7 
 L’importanza di questi “organismi”, ed in particolare delle SICAV, nel mercato italiano, è 
divenuta e diventerà sempre maggiore in seguito all’impossibilità per i singoli risparmiatori di 
continuare a sottoscrivere titoli del debito pubblico o del reddito fisso in genere,  con tassi 
d’interesse nominali e reali  elevati, come poteva avvenire nei periodi  in cui, nel nostro paese, il 
livello  inflazionistico era molto elevato.  
2
 
 
 Peraltro, l’obiettivo dell’Italia di entrare a far parte, sin dal 1999, dell’Unione Monetaria 
Europea, ha richiesto e richiede tuttora, soprattutto alle autorità della politica fiscale, di agire nella 
direzione di evitare spinte inflazionistiche ed al tempo stesso di compiere gli sforzi necessari al 
contenimento del disavanzo pubblico e del debito pubblico, al fine di ottemperare agli impegni 
assunti con la sottoscrizione degli accordi di Maastricht, nel 1992. 
Per tali ragioni si è allora resa necessaria anche la riduzione dei rendimenti  nominali  dei titoli del 
debito pubblico.  
3
 
 Pertanto, in un contesto di bassa inflazione, per conseguire soddisfacenti rendimenti dagli 
investimenti finanziari occorrerà, anche presso il pubblico dei risparmiatori, siano essi famiglie od 
imprese,  da un lato, accrescere l’efficienza della gestione del risparmio e dall’altro esso dovrà 
essere canalizzato verso forme di impiego alternative quali ad esempio gli investimenti sui mercati 
azionari che offrono, soprattutto nel lungo termine, maggiori possibilità di rivalutazione 
patrimoniale. 
 
 L’importanza degli organismi collettivi di investimento, peraltro sarà accentuata 
dall’esigenza di integrare il trattamento pensionistico pubblico, che negli anni a venire, diventerà 
sempre più esiguo, soprattutto per le nuove generazioni. 
Di conseguenza, si assisterà ad una sempre più radicale e marcata trasformazione nelle abitudini 
delle famiglie italiane ed in questo nuovo contesto gli organismi collettivi di investimento del 
risparmio svolgeranno un importante ruolo sia nella gestione della previdenza complementare 
(fondi pensione) sia nella gestione delle eccedenze temporanee di liquidità. 
                                                 
2
 Negli anni passati, in alcuni periodi in cui il livello inflazionistico era piuttosto elevato, vi era, tuttavia, presso 
molti risparmiatori una “illusione monetaria” in quanto a fronte di tassi di interesse nominali elevati i tassi di interesse 
reali  risultavano  molto più bassi se non anche  negativi. 
3
 Tuttavia  il rendimento reale dei titoli di Stato a breve termine è rimasto pressoché invariato. 
  
 
8 
 Trattando, in particolare, delle società di investimento, si deve precisare, che talune 
presentano alcune importanti differenze rispetto ai tradizionali fondi comuni di investimento e che, 
in Italia,  sono più conosciuti e più diffusi, soprattutto tra i piccoli e medi risparmiatori.  
Si deve rilevare allora che, nel caso della SICAV,  il risparmiatore anziché sottoscrivere quote 
sottoscrive azioni e in conseguenza dell’assunzione della qualità di azionista egli acquista il diritto 
di partecipare alle assemblee dei soci e di esprimere il proprio parere sull’operato degli 
amministratori nella gestione del patrimonio. 
In secondo luogo,  si deve constatare che le SICAV, nella maggior parte dei casi sono di tipo 
“multicomparto”, consentendo al sottoscrittore di passare da un comparto all’altro, a seconda delle 
tendenze dei vari mercati e delle proprie necessità, richiedendo la conversione delle azioni di una 
serie in quelle di altre serie. 
In altri termini, la struttura delle SICAV multicomparto è analoga a quella dei cosiddetti “umbrella 
funds” o “sistemi di fondi”. 
Tale struttura determina allora una elevata specializzazione degli investimenti dei comparti, con la 
conseguenza di rendere adatto l’investimento nella SICAV ai risparmiatori con una cultura 
economico-finanziaria mediamente elevata oppure a coloro che possono avvalersi di esperti di 
fiducia, nella selezione degli investimenti e che siano disposti a tollerare margini piuttosto elevati di 
rischio.  
4
 
