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CAPITOLO I 
 
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE. IL PRINCIPIO DELLA 
RESPONSABILITÀ PERSONALE 
 
Il diritto internazionale penale è costituito da un corpus di norme il cui compito 
fondamentale è quello d’individuare e sanzionare i crimini internazionali.  
I crimini internazionali sono definiti da autorevole dottrina come “quelle violazioni delle 
norme internazionali da cui discende la responsabilità penale dei loro autori individuali, in 
quanto opposta alla responsabilità dello Stato in nome o per conto del quale questi ultimi 
possono aver agito
1
”. 
Il diritto internazionale penale comprende inoltre le regole fondamentali del procedimento 
penale e impone agli Stati della comunità internazionale l’obbligo di processare i presunti 
autori di tali crimini. 
Parte degli studiosi che si sono occupati della materia sostiene vi sia una differenza tra 
diritto internazionale penale e diritto penale internazionale. 
Il diritto penale internazionale, che non sarà argomento di questa trattazione, è attualmente 
definito come “uno dei campi del diritto più oscuri quanto a natura, scopo e contenuto
2
”.  
In seno alla stessa corrente di pensiero che sostiene l’esistenza di tale distinzione, vi è chi 
ne ha fornito una definizione con riferimento allo scopo, chi all’oggetto o alla 
composizione strutturale e chi infine con riferimento al suo rilievo strumentale.  
Non trattandosi della sede idonea a dibattere su quest’argomento, ritengo sia adeguato 
fornire le principali definizioni su cui la dottrina si è divisa. 
In rapporto allo scopo, autorevole dottrina afferma trattarsi di “quell’insieme di norme 
aventi lo scopo di distribuire il potere punitivo fra i vari Stati, risolvendo (…) i conflitti di 
sovranità”
3
.  
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1
 Si veda A. Cassese, Lineamenti di Diritto Internazionale Penale, Diritto Sostanziale, Bologna, Il 
Mulino, 2005, p.24.  
 
2
 Si veda I. Caracciolo, Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il 
rafforzamento delle garanzie giurisdizionali, Editoriale Scientifica, 2000, p.8 
 
3
 Ibidem nota 2, p.9.
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Altra parte della dottrina, descrive il diritto penale internazionale in relazione all’oggetto 
ovvero la responsabilità penale internazionale degli Stati, definendolo “diritto 
internazionale pubblico penale”
4
. 
 
Ulteriore parte della dottrina definisce il  diritto penale internazionale  non come un 
complesso di norme, bensì come il metodo con cui lo Stato, quale soggetto della comunità 
internazionale, provvede in materia penale nazionale ad adeguarsi alle esigenze della stessa 
comunità nel quadro della coesistenza con altri Stati
5
.  
Infine c’è chi tende a collocarlo in un quadro più sovranazionale, intendendo con tal 
espressione la cooperazione tra Stati in materia criminale per interessi che investono 
l’intera Comunità internazionale, quali la pirateria, il dirottamento aereo, il terrorismo e il 
traffico di stupefacenti. La repressione di questo tipo di reati richiede la collaborazione tra 
gli Stati specialmente per evitare il sorgere di conflitti di giurisdizione
6
. 
 
Il diritto internazionale penale, argomento di questa trattazione, è molto più recente e tratta 
solamente determinate fattispecie di crimini internazionali (da cui ad esempio sono esclusi 
i crimini di pirateria che invece rientrano nel diritto penale internazionale).  
Dalla commissione di questi crimini discende una responsabilità penale individuale della 
persona fisica che ha posto in essere il comportamento criminoso. 
Il diritto penale nazionale e il diritto internazionale dei diritti umani sono le due maggiori 
discipline nello sviluppo di questa materia. 
 
