5 
procedure aziendali. Tale norma è integrata dal regolamento CONSOB 
1°luglio 1998 n°11522 nella Parte II – Titolo I – Capo I “Disposizioni di 
carattere generale”. La disciplina dei comportamenti degli intermediari 
dettata dall' art. 21 è articolata in quattro profili: 
 
o obblighi generali di correttezza, diligenza,        
professionalità; 
o obblighi informativi; 
o regole in materia di conflitto di interessi; 
o norme attinenti all’organizzazione interna. 
 
Ci occuperemo del primo profilo in quanto i seguenti verranno trattati in 
modo approfondito successivamente. 
L’art. 21 comma 1 lett. a) del TUF stabilisce che gli intermediari devono 
“comportarsi con diligenza correttezza e trasparenza, nell’interesse dei 
clienti e per l’integrità dei mercati”. La norma riprende principi e clausole 
generali già ricavabili dal diritto comune, applicabili, già di per sé, ai vari 
rapporti e alle diverse attività svolte dagli intermediari abilitati. Il richiamo 
dei principi generali mette in evidenza il legame tra norme di diritto comune 
e disciplina dei comportamenti degli intermediari mobiliari per la 
definizione degli obblighi di condotta. La circostanza che l’art. 21 non 
riprenda alcune clausole generali (come ad es. il principio della buona fede) 
è ininfluente sulla loro applicabilità in materia. Il richiamo delle clausole 
generali nella disciplina speciale le rende direttamente rilevanti ai fini 
dell’azione amministrativa, in particolare per quanto riguarda l’eventuale 
irrogazione di sanzioni in ipotesi di violazione
3
. 
La natura della disposizione, anche se formulata in modo ampio, è 
immediatamente cogente, disponendo delle modalità secondo le quali deve 
                                                         
3
 “La disciplina del mercato mobiliare” di Filippo Annunziata; “Commentario al testo unico 
delle disposizioni in materia di intermediazione” di Guido Alpa e Francesco Capriglione.   
 6 
essere svolta l’attività degli intermediari in tutte le sue manifestazioni. 
Obblighi, dunque, la cui violazione può comportare sia responsabilità 
contrattuale, quando il rapporto con il danneggiato sia negoziale, sia 
responsabilità extracontrattuale, quando si sia in presenza di un mero 
contatto, dal quale sia derivato l’illecito
4
. 
Le disposizioni riguardanti il comportamento cui l’intermediario è tenuto 
nei confronti di clienti, non hanno sempre esclusivo riguardo all’interesse 
particolare dell’investitore: obbligano sia a condotte che incidono 
direttamente sulla relazione negoziale con l’investitore, sia a rispettare 
criteri di organizzazione in cui l’interesse dell’investitore trova tutela 
indiretta, procedono dal generale al particolare. 
Diligenza, correttezza e trasparenza sono canoni di comportamento che non 
esauriscono i loro effetti nell’ambito del singolo rapporto, né assumono 
unicamente rilievo in relazione all’interesse particolare del singolo cliente. 
Infatti essi presidiano l’interesse di tutti i clienti dell’intermediario, e 
rivestono interesse generale, poiché influiscono sul funzionamento dei 
mercati, causando effetti deterrenti o incentivanti dell’investimento sui 
mercati finanziari. D’altro canto, l’integrità dei mercati è presupposto della 
soddisfazione delle aspettative riposte dai clienti dell’intermediario 
nell’investimento in valori mobiliari, quindi risponde indirettamente ad un 
interesse particolare degli investitori attraverso la protezione dell’interesse 
generale. 
Con riguardo alla diligenza, poiché nel TUF si parla di “specifica” 
diligenza, ci si può riferire alla diligenza professionale di cui all’art. 1176 
comma 2 c.c
5
. Quanto alla menzione della trasparenza è da ritenere che sia 
inteso alludere alla trasparenza nello svolgimento dei servizi, cioè in tutte le 
fasi negoziali della promozione, della conclusione,  dell’esecuzione del 
                                                         
