2
 Successivamente vi è stata l’emanazione della legge sulla trasparenza 
amministrativa, della riforma del diritto procedurale tributario, della riforma 
delle sanzioni amministrative in campo fiscale e da ultimo con l’emanazione di 
uno Statuto dei diritti del contribuente, l’istituzione di un organo deputato ad 
accogliere, le lamentele, le doglianze, le insufficienze, rilevate dal cittadino ma 
soprattutto dal contribuente. 
L’argomento della tesi, ovvero “la verifica fiscale” è stato affrontato anche alla 
luce delle innovazioni apportate dalla Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del 
Contribuente) che fa un pò da trait d’union fra i vari argomenti e capitoli in cui è 
stata articolata la tesi medesima. Vi è l’accenno a legislazioni straniere e 
soprattutto europee, visto che siamo in un’epoca in cui tutto viene globalizzato.  
Nell’affrontare l’argomento della tesi, sono partito dall’analisi dell’attività di 
verifica, compiuta dagli organi accertatori dell’Amministrazione Finanziaria 
(Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), in quanto tale attività rappresenta 
la massima ingerenza dell’Amministrazione Finanziaria nella sfera degli 
interessi economici propri del contribuente, nonché delle proprie relazioni 
imprenditoriali e professionali, ed in alcuni casi, anche private. Infatti, a fronte 
di penetranti poteri di controllo attribuiti agli organi accertatori, solo di recente 
con la Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti 
del contribuente), sono state previste delle tutele per il contribuente, nonché dei 
limiti e dei vincoli ai soggetti che effettuano la verifica fiscale. Dopo l’analisi 
della verifica vista soprattutto con gli occhi di un soggetto che partecipa 
attivamente a tale attività (principalmente in materia di I.V.A. e Imposte 
Dirette), sono passato, non prima di aver fatto riferimento alla tematica della 
tutela del contribuente, nonché, cenno allo statuto sui Diritti del Contribuente, 
alla disamina di un caso pratico - realmente affrontato in servizio -di 
“Esterovestizione della residenza fiscale” di una società solo formalmente 
residente nel Gran Ducato del Lussemburgo ma, di fatto, ritenuta fiscalmente 
residente in Italia.  
 3
1.1 La verifica fiscale: origine, definizione, classificazione ed 
evoluzione. 
 
La verifica fiscale è uno strumento complesso di controllo e si articola in 
momenti diversi: l’accesso, l’ispezione documentale, il controllo delle giacenze, 
i controlli incrociati presso fornitori e/o clienti, il controllo presso intermediari o 
spedizionieri o trasportatori, le indagini bancarie; è, dunque, un’attività che va 
oltre il semplice controllo documentale e che, invece, finisce per diventare un 
vero e proprio confronto fra verificatore ed imprenditore su tutti o su parte dei 
fatti aziendali. 
La verifica fiscale trova la sua origine normativa nella L. 7 gennaio 1929, n. 4, 
contenente le “Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi 
finanziarie”, la quale - all’art. 35 – stabiliva che “Per assicurarsi 
dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in 
materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno 
facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale 
adibito ad un’azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e 
ricerche”.  
L’esercizio della facoltà di accesso, di verificazione e di ricerca consentiva, 
infatti, di seguire quella particolare operazione di controllo - per fini fiscali - 
dell’attività imprenditoriale, che, nel suo complesso, fu poi tradizionalmente 
chiamata di “verifica fiscale”. 
La caratteristica fondamentale di tale attività che è da evidenziare, concerne la 
limitazione settoriale degli interessi fiscali alla cui tutela lo strumento della 
verifica risultava approntato; invero, per effetto dell’art. 60 della stessa legge del 
1929, l’art. 35 in esame non poteva essere attivato in materia di imposte dirette; 
con ciò si indusse lentamente, ma nel tempo sempre più significativamente, una 
divaricazione nei metodi di controllo e accertamento a seconda del settore 
impositivo interessato. 
 4
Nell’ampio campo delle tasse ed imposte indirette sugli affari, infatti, lo 
strumento investigativo normalmente adottato fu appunto quello della verifica 
fiscale, che consentiva non soltanto di accedere presso le imprese, ma anche di 
eseguirvi ricerche, prima ancora di effettuare le previste verificazioni. 
