di quelle prerogative essenziali che ogni essere umano può 
legittimamente vantare nei suoi rapporti con i terzi e la società. 
Al di là di tale assunto di principio, la giurisprudenza e la 
dottrina si interrogano se i diritti della personalità siano dei diritti 
metapositivi, suscettibili solo di essere riconosciuti ed affermati dal 
diritto positivo, o se al contrario, essi traggono la validità e dunque la 
loro ragion d’essere dalla norma che li pone; se tali diritti siano in 
numero chiuso, aperto o addirittura riconducibili ad un unico e 
onnicomprensivo diritto della personalità; ed infine se ognuno di essi 
integri lo schema di un vero e proprio diritto soggettivo
2
. 
Questa attenzione per il modo in cui il diritto positivo ha 
considerato e disciplinato i valori della persona umana, ha trovato la 
sua giustificazione in due ordini di ragioni: l’uno attiene al mutato 
contesto sociale, politico ed economico, ossia “culturale”, che ha 
profondamente trasformato le condizioni stesse di vita dell’uomo, il 
suo ruolo, la sua posizione nell’universo dell’esistente; l’altro attiene a 
nuovi orientamenti e scopi che la normativa costituzionale, in sintonia 
con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ha riferito 
all’ordinamento giuridico italiano.  
                                                 
2
 Sul punto V. SCALISI, Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità, 
Milano, 1990,  2. 
 3
È opportuno evidenziare che i diritti della personalità sono una 
conquista della scienza giuridica del secolo scorso e datano una tappa 
di quel lungo cammino di emancipazione dell’uomo: da schiavo a 
persona libera
3
. 
Neppure il Medioevo ha ignorato i diritti essenziali dell’uomo. 
È possibile, infatti, rinvenire in taluni documenti (soprattutto carte di 
franchigia e di concessioni) l’enunciazione: del diritto alla vita, 
all’integrità fisica, a costituire a piacimento una famiglia
4
. Ma il fatto 
stesso che questi diritti formavano oggetto di contrattazione e di 
concessione evidenzia che non erano diritti di ogni uomo in quanto 
tale e quale che fosse la sua condizione nella società. Vero è che il 
Medioevo è indicato quale epoca della legalità, però il diritto di questo 
periodo storico non esprimeva gli interessi di tutti gli individui che 
facevano parte della società: era un diritto al servizio del potere 
feudale
5
. 
La Rivoluzione francese, proclamando la libertà di tutti gli 
uomini
6
, ha segnato per la tutela della persona umana una svolta 
storica e significativa. Risalgono al periodo immediatamente 
                                                 
3
 A. RAVA’, I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto, in Riv. It. Sc. 
Giur., 1901, 93 ss.; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Vol. II, Milano, 1965, 
5; P. PERLINGIERI, op. cit., 27 ss. 
4
 F. BATTAGLIA, voce Dichiarazione dei diritti, in Enc. Dir., XXII, Milano, 1964, 412. 
5
 V. SCALISI, op. cit.,3. 
6
 Infatti più tardi la stessa  Declaration des droits de l’homme e du citojen dirà che «gli uomini 
nascono e rimangono liberi ed uguali nei diritti». 
 4
successivo alla Rivoluzione francese, e rappresentano traduzione delle 
conquiste del processo rivoluzionario in seguito allo sviluppo socio-
culturale ed economico, le affermazioni di diversi diritti di libertà 
indicati allora come naturali, alienabili e sacri, tra questi: il diritto alla 
vita, all’integrità fisica, alla sicurezza, alla libertà personale, alla 
libertà di iniziativa economica, il diritto di resistenza all’oppressione, 
l’inviolabilità della proprietà
7
. 
Nonostante tutto ciò, questi diritti conseguenti alla Rivoluzione 
non potevano qualificarsi come diritti della personalità, del resto il 
codice napoleonico che rappresentava il naturale prodotto della 
Rivoluzione non dettava alcuna disciplina dei diritti della personalità, 
non offriva neppure sicuri appigli per la costruzione di una categoria 
dei diritti della personalità
8
. 
Per molti aspetti la mancata tutela dell’uomo in quanto essere 
umano rendeva enfatica e priva di reale consistenza quella stessa 
iniziale proclamazione di libertà ed uguaglianza. Liberi sulla carta ed 
uguali davanti alla legge, gli uomini nella realtà non erano liberi e 
neppure uguali. 
                                                 
