INTRODUZIONE
II
Oggetto d’indagine di questo lavoro è il settore dell’informazione e dell’ufficio stampa
senza dimenticare il rapporto sinergico esistente tra i diversi servizi della
comunicazione pubblica che devono essere valutati sempre più in modo integrato.
L’analisi si sviluppa attorno a due nuclei fondamentali:
1. In primo luogo si descrivono le strutture e gli strumenti di lavoro propri dell’ufficio
stampa definendo anche i nuovi profili professionali presenti al suo interno tra cui la
figura del portavoce, dell’addetto stampa e del capo ufficio stampa.
2. In secondo luogo si tenta di mostrare il riconoscimento, dato dalla legge 150/2000 al
ruolo del comunicatore pubblico e i profili professionali che hanno diritto d’accesso
all’ufficio stampa. Ci si concentra sui giornalisti, considerati i professionisti con
maggiori competenze tecniche sull’informazione, ma si tiene conto anche dei
comunicatori e dei giovani con lauree specialistiche adatte a ricoprire questo incarico
pubblico.
E’ importante per comprendere le innovazioni introdotte nel settore dell’informazione
della pubblica amministrazione analizzare i cambiamenti avvenuti negli enti locali che
in molti casi hanno precorso il rinnovo dello Stato centrale.
A livello locale si sono verificati cambiamenti sia dal punto di vista teorico sia attuativo.
Molte regioni, tra le quali la Regione Lombardia ha anticipato la legittimazione della
comunicazione pubblica approvando già all’inizio degli anni ’90 leggi regionali
attraverso le quali si è dotata di un ufficio stampa seguita a ruota da altri enti locali del
suo territorio. Ne è un esempio il Comune di Monza.
Nell’ultima parte di questo lavoro si analizza il ruolo svolto dall’ufficio stampa nel
Comune di Monza evidenziando il rapporto con i media, gli strumenti di lavoro
utilizzati, i flussi di comunicazione interna e il personale che in esso lavora.
LA NORMATIVA SULL’INFORMAZIONE
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Capitolo 1
LA NORMATIVA SULL’INFORMAZIONE
1.1. Perché una nuova legge?
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All’inizio degli anni ’90 si è sentita l’esigenza di dare una legittimazione al settore della
comunicazione e sono state approvate norme atte a regolare un ambito della pubblica
amministrazione che ha acquisito un ruolo specifico all’interno degli enti, ma che non
era ancora stato regolamentato.
Prendendo in considerazioni le leggi e i dibattiti degli anni ’90 si riesce a comprendere
meglio il percorso che ha condotto all’approvazione della legge 150/2000.
1.1.1 Le leggi degli anni ‘90
I principi basilari di queste leggi sono la trasparenza, la semplificazione amministrativa
associate anche al diritto d’accesso, l’informazione e la comunicazione ai cittadini, tutti
elementi che dovrebbero aumentare la qualità dei servizi al cittadino e la sua
partecipazione alla vita pubblica. «L’attività degli uffici è finalizzata a dare attuazione
al principio della trasparenza dell’attività amministrativa, al diritto di accesso alla
documentazione e a una corretta informazione»
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. L’augurio è che questa prima tappa
normativa possa poi concretizzarsi in un effettivo rinnovamento della pubblica
amministrazione.
Le diverse leggi degli anni ’90 declinano queste tematiche individuando nuovi
significati, nuove strutture e nuove professionalità.
La trasparenza degli atti normativi è sancita dalla legge 142/90 (Capo III art.7). Tutti i
cittadini hanno diritto d’accesso agli atti pubblici, possono conoscere il responsabile del
proprio procedimento per assicurare loro un’informazione completa e trasparente. In
questa norma non vengono ancora specificate le modalità di accesso ai documenti che
costituiscono il tema centrale della legge 241/90 e del Dpr. 352/92.
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Per la stesura di questo paragrafo si confronti, oltre alle leggi, R. RAZZANTE, Giornalismo e
comunicazione pubblica, F.Angeli, Milano, 2000, cap.3 e S.ROLANDO, Teoria e tecniche della
comunicazione pubblica, Etas, Milano, 2002, cap.4.
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DIR.P.C.M. 11 ottobre 1994 Capo II
LA NORMATIVA SULL’INFORMAZIONE
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Il diritto d’accesso è previsto anche senza una richiesta esplicita del cittadino al quale
deve essere notificato mediante comunicazione personale l’avvio di un procedimento di
suo interesse e devono essere indicati in questa comunicazione l’amministrazione
competente, l’oggetto del procedimento, l’ufficio e la persona responsabile, l’ufficio in
cui si può prendere visione degli atti.
