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CAPITOLO 1 
 
LA PUBBLICITA’ E IL WEB 
 
1.1 Internet come nuovo mezzo di comunicazione 
 
 Internet nasce agli inizi degli anni sessanta negli Stati Uniti come strumento di 
difesa militare,destinata quindi a rimanere segreta e ad essere utilizzata da una 
ristrettissima cerchia di soggetti. 
La nascita ufficiale della Rete si ebbe il 2 settembre 1969, dagli studi 
dell’ARPA
1
, finanziati dal Ministero della difesa degli Stati Uniti
2
. Nacque così 
ARPANET, il primo embrione dell’odierno fenomeno planetario. 
Lo scopo era quello di realizzare uno strumento di comunicazione 
flessibile,adatto a garantire il collegamento tra strutture militari anche nel caso in 
cui il messaggio trovasse un ostacolo sul suo percorso, attraverso percorsi 
alternativi
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. Per fare questo viene utilizzata una normale linea telefonica (linea 
commutata). 
Viene creata una rete
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 gestita da una serie di servers, computer che fungono da 
nodi d’irradiazione. 
Ben presto, la facilità di connessione e le potenzialità del nuovo mezzo spingono 
altre istituzioni a chiedere e ottenere di collegarsi. Grandi università e centri di 
ricerca sviluppano così un sistema di reti che permette di accedere a qualsiasi sito 
universitario connesso, mentre la rete militare diviene un sistema parallelo 
denominato Milnet. 
A metà degli anni ottanta, la Rete inizia a divulgarsi al di fuori delle università e 
della comunità scientifica. L’aggregazione spontanea in tutto il mondo di banche 
dati, giornali, associazioni private, istituzioni politiche, e alla fine gli home 
                                                 
1
 Advanced Research  Project Agency 
2
 G.Ferraro, la pubblicità nell’era di internet, Roma, 1999 
3
 E.Tosi, I problemi giuridici di Internet, Milano, 1999 
4
 Le reti sono un insieme di più computer collegati tra loro da linee di trasmissione 
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computer, collegati tra di loro attraverso un protocollo uniforme (Internet 
Protocol), diede luogo al fenomeno denominato Internet. 
Fino al 1993 Internet coinvolge ancora un numero limitato di utenti. E’ soltanto 
allora, con l’introduzione del World Wide Web 
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, che Internet inizia il decollo e si 
afferma definitivamente come grande mezzo di comunicazione di massa.
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Nel 1996 si arriva al vero punto di svolta: le grandi aziende americane iniziano 
ad utilizzare Internet come proprio veicolo pubblicitario e comunicativo. 
Internet è il mezzo di comunicazione che in assoluto ha avuto la crescita più 
veloce rispetto agli altri media. L'incremento esponenziale del numero di utenti 
ne fa' un formidabile strumento di comunicazione e di marketing. 
Dalla nascita del WWW gli appassionati sono cresciuti di numero in maniera 
vertiginosa. 
Con l'aumentare degli utenti è aumentata l'attenzione verso il nuovo mezzo da 
parte delle aziende, che sempre in maggior numero hanno cominciato a pensare a 
come utilizzare la Rete per promuovere i loro prodotti ed i loro servizi. 
Il Web si è ormai affermato come una grande opportunità per il mondo del 
business e la pubblicità l'ha invaso creando nuove modalità di comunicazione. 
Nel giro di pochissimi anni il Web è diventato il motore e il perno di un nuovo 
tipo di economia. Sulla Rete e grazie alla Rete sono nate società miliardarie, si 
parla di e-business, di commercio elettronico, di net-economy. E, naturalmente, 
da quando il Web è diventato una grande opportunità per fare business, in Rete è 
arrivata anche la pubblicità. Anzi, il rapporto tra Web e pubblicità si e' fatto 
sempre più stretto, interessando in primo luogo aziende e investitori. 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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, con una decisione del 
27/03/1997 n. 4820, ha inoltre riconosciuto che “Internet è un semplice veicolo 
pubblicitario (…)le pagine ivi contenute possono perseguire (…) finalità 
                                                 
5
 Interfaccia grafica che permette la facile consultazione dei dati e delle informazioni in essa contenuti 
6
 A.Stazi , La pubblicità commerciale on line, Milano, 2004 
7
 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Autorità Antitrust, è un’autorità 
indipendente istituita dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287, “Norme per la tutela della concorrenza e del 
mercato”. 
 
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pubblicitarie”, evidenziando con questo l’estensibilità della normativa prevista 
nel D.Lgs. n. 74/92 in tema di pubblicità menzognera, recentemente modificata 
dal D.Lgs. n. 67/00. 
 