Le ricerche di documenti, eseguite con occhio attento nei locali direzionali, 
amministrativi o tecnici dell’impresa, consentivano spesso di acquisire quegli 
elementi di valutazione o di prova, che l’imprenditore (disonesto) avrebbe 
voluto, invece, mantenere occulti, come ad esempio, bilanci veri, contabilità 
integrative, conti riservati e corrispondenza confidenziale, attraverso cui era 
possibile vedere dietro la contabilità ufficiale e quindi capire meglio le effettive 
dimensioni gestionali dell’impresa: insomma, le ricerche, se da una parte 
accentuavano indubbiamente il carattere inquisitorio del controllo, dall’altro 
potevano fornire un sorprendente ausilio all’evidenziazione delle reali 
dimensioni dell’attività imprenditoriale e quindi all’emersione delle concrete 
violazioni consumate. 
In materia di imposte dirette, invece, dichiarata dal citato art. 60 non azionabile 
la verifica fiscale e non essendo stata da nessuna altra legge successiva (non 
dalla L. 11 gennaio 1951, n. 25, che introdusse la cosiddetta riforma Vanoni, né 
dalla L. 5 gennaio 1956, n. 1, recante le integrazioni del Ministro Tremelloni, né 
dal testo unico del 1958) prevista la possibilità di effettuare ricerche, l’istruttoria 
dell’accertamento si orientò soprattutto verso modalità di revisione e di indagine 
intraispettiva dei conti, onde verificare dall’interno della contabilità ufficiale la 
congruità dei fattori reddituali, con particolare riferimento ai criteri di 
valutazione ed ai principi di competenza, inerenza, documentazione, ma quasi 
sempre senza la possibilità di fruire di contributi ricostruttivi extracontabili, in 
una difficile opera di recupero della materia tassabile. 
Il funzionario delle imposte dirette, pur potendo avvalersi di una serie di poteri e 
facoltà nei confronti dell’imprenditore (invito a comparire, richiesta di atti e 
documenti, invio di questionari, eccetera) e pur potendo eseguire accessi ed 
 5
ispezioni presso la sede dell’impresa, doveva però attenersi soltanto alla 
contabilità esibita (libri, registri, documenti e scritture ufficiali), cercando di 
ricavare dal suo interno motivi di contraddizione o di inosservanza delle norme, 
che dimostrassero una maggiore redditività oltre quella dichiarata. 
E così, soprattutto negli anni ’50 e ’60, mentre la Guardia di Finanza, in materia 
di tasse ed imposte indirette sugli affari faceva della verifica fiscale un grosso 
uso, sviluppando ed affinando il momento della ricerca (ad esempio, osservando 
dall’esterno l’impresa prima dell’intervento e prendendo conoscenza di tutte le 
sue articolazioni, come stabilimenti, sede amministrativa, magazzini, depositi, 
negozi, onde decidere come organizzare nell’analisi l’intervento; visitando il 
primo giorno della verifica ogni ufficio della sede amministrativa e da essi 
prelevare la documentazione, spesso quella non ufficiale, ritenuta interessante ai 
fini del successivo controllo; eseguendo, talvolta, perquisizioni domiciliari, 
laddove fosse fondatamente ritenuto che l’imprenditore detenesse una doppia 
contabilità o una contabilità nera o integrativa di quella ufficiale presso la 
propria abitazione o l’abitazione di qualche suo impiegato), l’intervento 
ispettivo degli uffici delle imposte dirette si trasformava più che altro in 
un’operazione di revisione contabile, molto attenta, approfondita e 
consequenziale, ma pur sempre e soltanto tale. 
I provvedimenti di riforma del 1972-1973, pur lasciando in vigore l’art. 35 della 
legge del 1929, hanno impostato su base normativa unificata (artt. 52 e 63 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) 
l’esecuzione delle verifiche fiscali, valevole sia per gli uffici destinati ad 
amministrare la nuova imposta sul valore aggiunto, che per gli uffici delle 
imposte dirette e per la Guardia di Finanza. 
Lo scopo principale della verifica fiscale è quello di accertare che i costi ed i 
ricavi siano stati contabilizzati nella loro reale entità e come tali esposti nelle 
dichiarazioni e che pertanto non sia stato ridotto né il reddito, né il valore 
aggiunto imponibili. 
 6
La verifica è, quindi, il risultato di un insieme di operazioni poste in essere dai 
dipendenti dell’Amministrazione finanziaria e dai militari della Guardia di 
Finanza, nel corso della fase istruttoria del procedimento di accertamento 
tributario, finalizzate al controllo del regolare adempimento degli obblighi 
imposti dalle norme tributarie, nonché alla determinazione degli elementi 
costitutivi dell’obbligazione tributaria. 
