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CAPITOLO 1 
La privacy ai tempi di internet 
1. La privacy: un’accezione dinamica  
“La privacy è come l’oscenità: i giudici potrebbero non essere in 
grado di dire cos’è, ma la riconoscono quando la vedono” (Rubenfeld 
1989)
1
. 
 
Il concetto di privacy e di tutte le problematiche riguardanti la ri-
servatezza delle informazioni inerenti la sfera privata del cittadino è oggi 
uno dei temi più dibattuti nelle varie legislazioni nazionali e nelle orga-
nizzazioni internazionali. La tutela dei dati personali è infatti emersa 
come problema sempre più rilevante in corrispondenza dell‟avvento ed 
della sempre più capillare diffusione dei mezzi informatici e telematici, 
che possono esporre con molto facilità gli utenti alla violazione di infor-
                                                           
1
 Rubenfeld J., The Right of Privacy, in “Harvard Law Review”, 1989, p. 784.
8 
mazioni personali attraverso la trasmissione a distanza ed in tempo reale 
di dati di ogni tipo
2
. 
Va però rilevato che, nonostante oggi se ne senta parlare tanto fre-
quentemente, la concezione di privacy rimane in realtà di non facile 
definizione, sia perché concerne aspetti diversi della vita delle persone, 
sia perché i limiti ed i livelli personali di tolleranza sono molto soggettivi 
e dunque altamente variabili da persona a persona.  
Un illustre giurista italiano, Stefano Rodotà
3
 ha proposto di definire 
la privacy come “il diritto di ciascuno a limitare l‟accesso altrui ad alcuni 
aspetti della propria vita privata” ed, in particolare, ha affermato “La 
protezione della vita privata si presenta come il diritto di mantenere e 
controllare le informazioni riguardanti la propria persona, ed a determi-
nare le modalità di costruzione della propria sfera privata”. 
La privacy in tal senso si lega a quel diritto di vita personale e di ri-
servatezza che come gli altri diritti della personalità, ha un contenuto 
mutevole e relativo, non solo come si è detto da persona a persona, ma 
anche da cultura a cultura, dal momento che si lega e dipende dallo spe-
cifico contesto socioeconomico e culturale di appartenenza. A titolo 
                                                           
2
 Altobelli R., La morale riflessa sul monitor: internet ed etica, Città Nuova, Roma 2006, p. 67. 
3
 Presidente dell‟Autorità garante per la protezione dei dati personali dal 1997 al 2005.
9 
d‟esempio è sufficiente fare un breve raffronto tra le società europee e 
nordamericane, da una parte, e, dall‟altra, quelle dell‟Asia orientale do-
ve, come nel caso del Giappone, il termine che più si avvicina al concet-
to di privacy fa riferimento ad un modello di vita interiore che sia condi-
viso con altre persone della stessa famiglia o azienda
4
.  
Negli Stati Uniti, invece, per molto tempo la privacy è stata intesa 
come il diritto che l‟individuo ha di essere lasciato solo, e dunque ha 
coinciso interamente con la semplice nozione di riservatezza. 
Oggi il significato da attribuire al termine in questione è divenuto 
molto più complesso ed articolato per due motivi fondamentali: 
- Sviluppo tecnologico. Come si è già accennato le nuove tecno-
logie hanno reso necessaria una riformulazione della tutela della 
privacy e dei dati personali. Va infatti rilevato che in passato ri-
sultava certamente molto difficile riuscire a violare la vita priva-
ta degli altri senza che questi se ne rendessero conto. I moderni 
strumenti tecnologici ed i diffusi mezzi informatici rendono in-
vece tale violazione molto più agevole e, soprattutto, realizzabile 
senza che la parte lesa ne abbia consapevolezza alcuna. Una si-
mile preoccupazione, arrivata oggi a livelli impensabili fino a 
                                                           
