4 
Premessa 
"Se fosse per me manderei l'esercito. La Svizzera e in modo particolare i 
ticinesi, sono tutti quanti mafiosi. Se fosse per me, vi manderei l'esercito."
1
 
Queste parole rivolte dal ministro italiano dell’economia e delle finanze 
Giulio Tremonti al suo omologo elvetico Hans-Rudolf Merz a inizio ottobre 
2009 potrebbero apparire come una dichiarazione di guerra. In effetti, nel 
versante svizzero, lo scudo fiscale italiano del 2009-2010 è stato percepito 
di fatto come un pesante atto di ostilità quando, pochi giorni dopo, il 27 
ottobre 2009 le Fiamme Gialle entrarono in settantasei  filiali italiane di 
istituti di credito e banche svizzere mettendo in atto inattese perquisizioni 
in un contesto dove di solito regna la “discrezione”. Alla luce di questa 
reazione pare opportuno esaminare come questo provvedimento del 
governo italiano è stato seguito per molto tempo da parte dei media 
elvetici e ticinesi, suscitando non poche reazioni dalle istituzioni politiche, 
dai partiti e dai gruppi d’interesse e mettendo in evidenza le relazioni mai 
facili fra i due paesi in materia di fiscalità. 
 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
1
 Tremonti: Svizzeri tutti mafiosi, specialmente i ticinesi, “Ticinonline.ch”, 
26.11.2009. 
http://www.tio.ch/aa_pagine_comuni/articolo_interna.asp?idarticolo=508443&ids
ezione=1&idsito=1&idtipo=3
5 
Capitolo primo: La Svizzera 
 
1.1 Cenni sull’aspetto istituzionale 
La Svizzera è uno Stato federale dal 1848 e l’architettura istituzionale si 
articola su tre livelli politici: Confederazione, Cantoni e Comuni. Il potere 
legislativo è esercitato dall’Assemblea federale, composta dal Consiglio 
nazionale e dal Consiglio degli Stati, quello esecutivo dal Consiglio 
federale, quello giudiziario vede al suo vertice il Tribunale federale. La 
Svizzera è composta da ventisei cantoni, spesso chiamati anche Stati. Si 
tratta degli Stati che nel 1848 si unirono nella Confederazione, cedendole 
una parte della propria sovranità. Tutti i Cantoni sono suddivisi in 
Comuni.
2
 Ogni cantone ha una sua costituzione, un suo parlamento, un 
suo governo e suoi organi giurisdizionali. Tutte le competenze non 
attribuite esplicitamente alla Confederazione, in base alla Costituzione 
federale
3
, sono esercitate dalle autorità cantonali, tale la sovranità fiscale 
in materia di imposte. La Confederazione può riscuotere imposte solo a 
titolo sussidiario, segnatamente entro i limiti previsti dalla Costituzione. 
 
1.2  L’Assemblea federale 
Il Parlamento svizzero, noto anche come Assemblea federale, si compone 
di due Camere assolutamente equivalenti nelle prerogative ed i poteri, ma 
diverse per composizione politica e sistema elettorale e per quel che 
rappresentano: il Consiglio nazionale ospita gli rappresentanti del popolo, 
il Consiglio degli Stati quelli dei cantoni. Per entrambe le camere la 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
2
 Lo Stato federativo, sito web della Confederazione. 
http://www.admin.ch/org/polit/index.html?lang=it 
3
 L a n u o v a Costituzione federale della Confederazione Svizzera è stata 
approvata dal popolo in referendum il 18 aprile 1999 ed è entrata in vigore il 1° 
gennaio 2000, ma si trattava solo di un aggiornamento completo della 
precedente (1874).
6 
legislatura dura quattro anni e i parlamentari possono essere rieletti. Le 
ultime elezioni federale si sono svolte il 21 ottobre 2007 e le prossime 
saranno il 23 ottobre 2011.
4
 
Il Consiglio nazionale conta 200 membri, ovvero un seggio ogni 37’500 
abitanti per una popolazione di 7.5 milioni di abitanti (la popolazione 
residente è stata divisa per 200). Ogni cantone costituisce un circondario 
elettorale che elegge almeno un rappresentante, anche qualora la sua 
popolazione sia inferiore a 37’500 abitanti. In ogni cantone i seggi 
vengono attribuiti secondo il sistema proporzionale.
5
 L ’ a t t u a l e 
composizione del Consiglio nazionale è la seguente:
 6
 
- Unione democratica di centro (UDC, destra): 58 seggi 
- Partito socialista svizzero(PSS, centro-sinistra): 42 seggi 
- Partito liberale radicale (PLR, centro-destra): 35 seggi 
- Partito popolare democratico (PPD, centro): 31 seggi 
- Partito ecologista svizzero – i Verdi (PES, centro-sinistra): 20 seggi 
- Partito borghese democratico (PBD, destra): 5 seggi 
- Partito verde liberale (PVL, centro-destra): 3 seggi 
- Partito evangelico svizzero (PEV, centro): 2 seggi 
- Lega dei Ticinesi (Lega, destra): 1 seggio 
- Partito cristiano sociale (PCS, centro-sinistra): 1 seggio 
- La Sinistra – Partito operaio popolare (POP, sinistra): 1 seggio 
- Unione democratica federale (UDF, destra): 1 seggio 
 