1. Le fonti del diritto internazionale penale 
 
Il diritto internazionale penale attinge a tre tipi di fonti: le fonti primarie e secondarie e i 
principi generali di diritto internazionale. A queste fonti devono aggiungersi strumenti a 
carattere sussidiario per la determinazione delle regole internazionali di diritto. Tali 
strumenti non costituiscono fonte di diritto internazionale diversamente dalle precedenti. 
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4
 Ibidem nota 2, p.13 
 
5
 Ibidem nota 2, p.11 
 
6
 Ibidem nota 2, p.21.
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Le fonti primarie sono costituite da determinati trattati internazionali e dal diritto 
consuetudinario. 
Tra questi, figura l’Accordo di Londra firmato l’8 agosto del 1945, il quale ha istituito il 
diritto sostanziale e procedurale che sarebbe stato applicato in sede del Tribunale militare 
internazionale di Norimberga.  
Del 12 agosto 1949 sono le quattro Convenzioni di Ginevra, rispettivamente la prima 
Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze 
armate in campagna, la seconda Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei 
feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare, la terza Convenzione sul 
trattamento dei prigionieri di guerra e infine la quarta Convenzione sulla protezione delle 
persone civili in tempo di guerra. Alle quattro Convenzioni l’8 giugno 1977 sono stati 
aggiunti due protocolli aggiuntivi, il primo relativo alla protezione delle vittime dei 
conflitti armati internazionali e il secondo concernente la protezione delle vittime dei 
conflitti armati non internazionali. 
Nel 1993, con risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è stato adottato 
lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia (di seguito definito con 
la sigla TPIJ), l’anno successivo è stato utilizzato il medesimo strumento per il Ruanda (di 
seguito definito con la sigla TPIR).  
Nonostante gli Statuti siano per definizione fonti di carattere secondario, in ogni caso 
giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ai sensi dell’art. 25 
della Carta ONU
7
, il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia ha dichiarato che 
essi sono equiparabili a trattati internazionali, dunque annoverabili tra le fonti primarie del 
diritto internazionale penale
8
.  
 
Le fonti secondarie, applicabili gerarchicamente dopo le primarie, sono costituite da norme 
prodotte da fonti previste da norme consuetudinarie o da disposizioni pattizie.  
Sono esse trattati o accordi, nati dalla volontà di due o più soggetti dell’ordinamento 
internazionale.  
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7
 L’articolo 25 della Carta cita testualmente: “I membri delle Nazioni Unite convengono di 
accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del 
presente Statuto”, Statuto delle Nazioni Unite, firmato il 26 giugno 1945 a San Francisco ed entrato 
in vigore il 24 ottobre 1945. 
 
8
 Si veda Milošević Slobodan, Decision on Preliminary Motions, Tribunale Penale Internazionale 
per l’ex Jugoslavia, Camera di prima istanza, 8 novembre 2001, caso IT-95-16-T), p. 47.
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È la norma consuetudinaria pacta sunt servanda a garantire l’inviolabilità dei trattati e la 
loro osservanza da parte dei soggetti che ne fanno parte. 
Le norme consuetudinarie sull’interpretazione dei trattati sono state codificate all’interno 
della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, adottata il 22 maggio del 1969
9
.  
La Convenzione ha a oggetto il diritto internazionale consuetudinario in merito ai trattati 
conclusi tra Stati. 
Il diritto consuetudinario è un punto di riferimento fondamentale poiché coadiuvante 
nell’individuazione dei principi generali di diritto penale. 
In materia penale la maggior parte delle norme consuetudinarie discende dalle pronunce 
dei tribunali nazionali, la loro individuazione è tuttavia ardua giacché è necessario trovare 
orientamenti giurisprudenziali uniformi e costanti in due sistemi diametralmente opposti 
quali sono quelli dei paesi di Common Law e Civil Law. Il primo enfatizza il principio 
dello stare decisis, mentre il secondo si basa sulla centralità delle fonti scritte. 
Alcune pronunce dei tribunali internazionali ad hoc, quali il TPIJ e il TPIR, hanno 
contribuito a confermare l’avvenuta formazione di norme consuetudinarie su punti di 
diritto la cui natura era ancora incerta
10
.  
 
