamente dal pubblico ministero o avvalendosi 
della polizia giudiziaria. 
Durante le riforma del codice di rito
 
i rapporti tra Procura generale della 
Repubblica e Sostituti Procuratori generali erano ancora al centro di un vivace 
dibattito, poiché l'argomento era così controverso che perfino la Corte di 
Cassazione ha espresso sul punto pronunce discordanti.
23
 
Infatti, la sentenza 6-1-1966 della I sezione della Corte di Cassazione 
risolveva la questione affermando l'esistenza di un rapporto di supremazia 
gerarchica. 
Invece, secondo la sentenza 12-2-1968: «non esiste nessun rapporto di 
supremazia gerarchica» tra procuratore generale e procuratore della repubblica 
appartenenti al distretto; pertanto, il primo non può impartire ordini ai secondi, né 
può compiere atti di avocazione o di sostituzione oltre quelli che gli sono 
espressamente attribuiti dalla legge per i singoli casi e per le singole funzioni che 
non hanno alcuna attinenza col rapporto gerarchico. 
 Nell'interno degli uffici del pubblico ministero, esiste un rapporto di 
subordinazione gerarchica sui generis, nel senso che i magistrati che vi 
appartengono sono soggetti al potere direzionale del capo dell'ufficio, salvo la 
libertà di pensiero e di decisione che spetta ad ogni magistrato. 
Nel 1974, fu emanata una legge delega
24
 per la riforma del c.p.p alla quale, 
poi, non seguì alcun intervento normativo a causa delle gravi vicende di cronaca 
che avevano fatto sprofondare l'Italia in un vero e proprio «periodo di terrore»
25
 e 
avevano necessariamente distolto l'attenzione delle forze politiche dai problemi 
ordinari della giustizia. Le idee ispiratrici del progetto di riforma del 1974, 
prevedevano una modifica del ruolo del pubblico ministero al fine di elaborare un 
modello processuale marcatamente accusatorio. Si prevedeva, infatti, che accusa e 
                                                 
23
Alessandri R.., Codice 1930 commentato, Laurus editore, 1978, 
24
La n. 108 del 3 aprile. 
25
Tonini P., Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè,  III edizione, 2001, 35. 
  
 
12   
difesa partecipassero al processo su basi di parità in ogni stato e grado del 
procedimento e che avessero gli stessi poteri processuali in tutto l'arco 
procedimentale; questa impostazione verrà poi ripresa, ed ispirerà, l'elaborazione 
del nuovo codice del 1988. Il pubblico ministero dalla legge delega era visto non 
più come organo di giustizia, ma come promotore dell'azione penale. Per ottenere 
questo risultato era necessario «sopprimere l'istruttoria sommaria», nel corso della 
quale si manifestava in maniera più marcata la disparità di poteri processuali tra 
accusa e difesa.
26
 Appare chiaro, però, come il legislatore si trovasse costretto tra 
gli angusti limiti imposti dai precetti costituzionali e dall'indiscutibile correlata 
esigenza di prevedere un soggetto che potesse decidere immediatamente nelle 
ipotesi di privazione della libertà personale dall'altra; laddove tale potere facesse 
ancora capo al pubblico ministero difficilmente si sarebbe potuto intravedere in 
tale soggetto un ruolo di parte pura, bensì apparirebbe ancora una volta come «un 
organo di giustizia» se non addirittura «giudice delle libertà».
27
 
Nel 1988, fu elaborato il nuovo codice di procedura penale, che prevedeva 
la separazione delle funzioni e la ripartizione dei poteri e che stabiliva dei termini 
precisi per lo svolgimento delle indagini.  
La fase delle indagini è affidata al pubblico ministero che raccoglie elementi 
al fine di verificare la fondatezza della notitia criminis, senza tuttavia poter 
assumere le prove e perdendo quindi il potere di iniziativa d'ufficio regolato dal 
vecchio articolo 76 del c.p.p del 1930; la presenza di un giudice ad hoc anche in 
questa fase garantisce il corretto svolgimento dell'attività investigativa e 
dell'esercizio dell'azione penale.  
Inoltre, a differenza del vecchio codice di rito, il pubblico ministero non ha più il 
potere di archiviare autonomamente il caso e di emettere provvedimenti lesivi degli 
interessi degli inquisiti, potendo emanare solo provvedimenti di urgenza in tema di 
libertà personale e sequestri, lasciando al giudice un potere di controllo sul suo 
operato. Come si può notare, la riforma si è mossa verso un modello processuale di 
stampo accusatorio, ritenuto più garantista per l'imputato, e più conforme ai principi 
costituzionali. 
                                                 
26
Galli G., Il pubblico ministero nella prospettiva del nuovo codice di procedura penale in Pubblico 
Ministero e accusa penale; problemi e prospettive di riforma, a cura di Conso G. Bologna, Zanichelli, 
1979, 146. 
27
Galli G., op cit. 
  