 
 Peraltro, ci si propone di esaminare anche le potenzialità di sviluppo di queste società, sul 
mercato italiano, tenendo conto della capacità di questo nuovo soggetto e “prodotto finanziario” di 
soddisfare le mutate esigenze delle famiglie risparmiatrici e delle imprese.   Per queste ultime, il 
saldo finanziario negativo, peraltro, è andato gradualmente riducendosi ed in molti casi è possibile 
parlare di risparmio anche per il settore delle imprese. 
                                                 
4
 Secondo che si tratti di comparti azionari od obbligazionari domestici o specializzati in particolari aree 
geografiche o settori produttivi. 
  
 
9 
 Con la presente trattazione ci si pone anche l’obiettivo di esaminare le caratteristiche di 
queste società, in particolar modo, sotto il profilo giuridico ed economico-aziendale.  
Inoltre, verrà posta una particolare attenzione alle attività svolte dall’organo amministrativo in 
ordine  alla definizione della politica degli investimenti ed alla gestione di portafoglio.  
Si deve rilevare, infatti, che i risultati della gestione della SICAV sono funzionali all’impegno  
profuso dal management della società e all’abilità dei money manager nello svolgimento di una 
gestione “attiva” del portafoglio e nella effettuazione, a seconda del trend dei mercati,  di una 
adeguata rotazione dello stesso. 
 
 E’ poi opportuno precisare che anche lo svolgimento di tali attività richiede un continuo 
monitoraggio dei mercati finanziari ed ampie capacità nell’utilizzo di complessi strumenti finanziari 
quali le opzioni, i futures,  gli swaps o gli strumenti di copertura dei rischi di cambio, strumenti che 
non sono più utilizzati con la mera finalità di copertura dei rischi finanziari ma  anche in  un’ottica 
speculativa.  
In conseguenza di ciò, gli  azionisti  della  società, da un lato, possono  beneficiare 
dell’accrescimento della performance, dall’altro, sono, invece, esposti ad un maggiore rischio 
connesso con l’aumento della volatilità del  prezzo delle azioni della SICAV. 
 
 Comunque, considerando l’importanza che taluni strumenti hanno assunto presso gli 
investitori istituzionali, si è ritenuto opportuno effettuare, senza obiettivi di completezza, una breve 
disamina degli stessi, tenendo conto, dato l’elevato profilo di rischio che li caratterizza,  delle 
limitazioni poste dall’organo di vigilanza in relazione all’esigenza di tutela degli interessi degli 
azionisti della società.  
 Restando sempre nell’ottica di garantire la massima tutela ai sottoscrittori delle azioni di 
queste società, assume inoltre un notevole rilievo la disciplina del bilancio e dei controlli cui le 
SICAV, al pari di ogni altro organismo collettivo di investimento del risparmio,  sono soggette. 
A tale scopo verranno esaminati quindi i contenuti del bilancio, nelle sue tre componenti 
fondamentali (Stato Patrimoniale, Conto Profitti e Perdite e Nota Integrativa), così come sono 
disciplinate dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia ed alle quali è riconducibile una 
  
 
10 
notevole parte della disciplina delle società di investimento. 
 
 Inoltre sarà oggetto di analisi anche la revisione contabile cui è soggetta la società di 
investimento, la vigilanza ispettiva esercitata dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB, nonché  il 
controllo interno esercitato dal collegio sindacale. 
 Nell’esame delle caratteristiche di queste società, poi, si è ritenuto opportuno soffermarsi sul 
trattamento fiscale dei proventi percepiti dalle società di investimento, sia di diritto italiano sia di 
diritto estero, nonché sul trattamento fiscale dei proventi distribuiti dalle SICAV ai soci. 
Tale analisi verrà effettuata tenendo conto, peraltro, della recente riforma del trattamento fiscale dei 
redditi da capitale e dei redditi diversi e che entrerà in vigore a partire dal primo luglio del 1998. 
 