Le fonti terziarie sono costituite dai principi generali di diritto penale e internazionale tra 
questi alcuni sono ormai parte integrante del sistema giuridico internazionale, tra cui i 
principali sono il principio nullum crimen sine lege o il principio generale del rispetto della 
dignità umana, così come quello di legalità e tassatività. Altri, invece, devono essere 
desunti da un’analisi comparatistica dei sistemi giuridici del mondo. 
Si fa ricorso a questo tipo di fonti solo quando le principali e le secondarie si siano rivelate 
inidonee alla qualificazione di una determinata fattispecie. 
L’utilizzo di questo strumento deve essere fatto con estrema cautela, poiché un principio 
deve risultare condiviso non solo dai paesi di Common Law e Civil Law, ma anche dagli 
altri sistemi giuridici quali quelli utilizzati nei paesi islamici o asiatici e allo stesso modo 
deve adattarsi al procedimento internazionale, essendo questo diverso dai procedimenti 
penali nazionali.  
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9
 Si veda la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, entrata in vigore il 27 gennaio 1980, artt. 
31-33. 
 
10
 Si veda, Furundžija, Camera di prima istanza, TPIJ, 10 dicembre 1998, caso IT-95-17/1-T, 
pp.168-169, in cui il Tribunale affermò l’avvenuta formazione di una norma consuetudinaria 
contenente la criminalizzazione della violenza sessuale.
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Il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia ha utilizzato questo strumento per 
giungere a una definizione di violenza sessuale, trovando un minimo comune 
denominatore ma notevoli differenze nello specifico tra le legislazioni nazionali
11
. 
Infine, con riferimento agli strumenti sussidiari, questi possono essere decisioni dei 
tribunali internazionali, che oltre a non costituire fonte di diritto, non hanno come 
conseguenza nemmeno il rispetto del principio dello stare decisis, ciononostante possono 
rappresentare un utile strumento ausiliario per i Tribunali internazionali nella 
determinazione delle regole di diritto. La loro valenza è stata affermata dallo Statuto della 
Corte Internazionale di Giustizia
12
. 
Con riferimento ai lavori del Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia, nel caso 
Aleksovski, la Camera d’Appello ha attribuito ai precedenti giurisprudenziali che abbiano 
affrontato la medesima questione di fattispecie, il valore di “persuasive authority”
13
. 
 
2. Il diritto internazionale penale sostanziale 
 
Il diritto internazionale penale è comunemente suddiviso in: diritto internazionale penale 
sostanziale e processuale.  
Il diritto internazionale penale sostanziale è costituito da quelle norme che definiscono gli 
elementi costitutivi del crimine internazionale.  
Un crimine internazionale è una violazione di norme internazionali da cui discende una 
responsabilità penale individuale dell’autore e conseguentemente la sua assoggettabilità al 
processo penale oggetto della presente trattazione e, in caso di condanna, all’irrogazione di 
sanzioni penali a carico dell’imputato condannato. 
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11
 Si veda Furundžija, Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia, Camera di prima 
istanza, 10 dicembre 1998, caso IT-95-17/1-T, §177. 
 
12
 Si veda lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, del 26 giugno 1945, in cui all’articolo 
38 si afferma:  
 
- “La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le 
divergenze che le sono sottoposte applica (…) con riserva della disposizione dell’articolo 
59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come 
mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche”. 
 
13
 Si veda Aleksovski, Appeal, Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia, Camera 
d’Appello, 24 marzo 2000, caso IT-95-14/1-A), pp.92-111.
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Affinché la violazione della norma abbia come conseguenza la responsabilità penale 
personale, essa deve essere una violazione del diritto internazionale consuetudinario.  
Tali norme sono cogenti, valide erga omnes e investono l’intera comunità di Stati, il loro 
valore è ritenuto supremo, la repressione di questi crimini assume pertanto un interesse 
universale.  
È inoltre esclusa la possibilità di invocare alcun tipo d’immunità qualora i responsabili 
siano pubblici ufficiali di uno Stato. 
Il 28 giugno del 1919 rappresenta il momento di partenza dello sviluppo effettivo in 
materia di responsabilità penale individuale: gli stati contraenti del Trattato di Versailles 
all’articolo 227 affermano la responsabilità penale internazionale del Kaiser Guglielmo II 
per violazione suprema della moralità internazionale e della santità dei trattati
14
.  
L’articolo 228 riconosce la sua responsabilità per la violazione delle consuetudini di 
guerra.  
Già nel 1919 con lo stesso Trattato, le Potenze Alleate esprimono la volontà di istituire un 
tribunale militare per processare gli autori dei crimini di guerra ma, come sappiamo, l’idea 
non ha seguito concreto fino al 1947 allorché vengono istituiti i Tribunali militari 
internazionali di Norimberga e di Tokyo nell’anno successivo. 
È con l’istituzione di questi due Tribunali militari che per la prima volta si rifiuta l’assunto 
positivistico che il diritto internazionale debba applicarsi solo agli Stati e si afferma invece 
il principio dell’applicabilità diretta delle norme penali internazionali agli autori dei 
crimini, dei quali è quindi affermata la piena capacità processuale. 
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14
Si fa riferimento all’articolo 227 del Trattato di pace di Versailles tra le Potenze alleate e 
associate, firmato a Versailles il 28 giugno del 1919, che afferma: 
 
