4 
le sentenze afferenti la tutela della salute sui luoghi di lavoro, così 
avviene per il D. Lgs. 626/94 nei confronti del nuovo Testo Unico 
di recente emanazione. 
Un‟attenta disamina dei vari articoli della normativa sostituita ci 
consentirà di osservare il “cosa è cambiato” e il “come è cambiata” 
tutta l‟ossatura principale della disciplina in materia di tutela, 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
Nel III capitolo si entrerà nel vivo della trattazione della 
tematica oggetto del presente lavoro. 
Si inizierà con l‟evidenziare coma la L. 123/2007, si sia posta 
quale Legge Delega capace finalmente di “svegliare” e svecchiare la 
produzione normativa, ormai sopita ed intrappolata nel torpore 
ultradecennale del D. Lgs. 626/94 e di come sia, a tal fine, risultato 
essenziale sia l‟art. 1, contenente la delega propriamente detta, sia 
gli altri 11 articoli di cui la legge è composta, che, risultando di 
immediata applicazione, hanno consentito al legislatore di 
comprendere con esattezza dove intervenire per modificare la 
suddetta “626”, tanto da essere pressoché integralmente trasfusi 
nel nuovo D . Lgs. n. 81/2008. 
Dopo aver affrontato tale evoluzione normativa si esaminerà il 
nuovo Testo Unico con l‟intento, non di elencare pedessiquamente 
tutti gli articoli che lo compongono, ma,  piuttosto,  perseguendo 
l‟obiettivo di metterlo a confronto con la precedente normativa ed 
analizzare gli intervenuti mutamenti stigmatizzando ciò che, a 
modesto  parere dello scrivente è stato troppo enfatizzato, (il 
sistema sanzionatorio), e facendo attenzione sul controverso 
 5 
aspetto della  responsabilità amministrativa. Un cenno, infine, 
riguarderà la Legge 2 agosto 2008 n. 129, emanato principalmente 
con lo scopo di procrastinare i termini previsti dal nuovo Testo 
Unico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 
CAPITOLO I 
I principi di riferimento 
 
Par. 1 Le norme comunitarie 
 
È doveroso iniziare la trattazione del presente lavoro facendo 
riferimento alle norme comunitarie.  
Le fonti comunitarie, di maggiore rilevanza per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro e per la tutela della salute, sono i regolamenti, le 
direttive, le decisioni generali e le raccomandazioni. 
L‟ordinamento italiano, recependo quanto disposto dall‟art. 189 
del Trattato CE, prevede la diretta ed automatica applicabilità dei 
Regolamenti; la Legge 9 marzo 1989 n. 86 stabilisce invece, per le 
direttive e le decisioni, il relativo recepimento  da parte 
dell‟ordinamento nazionale che il governo attua  mediante la 
presentazione alle Camere, di un disegno di legge c.d. “legge 
comunitaria”. 
In generale le fonti comunitarie rivestono particolare rilievo 
avendo valore prevalente sul diritto interno di ciascun Stato membro, 
in applicazione del c.d. principio del primato comunitario. “Con questa 
 7 
espressione si intende quel principio per cui in caso di conflitto, di contraddizione o 
di incompatibilità tra norme di diritto comunitario e norme nazionali, le prime 
prevalgono sulle seconde”(1).  Tale principio fu affermato per la prima volta 
nella celebre sentenza 6/64 Costa c. Enel.   
Inoltre, in più di un‟occasione, la Giurisprudenza ha statuito 
che il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto 
interno con quello comunitario, dando applicazione a quest‟ultimo 
d‟ufficio laddove necessario(2). Tale concetto è ribadito anche in sede 
di giurisdizione amministrativa che, con specifico riferimento alle c.d. 
direttive self-executing,  ha affermato che la Pubblica  Amministrazione è 
tenuta ad applicare la disciplina contenuta nella direttiva stessa, 
disapplicando le disposizioni di diritto interno eventualmente 
contrastanti con la fonte sovranazionale (3). 
Resta inteso, comunque, che tale processo di disapplicazione 
della norma interna a favore della norma comunitaria non è avvenuto 
in maniera automatica ed indolore. Infatti è con l‟approvazione della 
Legge 1643 del 6 dicembre 1962, ad opera del Parlamento italiano, 
                                                     