4
 Lyon D., La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana, Feltrinelli, Milano 
2002, passim.
10 
qualche decennio fa, era già avvertita alla fine dell‟800, di fronte 
alla diffusione delle prime macchine fotografiche portatili, tanto 
che l‟insigne giurista americano Louis D. Brandeis insieme al 
collega e amico Samuel D. Warren, scrissero “… ora che i di-
spositivi moderni offrono abbondanti opportunità per la perpetu-
azione di tali misfatti senza alcuna partecipazione della parte of-
fesa, la protezione offerta dalla legge deve essere posta su fon-
damenta più ampie” ed ancora “…dato che gli ultimi sviluppi 
della fotografia hanno reso possibile la realizzazione furtiva di 
immagini, le dottrine del contratto e della fiducia non possono 
più fornire la protezione necessaria”
5
. 
- Diritto di informazione. Di fronte a fenomeni sempre più diffusi 
di intrusione nella vita privata di individui noti al pubblico, per 
la loro posizione politica o sociale, o per le mansioni svolte, di 
fronte alla rivelazione di fatti sgradevoli riguardanti anche per-
sone ignote, si invoca il diritto di tutela della riservatezza del 
singolo. A tal proposito però emerge la necessità di fare un bi-
lanciamento tra due interessi ugualmente rilevanti: accanto alla 
protezione del singolo, infatti, va tutelato anche il diritto dei 
                                                           
5
 Snyder L., Fluency, Conoscere e usare l’informatica, Mondadori, Milano 2006, p. 388.
11 
consociati di sapere, di essere informati. Non sempre però i cri-
teri identificati per comporre questo conflitto di interessi sono 
soddisfacenti e, dunque, anche se la notorietà di una persona 
gioca a favore del diritto di sapere, allo stesso tempo non si am-
mette che per il solo fatto che sia nota, la persona stessa debba 
sottostare ad invasioni incresciose nella vita intima. Una possibi-
le soluzione è ravvisabile nel tracciare un confine, seppure labile 
e modificabile a seconda delle circostanze, tra fatti la cui cono-
scenza e diffusione ha rilevanza dal punto di vista politico e so-
ciale, e fatti che sollevano soltanto la curiosità del pubblico, sen-
za che vi sia una ragione sufficiente per ledere la riservatezza 
dell‟individuo. 
2. L’evoluzione concettuale del diritto alla privacy 
Da quanto accennato, risulta con chiarezza come la tematica della 
privacy risulti complessa e articolata poiché svariate sono le implicazioni 
che ad esso si correlano e gli ambiti di analisi che presuppone. 
Il presente lavoro, dunque, si concentrerà sulla trattazione di un ar-
gomento circoscritto e specifico, qual è quello della tutela dei dati perso-
12 
nali in relazione all‟uso dello strumento informatico ed, ancora più preci-
samente, di internet e dei social network che ormai abbondano nella Rete 
delle reti. Il percorso evoluzionale sarà analizzato secondo una prospetti-
va legislativa, ed in modo particolare, quella relativa alla normativa ela-
borata in tema di privacy nell‟ordinamento italiano e in quello spagnolo. 
Prima di procedere in tal senso però è necessario aprire una breve paren-
tesi sul percorso storico che ha portato all‟affermazione della privacy 
come diritto riconosciuto ufficialmente ed istituzionalmente, tanto da 
essere introdotto nelle legislazioni nazionali. 
La storia dell‟evoluzione del concetto di privacy, tanto in ambito 
giuridico che in quello filosofico, non è affatto semplice da ricostruire 
dal momento che risulta complicato riuscire a individuare in termini 
esatti le varie fasi del percorso di affermazione di un diritto che oggi è 
tanto radicato, non solo nell‟ordinamento giuridico ma nell‟intero siste-
ma culturale della nostra società. 
Negli Stati Uniti si comincia a parlare di privacy già alla fine del 
XIX secolo, con la pubblicazione, nel 1891, del breve saggio The Right 
to Privacy
6
 nel quale i due avvocati, Samuel D. Warren e Louis D. Bran-
deis, prendendo spunto da una situazione vissuta dal primo dei due, 
                                                           