4
 Alpa, commento art. 21 TUF, in “Commentario al testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione” di Guido Alpa e Francesco Capriglione. 
5
 Alpa, commento art. 21 TUF, in “Commentario al testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione” di Guido Alpa e Francesco Capriglione. 
 7 
contratto e quanto al contenuto dell’obbligo, dovrebbe esprimersi 
nell’elargizione di informazioni complete, obiettive, intellegibili in ordine 
agli elementi rilevanti del rapporto, del servizio, degli strumenti finanziari. 
L’adempimento dell’obbligo di trasparenza non deve attendere la 
costituzione del rapporto, né che vi sia una richiesta di informazioni da parte 
del cliente, quindi la trasparenza del rapporto contrattuale favorisce la 
concorrenza tra le imprese che prestano servizi finanziari (concorrenza 
contrattuale). 
La lettera a) del comma 1 dell’art. 21 prevede inoltre l’obbligo per 
l’intermediario di rispettare “l’integrità dei mercati”, va intesa nel senso di 
richiedere all’intermediario un comportamento che non si ponga in contrasto 
con lo svolgimento dei mercati sui quali opera. La norma è quindi idonea a 
rafforzare il legame che sussiste tra la disciplina dei comportamenti nei 
confronti dei clienti, ed il comportamento dell’intermediario nell’operare sui 
mercati. I due profili sono tra loro collegati, in quanto il perseguimento 
dell’interesse del cliente richiede che l’intermediario operi senza violare le 
regole di un ordinato svolgimento dei mercati. 
Il Regolamento CONSOB n°11522 1° luglio 1998 dedica l’art. 26
6
 alle 
regole generali di comportamento. In particolar modo si riferiscono all’art. 
21 comma 1 lett. a), le lett. a)b)d)f) dell’ art. 26 reg. Consob. La lett. a), 
                                                         
6
 Art. 26 - (Regole generali di comportamento) 
Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato 
mobiliare: 
a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo 
Unico; 
b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano; 
c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di 
un altro; 
d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori; 
e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti 
diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di 
prestazione da fornire; 
f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio 
d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto 
dall'investitore. 
 
 8 
stabilendo l’obbligo per gli intermediari di operare in modo “indipendente e 
coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico”, sottolinea 
l’importanza dei principi e regole generali del TUF, senza aggiungere niente 
di nuovo, così come la lett. b) stabilendo l’obbligo per gli intermediari di 
“rispettare le regole di funzionamento dei mercati in cui operano”. 
La lettera d) è volta a qualificare la diligenza dell’intermediario nella 
prestazione dei servizi, può quindi essere intesa come una norma che 
specifica il criterio generale dell’art. 1176 c.c.  A tal proposito 
particolarmente qualificante è la disposizione che impone all’intermediario 
di acquisire un’adeguata conoscenza “degli strumenti finanziari, dei 
servizi…propri o di terzi, da essi stessi offerti” (lettera e). Infatti, poiché il 
pubblico dei risparmiatori si indirizza agli intermediari per poter utilizzare il 
bagaglio di conoscenze economiche finanziarie e gli strumenti tecnici e 
informatici di cui questi dispongono e che per il loro costo sono 
inaccessibili alla maggior parte dei risparmiatori (quindi si rivolge al 
“professionista”), è evidente che gli intermediari che vogliono adempiere 
diligentemente al proprio mandato dovranno dotarsi del capitale umano e 
tecnico e di procedure e organizzazione adeguate a fornire un servizio di 
gestione di carattere professionale. Sulla lett. f) è il caso di soffermarci per 
approfondire i due punti trattati. Per quanto riguarda il contenimento dei 
costi a carico degli investitori, si ritiene
7
 che la norma non è intesa nel senso 
di assegnare alla Consob il potere di sindacare l’importo delle commissioni 
o delle spese addebitate al cliente, infatti nel TUF non vi è nessuna norma, 
principio o interpretazione che conduca direttamente o indirettamente 
all’abilitazione della Consob a fissare la misura massima delle commissioni 
o degli oneri. La stessa Commissione ha confermato che essa non dispone di 
alcun potere al riguardo
8
. Si ritiene quindi che la norma impedisca agli 
intermediari di adottare comportamenti che abbiano quale scopo l’addebito 
                                                         