1
 BORRIELLO R. GERLI S. ROSIELLO C. VECCHIONE M. VERRILLI A., Diritto dell’unione 
uropea,  EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE, NapoliI, 2001, pag. 265 
2
 (
1
) Cass. Civ. 10 dicembre 2002 n. 17564 
3
 TAR PARMA, 21 NOVEMBRE 2002, n. 846 in ANGELONE C., Lineamenti di istituzioni di 
diritto, Libreria dell’Università Pescara, 2006, pag. 17 
 8 
con la quale si provvedeva all‟istituzione dell‟Enel e dando 
applicazione, per la prima volta all‟art. 43 della Costituzione, che le 
diverse concezioni del diritto nazionale vengono a scontrarsi con 
quelle del diritto comunitario, dando corpo alla già citata sentenza 
Costa c. Enel proseguendo poi con la pronuncia del caso Simmenthal, del 
9 marzo 1978, con la quale, la Corte di Giustizia Europea ribadiva che 
la Comunità “costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere” 
ribadendo il “principio della preminenza del diritto comunitario” 
sancendo il “potere del giudice nazionale di disapplicare il proprio 
diritto” e “di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi 
nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme 
comunitarie” per poi giungere alla sentenza, della Corte Costituzionale 
italiana, n. 170 dell‟8 giugno 1984, del caso Granital, con la quale si 
asseriva che nell‟ ”ipotesi in cui la disposizione della legge interna 
confligge con la previgente normativa comunitaria la Corte è ora 
dell‟avviso che il Regolamento Comunitario vada sempre applicato.” 
 In estrema sintesi, tutto l‟assetto normativo scaturente dalle 
norme comunitarie in tema di salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro, conforme, come vedremo, al Codice Civile italiano ed, in 
seguito, integralmente riversato nel D. Lgs. n. 626/94, è diretto a 
 9 
sancire l‟obbligo da parte dell‟imprenditore di adottare non solo le 
misure previste ed imposte dalla legge, ma anche ogni altra forma di 
tutela dell‟integrità fisica del lavoratore.  
Peraltro, prima di passare all‟analisi generale di tale assetto 
normativo è doveroso osservare che esso ha dato rilevante impulso 
all‟ordinamento interno, consentendo l‟introduzione di novità 
significative nell‟ambito di una normativa che, come avremo modo di 
dire nel successivo capitolo, era rimasta pressoché cristallizzata dopo 
l‟emanazione del Codice Civile e di alcuni decreti degli anni ‟50-‟60. 
Venendo all‟evoluzione del tema della sicurezza sul lavoro in 
ambito comunitario, va osservato che lo stesso, già prevista dall‟art. 
118 del Trattato istitutivo della CEE del 1957, acquista rilevanza con 
l‟introduzione, nel medesimo trattato, dell‟ art. 118 A,  entrato in 
vigore il 1° gennaio 1987. 
La norma prevede che gli Stati membri debbano promuovere il 
miglioramento dell‟ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la 
salute di tale ambiente, ponendosi l‟obiettivo dell‟armonizzazione delle 
relative condizioni, che appare necessaria al fine della realizzazione del 
Mercato Unico Europeo e, in specie, a quello di evitare 
differenziazioni di costi all‟interno dello stesso mercato. 
 10 
Fra le direttive, di maggior interesse, emanate per dare concreta 
attuazione  a tale armonizzazione vale la pena citare la n. 476 del 1977 
sulla segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro, la n. 610 del 1978 
sulla protezione dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero,  
la n. 501 del 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attività industriali, la n. 1107 del 1980 sulla protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, 
fisici e biologici durante il lavoro, la n. 605 del 1982 sulla protezione 
dei lavoratori contro i rischi connessi ad esposizione al piombo 
metallico ed ai suoi composti ionici, la n. 477 del 1983 sulla protezione 
dei lavoratori contro i rischi connessi all‟esposizione di amianto, la n. 
188 del 1986 contro i rischi derivanti dall‟esposizione al rumore, la n. 
364 del 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di 
taluni agenti specifici e/o di talune attività.  
Dagli inizi degli anni ‟70 alla fine dagli anni ‟80 del XX secolo si 
assiste, dunque,  ad una proliferazione di direttive senza precedenti. 
Ma è con l‟emanazione della direttiva n. 391 del 1989,  
concernente l‟attuazione di misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il 
 11 
lavoro, che si gettano le basi per quello che sarà, successivamente, 
l‟impianto generale della normativa attualmente in vigore. 
La citata direttiva 391/89 è, infatti, considerata la madre di tutte 
le altre sette direttive che verranno emanate a seguire e che saranno 
tutte recepite in quella che, nel gergo comune, verrà denominata la 
“Legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, ossia il D. Lgs. 19 
settembre 1994 n. 626, di cui si dirà più approfonditamente nei 
capitoli successivi. 
Allo stato attuale della trattazione ci limiteremo, invece,  a 
menzionare le sette direttive “figlie” che sono: la n. 654 del 1989 
relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute per i luoghi di 
lavoro (prima direttiva), la n. 655 del 1989 relativa ai requisiti minimi 
di sicurezza e di salute per l‟uso da attrezzature di lavoro da parte dei 
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva), la n. 656 del 1989 
relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per 
l‟uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale 
durante il lavoro (terza direttiva), la n. 269 del 1990 relativa alle 
prescrizioni minime di sicurezza e salute concernenti la 
movimentazione manuale di carichi che comporta tra l‟altro rischi 
dorso – lombari per i lavoratori (quarta direttiva), la n. 270 del 1990 
 12 
relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per 
le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali 
(quinta direttiva), la n. 394 del 1990 sulla protezione dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da un‟esposizione da agenti cancerogeni 
durante il lavoro (sesta direttiva), la n. 679 del 1990 sulla protezione 
dei lavoratori contro i rischi derivanti da un‟esposizione ad agenti 
biologici (settima direttiva)(4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
4
 GALANTINO L.., La sicurezza del lavoro, Giuffrè Editore, Milano, 1995, pag. 12