6
 Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Lae Review, 1981, pp. 1-10.
13 
scrissero la celebre frase “ognuno ha il diritto di essere lasciato in pace, 
di proteggere quella che è la sfera più intima, così come ha il diritto di 
proteggere e difendere da altrui invasioni la sua proprietà privata”
7
. Il 
termine privacy venne dunque inteso come diritto che ogni individuo 
detiene di proteggersi contro l‟inopportuna intrusione dei giornalisti 
nella vita privata, nonché contro l‟uso non autorizzato di immagini di 
privati nella pubblicità
8
. 
Negli Stati Uniti il termine privacy ed il concetto del diritto ad esso 
connesso acquisirono una propria autonomia. Si iniziò a parlare di “the 
right to be let alone” secondo la formulazione di Warren e Brandeis, 
ispirati dalla lettura del grande filosofo americano Ralph Waldo Emer-
son, che propose la solitudine come criterio e sorgente di libertà.
9
 
Dopo la pubblicazione di The right to privacy molti Stati americani 
approvarono leggi specifiche ed il concetto di privacy divenne per i giu-
risti un importante argomento di confronto e discussione per tutto il XX 
secolo
10
. Fu in particolar modo tra il 1940 e il 1970 che i dibattiti e gli 
studi sul tema si intensificarono, tanto da arrivare ad un riconoscimento 
                                                           
7
 L‟avvocato Samuel D. Warren, sposatosi con la figlia di un noto senatore, conduceva una vita 
lussuosa e mondana che aveva attirato molte critiche da parte della stampa.  
8
 Foner E., Storia della libertà americana, Donzelli Editore, Roma 2000, p. 396. 
9
 Polacchini M., Privacy in azienda. La protezione dei dati personali nelle imprese: casi pratici e 
soluzioni, Wolters Kluwer Italia, 2009, p. XV. 
10
 Fonio C., La videosorveglianza. Uno sguardo senza volto, Franco Angeli, Milano 2007, passim.
14 
su scala internazionale dei vari diritti connessi alla privacy. La nozione 
in questione, infatti venne innanzitutto introdotta nella Dichiarazione 
Universale dei diritti dell‟uomo del 1948, che all‟art. 12 stabilì “Nessun 
individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita 
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a 
lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto 
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”. 
Analogamente anni dopo la Convenzione Europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali (Roma il 4 novem-
bre 1950) sancì il diritto al rispetto della vita privata e familiare e dunque 
il diritto alla tutela dell‟individuo da ogni forma di ingerenza operata da 
qualsivoglia autorità pubblica, purché essa non risulti necessaria per 
ragioni di sicurezza
11
.  
Altro passaggio importante nell‟evoluzione del diritto in esame è la 
classificazione elaborata da William L. Prosser che nella “California 
Law Review”, dopo aver analizzato più di trecento casi scelti, scrisse un 
                                                           
11
 Art. 8, “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali”: 
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua 
corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell‟esercizio di tale diritto a 
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democra-
tica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del 
paese, per la difesa dell‟ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della 
morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”, in 
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_it.htm.
15 
articolo nel quale indicò quattro differenti tipologie di lesioni che posso-
no essere rivolte alla sfera privata di una persona
12
: intrusione irragione-
vole della sfera privata di un altro; appropriazione del nome dell‟altro o 
delle sue fattezze; una notorietà data alla vita privata dell‟altro senza 
ragione; una notorietà che senza ragione ponga l‟altro in una falsa luce 
agli occhi del pubblico. 
Le quattro tipologie di lesione delineate da Prosser consentono di 
individuare delle specifiche forme di interessi che vengono violati 
dall‟invasione alla sfera privata: l‟interesse ad essere liberi da afflizioni 
mentali, l‟interesse a tutelare la sfera della proprietà ed infine, l‟interesse 
a salvaguardare la propria reputazione.  
Sebbene tale classificazione sia stata considerata di indubbio valore 
su un piano prettamente teorico, negli anni successivi però, in ambito 
dottrinario, si è preferito recuperare una nozione unitaria del concetto di 
privacy, che fosse dunque più idonea a recepire le novità introdotte dai 
sempre più diffusi mezzi elettronici ed a cogliere le sfide da essi posti, 
anche rispetto alla tutela della sfera privata, tanto che già verso la metà 
                                                           