7
F. BATTAGLIA, ibidem, 450.; F. BATTAGLIA, Libertà ed eguaglianza nelle Dichiarazioni 
francesi dei diritti dal 1789 al 1795 ( testi, lavori preparatori progetti parlamentari), Bologna, 
1946, 189.  
8
 Cfr. M. DOGLIOTTI, Le persone fisiche, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, II, 
Torino, 1982, 49.; V. SCALISI, op. cit., 4. 
 5
I diritti della personalità vengono ad affermarsi come 
conseguenza della Rivoluzione industriale che ha identificato i nuovi 
rapporti dell’uomo con il mondo, con i propri simili, con se stesso, e 
ha inoltre proposto una valorizzazione dell’uomo per ciò che lo stesso 
è, e rappresenta nelle realtà della vita
9
. 
Il codice civile italiano non ha dato particolare rilievo ai diritti 
della personalità. Esso elencava quattro diritti della persona: il diritto 
all’integrità fisica, il diritto al nome, il diritto allo pseudonimo e il 
diritto all’immagine
10
. La nostra dottrina ha, però, enunciato, nel 
quadro di un’interpretazione sistematica dell’ordinamento, una 
categoria più ampia, comprensiva altresì del diritto alla vita, all’onore 
ed alla reputazione
11
. 
In tempi recenti dottrina e giurisprudenza si sono trovate a 
dover prendere posizioni in ordine ad altre e nuove, per quanto 
socialmente emergenti, istanze di tutela dell’uomo contemporaneo, 
aventi ad oggetto esigenze profonde della sua personalità, correlate ad 
una realtà in continuo mutamento a seguito delle innumerevoli 
scoperte scientifiche e tecnologiche dell’uomo: dal riconoscimento di 
                                                 
9
 F. GALGANO, Il diritto privato fra codice e Costituzione, Bologna, 1979, 58.; P. 
BARCELLONA, I soggetti e le norme, in Centro di studi per la storia del pensiero giuridico 
moderno, Milano, 1984, 138-139. 
10
 RICCA-BARBERIS, Il diritto all’immagine, in Riv. dir. civ., 1958, I, 266.; F. SANTORO - 
PASSERELLI, Dottrine generali del diritto civile, ed. IX, Napoli, 1966, 210.; N. SPAGNESI, 
(voce) Nome (storia), in Enc. Dir. XXVIII, Milano, 1978, 290 ss. 
11
 Sul punto V. SCALISI, op. cit., 7 ss. 
 6
tutela del diritto alla salute e al rispetto della dignità umana, 
all’interesse alla propria identità personale ed ad una propria sfera 
privata
12
. 
In considerazione di tali premesse, in questo lavoro si vorrà 
verificare la posizione della persona umana nel sistema normativo 
attuale e, quindi, se e in quale misura le nuove esigenze della persona 
umana hanno rilevanza e ricevono tutela giuridica. 
 
 
1.1 Segue: la persona umana quale fonte di qualificazione e di 
legittimazione del sistema positivo. 
 
 
La persona umana ovvero l’uomo, è dunque criterio di 
legittimazione e fonte qualificativa del diritto. 
Spetta al diritto di una comunità identificare e specificare quali 
aspetti e quali posizioni della persona meritano garanzie e tutele. 
Considerato che il diritto è un “sistema culturale”, ovverosia «un 
sistema di interessi derivante da una vita comune e reso 
oggettivamente accettabile da una comune esperienza e cultura»
13
, 
                                                 
12
  Vedi V. SCALISI, ibidem.  
13
 Su punto MARITAIN, Les droit de l’homme et la loi naturelle, Paris, 1947. Per importanti 
Costituzioni ispirate dal giusnaturalismo cfr. F. BATTAGLIA, Le carte dei diritti, Ed. 2, Firenze, 
 7
solo il diritto di una società ha titolo di specificare quali aspetti e quali 
posizioni della persona sono attuali e attuabili, rispondenti cioè allo 
stile di vita della comunità giuridica e alle capacità realizzative della 
stessa
14
.  
Possiamo affermare, quindi, che l’espressione “diritti del 
soggetto” va utilmente sostituita con quella “diritti della persona”; 
l’uomo ha “diritti” prima ancora che “soggetto”, in quanto “persona”, 
e che la soggettività, nei modi e termini in cui il diritto obiettivo la 
identifica, rappresenta essa stessa un aspetto del “diritto” della 
persona
15
. 
L’individuazione dell’attuale “diritto della persona”, rinvia ad 
un’indagine che deve essere svolta avuto riguardo al diritto positivo 
vigente in un dato momento storico, presso una determinata comunità 
di uomini, e per quello che ci interessa con riguardo al diritto positivo 
italiano. 
                                                                                                                                     