 
13   
 1.3 La diversa natura del pubblico ministero nei processi di civil 
law e in quelli di common law. 
Ma cosa accade negli altri paesi d'Europa e d'oltreoceano? Innanzitutto per 
quanto attiene all’amministrazione della giustizia è opportuno distinguere tra i 
paesi di common law (in primis, Stati Uniti e Inghilterra) e paesi di civil law 
(quali, ad esempio, Francia, Italia, Germania). 
Sia per quanto riguarda la figura del pubblico ministero sia per quanto 
riguarda la struttura del processo, le soluzioni giuridico-organizzative sono 
diverse a seconda che si tratti di paesi che hanno una tradizione di civil law o di 
common law. 
In tale contesto l'Italia rappresenta un caso assai anomalo, non del tutto 
assimilabile alla tradizione di civil law, alla quale, tuttavia, per molti aspetti 
appartiene.  
Prima di procedere con il soffermarsi sulla figura del pubblico ministero 
sembra opportuno anche illustrare brevemente i due tipi di processo a cui questi 
due gruppi di paesi si ispirano. 
La struttura del processo è soprattutto basata sulla distinzione tra processo 
inquisitorio e processo accusatorio. Il primo prevalentemente diffuso nei paesi di 
civil law, il secondo nei paesi di common law, di matrice anglosassone. Il modello 
inquisitorio pone in primo piano la figura e il ruolo del giudice, il modello 
accusatorio, invece, esalta il ruolo della controparte (accusa e difesa) con il 
giudice in posizione di neutralità e forte terzietà.  
In realtà i modelli processuali attualmente vigenti non sono né di tipo 
accusatorio puro, né di tipo inquisitorio, bensì miscelano tratti dell'uno e dell'altro 
modello. Come infatti è stato affermato da larga parte della dottrina, raramente la 
storia della processual penalistica ha conosciuto esperienze di modelli puri; infatti, 
dallo studio storico dell'evoluzione del processo penale nel corso dei secoli si è 
chiaramente potuto osservare come i modelli processuali utilizzati nei vari paesi 
presentassero caratteri misti dove prevalevano aspetti talvolta accusatori od 
inquisitori.
28
  
Più precisamente, il modello accusatorio concepisce il processo come un 
affare delle parti, perciò concentra la maggior parte delle risorse nelle mani degli 
                                                 
28
Tonini P., Manuale di procedura penale, III edizione, Milano, Giuffrè, 2001. 
  
 
14   
avvocati, che sono i veri protagonisti della controversia. Spetta a loro istruire la 
causa, definire le questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice, formare la 
prova in dibattimento e condurre l'audizione di testimoni. Il giudice ha ruolo di 
arbitro neutrale e passivo, che vigila sul rispetto delle regole. L'accusa ha parità di 
poteri con la difesa. 
Il modello inquisitorio ribalta questa logica. Avviata l'azione legale, 
l'istanza perde la sua natura privata per diventare una controversia pubblica. Il 
processo viene guidato da un giudice funzionario, che rappresenta un interesse 
generale trascendente quello delle parti. Egli assume il controllo e la direzione 
dell'intera vicenda processuale, dall'istruttoria al dibattimento, svolgendo un ruolo 
attivo. 
In sintesi, il processo accusatorio è frutto di uno società liberale che esalta 
l'individuo, i suoi diritti, la sua autonomia. Il processo inquisitorio è frutto di un 
società centralista che privilegia la collettività. 
L'ampiezza dei poteri devoluta al pubblico ministero o al giudice si estende 
o restringe a seconda delle funzioni assegnate al processo. 
 
 1.3.1 Il pubblico ministero nei paesi di civil 
law. 
Nei paesi di civil law il pubblico ministero viene collocato all'interno di una 
struttura processuale in cui l'obiettivo principale dell'azione penale è quello di 
contribuire a realizzare la politica di perseguimento penale dello Stato 
indipendentemente dall'atteggiamento della vittima e dell'accusato. Il pubblico 
ministero è definito parte imparziale che svolge le funzioni dell'accusa 
nell'esclusivo interesse dell'ordinamento giudiziario e questo lo pone al di sopra 
delle parti private. 
Nei paesi di common law la funzione del processo penale è piuttosto quella 
di risolvere le controversie. Il pubblico ministero è il rappresentante della vittima. 
Per lungo tempo, infatti, in Inghilterra l'azione penale è stata esercitata dai privati 
cittadini e dalla polizia.  
Secondo Zanon,
29
 nei paesi europei-continentali il pubblico ministero per il 
suo reclutamento e per la sua posizione giuridica può essere inquadrato all'interno 
                                                 