7
 Annunziata in  “La disciplina del mercato mobiliare”. 
8
 Comunicazione 8 febbraio 2000, DM/9632. 
 9 
di costi o oneri a carico del cliente, senza un’utilità per quest’ultimo, o che 
tali costi o oneri non siano trasparenti per il cliente, richiamando così la 
correttezza e la trasparenza del comportamento nella prestazione di servizi 
di investimento, così come ha confermato la Consob
9
. 
Per quanto riguarda “il miglior risultato possibile” non si può intendere un 
obbligo per l’intermediario di ottenere in assoluto un risultato determinato, 
in quanto è intrinseco al servizio di gestione un livello di rischio, che varia 
in rapporto alle caratteristiche di ciascuna gestione e che costituisce il tratto 
determinante della disciplina stessa del mercato mobiliare
10
. Con tale 
affermazione si vuole rimarcare e rafforzare la diligenza imposta agli 
intermediari nella prestazione dei servizi. 
 
 
2. CONTRATTI 
 
La materia dei contratti nella prestazione dei servizi di investimento, trova 
collocazione in un distinto articolo del TUF (art. 23) interamente dedicato a 
tale profilo. A questo si aggiungono il comma 1 lett. a) d) dell’art. 24, 
articolo che riguarda specificamente la gestione di portafogli di 
investimento, dove il comma sopra citato tratta la materia dei contratti in 
tale servizio. 
 
 
 
 
                                                         
9
 Comunicazione 16 marzo 2000, n. DI/20844. 
10
 La formula menzionata denota che le obbligazioni assunte dagli intermediari nella 
prestazione del servizio non sono obbligazioni di risultato, l’intermediario non garantisce  
all’investitore un utile o un risultato positivo dai servizi prestati, non elimina quindi la 
componente di sopportazione di un determinato livello di rischio. 
 10 
2.1.  FORMA E OBBLIGO DI CONSEGNA DI UN 
ESEMPLARE DEL CONTRATTO AL 
CLIENTE 
                                                                                                                                            
L’art. 23 stabilisce, come regola generale, l’obbligo di adottare, per i 
contratti aventi oggetto servizi di investimento, la forma scritta, 
aggiungendo che tale regola può essere derogata mediante regolamento 
della Consob, sentita la Banca D’Italia, per motivate ragioni tecniche o in 
relazione alla natura professionale dei contraenti. Tale regola generale della 
forma scritta viene ripresa dall’art. 24 comma 1 lett. a), senza le eccezioni 
previste dal comma 2 dell’art. 23 del TUF.  
Ne deriva (dato il principio di specialità) che il contratto di gestione, a 
differenza di quello previsto per gli altri servizi di investimento, va redatto 
necessariamente in forma scritta, non potendo la Consob disporre deroghe o 
esoneri in funzione della natura professionale della controparte, o per 
motivate ragioni tecniche
11
. 
Il maggior formalismo richiesto per i contratti di gestione, trova la sua 
giustificazione nella natura discrezionale del servizio, dunque nel maggior 
rischio di abusi da parte dell’intermediario; quindi il contratto di gestione 
redatto in forma scritta consente all’investitore di effettuare una scelta il più 
possibile consapevole, contribuendo anche a delimitare la portata della 
discrezionalità dell’intermediario. 
La violazione della forma scritta viene espressamente sanzionata con la 
nullità; gli artt. 23-24 prevedono che si tratti di un caso di nullità “relativa”, 
                                                         
11
 Sul punto l’art. 31 comma 1 del Regolamento CONSOB n. 11522 che esclude la 
necessità della forma scritta nei rapporti tra intermediari autorizzati ed operatori qualificati 
(definiti nel comma 2 dello stesso articolo) con l’espressa esclusione del contratto di 
gestione, che potrà però essere liberamente formulato (sul contenuto minimo del contratto 
di gestione si veda il paragrafo successivo  2.2 “CONTENUTO E CARATTERISTICHE 
DELLA GESTIONE”), salvo l’obbligo di prevedere quanto stabilito dall’art. 37 comma 1 
lettera d). 
 11 
ossia di una nullità che può essere fatta valere soltanto dall’investitore, 
escludendo così che l’intermediario possa invocare il vizio di forma per 
liberarsi dalla sua responsabilità o che questa sia rilevata d’ufficio dal 
giudice
12
, sostituendo la sua valutazione a quella dell’investitore nella scelta 
se richiedere o meno la declatoria di invalidità del contratto. La sanzione 
della nullità pone due ordini di problemi. Il primo riguarda l’efficienza della 
sanzione in rapporto alla tutela dell’investitore. Atteso che, a seguito della 
declatoria di nullità, vi è unicamente spazio per la ripetizione dell’indebito
13
 