 E’ opportuno precisare anche che pur effettuando prevalentemente l’analisi delle 
caratteristiche e del mercato delle SICAV in Italia, non verranno trascurate le fondamentali 
caratteristiche delle società di investimento nei principali paesi europei, ove queste hanno raggiunto 
un maggiore grado di diffusione presso il pubblico dei risparmiatori privati e degli investitori 
istituzionali. 
Verrà effettuata inoltre una breve analisi del mercato del risparmio gestito dalle SICAV in tali paesi 
e soprattutto verrà fatto riferimento al sistema finanziario francese e a quello del Lussemburgo. 
In particolare, ampio spazio  verrà dedicato  al mercato francese, ove lo sviluppo di queste società è 
stato legato, decisamente,  alla volontà statale di favorire, anche con incentivi fiscali, 
l’investimento, diretto o indiretto, da parte delle famiglie,  in titoli rappresentativi del  capitale di 
rischio delle industrie nazionali. 
 Anche l’esame del mercato lussemburghese, si rivela ugualmente importante in virtù della 
notevole concentrazione di società di investimento istituite nel Granducato, prevalentemente, su 
iniziativa di istituzioni bancarie e finanziarie estere, in ragione sia delle minore incombenze 
burocratico-amministrative che sono previste in questo  Stato, sia di fattori di ordine fiscale. 
  
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLO 1 
 
GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO 
COLLETTIVO DEL RISPARMIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
12 
1.1. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.), profili 
generali. 
 
 Gli organismi di investimento collettivo si qualificano come istituzioni finanziarie  aventi 
per oggetto esclusivo la raccolta di capitali presso il pubblico dei risparmiatori e l’investimento, in 
via continuativa, degli stessi, in valori mobiliari.  
I risparmiatori hanno poi la facoltà di richiedere il rimborso delle quote/azioni possedute, in un 
qualsiasi momento. 
5
  
6
 
 
 L’adesione degli investitori a tali organismi avviene mediante la sottoscrizione di quote o 
azioni rappresentative di una partecipazione ad un “fondo comune” il cui patrimonio è investito da 
una società di gestione, secondo una predefinita politica degli investimenti,  in titoli azionari od 
obbligazionari, con la finalità di realizzare un accrescimento nel tempo del valore delle quote o 
delle azioni sottoscritte dai risparmiatori.  In particolare, la politica di diversificazione del 
portafoglio che viene attuata attraverso l’investimento del patrimonio del fondo  in titoli di vari 
emittenti e di vari Stati,  costituisce per il risparmiatore - investitore una maggiore garanzia di 
sicurezza del capitale conferito nel fondo. 
 
 E’ peraltro opportuno osservare  che l’affermazione e lo sviluppo degli organismi collettivi 
di gestione del risparmio in un dato paese può fondarsi sul grado di sviluppo raggiunto dal suo 
sistema finanziario, per cui  quanto  maggiore è lo sviluppo raggiunto da tale sistema tanto 
maggiore è l’esigenza, soprattutto da parte del piccolo risparmiatore, di affidare la gestione del 
proprio risparmio ad un intermediario specializzato. 
La ragione di ciò va ricercata sia nell’impossibilità del piccolo o del medio risparmiatore di 
costituire un portafoglio adeguatamente  diversificato che permetta di attenuare i rischi connessi con 
l’oscillazione dei prezzi dei titoli e che consenta altresì di soddisfare l’esigenza di ottimizzare, 
almeno, in una prospettiva di medio periodo,  i rendimenti dei propri investimenti. 
                                                 
