11 
 
 
2.  I diritti dei passeggeri stabiliti dal Reg. (CE) 261/04: il diritto 
alla compensazione pecuniaria 
 All’art. 7, viene stabilito il diritto per il passeggero di 
ricevere una compensazione pecuniaria nei casi previsti dal 
Regolamento. La ratio di tale previsione, che peraltro sgrava il 
passeggero da qualsiasi fatica probatoria circa l’ammontare degli 
effettivi danni subìti in caso di ritardo, cancellazione del volo o 
negato imbarco, giacché viene erogata dal giudice senza che i 
passeggeri siano tenuti a provare di aver subito danni
23
, sta nel 
porsi come deterrente per qualunque comportamento scorretto 
tenuto dai vettori aerei, e per dar luogo all’auspicato elevato livello 
di protezione del passeggero, come enunciato nel primo 
considerando del Regolamento. 
 Circa la natura giuridica di tale compensazione, si sono 
susseguite diverse teorie
24
: è stata interpretata come clausola 
penale
25
, come un indennizzo o un risarcimento
26
, ed infine, 
                                                           
23
   M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco, 
cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 60; si veda, inoltre, M. STUCCHI, Il 
ritardo del volo per guasto tecnico dell’aeromobile, in Dir. trasporti 2009, 902 ss. 
   
24
  V. per tutti M. BIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate 
imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 61 ss. 
25
12 
 
secondo la dottrina maggioritaria
27
, è stata interpretata come 
risarcimento forfettario anticipato di danni presunti
28
, la quale 
potrà poi essere detratta dal risarcimento di ulteriori danni provati 
dal passeggero
29
. 
 L’art. 7 prosegue indicando gli importi di tale compensazione 
e i criteri  con i quali questi ultimi sono calcolati
30
, e stabilendo di 
                                                                                                                                                         
 
 M. DEIANA, Responsabilità del vettore per negate imbarco e ritardo, in M. 
DEIANA, Aeroporti e responsabilità, Cagliari 2005, p. 113. Tale teoria è stata in realtà 
respinta in seguito alla considerazione che la penale è una clausola contrattuale di 
natura pattizia, a differenza della compensazione pecuniaria che è prevista ex lege, la 
quale fra l’altro va ad accumularsi con il diritto al riavviamento del passeggero su un 
diverso volo, mentre la clausola penale soggiace, ex art. 1383, ad un divieto di cumulo 
con la prestazione principale, salvo il caso in cui la penale sia stata stipulata per il 
ritardo della prestazione. Sul punto, si veda M. BIGNARDELLO, La tutela dei 
passeggeri in caso di negate imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, 
cit., 61. 
26
 
 
 M. A. MAZZOLA, I nuovi danni,  Padova 2008, 126 ss. 
27
 
 
  V. CORONA, Il risarcimento per l’inadempimento degli obblighi di 
assistenza del vettore aereo, cit., 204; C. DI PALMA, Responsabilità del vettore aereo 
nel caso di cancellazione del volo: i problemi tecnici non sempre escludono il diritto 
al risarcimento del passeggero, cit., 833 ss. 
28
 
 
 M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco, 
cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 63. 
29
 
 
 M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco, 
cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 60. 
30
 
 
  Art. 7 Reg. (CE) 261/04: 1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, 
i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR 
per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le 
tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte 
comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non 
rientrano nelle lettere a) o b). Nel determinare la distanza si utilizza come base di 
calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo 
rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo. 
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi 
su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
13 
 
seguito la modalità di erogazione della compensazione, che deve 
essere «pagata in contanti, mediante trasferimento bancario 
elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo 
firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi». 
 In caso di negato imbarco, la compensazione deve essere 
corrisposta immediatamente, mentre negli altri casi non viene 
indicato un termine
31
. 
                                                                                                                                                         
 a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o b) di tre 
ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre 
tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o c) di quattro ore, per tutte le tratte 
aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto 
del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la 
compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 
31
 
 
 Sui problemi interpretativi sorti su tale lacuna, si veda M. BIGNARDELLO, La 
tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco, cancellazione del volo e ritardo 
prolungato, cit., 70.
14 
 
2.1.  Il diritto all’offerta di alternative 
 Cumulativamente al diritto alla compensazione pecuniaria, il 
Regolamento, all’art. 8, prevede ulteriori diritti del passeggero, al 
fine di alleviare ulteriormente l’eventuale circostanza disagevole 
nella quale si sia venuto a trovare in caso di negato imbarco o 
cancellazione del volo.  
 Il citato art. 8, testualmente recita: 
 1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al 
passeggero è offerta la scelta tra: 
 a) - il rimborso entro sette giorni
32
, secondo quanto previsto 
nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo 
stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio 
non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo 
                                                           