oltre al risarcimento del danno ex art. 1338 c.c., non sempre la sanzione è 
produttiva di effetti apprezzabili nell’interesse dell’investitore. Si tratta 
dunque di un problema di tutela sostanziale, di opportunità della sanzione. 
La nullità relativa prevista a favore dell’investitore rimette a quest’ultimo la 
valutazione di merito, in esito alla quale egli può decidere se avvalersi o non 
avvalersi dell’azione diretta a privare di effetti il contratto. 
Il secondo problema attiene ai limiti dei mezzi di prova dei contratti da 
concludere per iscritto sotto pena di nullità. La nullità relativa consente 
all’investitore di scegliere tra l’esecuzione integrale del contratto, come se 
fosse valido, e la declaratoria di invalidità del contratto, privandolo di ogni 
effetto, come accennato in precedenza. Ma quando la nullità dipende 
dall’inosservanza della forma scritta, la possibilità del cliente di soddisfare 
l’interesse alla completa esecuzione del contratto
14
, anche contro la volontà 
dell’intermediario, è ineffettiva in quanto i limiti che incontra la prova dei 
contratti per cui sia imposta la forma scritta ad substantiam possono 
impedire la prova in giudizio dell’esistenza e del contenuto del rapporto.  
                                                         
12
 Art. 1421 c.c.  
13
 Art. 2033 c.c.  
14
 Senza dunque ricorrere alla declaratoria di invalidità del contratto che ha come 
conseguenza, qualora il contratto non sia stato eseguito (cioè se l’intermediario non ha 
gestito la somma affidatagli), la restituzione del capitale e degli accessori al cliente senza 
che l’altra parte possa chiedere alcunché, mentre qualora l’intermediario abbia gestito il 
patrimonio, questi risponde del danno indipendentemente dalla prova del contratto. 
 12 
L’onere di redigere il contratto per iscritto e l’obbligo di consegnarne una 
copia al cliente (art. 23 comma 1 TUF) offrono all’investitore tutela soltanto 
formale. L’attitudine alla forma scritta ad assicurare la trasparenza del 
rapporto dipende dal contenuto minimo essenziale che il contratto debba 
possedere: quanto più il contratto ha contenuto informativo, tanto più  
accentuata è la strumentalità della forma scritta alla protezione del cliente e 
più agevole è giustificare la prescrizione del requisito formale. 
L’obbligo di consegnare al cliente un esemplare del contratto sembra 
riguardare il testo su cui si è già raggiunto il consenso delle parti, e non il 
testo del regolamento negoziale predisposto dall’intermediario, che 
l’investitore deve poter preventivamente conoscere per poter prestare il 
proprio consenso informato. Occorre verificare in concreto se al cliente sia 
stato consegnato solo il modulo da lui sottoscritto ma non ancora sottoscritto 
dall’impresa oppure se non sia stato consegnato il testo del contratto già 
concluso. Nel primo caso si adempie all’obbligo di informazione ma non 
quello previsto dalla disposizione in esame. L’osservanza più rigorosa della 
disciplina richiede dunque la consegna di due esemplari: il primo, che 
costituisce copia del modulo sottoscritto dal cliente, il secondo, che invece 
costituisce copia del contratto concluso, perché sottoscritto dall’impresa e 
ricevuto dal cliente. La consegna dell’esemplare del contratto attiene alla 
fase di esecuzione del contratto già perfezionatosi con la sottoscrizione, la 
violazione dell’obbligo di consegna potrà pertanto rilevare solo ai fini della 
responsabilità del gestore per inadempimento di un obbligo ex lege e non 
influirà sulla valida instaurazione del rapporto negoziale
15
. 
Occorre rilevare che il riferimento a un “esemplare” anziché a una copia, 
sgombra il campo da eventuali comportamenti maliziosi dei gestori che, 
consegnando copie del contratto non sottoscritte (o non sottoscritte in 
                                                         