5
 Ciò può avvenire mediante la presentazione  di una richiesta scritta di rimborso su moduli prestampati  del 
“gerente”, M. GABBRIELLI, S. DE BRUNO, Capire la finanza, Ediz. Il Sole 24 Ore, Milano, 1992, pag. 272. 
6
 Tali organismi, pertanto, offrono ai risparmiatori un servizio di gestione patrimoniale “in monte”, poiché le 
risorse finanziarie da essi conferite sono acquisite e gestite dall’O.I.C.V.M. in modo unitario.  
Tali caratteristiche differenziano, così, la gestioni effettuata dagli organismi collettivi di investimento dai servizi di 
gestione patrimoniale che sono forniti da aziende di credito e  da S.I.M.;  BANCA COMMERCIALE ITALIANA,  10 
anni di fondi comuni di investimento, in: Tendenze monetarie, n.72/1995. 
  
 
13 
Ulteriori motivazioni del ricorso alla gestione professionale del risparmio possono essere 
individuate nella mancanza di idonee conoscenze in campo economico-finanziario e nella 
inadeguatezza patrimoniale per poter operare su particolari mercati, quali, ad esempio il mercato dei 
futures oppure quello delle opzioni.   
  
 Alla luce delle considerazioni precedentemente effettuate, si può affermare quindi che gli 
organismi di investimento collettivo possono far conseguire al risparmiatore che decide di avvalersi 
della loro “gestione professionale  un rendimento più elevato di quello ritraibile attraverso 
l’investimento diretto in titoli. 
Ciò dipende, in primo luogo, dalla capacità degli o.i.c.v.m. di effettuare scelte di portafoglio ed 
operazioni di investimento che colgono i momenti più propizi del mercato, realizzando di 
conseguenza “capital gains” dalle operazioni di acquisto e di vendita di titoli e sfruttando in modo 
efficiente un flusso continuo di informazioni di cui il singolo risparmiatore non potrebbe disporre. 
In secondo luogo i maggiori vantaggi ritraibili dall’investimento in azioni o quote di un O.I.C.V.M. 
discendono dalle economie di scala  
7
 e di diversificazione 
8
 che questi sono in grado di realizzare. 
Le economia di scala,  in particolare, discendono dai risparmi di costo che possono essere 
conseguiti attraverso l’acquisto “in massa” dei titoli.  Infatti, molto spesso,  la compravendita dei 
titoli viene effettuata nei cosiddetti “mercati all’ingrosso”, vale a dire il mercato dei blocchi, nel 
caso si tratti di azioni ed il mercato telematico dei titoli di Stato (M.T.S.)  nel caso si tratti di 
obbligazioni. 
                                                 
7
 Si hanno economie di scala quando al crescere della “massa amministrata” i costi crescono in misura meno che 
proporzionale. 
Ciò, in particolare, dipende dal risparmio di costo tali intermediari  possono conseguire attraverso l’acquisto “in 
massa” dei titoli.  Infatti, molto spesso,  la compravendita dei titoli viene effettuata nei cosiddetti “mercati all’ingrosso”, 
vale a dire il mercato dei blocchi, nel caso si tratti di azioni ed il mercato telematico dei titoli di Stato (M.T.S.) nel caso 
si tratti di titoli di Stato; BANCA COMMERCIALE ITALIANA, 10 anni di fondi comuni di investimento, in: Tendenze 
monetarie, n. 72/1995, pagg. 4 - 5. 
8
 Le economie di diversificazione o di scopo ricorrono, invece, allorché vengano offerti una pluralità di 
“prodotti” finanziari dallo stesso gestore mediante l’impiego di strutture già esistenti. 
In tal modo i costi fissi possono essere ripartiti sui diversi “prodotti” proposti dall’organismo di investimento, 
realizzandosi così un risparmio di costi che si traduce in una riduzione delle commissioni di sottoscrizione o di uscita 
richieste al sottoscrittore delle azioni o  delle quote dell’O.I.C.V.M. 
Inoltre, occorre precisare che i vantaggi derivanti dalle economie di diversificazione sono conseguibili, non soltanto 
attraverso una gestione efficiente di un portafoglio diversificato, ma anche in virtù del  collocamento delle quote 
attraverso una “rete distributiva” già esistente, quale quella degli sportelli bancari. 
  
