fra i consorziati (artt. 2603-2611); detta poi disposizioni relative ai soli consorzi 
con attività esterna (artt. 2612-2615-ter), che regolano i rapporti fra il consorzio 
ed i terzi che con lo stesso entrano in contatto. 
 
 
1.2 DISCIPLINA DEI CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA: ESTRATTO 
DEL CONTRATTO CONSORTILE 
 
Dopo le disposizioni generali (sezione II, capo II, titolo X), valide per ogni 
tipo di consorzio, una specifica disciplina è prevista per i consorzi destinati a 
svolgere attività con i terzi, attraverso un ufficio a tal fine istituito (art.2612). 
Disciplina che trova fondamento sia nell’esigenza di regolare i rapporti 
patrimoniali tra il consorzio ed i terzi, sia nel carattere tipicamente imprenditoriale 
dell’attività di tali consorzi. 
Per i consorzi con attività esterna è previsto un regime di pubblicità legale per 
rendere noti ai terzi alcuni dati rilevanti del contratto. A tal fine l’art. 2612, c.c., 
impone l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese di un estratto del 
contratto, contenente: “1) la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede 
dell’ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) 
le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza 
del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e 
le norme relative alla liquidazione” (comma 2°). 
E’ sicuramente da ammettere la possibilità di iscrivere, anziché l’estratto, lo 
stesso contratto, ma il legislatore si accontenta della pubblicità del solo estratto al 
fine di proteggere la riservatezza dei patti consortili per tutto ciò che non interessa 
direttamente i terzi (che non riguarda, cioè, la protezione del loro affidamento 
5 
 
sulla garanzia patrimoniale del debitore)
1
; ciò soprattutto in connessione con 
l’originaria funzione consortile di limitazione della concorrenza. E’ chiaro che, se 
questa è la ratio della norma, i consorziati possono rinunciare al beneficio ad essi 
concesso, iscrivendo il contratto nella sua interezza. 
Non tutte le indicazioni previste dall’art. 2612, comma 2°, c.c., costituiscono 
requisiti imposti esclusivamente ai fini dell’iscrizione. 
Sono rilevanti ai soli fini dell’iscrizione i requisiti indicati nei numeri 1, 2, 4 e 5 
dell’art. 2612, comma 2°, c.c.,  la cui pubblicazione è imposta essenzialmente in 
funzione della protezione degli interessi dei terzi creditori. Così per la 
denominazione del consorzio, che si ritiene possa essere liberamente formata; per 
la sede, la cui indicazione serve altresì a determinare l’ufficio del registro 
territorialmente competente a ricevere l’iscrizione (art. 2612, comma 1°, c.c.); per 
il cognome e nome dei consorziati, che consente ai terzi creditori – ove intendano 
invocare la responsabilità ex art. 2615, comma 2°, – di verificare l’attuale 
appartenenza al consorzio del soggetto per conto del quale è stata assunta 
l’obbligazione dagli organi consortili; per le persone cui viene attribuita la 
presidenza o la direzione del consorzio, cui spetta la legittimazione processuale 
passiva in ogni caso, cioè “anche se la rappresentanza è attribuita ad altre 
persone”; per le persone cui è attribuita la rappresentanza anche negoziale del 
consorzio con i relativi poteri, così da determinare l’imputabilità al patrimonio 
consortile delle obbligazioni da esse assunte (art. 2615, comma 1°, c.c.); per il 
modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla sua liquidazione. 
Al riguardo, l’estratto deve prevedere e fissare l’entità di un contributo iniziale da 
parte dei consorziati.  
La mancanza di una o più delle indicazioni predette e, quindi, l’incompletezza 
dell’estratto provoca il rifiuto dell’iscrizione con le conseguenze esposte di 
seguito. 
                                                           
1
 Come risulta dai Lavori preparatori: v. Relazione al Re, n. 246. 
6 
 
1.3 L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
 
L’iscrizione dell’estratto consortile – che, per opinione assolutamente 
pacifica, non richiede la preventiva omologazione dell’autorità giudiziaria
2
 – 
(tanto più oggi che il relativo procedimento è stato soppresso) produce 
sicuramente gli effetti della pubblicità c.d. dichiarativa. 
E’, invece, controverso se l’iscrizione debba ritenersi anche costitutiva ai fini 
della regola della responsabilità del solo fondo consortile, prevista dal testo 
novellato dell’art. 2615, comma 1°, c.c., per le obbligazioni consortili.  
Secondo l’orientamento prevalente tale regola non si applica ai consorzi 
cc.dd. irregolari. 
A favore di questa opinione depone un argomento difficilmente superabile; 
infatti, là dove il codice civile prevede la regola della responsabilità limitata del 
solo patrimonio comune, la subordina sempre al rispetto dell’onere della 
pubblicità
3
. Così accade per le società di capitali, per le quali l’art.2331, comma 
2°, c.c. stabilisce che “per le operazioni compiute in nome della società prima 
dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi 
coloro che hanno agito”, così era pure precisato per le associazioni del Libro 1, in 
cui l’art. 33, u.c., (ormai abrogato) rendeva gli amministratori di un’associazione 
(e di una fondazione) non registrata, anche se riconosciuta, personalmente e 
solidalmente responsabili, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni 
assunte. 
                                                           
2
 BORGIOLI, Consorzi e società consortili, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1985, p. 
251, nota 109; Trib. Roma, 30 ottobre 1980, Consorzio Ciset-Marconi, in Foro it., 1980, 
I, c. 3131, e in Giur. comm., 1981, II, p. 479; Trib. Udine, 1 ottobre 1981, Consorzio 
cerealisti friulani (ric.), in Dir. fall., 1982, II, p. 102 ss. 
3
 VOLPE-PUTZOLU, La concorrenza e i consorzi, in Trattato di diritto commerciale e di 
diritto pubblico dell’economia diretto da Galgano, Padova, 1981, p. 362 s. 
7 
 