32
  Sul momento dal quale inizia a decorrere tale termine, M. BIGNARDELLO, La 
tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco, cancellazione del volo e ritardo 
prolungato, cit., 74, riporta le due teorie principali, secondo le quali il termine 
comincia a decorrere, rispettivamente, dal momento in cui il volo è stato interrotto, 
oppure dal momento in cui il passeggero ha fatto richiesta di rimborso.
15 
 
in questione è divenuto inutile
33
 rispetto al programma di viaggio 
iniziale del passeggero
34
, nonché, se del caso: 
- un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale
35
, non appena 
possibile; 
 b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione 
finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena 
possibile
36
;  
                                                           
33
 
 
 Sull’interpretazione della sopravvenuta inutilità del volo, M. 
BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco, cancellazione del 
volo e ritardo prolungato, cit., 72, osserva come sia rimessa al giudice la valutazione 
dell’utilità di un viaggio, poiché, essendo in re ipsa una questione soggettiva, dovrà 
essere valutata caso per caso. 
34
 
 
  M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco, 
cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 72, osserva come tale disposizione 
trovi, nell’ordinamento italiano, la norma corrispettiva all’art. 1463 c.c., ai sensi del 
quale «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per 
la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta(1) non può chiedere la 
controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme 
relative alla ripetizione dell'indebito». 
 
35
   Secondo M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate 
imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 74, non è tuttavia preclusa 
la possibilità per le parti di concordare una diversa destinazione più agevole per il 
passeggero. 
36
 
 
 M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco, 
cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 76, osserva come, se da un lato i 
vettori aerei preferiscano l’interpretazione restrittiva di tale norma, secondo la quale il 
volo alternativo deve essere offerto solo per un volo operato dallo stesso vettore, 
l’interpretazione estensiva, più vicina alla ratio ed alla lettera del regolamento, 
prevede che il vettore debba offrire un volo alternativo che sia anche, eventualmente, 
un volo di un altro vettore. Per quanto riguarda la classe nella quale il passeggero 
possa essere ricollocato, l’Autrice richiama l’art. 10 del Reg. (CE) 261/2004, 
applicabile a suo avviso alla fattispecie di cui all’art. 8, e che recita: « 1. Se un vettore 
aereo operativo sistema un passeggero in una classe superiore a quella
16 
 
o 
 c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione 
finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data 
successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti. 
 2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i 
cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del 
diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della 
direttiva 90/314/CEE. 
 Al passeggero dunque spettano la facoltà di scegliere fra il 
rimborso del prezzo del biglietto e il riavviamento nel luogo di 
destinazione. 
 Nell’ordinamento italiano, tale principio trova riscontro 
all’art. 1453 c.c., ai sensi del quale:  
                                                                                                                                                         
corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento 
supplementare.  
 2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore 
a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni, 
secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3. a) il 30 % del prezzo del 
biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o 17.2.2004 IT Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea L 46/5 b) il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le 
tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km, esclusi i collegamenti fra il 
territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare, e per tutte 
le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o c) il 75 % del prezzo per tutte le 
tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i 
collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi 
d'oltremare.»
17 
 
«nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti 
non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere 
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il 
risarcimento del danno»
37
. 
 A livello giurisprudenziale, un’ulteriore tutela è accordata al 
passeggero, giacché la Corte di Giustizia ha stabilito che l’offerta di 
alternative è prevista anche qualora il passeggero non ne abbia fatta 
esplicita richiesta
38
.  
 Tale offerta deve inoltre avvenire sia nel caso in cui l’evento 
causa di disagio sia imputabile alla condotta del vettore aereo, sia 
nel caso in cui sia indipendente da essa
39
, oltreché in caso di 
circostanze eccezionali che, se possono eventualmente esonerare il 
vettore dal pagamento della compensazione pecuniaria, non di 
                                                           
37
 
 
  Si veda M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate 
imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 70. 
38
  Si, veda, in proposito, C. giust. 28 giugno 2011, nella causa C-83/10, il punto 
45, che recita: «(…) poiché il giudice nazionale ha sollevato la questione se i diritti 
dei passeggeri aerei sanciti dagli artt. 8 e 9 del regolamento n. 261/2004 siano 
subordinati alla circostanza che dette disposizioni siano invocate da questi ultimi, 
occorre precisare che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle 
sue conclusioni, nel regolamento n. 261/2004 non sussiste alcun elemento che 
precluda l’attribuzione di un risarcimento in seguito all’inadempimento degli obblighi 
di cui agli artt. 8 e 9 del citato regolamento se tali disposizioni non sono state indicate 
dai passeggeri aerei».  
39
  Si veda E.G. ROSAFIO, Il negato imbarco, la cancellazione del volo e il 
ritardo nel trasporto aereo di persone: il Regolamento n. 261/2004/CE, in Giust.civ., 
2004, 469.
18 
 
meno non precludono il diritto del passeggero all’offerta di 
alternative
40
. 
  
                                                           
40
  M. STUCCHI, Cancellazione del volo e diritti dei passeggeri, in Riv. It. Dir. 
Tur. 2008, 384.