12
 “One who invades the right of privacy of another subject to liability for the resulting harm to the 
interest of the other. The right of privacy is invaded by (a) unreasonable intrusion upon the seclusion 
of another...; or (b) appropriation of the other‟s name or likeness...; or (c) unreasonable publicity given 
to the other‟s private life...; or (d) publicity that unreasonably places the other in a false light before 
the public”, Prosser W.L., Privacy, a legal analysis, in “California Law Review”, n.48, 1960, pp. 383-
423.
16 
degli anni „60 si rese necessario lo sviluppo di strumenti giuridici adatti a 
far fronte a quelle che Edward Blounstein definì “minacce poste da alcu-
ni aspetti della tecnologia moderna”
13
. 
Nell‟ordinamento statunitense, in particolare, si è realizzata una 
progressiva evoluzione del concetto di privacy che, emancipandosi dalla 
sua originaria connotazione di privacy-property, si è affermato come 
privacy-dignity
14
 andando dunque ad accordare ampio riconoscimento ai 
valori connessi alla persona umana, piuttosto che agli interessi proprieta-
ri
15
. La tradizionale dottrina, cosiddetta trespass doctrine, identificava il 
“right to privacy” con quello “to property” e considerava come violazio-
ne della privacy l‟intrusione fisica, non autorizzata, nei confronti di un 
possesso privato, ossia un luogo o un oggetto su cui si potesse estendere 
il dominio materiale di qualcuno. Dopo gli anni Settanta, la trespass 
doctrine è stata abbandonata in favore di una concezione più moderna di 
privacy, espressa dalla cosiddetta informational privacy
16
 che indica il 
diritto dell‟individuo di controllare l‟accesso di terzi a ciò che egli ritiene 
                                                           
13
 Blounstein E., Privacy as an aspect of human dignity: an answer to dean Prosser, “Law Review” 
39, New York University 1964, pp. 962-1007.  
14
 Baldassarre, Privacy e Costituzione: l’esperienza statunitense, Bulzoni, Roma 1974, p. 457. 
15
 Casonato C., Diritto alla riservatezza e trattamenti sanitari obbligatori: un’indagine comparata, 
Università degli Studi di Trento 1995, p. 73. 
16
 White W.S., Tomkovicz J.J., Criminal procedure: constitutional constraints upon investigation and 
proof, LexisNexis, 2004 p. 438.
17 
appartenente alla sua sfera privata, potendo operare la scelta di mantene-
re tale riservatezza o rinunciarvi a favore di specifici soggetti. 
All‟inizio degli anni Ottanta, altri due importanti documenti inter-
nazionali sancirono i principi fondamentali per la protezione dei dati 
personali: il “Guideline for the protection of privacy and transborder 
flows of data” emanato dall‟Organizzazione per la Cooperazione Eco-
nomica e lo Sviluppo nel 1980
17
. La Convenzione Europea n. 108 ema-
nata nel 1981 sulla protezione delle persone in riferimento al trattamento 
automatizzato dei dati personali. A partire da questi due testi, secondo 
l‟illustre studioso Rodotà, è possibile individuare con certezza “un nu-
cleo comune nell‟attuale disciplina giuridica della protezione dei dati”
18
. 
In questa evoluzione concettuale, legata al progresso tecnologico e 
informatico, emerge dunque un nuovo diritto alla privacy da intendersi 
come “multilevel” e dunque non più e non soltanto come diritto ad esse-
re lasciati soli ed all‟inviolabilità di uno spazio minimo vitale attorno a 
sé, in funzione della tutela della dignità umana e della libertà di autode-
terminazione, ma anche come diritto di controllare i flussi informativi 
che riguardano la propria vita e scegliere quali informazioni personali 
                                                           
17
 Petrini C., Bioetica, ambiente, rischio: evidenze, problematicità, documenti istituzionali nel mondo, 
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (Cz) 2003, p. 546. 
18
 Rodotà S., Tecnologie e diritti, Il Mulino, Bologna 1995, p. 62.