La verifica fiscale perciò, può essere considerato il principale strumento 
istruttorio con cui l’Amministrazione Finanziaria controlla il rispetto degli 
obblighi fiscali da parte dei contribuenti. Il complesso delle disposizioni 
legislative e amministrative che disciplinano i controlli fiscali, da un lato, 
configurano in capo ai verificatori un insieme di poteri, doveri e responsabilità e, 
dall’altro, interessano direttamente il soggetto controllato non solo dal punto di 
vista passivo del dover subire il controllo e sottostare agli obblighi che questo 
necessariamente comporta, ma anche dal punto di vista attivo dei diritti che il 
soggetto, in quanto contribuente sottoposto a verifica, gode.  
Per il contribuente, questa attività rappresenta la massima ingerenza 
dell’Amministrazione Finanziaria nella sfera dei propri interessi economici e 
delle proprie relazioni imprenditoriali e professionali, ed in alcuni casi, anche 
private. 
Per i verificatori questa attività rappresenta l’attivazione di un articolato sistema 
di poteri-doveri e di connesse responsabilità in cui la necessità di portare a 
termine l’attività ispettiva in maniera il più possibile completa (o comunque 
quanto mai prossima agli obiettivi stabiliti in sede di programmazione 
dell’attività) si scontra, con la ristrettezza dei tempi a disposizione degli operanti 
per terminare l’attività e con il rispetto dei diritti del soggetto sottoposto a 
verifica, non solo come cittadino, ma come soggetto economico.  
L’unica e più compiuta nozione di “verifica fiscale” esistente nell’ordinamento 
giuridico italiano è quella riportata dalla circolare n. 1/98-360000 del 20 ottobre 
 7
1998 della Guardia di Finanza
1
, la quale individua la “verifica fiscale” come 
un’indagine di polizia amministrativa, eseguibile nei confronti di qualsiasi 
contribuente e finalizzata a: 
- prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle norme tributarie e 
finanziarie; 
- qualificare e quantificare la capacità contributiva del soggetto che ad essa 
viene sottoposto. 
Tale definizione, pur se sintetica, fa ben comprendere “cos’è” e “a cosa serve” la 
verifica fiscale. Perciò dall’analisi di tale definizione è possibile dedurre che 
attraverso la verifica fiscale i militari della Guardia di Finanza adempiono al 
primo dei compiti istituzionali affidati loro dall’art. 1 della Legge 23 aprile 
1959, n. 189, che è quello di prevenire, ricercare e denunciare le violazioni alle 
norme finanziarie. 
Parte della dottrina
2
, invece, definisce la verifica fiscale come “uno strumento 
complesso di controllo che si avvale di ricerche, ispezioni documentali, 
verificazioni, rilevamenti ed elaborazioni, vivificato da una particolare cultura 
specialistica del verificatore, nell’ottica dell’unitarietà della gestione aziendale 
e dell’interdipendenza delle basi imponibili, ai fini della tutela dei vari tributi, 
diretti ed indiretti”. 
La verifica, dunque, costituisce un’operazione ad alto valore specialistico, che 
implica non soltanto un’esauriente conoscenza delle varie discipline tecniche e 
giuridiche interessanti l’attività imprenditoriale (tecnica contabile, industriale, 
bancaria, mercantile, diritto tributario, commerciale, penale, eccetera) ma anche 
una loro tale padronanza che consenta di intuire i versanti aziendali sui quali 
indirizzare più proficuamente gli approfondimenti investigativi. 
La verifica fiscale, perciò, si colloca nell’ambito del più generale procedimento 
di accertamento esperito dall’Amministrazione Finanziaria, inteso come azione 
                                                 
1
 Cfr. circolare n. 1/98-360000 del 20 ottobre 1998 “Istruzione sull’attività di verifica” del 
Comando generale della Guardia di Finanza subparagrafo 1.1. 
2
 Vd. MAGRINI R.: La verifica fiscale - Vannini -1999. 