1947 e per certi aspetti C. ZANCHI (a cura di), La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, 
in Riv. Vita italiana-documenti e informazioni, 2/1979, Quaderno n. 30. 
14
 A. FALZEA, Efficacia giuridica,  in Voci di teoria generale del diritto, Milano, 1978, 306 ss., 
ove è detto: Anche una comunità giuridica ha come suo interesse fondamentale l’esigenza minima 
di continuare in futuro, nel modo migliore che risulti realmente possibile, il proprio tipo di vita e 
l’esigenza aggiuntiva, egualmente essenziale, di elevarlo e di arricchirlo. Interesse fondamentale 
della comunità è, in conclusione, il tipo migliore di esistenza per essere realmente possibile e 
realizzabile”  e oltre “l’interesse per salire a livello del diritto deve non soltanto diventare interesse 
sociale ma anche ricevere una qualificazione ulteriore. Il criterio della qualificazione giuridica 
degli interessi è costituito dall’interesse fondamentale. Guardando a questo interesse fondamentale 
con le sue necessità, possibilità, impossibilità, noi riusciamo a valutare ogni altro modo di 
esistenza come giuridicamente necessario, possibile o impossibile. 
15
Al riguardo V. SCALISI, op. cit., 33. 
 8
Occorre iniziare dai limiti e dalla rilevanza che i moderni 
sistemi giuridici predispongono per la salvaguardia dei diritti 
considerati fondamentali della persona. L’espressione diritti 
fondamentali significa diritti che fanno parte della persona come tale, 
sono perciò diritti intrinseci, caratterizzati dalla persona umana in 
quanto tale, pertanto inalienabili, imprescrittibili e persino 
irrinunciabili
16
 . Una volta si usava l’espressione diritti naturali per 
alludere al congenito collegamento  di quei diritti con la natura della 
persona
17
. 
La nostra tradizione giuridica ha studiato per molto tempo 
questi aspetti della tutela della persona sebbene sotto un profilo 
prevalentemente filosofico, assegnandole un capitolo tra i diritti 
pubblici soggettivi. I manuali di diritto privato solo in tempi 
relativamente recenti ne hanno iniziato la trattazione. L’espressione 
tradizionale che identifica la materia è diritti della personalità, 
espressione non sempre accolta con favore a causa della sua eccessiva 
rigidità manifestatesi nella tendenza ad accogliere soprattutto da parte 
della giurisprudenza, ad un unico diritto della personalità cui si 
dovrebbe far ricorso nelle molteplici ed eterogenee varietà di 
manifestazioni ove l’esigenza di tutela si riconduce. 
                                                 
16
  Sul punto M. BESSONE, Istituzioni di diritto privato, Torino, 2005, 119. 
17
 M. BESSONE,ibidem. 
 9
Uno dei motivi della difficile introduzione dei diritti della 
personalità all’interno della disciplina propria dei rapporti privati è di 
carattere sistematico.  
Il codice detta, al libro I, le regole proprie della persona fisica, 
mentre la materia della tutela giuridica è tradizionalmente riservata al 
capitolo della responsabilità per fatto illecito (per tutti quegli aspetti 
che attengono alla lesione di diritti patrimoniali connessi alla persona 
fisica), ovvero alle norme contenute nel codice penale. 
Infine, la sede, la fonte principale ove questi diritti sono 
descritti e trattati è la Carta costituzionale. Già l’art. 2 della 
Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell’uomo ovunque essi si 
manifestino. Oggi le forme di tutela dei diritti della persona sembrano 
mutuare la propria base normativa da una pluralità di fonti: anzitutto 
la Costituzione, poi la Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali
18
, e da ultimo, la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000. 
 
                                                 
18
 Ratificata dall’Italia il 25 ottobre 1955, contiene il catalogo dei diritti e delle libertà riconosciuto 
e sottoscritto dal Consiglio d’Europa. 
 10