Il difetto di iscrizione comporta che la fattispecie debba essere qualificata 
non come consorzio irregolare bensì come associazione non riconosciuta. Questo 
implica, però, la sottoposizione al regime di responsabilità previsto dall’art. 38, 
c.c., cosicché coloro che hanno agito come rappresentanti dell’associazione 
risponderanno verso i terzi per le obbligazioni assunte, unitamente al patrimonio 
comune
4
. 
Nell’ipotesi inversa, di iscrizione come consorzio di una fattispecie priva di 
uno dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2602, c.c., la pubblicità non può 
certamente ritenersi costitutiva ai fini del godimento del regime di responsabilità 
limitata ex art. 2615, comma 1°, c.c. In tal caso alla riqualificazione della 
fattispecie – ad esempio, come associazione non riconosciuta o come società 
lucrativa – conseguirà l’applicazione del relativo regime di responsabilità. 
La pubblicità riguarda anche le modificazioni di tutte le predette indicazioni 
(art. 2612, terzo comma, c.c.). 
                                                           
4
 Secondo DE ANGELIS, Appunti sulla responsabilità patrimoniale nei consorzi con 
attività esterna, in Riv. soc., 1983, p. 1401 s., questa tesi non pare tuttavia potersi 
condividere: infatti, mentre per le società di capitali l’iscrizione è la fattispecie 
costitutiva, come lo è la registrazione per le associazioni riconosciute, in quanto entrambe 
attribuiscono la personalità giuridica, sicché anteriormente all’iscrizione o alla 
registrazione non si è in presenza di società di capitali o di associazioni riconosciute, ma 
di fenomeni associativi diversi da queste per disciplina normativa e per intrinseca natura 
giuridica, altrettanto non può dirsi per i consorzi, la cui esistenza discende 
immediatamente dal contratto, senza che si renda necessario il riconoscimento da parte 
dell’ordinamento. Ne è prova che nel diritto dei consorzi – né quando ancora era prevista 
la responsabilità solidale delle persone  che avessero agito in nome del consorzio, né ora 
che tale responsabilità più non sussiste – non è mai comparsa una norma che regolasse il 
regime della responsabilità nell’ipotesi della mancata iscrizione dell’estratto del contratto 
di consorzio, o comunque relativamente agli atti compiuti precedentemente all’iscrizione; 
bensì è stata unicamente esplicitata, a seguito della riforma, una disposizione 
sanzionatoria dell’omesso o tardivo o incompleto deposito degli atti consortili – e non 
della sola situazione patrimoniale – per i quali la legge sancisce l’obbligo dell’iscrizione 
(art. 2615-bis c.c.): disposizione dalla quale si deve pertanto desumere che l’omesso o 
tradivo o incompleto deposito di tali atti comporta esclusivamente l’irrogazione di una 
sanzione a carico delle persone che hanno la direzione del consorzio, e non anche, in 
assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, l’applicazione di un regime di 
responsabilità diverso da quello tipico dell’istituto in esame.                                                            
8 
 
E’ da ritenere che debbano essere pubblicate anche le variazioni degli 
elementi precedentemente iscritti che non configurano modifica del contratto. A 
questa conclusione conduce il fatto che la pubblicità è prevista per informazione 
dei terzi, i quali hanno interesse a conoscere i nominativi degli attuali consorziati 
(ad esempio, per l’applicazione dell’art. 2615, comma 2°, c.c.) anche quando, 
essendo il contratto a struttura aperta, la loro variazione non ne configura 
modifica. Per la stessa ragione vanno iscritti l’atto di recesso e la delibera di 
esclusione nonché le delibere consortili con cui vengono cambiate le persone cui è 
attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio. Dati 
estremamente rilevanti in considerazione del fatto che la presidenza e la direzione 
rilevano per i terzi ai fini della legittimazione processuale passiva ex lege, e la 
rappresentanza ai fini dell’imputazione dell’obbligazione al patrimonio consortile. 
Nei consorzi con attività esterna, il legislatore ha attribuito (e, si ritiene, 
inderogabilmente) il potere di rappresentanza giudiziale passiva alle persone che 
ne hanno la presidenza o la direzione, prevedendo che nelle persone di questi « i 
consorzi possono essere convenuti in giudizio anche se la rappresentanza è 
attribuita ad altre persone » (art. 2613 c.c.). Proprio su questi rilievi la Corte di 
Cassazione si è espressa con chiarezza ed ha osservato: 
« l’attribuzione all’organizzazione consortile di una funzione esterna non è 
senza rilevanza giuridica, tant’è che con riguardo alla struttura organizzativa del 
consorzio con attività esterna la legge detta espressi principi, attinenti oltre alla 
previsione di un sistema di pubblicità legale, al fine di determinare nei terzi la 
conoscenza della struttura organizzativa del consorzio, anche alla sua 
rappresentanza giudiziale (passiva: art. 2613, codice civile, e secondo autorevole 
dottrina anche attiva) attribuita alle persone che hanno la presidenza o la direzione 
del consorzio, comunque sia regolato il potere di rappresentanza nel campo dei 
rapporti sostanziali o anche il potere di rappresentanza giudiziale attiva »
5
                                                           
5
 Cass., 26 gennaio 1989, n. 441, in Società, 1989, p. 570. 
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