 8
di ricerca e di acquisizione di elementi utili ai fini dell’eventuale rettifica della 
“versione dei fatti” manifestata dal contribuente in sede di dichiarazione. Nella 
nozione di accertamento lato sensu,  si è soliti comprendere quel complesso di 
atti che: 
- si apre con la presentazione della dichiarazione o con gli altri atti/fatti 
previsti dalle singole leggi di imposta; 
- si snoda attraverso il controllo della dichiarazione ed il compimento di 
tutti gli atti istruttori finalizzati alla verifica del corretto adempimento 
dell’obbligazione tributaria da parte del contribuente; 
- si conclude con l’atto di accertamento in rettifica a cui, per la propria 
idoneità ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica del soggetto 
passivo della pretesa fiscale, deve ascriversi la natura di vero e proprio 
provvedimento amministrativo. 
In questa ricostruzione, la fase investigativa e quella finale della complessiva 
attività di controllo fiscale, sono così irrimediabilmente connesse da costituire 
un nucleo sequenziale omogeneo ed unico. 
Molto spesso, pertanto, l’accertamento in senso proprio - inteso come 
provvedimento amministrativo caratterizzato dai requisiti dell’autoritarietà, 
unilateralità ed esecutorietà - è preceduto da una “verifica fiscale”, ossia - come 
detto - da una fase istruttoria con rilevanza esterna durante la quale si 
acquisiscono le prove del maggior reddito/imposta o delle violazioni commesse 
dal contribuente. Ciò, non vuol dire che ad ogni verifica debba necessariamente 
seguire l’emanazione di un atto impositivo. Le due fasi, infatti, seppure 
correlate, non sono necessariamente consequenziali, ma mantengono una 
sostanziale autonomia ed indipendenza, in quanto gli uffici finanziari (a cui 
compete il potere di irrogare le sanzioni per le violazioni rilevate nel corso di 
una verifica), restano liberi di valutare il contenuto dell’attività di controllo 
esperita e di decidere - in concreto - sulla scorta di valutazioni di attendibilità dei 
rilievi formulati, o su altro genere di considerazioni, di esercitare o meno il 
 9
proprio potere di accertamento, potendolo fare con riferimento a tutte le 
contestazioni già formulate in sede ispettiva o soltanto con riguardo ad una parte 
di esse. Del pari, non è da escludere che dall’esito dell’azione ispettiva compiuta 
emerga che il contribuente ha regolarmente adempiuto a tutti i propri obblighi e 
quindi, in questo caso, il procedimento di accertamento si arresta, non seguendo 
l’emanazione di alcun atto con cui l’Amministrazione finanziaria avanza pretese 
in termini di imposta o di irrogazione di sanzioni. 
La verifica fiscale può essere generale o parziale. 
Quella generale prende in esame la gestione o l’attività posta in essere dal 
contribuente in ordine a tutti i settori impositivi nonché ai connessi settori 
extratributari sui quali ai verificatori compete la vigilanza. Quella parziale, 
invece, prende in esame un singolo settore impositivo, ovvero un settore 
extratributario. 
Un particolare tipo di verifica fiscale è quello effettuato nei confronti di persone 
nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna, anche non definitiva, 
per il reato di cui all’art. 416-bis del codice penale (associazione a delinquere di 
stampo mafioso), o sia stata disposta con provvedimento anche non definitivo 
una misura di prevenzione prevista dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, perché 
indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso 
3
. 
Nei confronti di tali persone il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può 
procedere a verifica della posizione fiscale, anche ai fini dell’accertamento di 
illeciti valutari e societari. 
Un tipo di verifica particolare, che probabilmente in futuro (se si continuerà a 
percorrere la strada intrapresa in ambito comunitario dell’armonizzazione dei 
sistemi fiscali dei paesi aderenti) rivestirà un’importanza fondamentale in 
ambito comunitario, è la verifica multilaterale e simultanea. 
                                                 
3
 L. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni 
 10
Infatti, al fine di ottenere una uniformità di comportamento da parte dei 
verificatori di tutti gli Stati membri, la Comunità europea ha predisposto un 
“Manuale di metodologia sulle verifiche fiscali multilaterali in materia di Iva 
intracomunitaria”. 
L’introduzione di un sistema comune in materia di imposta sul valore aggiunto 
ha fatto venire l’esigenza, da parte degli Stati membri, di creare delle funzioni di 
controllo sovranazionali che siano governate da precise regole comuni. La 
soppressione dei controlli doganali, infatti, e la conseguente libera circolazione 
di persone, merci, servizi e capitali nell’area comunitaria hanno determinato la 
necessità di una stretta collaborazione fra le Amministrazioni dei Paesi membri 
nell’esecuzione 
di verifiche fiscali multilaterali, verifiche che devono essere svolte con modalità 
ed obiettivi comuni, non più ristretti su base nazionale, ma volti a perseguire 
interessi di carattere europeo. 