29
Zanon N., Pubblico Ministero e Costituzione, Padova ,Cedam,1996, 95.  
  
 
15   
dell'organizzazione burocratica della pubblica amministrazione, cioè lo Stato-
apparato. 
La separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice è presente sia 
in paesi di civil law come Spagna, Portogallo, Germania, che di common law, 
Stati Uniti e Inghilterra. 
Tale separazione, invece, non è prevista in Francia, dove il pubblico 
ministero è subordinato all'esecutivo, e in Italia. 
In Francia, la dottrina aveva ritenuto che la figura del pubblico ministero 
nascesse nell'ordinamento romano o in ordinamenti anteriori, ma due studiosi 
francesi del secolo scorso,
30
 rivendicarono il carattere prettamente francese di tale 
istituto, collocandolo al tempo dell'ancien regime francese e del diritto 
rivoluzionario, pur non essendo certa la data o il motivo per cui l'istituto della 
pubblica accusa sia sorto. In genere, la nascita della pubblica accusa viene fatta 
coincidere con l'istituto degli avvocati del re e quindi si sostiene che già nel XVI 
secolo esistesse tale figura. 
Nella Costituzione francese del 1958 non è dedicato alcun cenno al pubblico 
ministero, a differenza del nostro ordinamento, e non viene neanche disciplinato il 
modo con cui deve essere esercitata l'azione penale. Il codice di procedura penale 
francese dello stesso anno, invece, dedica diverse disposizioni a tale ufficio. Gli 
articoli da 31 a 48 di tale codice sono prevalentemente volti a regolare 
l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, mentre molti altri articoli 
disciplinano l'esercizio delle funzioni di accusa.
31
 In questo contesto normativo 
viene anche delineato il rapporto del pubblico ministero con i poteri fondamentali 
dello Stato.  
Per quanto attiene ai rapporti tra il pubblico ministero e il potere legislativo, 
va rilevato come l'accusa non sottostia direttamente alle direttive dell'organo 
politico, bensì quest'ultimo può esercitare solo un controllo indiretto sulla sua 
attività. «Il controllo è legittimato dalla responsabilità parlamentare che per il 
funzionamento dell'ufficio di accusa incombe sul Ministro della Giustizia».
32
  
                                                 
30
Helie ed Esmein citati da Molinari F., Pubblico ministero e azione penale nell'ordinamento francese, in 
Pubblico Ministero e accusa penale; problemi e prospettive di riforma, a cura di Conso G. Bologna, 
Zanichelli, 1979, 197. 
31
Molinari F., ibidem. 
32
Molinari F., ibidem. 
  
 
16   
Il rapporto tra il pubblico ministero e il potere giudiziario, invece, è 
caratterizzato da forti interferenze sia per il suo stato giuridico, che è assimilato a 
quello del giudice, sia per l'esercizio delle funzioni affidate ai due organi. 
Il pubblico ministero è posto alle dirette dipendenze del Ministro della 
Giustizia, da cui dipende gerarchicamente. Il Ministro non si limita ad organizzare 
burocraticamente le procure, ma incide anche sulle funzioni d'accusa, ad esempio 
dando ordini relativi all'esercizio dell'azione penale. Non è sempre stato così, 
infatti, nella Costituzione del 1793 era previsto che pubblico ministero e giudici 
stessero in carica per un anno solo, per prevenire abusi che potevano sorgere a 
causa di una carriera prolungata, e fossero eletti da cittadini e/o dal corpo 
legislativo. 
33
 
Con il termine pubblico ministero, attualmente, in Francia, si indica 
l'insieme dei magistrati incaricati di difendere gli interessi della collettività 
nazionale, che costituiscono l'ordine pubblico.
34
 I suoi uffici sono organizzati in 
modo unitario e gerarchico presso ogni grado della giurisdizione penale; nomina e 
disciplina competono al CSM, i procuratori a capo degli uffici, sono subordinati al 
Ministro della Giustizia, mantenendo tuttavia ampi margini di discrezionalità. Gli 
elementi che caratterizzano l'ufficio del pubblico ministero, infatti, sono: la 
sottoposizione al potere esecutivo e l'organizzazione gerarchica. Un'eccezione 
rispetto al nostro ordinamento è che in Francia non esiste il potere di avocazione e 
non è legittima neppure la sostituzione. Sempre in Francia, inoltre, il Presidente 
della Repubblica è garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'autorità 
giudiziaria. Lo stesso corpo di magistrati svolge funzioni sia requirenti che 
giudicanti, non c'è separazione tra pubblico ministero e giudice, il pubblico 
ministero può diventare giudice e viceversa, ma il fatto che il primo sia 
subordinato al governo, è considerato elemento di garanzia e di forte riequilibrio, 
altrimenti il suo potere sarebbe debordante.  
Questa è una delle principali differenze con il sistema italiano. La garanzia 
di un pubblico ministero subordinato al governo è però data dal fatto che, in 
Francia, non esiste una separazione di poteri così forte come in Italia ed è per 
questo motivo che un pubblico ministero sotto il governo fornisce maggiori 
garanzie di un pubblico ministero indipendente.  
                                                 
33
Molinari F., op cit., 198 
34
Molinari F., op cit., 199