La prevenzione generale nelle fasi del procedimento penale - II 
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CAPITOLO II 
LA PREVENZIONE GENERALE NELLE FASI DEL 
PROCEDIMENTO PENALE ED I RAPPORTI CON 
L’EMPIRIA 
 
 
1. La prevenzione generale nelle fasi della minaccia, 
dell’inflizione e dell’esecuzione. 
Un interrogativo che fa della prevenzione generale uno dei temi più 
discussi del nostro tempo è quello che concerne il momento in cui possono 
trovare spazio considerazioni relative all‟efficacia deterrente della pena.
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La pena si presenta, in termini operativi, come scomposta in tre 
momenti: essa “costituisce, in primo luogo, il contenuto di una minaccia (che 
si traduce in una comminatoria edittale); è oggetto, in secondo luogo, di una 
inflizione (determinazione, concretizzazione giudiziale); è oggetto, infine, di 
una esecuzione. Queste fasi esprimono compiutamente la dinamica della 
pena”. 
L‟idea di una politica sociale e penale razionale, che concepisca queste 
tre fasi non più come compensazione del male ma piuttosto come risposta al 
                                                             
47
 STELLA F., Il problema della prevenzione della criminalità,  in op. cit., p. 24.
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problema della criminalità sembra essere più forte delle riserve critiche 
avanzate alla teoria.  
Sebbene l‟attività legislativa, giudiziaria ed esecutiva, non siano che 
parti di un sistema unitario, le considerazioni di carattere generalpreventivo 
giocano un ruolo diverso a ciascuno di questi livelli. 
In questo capitolo analizzeremo in primis l‟efficacia preventiva 
all‟interno delle tre fasi della pena (minaccia, irrogazione ed esecuzione), ed 
in seguito proveremo ad analizzare i risultati di ricerche empiriche svolte da 
numerosi studiosi affinché questi possano fornire risultati concreti al fine di 
dare una reale attendibilità a tale teoria. 
 
 
1.1 La prevenzione nella fase della minaccia. 
Nella fase legislativa, le considerazioni di carattere generalpreventivo 
sono sempre state preponderanti, soprattutto per quanto attiene 
all'individuazione delle singole fattispecie di reato. 
La minaccia, poiché rivolta ad incerta persona, collegandosi al principio 
di determinatezza e ai presupposti indispensabili di personalità della 
responsabilità, in presenza di una cornice di pena proporzionata non dovrebbe 
violare alcun principio fondamentale. 
Non è completamente scorretto sostenere che la prevenzione generale 
riguarderebbe in primis la generalità dei cittadini, ma anche un gruppo
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ristretto di trasgressori, in quanto colui che ha delinquito ed “ha già 
sperimentato una pena rimane ancora sensibile alla minaccia”
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. 
Nessun dubbio, si ha per quanto riguarda l‟efficacia deterrente nella fase 
della minaccia. Poiché non si è ancora realizzato un fatto lesivo di beni 
giuridici la pena può essere giustificata solo da una finalità generalpreventiva  
intesa nella sua accezione più comprensiva, nella quale però primeggia 
l‟effetto deterrente.
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Ma bisogna tener presente che la minaccia pur essendo indistintamente 
diretta a tutti i cittadini, svolge un ruolo differente a seconda del singolo 
destinatario.
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 Se uomini politici, magistrati, professori funzionari della 
polizia etc., sono fortemente motivati dalla minaccia della punizione, e si 
tratta di soggetti con notevole capacità di autocontrollo , per i quali 
l‟esperienza di una reclusione  costituirebbe una catastrofe sociale, esiste 
anche l‟altra compagine sociale costituita da soggetti che hanno già avuto 
esperienze in prigione o con problemi economici e familiari per i quali la 
reclusione non peserebbe tanto sulla propria vita quanto invece pesa sullo 
status sociale di un professionista etc..  Ne consegue che se un sistema penale 
gode di un ragionevole grado di efficienza la maggior parte delle persone si 
asterrà dal commettere reati, anche se ciò vale soprattutto per quella buona 
posizione sociale ed economica, a dispetto invece dei meno abbienti o i meno 
inseriti o coloro che hanno già scontato una pena che probabilmente non 
saranno sufficientemente motivati dalla minaccia. 
                                                             