 
14 
 La sottoscrizione di quote di un O.I.C.V.M. consente quindi all’investitore di evitare non 
eque condizioni di scambio e di acquisire indirettamente, attraverso la partecipazione 
all’O.I.C.V.M. un portafoglio titoli di qualità. 
9
      
 
 In virtù  della crescente importanza che gli organismi di gestione collettiva del risparmio 
hanno assunto  all’interno dei vari paesi dell’Unione Europea, soprattutto a partire dagli anni ‘80, il 
legislatore comunitario, con la finalità di armonizzarne la disciplina giuridica e di favorire la libera 
circolazione dei capitali all’interno dell’Unione,  ha emanato  il 20 dicembre 1985 la Direttiva 
85/611.  
10
 
   
 Il legislatore comunitario con la Direttiva 85/611, in particolare, ha introdotto  una serie di 
norme atte a garantire la sicurezza del capitale conferito dal sottoscrittore del fondo gestito da un 
OICVM. Tale garanzia deriva da una serie di controlli effettuati dalle Autorità di Vigilanza  del 
paese di origine dell’OICVM. e del paese ove le sue quote sono commercializzate. E’ prevista, 
pertanto,  una vigilanza a carattere  preventivo  che discende dal regime autorizzativo imposto 
dall’art.. 4 della  stessa Direttiva che recita: “per esercitare la propria attività, un OICVM deve 
essere autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l’O.I.C.V.M. è situato”  e 
con particolare riguardo ai fondi contrattuali prescrive: “Un fondo comune di investimento è 
autorizzato soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato la società di gestione e 
dall’altro lato il regolamento del fondo ed infine la scelta del depositario” 
  
 Inoltre, la vigilanza, a carattere preventivo, si esplica attraverso l’approvazione da parte 
della Banca Centrale della politica degli investimenti dell’O.I.C.V.M. con riguardo sia all’oggetto 
sia al frazionamento dei rischi.  
                                                 
9
 Così:  P. GHIRINGHELLI,  Economia e finanza dei  Fondi Comuni di investimento aperti, Ediz. EGEA, 
Milano, 1990,  pagg. 31-32. 
10
 E’ opportuno ricordare che la commercializzazione di quote di O.I.C.V.M. di diritto estero aveva luogo, in Italia, 
già prima della emanazione della Direttiva 85/611 e della L. 77/83. Per la commercializzazione in Italia di fondi esteri 
occorreva, allora, una autorizzazione valutaria rilasciata dal Ministro del commercio con  l’estero.  
L’attuale normativa prevede, invece, che per la commercializzazione in Italia di quote di O.I.C.V.M. aventi sede legale 
ed amministrativa in altro Stato della Comunità Europea, tali organismi devono darne preventiva comunicazione al 
Ministro del Tesoro. (Art. 10-bis, comma 1, L. 77/83, introdotto dal D.Lgs. 83/92).   
Gli organismi in questione possono poi procedere all’offerta al pubblico delle loro quote qualora il Ministro del tesoro 
non abbia emesso un provvedimento di divieto, di cui all’art. 10-bis, comma 4. (Art. 10-bis comma 6, legge cit.); D. 
LUMBAU,  La gestione sociale ed il regime giuridico del patrimonio nelle Società di investimento a capitale variabile, 
in: Giurisprudenza Commerciale, n. 1/1994, pagg. 584 e segg. 
 
  
 
15 
 
 Sono previsti altresì controlli sulla gestione dei fondi degli O.I.C.V.M.. A questo riguardo  
l’art. 31 della Direttiva prevede che i dati contabili contenuti nelle relazioni annuali devono essere 
controllati da soggetti abilitati all’esercizio delle revisione dei conti. In particolare, in Italia si tratta 
delle Società di Revisione, iscritte nell’albo tenuto presso la CONSOB ai sensi dell’art. 8 del DPR 
136/1975. 
 