15
 “Il risparmio gestito” di Marco Sepe; Di Carlo e Guffanti, in “Le società” n. 5/2000. 
 13 
originale) possono limitare sul piano probatorio eventuali azioni giudiziarie 
dell’investitore
16
.  
Da notare che la previsione della consegna di un esemplare contrattuale non 
risolve i problemi di preventiva conoscibilità del testo negoziale da parte 
dell’investitore, che potrebbe sottoscriverlo senza aver avuto tempo 
sufficiente per analizzarlo in tutti i suoi aspetti. Anche dall’esame della 
disciplina emanata dalla Consob, non vi è nessuna previsione che assicuri 
all’investitore uno spatium deliberandi tra la consegna della bozza di 
contratto e la sottoscrizione del medesimo, destando qualche perplessità con 
riferimento ai contatti conclusi presso la sede dell’intermediario, in quanto 
per i contratti conclusi fuori sede, a tale carenza supplisce la possibilità di 
recesso entro i sette giorni in base all’art. 30, comma 6, TUF. 
Ritornando alla forma contrattuale, la disposizione in esame assoggetta alla 
forma scritta solo il contratto e le sue eventuali modificazioni, e non anche 
le singole istruzioni o ordini che l’investitore può impartire al gestore, la cui 
forma rimane libera. Sembra però preferibile ritenere la necessità della 
forma scritta laddove l’effettuazione delle operazioni non richieda 
semplicemente istruzioni applicative dell’originario contratto, ma investa 
anche le “condizioni contrattuali” del contratto medesimo. Va da sé che il 
regolamento contrattuale dovrà disciplinare anche le modalità con le quali le 
singole istruzioni o ordini devono essere comunicati. 
 
 
 
                                                         
16
 Alpa in “Qualche rilievo civilistico sulla disciplina dei mercati finanziari e sulla tutela del 
risparmiatore”, in Banca  borsa e titoli di credito 1998. Tale distinguo non è stato percepito 
dal regolamento Consob n. 11522, che dispone che una “copia” del contratto deve essere 
consegnata all’investitore. Però l’intermediario che ha consegnato una copia non può 
rinnegarla qualora questa è sottoscritta da entrambe le parti, in più l’obbligo di consegna di 
una copia del contratto non può considerarsi assolto con la semplice consegna al cliente del 
modulo contenente le condizioni generali di contratto o del modulo sottoscritto da parte 
dell’investitore e non ancora approvato dall’intermediario. 
 14 
2.2. CONTENUTO E CARATTERISTICHE 
DELLA GESTIONE 
 
Da notare l’assenza nel Testo Unico di regole sul contenuto minimo 
essenziale del contratto di gestione, come anche nella direttiva 
comunitaria
17
, recepita dal TUF, non soltanto non vengono trattati i 
contratti, ma non vengono nemmeno posti divieti espressi che ostino la 
disciplina dei contratti nel settore dei servizi di investimento. Esplicitamente 
la direttiva chiarisce che la materia dei contratti è estranea ad essa, perché a 
livello comunitario non si è giunti ad un’armonizzazione della relativa 
disciplina; con le finalità da essa perseguite risultano coerenti le disposizioni 
nazionali che innalzano il livello di tutela degli investitori, purché non siano 
discriminatorie delle imprese comunitarie: infatti, alla disciplina dei 
contratti dettata dal legislatore nazionale devono attenersi anche le imprese 
straniere che, nel territorio in cui essa trova applicazione, svolgono attività 
negoziale in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento. 
L’art. 6 del TUF attribuisce alla Consob il potere di emanare norme attinenti 
al “comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto 
conto dell’esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare 
che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità 
aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori”. La nozione di 
“comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori” è 
sufficientemente ampia da ricomprendere anche la fase di stipulazione dei 
contratti, con particolare riguardo ai profili che attengono alla trasparenza e 
all’informativa dell’investitore. Ed è, infatti, proprio in questo senso che si è 
mossa la Consob: il contenuto minimo obbligatorio del contratto di gestione 
trova la sua disciplina negli articoli 30
18
 e 37
19
 del c.d. regolamento degli 
                                                         