Ogni verifica multilaterale è un’operazione complessa e difficile. Essa non 
richiede esclusivamente un’approfondita conoscenza della materia fiscale, ma 
necessita, del pari, di una grande capacità di organizzazione e gestione del 
controllo. 
L’imposta interessata, come detto, è l’Iva che, per ovvi motivi legati al bilancio 
comunitario è l’entrata principe, oltre ad essere quella comune a tutti i Paesi 
dell’Unione. Ciò non significa che le altre imposte, come quelle dirette, non 
siano presenti comunemente, ma la diversa applicazione delle forme di prelievo 
e il minor interesse che la Comunità rivolge ad esse fanno sì che le azioni a 
tutela di quest’ultimo tributo siano molto limitate. 
In effetti, a ben guardare, la Direttiva comunitaria n. 77/799, oltre a stabilire la 
cooperazione tra gli Stati membri ai fini delle imposte indirette, originava la sua 
ragion d’essere con l’applicazione alle imposte dirette. Ciò in quanto, a mente 
del verificatore, è spesso possibile che i due tributi non siano scindibili 
 11
nell’esecuzione del controllo e che l’accertamento dell’uno non possa 
prescindere da quello dell’altro. 
Ogni controllo richiede, infatti, l’impiego di numerose risorse umane, sovente 
altamente specializzate, in grado di comunicare almeno in una delle lingue 
ufficiali della Comunità, esperte nei controlli alle imprese di grandi dimensioni, 
nei controlli sovranazionali, nello scambio di informazioni e quant’altro, che 
non possono sicuramente andare sprecate per causa di un errore nella scelta del 
soggetto passivo della verifica. 
L’Amministrazione finanziaria proponente la verifica, individua il soggetto 
economico da sottoporre a controllo sulla base dell’applicazione di una griglia di 
elementi che fanno parte di una applicazione di analisi di rischio. La base di 
partenza di questa griglia è data dagli elementi contenuti nel VIES (V.A.T. 
Information Exchange System), una banca dati che contiene tutti gli scambi 
intracomunitari portati a conoscenza da parte del contribuente con i modelli 
INTRASTAT
4
. Gli scostamenti tra quanto dichiarato nei modelli INTRASTAT 
dai soggetti di imposta residenti nei vari Paesi interessati è il primo dato da 
acquisire. Se questi vengono reputati “significativi” e non sono da attribuire a 
meri differimenti di dichiarazioni nel tempo, si passerà ad una successiva fase, 
ossia l’individuazione della struttura societaria del gruppo che si intende 
sottoporre a controllo. Normalmente, la “testa” del gruppo risiede fiscalmente 
nel Paese che verrà denominato “pilota” o “proponente” e di conseguenza 
verranno poi interessati tutti quei Paesi comunitari ove risiedono fiscalmente le 
branch della capofila o capogruppo. 
A questo punto il Paese capofila è in grado di proporre alla Commissione 
l’esecuzione del programma di verifica. Successivamente all’approvazione 
                                                 
4
 mod. INTRASTAT/1 che contiene i dati relativi agli acquisti intracomunitari e modello 
INTRASTAT/2 che contiene i dati relativi alle vendite intracomunitarie. I dati contenuti in 
tali modelli si riferiscono alla quantità e qualità di ciò che è stato oggetto dello scambio, 
nonché gli operatori intervenuti negli scambi intracomunitari. La loro compilazione è 
obbligatoria per tutti gli operatori comunitari che effettuano scambi all’interno della Unione 
Europea. 
 12
vengono interessati, sempre dal proponente, quei Paesi che, dall’esame di cui 
sopra, sono probabilmente interessati a partecipare alla verifica. 
L’attività di verifica riveste, per le Amministrazioni interessate ed in linea con 
quanto auspicato dalla Commissione europea, un utile spunto per migliorare 
l’attività di cooperazione comunitaria, al fine di migliorare le procedure di 
scambio di informazioni tra i Paesi per la lotta contro l’elusione e l’evasione 
fiscale, al fine di proteggere gli interessi nazionali e comunitari. Le irregolarità 
formali e sostanziali rilevate saranno opportunamente oggetto di rilievo da parte 
degli organi accertatori, ognuno per la parte di competenza. Ciò in quanto, 
sebbene trattasi di controllo multilaterale, questa attività viene svolta 
autonomamente da ogni Amministrazione nel suo Paese e senza che vi prendano 
parte altri auditors esteri coinvolti. 