 I controlli sono attuati inoltre dalle Autorità di vigilanza, la cui competenza, in Italia,  è 
attribuita alla Banca Centrale e  alla quale l’OICVM deve trasmettere le relazioni annuali e 
semestrali.  
11
 
 
 Eventualmente l’autorità di vigilanza potrà decidere anche di  adottare  misure nei confronti 
dell’OICVM che abbia  violato le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative . 
12
 
 
 La Direttiva CEE 85/611 ha previsto poi la possibilità di istituzione, nei singoli Stati 
membri,  di tre diversi organismi di investimento collettivo:  
13
 
 
1)  Il fondo di investimento; 
2)  La società di investimento; 
3)  Il trust. 
 
 Dei tre organismi di investimento il legislatore italiano ne ha recepiti soltanto due. Si tratta 
del fondo di investimento contrattuale, disciplinato già dalla L. 23 marzo 1983 modificata dal 
D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 83,  e del fondo di investimento statutario, ovvero la società di 
investimento. Con riguardo a quest’ultima, il legislatore italiano ha recepito soltanto la Società di 
Investimento a Capitale Variabile (SICAV) e non anche la Società di investimento a capitale Fisso 
(SICAF).  
                                                 
11
 Queste sono poi trasmesse, d’ufficio, dalla Banca d’Italia alla CONSOB. 
12
 Art. 52 Direttiva CEE 85/611 
13
 La direttiva esclude espressamente la possibilità di istituire organismi di investimento collettivo di tipo diverso 
da quelli disciplinati. Ciò in virtù sia del carattere “non aperto” di altre tipologie di organismi, sia perché essi possono 
appartenere a paesi terzi. La direttiva peraltro, vieta anche la trasformazione di uno degli organismi regolati in 
organismi non rientranti nel tipo di cui all’art.2 della Dir. 85/611. Così L. CARBONE, Gli organismi di inv. collettivo in 
valori mobiliari, in: Leggi Civili commentate, 1993, pagg. 148-149. 
  
 
16 
La giustificazione di ciò dev’essere attribuita, in primo luogo, al fatto che la SICAF,  non avendo 
una struttura  di tipo aperto, 
14
 non è qualificabile  come O.I.C.V.M., di conseguenza la SICAF non 
rientra nella disciplina della Direttiva 85/611.   In secondo luogo la struttura chiusa delle SICAF 
avrebbe reso più problematico, per il risparmiatore, il disinvestimento.  Per ovviare a questa 
difficoltà si sarebbe dovuto introdurre un mercato secondario per le quote di O.I.C.V.M., con la 
presenza del quale l’investitore avrebbe dovuto, comunque sottostare ad un notevole rischio 
connesso con le rilevanti variazioni di prezzo che si verificano sul mercato a causa dell’interagire 
della domanda e dell’offerta.  
Pertanto il rischio per il risparmiatore - investitore non sarebbe stato dissimile da quello di un 
investimento in un singolo titolo azionario. 
 Inoltre, il legislatore, presumibilmente, avendo tenuto conto della notevole avversione al 
rischio del risparmiatore medio ha optato per un organismo di investimento, la SICAV, che per le 
sue caratteristiche si avvicina maggiormente al fondo comune di investimento e del quale ne 
costituisce  un affinamento. 
Il legislatore italiano non ha recepito, invece, il trust, in quanto esso è  caratteristico dei mercati 
anglosassoni. Ciò nonostante, per finalità di completezza della trattazione mi pare opportuno porre 
in rilievo alcuni suoi elementi caratteristici. 
In primo luogo con il trust, il costituente della società cede i suoi beni o diritti in favore di un 
trustee (proprietario fiduciario) che provvede ad amministrarli in favore di terzi beneficiari. Si 
realizza allora una dualità fra proprietà del patrimonio ed effettiva destinazione dello stesso.  
Un particolare tipo di trust è rappresentato dell’unit trust nel quale il  trustee e la società di 
gestione sono soggetti distinti. Nell’unit trust si individuano allora tre categorie di soggetti, vale a 
dire: 
 Il trustee è in particolare il soggetto che detiene legalmente la proprietà ed esercita i poteri di 
controllo e di supervisione della gestione. 
 Il gestore invece, si occupa unicamente dell’amministrazione del fondo senza poter vantare 
alcun diritto sul patrimonio gestito.  
                                                 
14
In particolare, un organismo collettivo di investimento si definisce a struttura aperta qualora un risparmiatore 
possa sottoscrivere le quote di un fondo od effettuare il riscatto delle stesse  in un qualsiasi momento. 
  