17
 Direttiva 93/22/CEE. 
18
 Art 30 - (Contratti con gli investitori) 
 15 
intermediari, approvato con deliberazione della Consob n. 11522 del 1° 
luglio 1998 e più volte aggiornato
20
.  
Si noti che la Consob si astiene dall’intervenire sul contenuto delle 
obbligazioni contrattuali
21
, limitandosi a richiedere che il contratto contenga 
                                                                                                                            
1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un 
apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore. 
2. Il contratto con l'investitore deve: 
a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche; 
b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità 
da adottare per le modificazioni del contratto stesso; 
c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni; 
d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire 
all'investitore a rendiconto dell'attività svolta; 
f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la 
prestazione del servizio. 
19
 Art 37 - (Contratti con gli investitori) 
1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve: 
a) indicare le caratteristiche della gestione; 
b) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la 
preventiva autorizzazione dell'investitore; ove non siano previste restrizioni indicare 
espressamente tale circostanza; 
c) con riguardo agli strumenti finanziari derivati, indicare se detti strumenti possono essere 
utilizzati per finalità diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni 
detenute in gestione; 
d) indicare se l'intermediario è autorizzato a delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico 
ricevuto, specificando, nel caso in cui la delega non riguardi l'intero portafoglio, gli 
strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali 
l'autorizzazione viene rilasciata e, in ogni caso, gli eventuali limiti e condizioni 
dell'autorizzazione; 
e) specificare che l'investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero 
disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che a esso sia 
addebitata alcuna penalità. 
2. Il contratto con l'investitore deve altresì indicare se l'intermediario è autorizzato a fare 
uso, in relazione alle caratteristiche della gestione prescelta, della leva finanziaria e in che 
misura. In tale caso, il contratto deve indicare il limite massimo di perdite al 
raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria a un valore 
pari a uno, nonché l'avvertenza che l'uso di una misura della leva finanziaria superiore 
all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il 
patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, l'investitore può trovarsi in una situazione 
di debito nei confronti dell'intermediario. 
3. Dal momento del recesso, gli intermediari autorizzati non possono compiere atti di 
gestione sul patrimonio gestito salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare 
la conservazione del patrimonio stesso. 
Essi possono altresì eseguire le operazioni già disposte dall'investitore e non ancora 
eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate. 
20
 Modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 
12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002. 
 16 
determinate informazioni, tra cui, di particolare importanza, l’obbligo di 
indicare le “caratteristiche della gestione”, cioè la tipologia della gestione 
prescelta. Con “caratteristiche della gestione” si intende l’indicazione de 
(art. 38 reg. Consob n.11522): 
 
o le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere 
investito il patrimonio gestito e gli eventuali limiti (art. 39); 
o la tipologia delle operazioni che l’intermediario può effettuare 
sui suddetti strumenti finanziari (art. 40); 
o la misura massima della leva finanziaria che l’intermediario 
può utilizzare (art.41); 
o il parametro oggettivo di riferimento al quale confrontare il 
rendimento della gestione (art. 42). 
 
Particolare delicatezza nella disciplina negoziale riveste l’art. 24 comma 1 
lett. c) del TUF, che prevede la possibilità di derogare, su specifica 
istruzione scritta del cliente, al divieto di contrarre obbligazioni che 
impegnino il cliente oltre al limite del patrimonio gestito. Questo allo scopo 
di non precludere la possibilità, per i clienti maggiormente consapevoli, di 
aderire a gestioni dotate di più ampi margini di operatività, mediante il 
ricorso a finanziamenti collaterali, all’operatività in derivati o comunque a 
operazioni con forte leva finanziaria. Sul punto, l’art. 41 del reg. Consob n. 
11522, stabilisce che l’intermediario contrae obbligazioni per conto 
dell’investitore che lo impegnano oltre il patrimonio gestito qualora la leva 
finanziaria superi l’unità, dove per leva finanziaria si intende “il rapporto tra 
il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il 
                                                                                                                            