Per “verifica multilaterale”, dunque, non deve intendersi un’attività congiunta e 
contestuale, poiché esiste una fase assembleare solo nelle attività preparatorie al 
controllo. In questa fase il Paese proponente invita i rappresentanti dei Paesi 
coinvolti ad una prima riunione, nella quale vengono illustrati gli obiettivi che si 
prefiggono di 
approfondire e migliorare la conoscenza della struttura societaria dell’impresa 
che si intende verificare; acquisire informazioni concernenti la società, anche in 
relazione alle attività esercitate; controllare le transazioni intracomunitarie della 
società; verificare che i beni oggetto degli scambi abbiano effettivamente 
raggiunto le dichiarate destinazioni; individuare il sistema contabile utilizzato ed 
il collegamento tra questi relativamente alle diverse sedi europee. In base a tali 
indicazioni, ogni Paese inizierà autonomamente la propria verifica. In alcuni casi 
potrà accadere che si decida una data di intervento unica, ma ciò è rimesso alla 
volontà dei singoli rappresentanti delle Amministrazioni interessate e non 
costituisce un obbligo. 
L’Amministrazione italiana ha stipulato, sin dagli anni 1980, degli accordi 
amministrativi per l’esecuzione di verifiche fiscali simultanee. 
 13
Tali accordi, in considerazione della loro natura prettamente applicativa e 
tecnico-operativa, non sono soggetti a ratifica parlamentare. Essi trovano 
fondamento giuridico nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e 
prevedono che le competenti Amministrazioni degli Stati contraenti possano 
consultarsi, anche di iniziativa, per stabilire in quali casi ed attraverso quali 
procedure effettuare verifiche fiscali contestuali, ma autonome, nei rispettivi 
territori. 
Per “verifica fiscale simultanea” deve intendersi un’attività ispettiva eseguita 
contemporaneamente nei due Stati o più Stati, ciascuna nel proprio territorio ed 
in modo indipendente, al fine di rilevare la situazione fiscale di uno o più 
contribuenti che presentino interessi comuni o complementari per lo scambio di 
informazioni ottenute. La scelta del soggetto da proporre per l’esecuzione del 
controllo, di regola contribuenti che svolgono operazioni con imprese associate 
o mediante stabili organizzazioni in entrambi gli Stati contraenti, è 
autonomamente effettuata da ciascuno Stato contraente che informa l’altro 
Paese. Nel contempo, vengono illustrati i motivi che hanno indotto ad effettuare 
la specifica selezione e forniti tutti gli elementi informativi utili, nonché indicati 
i termini di prescrizione applicabili alla situazione del contribuente scelto. 
L’autorità competente dello Stato che riceve la proposta, dopo aver valutato la 
richiesta, conferma l’adesione o comunica il rifiuto di effettuare la verifica. 
In caso positivo, viene individuato, da ciascun Paese, un rappresentante cui 
compete la responsabilità funzionale di direzione e coordinamento della verifica. 
Detti rappresentanti curano, inoltre, gli aspetti pratici della verifica simultanea 
quali la data di inizio, i tempi di esecuzione, le modalità e periodi da sottoporre a 
controllo. 
Con riferimento a tale ultima circostanza, occorre evidenziare che condizione 
essenziale per l’esecuzione della verifica simultanea è la coincidenza dei periodi 
di imposta, in entrambi gli Stati da sottoporre a controllo. 
 14
Le verifiche devono essere eseguite in ciascun Paese, in base alla legislazione ed 
alla prassi, da parte dei funzionari delle singole Amministrazioni fiscali. 
Prima dell’avvio di una verifica, i funzionari dell’Amministrazione fiscale di 
ciascun Paese, incaricati degli accertamenti, provvedono ad esaminare 
congiuntamente i programmi della verifica, gli aspetti da approfondire e la data 
di inizio dell’attività ispettiva. Nel corso del controllo possono essere 
organizzate riunioni di coordinamento tra i verificatori operanti nei due Stati al 
fine di seguire congiuntamente lo svolgimento degli accertamenti. 
Ogni Stato può, nel corso della verifica simultanea, terminare l’attività ispettiva 
qualora ritenga che la sua prosecuzione non sia più utile; tale determinazione 
deve essere notificata all’altro Paese. 
Prima della conclusione della verifica deve essere eseguita una consultazione tra 
le autorità competenti dei due Stati.