 
 
 
  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1.2 Pubblicità on line: definizione, requisiti e caratteristiche fondamentali 
                
1.2.1 Definizione 
 
Una efficace definizione del concetto di pubblicità viene data dalla lett. e) delle 
“Norme Preliminari e Generali” del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria 
(CAP): “agli effetti del Codice, il termine pubblicità comprende ogni 
comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o 
servizi quali che siano i mezzi utilizzati, nonché le forme di comunicazione 
disciplinate dal titolo VI” (la c.d. pubblicità sociale). 
Nel nostro ordinamento, l’art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 74/92, relativo 
alla pubblicità ingannevole e comparativa, definisce pubblicità “qualsiasi forma 
di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere 
la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed 
obblighi su di essi oppure la prestazione di opere di terzi”. 
In questa definizione è compresa ogni forma di comunicazione promozionale, 
restano invece escluse le forme di pubblicità non commerciale ( non riferite ad 
attività economiche, ad esempio la pubblicità progresso). 
Già da una prima interpretazione delle parole del Decreto (“qualsiasi forma di 
messaggio…diffusa in qualsiasi modo”), si intuisce che la natura di messaggio 
pubblicitario non dipende dal veicolo utilizzato per la sua diffusione, di 
conseguenza anche i messaggi promozionali diffusi via internet rientrano nella 
definizione. A conferma di questo, è la pronuncia, provvedimento n. 5015 del 22 
maggio 1997, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in cui 
afferma che “la natura di messaggio pubblicitario, ai sensi dell’art. 2 lett. a) del 
D.Lgs. 74/92 non appare in contrasto con la sua diffusione attraverso la rete 
Internet, la quale contiene spesso appositi siti finalizzati alla veicolazione di 
messaggi diffusi nell’esercizio di attività imprenditoriali, artigianali o 
professionali al fine di promuovere la vendita di servizi o prodotti”. 
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E’ il legislatore stesso, quindi, a riconoscere in Internet uno strumento adatto alla 
diffusione del messaggio pubblicitario, grazie al quale si può dare vita a nuove 
modalità di espressione e comunicazione dell’advertising. 
L’intento di promuovere e di far conoscere una qualsiasi iniziativa (commerciale 
ma non solo) presso il maggior numero possibile di persone spinge un numero 
sempre più crescente di operatori economici a fare pubblicità on line. 
Per pubblicità su Internet si può intendere, in generale, tutta la comunicazione 
commerciale sviluppata dalle imprese e dalle istituzioni attraverso la rete, 
oppure, in senso più ristretto, soltanto la comunicazione commerciale che 
indirizzi messaggi verso un pubblico target, utilizzando potenzialità di contatto di 
terzi.
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 Nella prima tipologia sono comprese le attività di comunicazione svolte 
prevalentemente tramite siti Web
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. I fornitori di servizi relativi a questo tipo di 
comunicazione commerciale sono soggetti diversi dalle agenzie 
pubblicitarie,ovvero i fornitori di accessi Internet e i consulenti di marketing 
interattivo. E per far sì che gli utenti conoscano il sito e lo visitino, si sviluppano 
campagne pubblicitarie on line. Queste ultime attività sono considerate Internet 
Advertising in senso stretto, e prevedono l’acquisto di spazi e servizi da altri 
operatori della Rete. 
 
 
  
 
 
 
                                                 
8
 A.Mandelli, Internet Marketing, Milano, 1998 
9
 Il sito è costituito da una serie di pagine Web opportunamente organizzate. I siti si aprono sul World 
Wide Web con una pagina iniziale, detta home page. 
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1.2.2 Requisiti  
Le nuove disposizioni in materia di comunicazioni commerciali nei servizi della 
società dell’informazione si ispirano ad un principio generale di trasparenza e 
riservatezza della pubblicità on line. 
In Italia le caratteristiche riguardanti la pubblicità on line sono regolate 
essenzialmente dal D.Lgs. n.74/92 (recentemente modificato dal D. Lgs. 
n.67/2000).
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Il comma 2 dell’art. 1 precisa che la pubblicità deve essere “palese, veritiera e 
corretta”, intendendosi con tali termini un messaggio chiaramente individuabile 
e riconoscibile come pubblicità, non menzognero e rispettoso delle regole di 
lealtà nei confronti dei concorrenti e dei consumatori. 
Pertanto si potrebbe considerare ingannevole qualsiasi pubblicità che, in 
qualunque modo, compresa la sua presentazione, possa indurre in errore le 
persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge. Ugualmente 
si potrebbe considerare ingannevole quella pubblicità che, possa pregiudicare il 
comportamento economico degli acquirenti o che, possa ledere un concorrente. 
Inoltre il decreto (art. 4) approfondisce chiarendo che la pubblicità deve essere 
trasparente e quindi non deve ingannare il consumatore sulla sua natura: deve 
essere chiaramente riconoscibile come tale.  
Il D.Lgs. n. 74/92  pone un'attenzione particolare alla tutela di interessi specifici 
quali, da un lato, la salute e la sicurezza dei consumatori e, dall'altro, la 
salvaguardia di bambini ed adolescenti. Così, ad esempio, è considerata 
ingannevole la pubblicità di prodotti pericolosi per la salute o la sicurezza dei 
consumatori ove sia stata omessa l'indicazione della pericolosità per gli stessi.  
Particolare tutela è riservata ai messaggi pubblicitari rivolti a bambini o 
adolescenti, per evitare che ne sia minacciata la sicurezza o che si abusi della loro 
naturale credulità e mancanza d'esperienza. A tale scopo, le funzioni di vigilanza 
sono svolte dall'Autorità della Concorrenza e del Mercato. 
                                                 
10
 G.U. n. 72 del 27 marzo 2000