 
17 
 Il beneficiario  pur non essendo titolare della proprietà sul patrimonio del fondo gode dei 
proventi che derivano dalla gestione del fondo. 
15
 
 
  
 
Quadro di sintesi dei principali vantaggi e svantaggi derivanti dalla partecipazione ad un 
O.I.C.V.M.: 
 
 
Vantaggi Svantaggi
-  La partecipazione ad un O.I.C.V.M. rende agevole
    la   liquidabilità    dell'investimento,  è  infatti  pos-
   s ibile,   in  ogni   momento,  s ia   la   sottoscrizione 
   sia  il  riscatto di quote/azioni. 
-  Esistenza  di un rischio legato alle oscillazioni del
   valore  della  quota  che,  a sua volta,  dipendono
   dalle  variazioni  dei  prezzi  dei titoli facenti parte  
   del    portafoglio   dell' O.I.C.V.M    Tale    rischio
    è    maggiore    per    i     fondi  azionari,   data    la
    maggiore    volatilità    dei cors i dei t itoli azionari 
     rispetto a quella dei titoli obbligazionari.
-   Possibilità,  per     il risparmiatore, di realizzare 
    un   contenimento     dei    rischi  attraverso la
    diversificazione di    portafoglio che il gestore 
     attua.
-   I cos ti  diretti   (sottoscrizione e rimborso)  ed  i
    cos ti indiretti (commissioni di    ges tione    e   di 
    performance)  richiesti dalla società di gestione,
    talvolta,    sono   tali   da   rendere   conveniente
    l'inves t imento s olo  a medio termine.
-   Possibilità di conseguire  rendimenti   più  elevati
    rispetto a quelli  ritraibili attraverso  una  gestione  
    individuale, almeno in un orizzonte   temporale  di
    medio periodo, in virtù delle maggiori competenze
    professionali del  gestore  nell'effettuare  le  scelte
    di potafoglio e nel risolvere i problemi di timing.
-  Trasparenza  in ordine  al   valore   della   quota  di
    partecipazione al  fondo e  quindi   in   relazione al  
    rendimento del capitale investito.
 
 
 
 
                                                 
15
 L. CARBONE, Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari op. cit., pag. 147 
  
 
18 
 
1.2 Le Società di investimento a capitale variabile (S.I.C.A.V.) 
 
 Con il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 84, il legislatore italiano, recependo la 
Direttiva CEE 85/611, così come è stata modificata dalla Direttiva  88/220, ha introdotto 
nell’ordinamento giuridico la Società di investimento a capitale variabile il cui oggetto esclusivo è 
rappresentato dall’investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante 
l’offerta al pubblico, in via continuativa, di proprie azioni.  
16
  
17
 
 
 La scelta del legislatore di introdurla, a fianco dei fondi comuni di investimento, così come 
si evince dalla relazione di accompagnamento del testo legislativo in esame, è discesa dal fatto che 
“il risparmiatore - investitore ricopre anche la figura di socio e come tale ha la possibilità di 
incidere, con l’esercizio del diritto di voto,  sulle vicende sociali e sulla politica di investimento 
della società”. 
 