1. “Le Potenze alleate e associate accusano pubblicamente Guglielmo II di Hohenzollern, già 
Imperatore di Germania, per crimine supremo contro la morale internazionale e la 
sacrosanta autorità dei trattati. 
2. Sarà istituito un tribunale speciale per processare l'accusato, al quale saranno garantite le 
fondamentali garanzie del diritto di difesa. Il tribunale sarà formato da cinque giudici, 
ciascuno nominato da una delle seguenti Potenze: gli Stati Uniti d'America, la Gran 
Bretagna, la Francia, l'Italia e il Giappone. 
3. Nelle sue decisioni il tribunale sarà guidato dai supremi principi della politica 
internazionale e avrà cura di garantire il rispetto degli obblighi solenni e degli impegni 
internazionali, nonché la morale internazionale. Al tribunale spetterà di determinare la pena 
che a suo giudizio dovrà essere applicata. 
4. Le Potenze alleate e associate inoltreranno richiesta al governo dei Paesi Bassi per ottenere 
la consegna dell'ex Imperatore al fine di poterlo processare.”
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I principi enunciati dai due Tribunali hanno portato il 9 dicembre 1948 all’adozione della 
Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio e il 12 agosto 
dell’anno successivo alla firma a Ginevra delle quattro Convenzioni sul diritto umanitario 
già menzionate in precedenza.  
Giacché un crimine internazionale, per esser qualificato tale e farne discendere una 
responsabilità personale deve incontrare i requisiti di violazione di un interesse vitale della 
Comunità internazionale ed avere a oggetto i c.d. crimina juris gentium, il campo si 
restringe considerevolmente, sono quindi annoverabili tra i crimini internazionali:  
- I crimini di guerra; 
- I crimini contro la pace e contro l’umanità; 
- Il crimine di genocidio; 
- Il crimine di aggressione; 
Solo le infrazioni gravi o c.d. grave breaches elencate dalle quattro convenzioni 
costituiscono crimini internazionali, ognuna di esse ne fornisce una definizione, dunque 
per grave infrazione deve intendersi secondo la prima Convenzione di Ginevra e 
analogamente nelle successive tre: 
 “Le infrazioni gravi (…) sono quelle che implicano l’uno o l’altro dei seguenti atti, se 
commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale, tortura 
o trattamenti inumani, compresi esperimenti biologici, il fatto di cagionare 
intenzionalmente gravi sofferenze o di danneggiare gravemente l’integrità corporale o la 
salute, la distruzione o l’appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e 
compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari”
1516
.  
Il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia ha coadiuvato anch’esso nella 
specificazione della definizione di grave infrazione, secondo la pronuncia si ritiene debba 
intendersi “una grave violazione di una regola posta a protezione di beni primari e una tale 
infrazione deve determinare gravi conseguenze per la vittima
17
”.  
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15
 Si veda l’articolo 50 della Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei 
feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, firmata a Ginevra il 12 agosto 1949. 
 
16
 Si vedano rispettivamente:  
 
, L’articolo 51 della Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati 
e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; 
, L’articolo 130 della Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra; 
, L’articolo 147 della Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra.!