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Sono due dei capisaldi della comunicazione pubblica rinnovata: l’obbligo della
comunicazione al cittadino
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e la semplificazione delle procedure amministrative
attraverso le quali gli utenti possono far valere i propri diritti.
Il cittadino può richiedere la visione di documenti
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previo notifica di una motivazione
che spieghi l’interesse nei confronti di alcuni atti amministrativi
6
. Il diritto d’accesso
non è però assoluto in quanto non si possono visionare atti amministrativi coperti da
segreto di stato o documenti che creino nocumento all’attività giudiziaria
7
.
Per permettere al cittadino di attuare il proprio diritto d’accesso gli enti locali devono
creare una struttura atta all’ascolto delle esigenze del pubblico: l’Urp.
Il D.Lgs.29/93 e le sue successive modifiche predispongono l’istituzione obbligatoria
dell’Urp, ufficio atto a informare l’utenza sui procedimenti amministrativi e a mettere in
contatto gli enti con il proprio pubblico. Le attività affidate agli Urp che possono
richiedere le persone fisiche e giuridiche che a essa si rivolgono sono elencate nella
DIR.P.C.M. 11ottobre 1994 «i servizi all’utenza per i diritti di partecipazione previsti
dalla legge 241/90; le informazioni all’utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili,
sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti e sulle modalità di
erogazione dei servizi; la ricerca e l’analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni e le
proposte per il miglioramento dei rapporti con l’utenza; la promozione e la
realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la
conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati e l’informazione sui
diritti dell’utenza nei rapporti con le amministrazioni».
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Legge 241/90 art.8
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Il decreto legislativo 29/93, così come modificato dal decreto legislativo 80/98, sancirà che la
comunicazione è un obbligo istituzionale per la pubblica amministrazione, saranno quindi necessarie delle
strutture organizzate per adempiere a questa esigenza.
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Legge 241/90 art.22; la procedura e il tipo di accesso informale o formale che il cittadino può richiedere
viene specificata nel Dpr. 352/92.
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Legge 241/90 art.25
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Legge 241/90 art.24
LA NORMATIVA SULL’INFORMAZIONE
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E’ necessario perciò che il personale assegnato a questi uffici sia idoneo e qualificato
mediante corsi di formazione per permettere una maggiore efficienza e trasparenza dei
servizi delle amministrazioni
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.
Vengono introdotti con queste norme i principi fondamentali della pubblica
amministrazione quali il concetto di partecipazione, di efficienza ed efficacia e di utenza
che verranno spiegati nella Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994.
In seguito prende forma con le leggi Bassanini, pubblicate tra il ’97 e il ’99, il concetto
di sussidiarietà recependo quanto introdotto a livello comunitario con il Trattato di
Maastricht. Si parla di sussidiarietà orizzontale, quando si intendono delegare a enti
privati locali maggiormente in grado di svolgere quelle funzioni per esaltarne le
capacità, e verticale quando le competenze sono trasferite all’ente locale più vicino al
cittadino per permettere una maggiore efficacia nell’erogazione dei servizi.
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Obiettivo di queste leggi è quello di cambiare la prospettiva di gestione delle relazioni
tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Sono gli enti pubblici che devono essere
al servizio del cittadino e devono soddisfare le richieste degli utenti comunicando tra di
loro anche tramite gli strumenti informatici e utilizzando l’autocertificazione come
strumento di semplificazione delle procedure burocratiche. Il cittadino può quindi
accedere a un unico ufficio e completare in esso le pratiche necessarie per ottenere il
servizio richiesto.
1.1.2 Dibattito sulla comunicazione
In queste leggi degli anni ’90 non è ancora delineato il concetto di informazione che
molte volte viene confuso con comunicazione.
L’Associazione dei comunicatori pubblici e la Federazione Nazionale dei giornalisti
chiedono che venga approvata una legge chiara e semplice che chiarisca le attività
dell’informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione.
Le due proposte dei deputati Frattini (n.1420/1996) e Di Bisceglie (n.4427/1997) sono
state convertite nel disegno di legge “Disciplina delle attività d’informazione e di
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D.Lgs.29/93 Titolo II, Capo I, art.12.
La formazione e la riqualificazione del personale degli uffici pubblici sono gli elementi che permettono
una vera rivoluzione e una nuova cultura della comunicazione. Questi aspetti, in particolare per l’Urp
sono regolamentati dalla Dir. P.C.M. 11 ottobre1994 e dalla Circolare 14/95.
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S.ROLANDO, op.cit., pg.68