 Il sottoscrittore della quota di partecipazione ad una SICAV diviene quindi azionista della 
stessa e  la sua sottoscrizione, peraltro, avviene a fronte di un conferimento in denaro da investire in 
uno dei comparti gestiti dalla stessa società così come dovrà essere indicato nella domanda di 
sottoscrizione.  
Il conferimento in denaro che viene effettuato a fronte della  sottoscrizione di azioni della SICAV si 
configura poi come “affidamento di risparmio  per una gestione tecnica capace di minimizzare il 
rischio” .  
18
  
19
  
Inoltre la qualità di azionista attribuita al sottoscrittore di quote (azioni) di SICAV  gli consente, 
peraltro, di non essere  sottoposto alle scelte di investimento effettuate dagli amministratori della 
società, poiché egli stesso potrà partecipare sia alla nomina degli amministratori sia alla definizione 
                                                 
16
 Art. 1 comma 1,  D.Lgs. 84/92 
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 Parte delle disposizioni di tale decreto, tuttavia, sono state recentemente  “trasposte” negli articoli 43 - 50 del 
Testo Unico delle leggi sui  mercati finanziari che è stato definitivamente approvato il 20 febbraio 1998 dal Consiglio 
dei Ministri e che entrerà in vigore dal 1° luglio del 1998. 
Di conseguenza, con l’entrata in vigore di tale Testo Unico, risultano abrogate le disposizioni contenute nel 
Decreto legislativo n. 84/92, così come è previsto dall’art. 214 del Testo Unico citato. 
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 P. MARCHETTI,  Appunti sulle SICAV , in:  Rivista delle Società n. 5/1992 
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 Con il conferimento in denaro a fronte delle azioni sottoscritte il socio fornisce gli strumenti per lo svolgimento 
dell’attività economica descritta dall’art. 1 del D.Lgs 84/92, ovvero l’investimento collettivo in valori mobiliari.; R. 
LENER, Le società di Investimento a capitale variabile,  commento al D.Lgs.  84/92, Ediz. Giappichelli, Torino, 1994).  
  
 
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della politica degli investimenti che, per ciascun comparto gestito dalla SICAV, potrà essere  
modificata, in ogni momento, attraverso  una delibera dell’assemblea dei soci. 
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 La facoltà del socio di partecipare all’assemblea e di approvare il bilancio della SICAV, che 
equivale alla  relazione annuale prevista per i fondi comuni di investimento, gli consente anche di 
formulare un giudizio circa l’operato degli amministratori nella gestione della società, con la 
possibilità per i soci di decidere, eventualmente, di delegare la gestione a soggetti esterni dotati di  
maggiore professionalità.  
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 Si deve poi tenere presente che la SICAV è  una società per azioni  il cui capitale coincide 
sempre con il patrimonio netto. 
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  Tale coincidenza, in particolare, è resa possibile dal principio 
della variabilità del capitale sociale. 
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 Inoltre devo precisare che la disciplina legislativa delle SICAV è riconducibile, sia  alle 
norme del diritto comune che regolano le Società per Azioni sia alle norme che regolano i fondi 
comuni di investimento e ad altre leggi in materia di mercato mobiliare. 
  
 Rispetto alla disciplina del diritto comune, tuttavia, si deve osservare che la SICAV, a 
differenza di una comune società per azioni, può emettere nuove azioni anche con cadenza 
giornaliera e può, parimenti, effettuare il rimborso ai richiedenti con la medesima cadenza senza che 
ciò renda necessaria alcuna delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, in quanto la variazione 
del capitale sociale non richiede alcuna modifica dell’atto costitutivo, giacché il capitale della 
società, come accade nella società cooperativa,  
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  è variabile e  coincide sempre con il patrimonio 
netto. 
                                                 
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 La modifica della politica degli investimenti, richiede una modifica dello statuto sociale, che contiene anche il 
regolamento del comparto o dei comparti gestiti dalla SICAV. Per tale finalità è allora necessaria una delibera 
dell’assemblea straordinaria dei soci. 
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 L’art.7 comma 4 del Decreto sulle SICAV prevede che la delega dei poteri gestori possa essere conferita 
unicamente ad una Società di gestione dei fondi comuni di investimento autorizzata ai sensi della L. 23 marzo 1983 
n.77. 
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 Art. 3  comma 1,  D. Lgs. 84/92 
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 P. MARCHETTI, Appunti sulle SICAV,  in: Rivista delle Società n. 5/92 
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 Art. 2521,  comma 1, Codice Civile