Il Consiglio degli Stati è composto da 46 membri. I cantoni di Obvaldo, 
Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
4
 Elezioni del Parlamento, sito web del Parlamento svizzero. 
http://www.parlament.ch/i/wahlen-
abstimmungen/parlamentswahlen/Pagine/default.aspx 
5
 Il Consiglio nazionale, sito web del Parlamento svizzero. 
http://www.parlament.ch/i/organe-mitglieder/nationalrat/Pagine/default.aspx 
6
 Membri del Consiglio nazionale, sito web del Parlamento svizzero. 
http://www.parlament.ch/i/organe-mitglieder/nationalrat/mitglieder-nr-a-
z/Pagine/default.aspx
7 
Appenzelleo Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due. 
In ogni Cantone i seggi vengono attribuiti col sistema maggioritario (tranne 
nel Cantone Giura).
7
 La composizione del Consiglio degli Stati è la 
seguente:
8
 
- PPD: 14 seggi 
- PLR: 12 seggi 
- PSS: 9 seggi 
- UDC: 6 seggi 
- PES: 2 seggi 
- PVL: 2 seggi 
- PBD: 1 seggio 
 
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente, 
ma le decisioni dell’Assemblea federale necessitano dell’approvazione di 
entrambi i Consigli. L’Assemblea federale è l’autorità suprema della 
Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni. I deputati delle 
due Camere dedicano in media circa il 60 per cento del proprio tempo di 
lavoro al mandato parlamentare, accanto al quale esercitano in genere 
un’altra professione.
9
 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si 
riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente 
del Consiglio nazionale per procedere alle elezioni dei membri del 
Consiglio federale, per risolvere i conflitti di competenza tra le autorità 
federali supreme e per decidere sulle domande di grazia. L’Assemblea 
federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto 
di dichiarazioni del Consiglio federale.
10
 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
7
 Il Consiglio degli Stati, sito web del Parlamento svizzero. 
http://www.parlament.ch/i/organe-mitglieder/staenderat/Pagine/default.aspx 
8
 Membri del Consiglio degli Stati, sito web del Parlamento svizzero. 
http://www.parlament.ch/i/organe-mitglieder/staenderat/miglieder-sr-a-
z/Pagine/default.aspx 
9
 L’Assemblea federale, sito web del Parlamento svizzero. 
http://www.parlament.ch/i/organe-
mitglieder/bundesversammlung/Pagine/default.aspx 
10
 L’Assemblea federale plenaria, Sito web del Parlamento svizzero.
8 
1.3  Il Consiglio federale 
Il sistema politico elvetico è definito “democrazia consociativa” (oppure 
“democrazia di concordanza”) perché il meccanismo decisionale verte 
sulla ricerca di intese amichevoli e di soluzioni di compromesso
11
. I 
principali partiti sono coinvolti in questo processo e partecipano, 
proporzionalmente alla loro forza elettorale, alla distribuzione delle cariche 
politiche e degli incarichi ai vertici dell'amministrazione, dell'esercito e del 
sistema giudiziario. Il Governo direttoriale della Svizzera, il Consiglio 
federale, è un’immagine eloquente di questo modello: è costituito da sette 
membri provenienti dai quattro principali partiti del paese: due dall’UDC
12
, 
due dal PS, due dal PLR e uno dal PPD. Questa speciale composizione, 
che ha subito una modifica nel 2003 con la perdita di un seggio del PPD a 
favore dell’UDC, è in vigore dal 1959 e prende il nome di “formula 
magica”
13
, ma rimane una regola non scritta. I Consiglieri federali sono 
eletti per un quadriennio (rinnovabile) dall'Assemblea federale plenaria; la 
consuetudine vuole che essi provengano tutti da cantoni diversi e che ci 
siano almeno due rappresentanti dei cantoni detti “latini” (di lingua 
francese o italiana). Il presidente della Confederazione è eletto solo per un 
anno ed è primus inter pares, assumendo particolari funzioni di 
rappresentanza.
14
 Ogni Consigliere federale è a capo di un Dipartimento 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
http://www.parlament.ch/i/organe-mitglieder/vereinigte-
bundesversammlung/Pagine/default.aspx 
11
 Pietro Morandi, Democrazia consociativa, in “Dizionario storico della Svizzera”, 
2006. http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I10095.php 
12
 Il 12 dicembre 2007, in seguito ad una fronda fra i parlamentari per eleggere al 
governo Eveline Widmer-Schlumpf, fino ad allora membro dell’UDC, al posto 
dello già Consigliere federale ma poco consensuale Christoph Blocher, c’è stata 
una scissione in questo partito con la nascita del Partito borghese democratico 
(PBD) intorno alla nuova eletta, cambiando così provvisoriamente la cosiddetta 
“formula magica” e lasciando solo un seggio all’UDC. Ma con le prossime 
elezioni federali di ottobre 2011 c’è da aspettarsi il recupero del suo secondo 
seggio da parte dell’UDC, primo partito del paese. 
13
 Andreas Ineichen, Formula magica in “Dizionario storico della Svizzera”, 2005. 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I10097.php 
14
 Il Consiglio federale, sito web della Confederazione. 
http://www.admin.ch/org/br/index.html?lang=it