21
 Astensione dovuta al fatto che non vi è nessun articolo del Testo Unico che legittimi la 
CONSOB ad intervenire su tale aspetto, non rientrando nel novero dei “comportamenti da 
osservare nei rapporti con la clientela” (art. 6 comma 2 TUF).                                                                                             
 17 
controvalore del patrimonio affidato in gestione, calcolato secondo i criteri 
previsti per i rendiconti trimestrali” all’investitore. 
La misura massima della leva finanziaria che il gestore può raggiungere 
deve essere indicata nel contratto, addivenendo così ad una precisa 
delimitazione del grado di discrezionalità dell’intermediario. Nel caso in cui 
si preveda la possibilità di utilizzo della leva finanziaria in misura superiore 
all’unità, è richiesto che il contratto deve indicare sia il limite massimo di 
perdite, al raggiungimento delle quali l’intermediario è tenuto a riportare la 
leva finanziaria a un valore pari a uno, sia l’avvertenza che l’uso di una 
misura della leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di 
risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio 
conferito e che, pertanto, l’investitore può trovarsi in una situazione di 
debito nei confronti dell’intermediario
22
. 
La tutela dell’investitore, oltre che dai prescritti obblighi informativi, è 
anche assicurata dal “self restraint” dall’intermediario, in quanto 
responsabile, nei confronti del mercato, delle obbligazioni assunte per conto 
del cliente quando questi non sia in grado di risponderne
23
. 
L’art. 24 comma 1 lett. c) del TUF, prevedendo una “specifica istruzione 
scritta”, sembra richiedere che il consenso del cliente debba essere prestato 
su operazioni di investimento e obbligazioni da assumere individuate e 
definite, quindi non sembra legittimare un generico consenso scritto assunto 
preventivamente, come previsto dal regolamento Consob. Ne deriva che nel 
caso di operazioni a forte leva finanziaria, la gestione dovrebbe configurarsi 
come “gestione con preventivo assenso”
24
. 
Per quanto attiene al “parametro oggettivo di riferimento” (il c.d. 
benchmark), l’art. 42 del regolamento Consob n. 11522 stabilisce che “ai 
                                                         
22
 Art. 37 comma 2 regolamento Consob n. 11522. 
23
 AA.VV. D.L. 23/7/96 n. 415, in Quaderni di documentazione e ricerca di Assogestioni, 
n. 15, 1996.  
24
 Cioè quelle gestioni nelle quali ogni operazione di investimento e disinvestimento deve 
essere previamente sottoposta all’investitore per la sua approvazione. 
 18 
fini della definizione delle caratteristiche della gestione, l’intermediario 
deve indicare all’investitore un parametro oggettivo di riferimento coerente 
con i rischi a essa connessi al quale commisurare i risultati della gestione”, 
aggiungendo anche che il parametro “deve essere costruito facendo 
riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune 
utilizzo”. La funzione del benchmark è di consentire all’investitore di 
confrontare l’attività svolta dal gestore con l’andamento di un parametro 
esterno, coerente con la tipologia di gestione prescelta. E’ da escludere però 
che la rappresentazione del benchmark nel contratto di gestione modifichi la 
natura degli obblighi assunti dall’intermediario gestore: esso, infatti, non 
rappresenta un parametro il cui andamento il gestore è tenuto ad eguagliare 
o a superare; né si potrà ritenere che il gestore incorra in responsabilità per il 
fatto di aver conseguito un risultato inferiore a quello del benchmark 
stesso
25
. 
Seguendo un’impostazione già fatta propria dal TUB per quanto attiene i 
contratti bancari, l’art. 23 comma 2 del TUF dispone altresì la nullità di ogni 
pattuizione che rinvii agli usi la determinazione del corrispettivo dovuto dal 
cliente; in caso di violazione, nulla è dovuto dal cliente, ma il contratto 
resta, quanto al resto, valido. 
I costi del servizio di gestione su base individuale di portafogli di 
investimento imputabili all'investitore (commissioni dovute all'intermediario 
e altri oneri a carico del cliente) devono pertanto essere dettagliatamente 
indicati nel contratto. Possono essere costituiti da:  
 
o commissioni di entrata, pagate una tantum all'atto del 
conferimento e computate in percentuale sul patrimonio 
conferito secondo criteri specificati nel contratto; 
                                                         
25
 “La regolamentazione nei rapporti con la clientela dei servizi di investimento” di G. 
D’Agostino e A. Iuliucci.