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ANDENAES J., La prevenzione generale: illusione o realtà?, in Riv. It. Dir. pen., 
1953. p.335. 
49
STELLA F., Il problema della prevenzione della criminalità in.op. cit., p. 24. 
50
ANDENAES J., General Prevention Revisited: Research and PolicyImplications, in 
Journal of Criminal Law and Criminology, 1976, p. 775.
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Minaccia della pena ed esperienza concreta di questa interagiscono nello 
stato d‟animo di chi ha commesso reato.  
L‟agente è ormai divenuto consapevole della concretezza della 
possibilità di essere scoperto e punito, e ciò potrebbe dare origine ad  una 
molteplicità di effetti nei suoi confronti. Ma non si deve dare per scontato che 
questi effetti siano sempre positivi. “Un periodo trascorso in carcere può 
avere sul reo un‟influenza sia positiva che negativa”
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.  
Nei casi di gravi reati il numero delle persone punite è assai basso 
rispetto alla generalità dei consociati, per cui la prevenzione speciale rimane 
un‟esperienza di pochi. Diversamente avviene nel caso di reati minori, ed 
anche negli illeciti amministrativi come ad esempio nella violazione del 
codice della strada: per infrazioni del genere si può affermare che è solo una 
minoranza della popolazione a non essere stata multata nemmeno una volta. 
Prima facie, sembra naturale attendersi che il fatto di aver sperimentato una 
punizione tenda a rafforzare il timore connesso con la minaccia di una 
sanzione penale. Ma tale esperienza può invece avere un effetto contrario: può 
essere infatti che il soggetto si sia rappresentato conseguenze più gravi di 
quelle realmente inflittegli e perciò la concreta esperienza punitiva gli appaia 
ora più accettabile. Non meno importante è la considerazione che se una 
persona è stata condannata per un reato ed in particolare ha avuto contatti con 
l‟esperienza carceraria, avrà meno timore di una nuova condanna, dal 
momento che la sua reputazione è ormai compromessa.  
La tecnica delle leggi penali, come sottolinea Hart, è caratterizzata prima 
di tutto dal fatto di descrivere certi modelli di condotte e di prevedere delle 
                                                             
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ANDENAES J., La prevenzione generale, in.op. cit., p. 36.
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conseguenze spiacevoli come sanzioni dei comportamenti devianti, sperando 
così di riuscire a motivare l‟agente all‟osservanza. In altre parole, si può 
affermare che lo scopo primario della legge penale sia quello di agire come 
una minaccia e che lo scopo primario dell‟ irrogazione ed esecuzione della 
pena sia quello di rendere la minaccia credibile. 
Se la minaccia prevista astrattamente dal legislatore ha fallito, si tenta 
con l‟irrogazione e l‟esecuzione della pena di indirizzare il comportamento 
futuro del trasgressore, o si decide di neutralizzarlo per un periodo più o meno 
lungo. 
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1.2 La prevenzione nella fase giudiziale. 
La prevenzione generale nella fase del giudizio può afferire tanto al 
versante dell‟an, quanto a quello del quantum, ossia al momento 
commisurativo. Per quanto concerne il primo profilo si rinvia parzialmente 
all‟esame dell‟ultimo capitolo, dove verranno analizzate le concezioni 
funzionali della colpevolezza.  
Analizzeremo, a questo punto, in primis la fase dell‟irrogazione della 
pena e la sua interazione con la prevenzione generale e in seguito i rapporti 
intercorrenti con la commisurazione della pena. 
 
 
                                                             
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 PADOVANI T., La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive 
di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. it. di dir. e proc. Pen., 1992, p. 
68.
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1.2.1 Irrogazione della pena. 
Così come nella minaccia, non c‟è dubbio che l‟efficacia deterrente sia 
presente nell‟irrogazione della pena, se così non fosse la minaccia legislativa 
risulterebbe completamente vanificata. Sono questo profilo risulta dunque 
ancora valido l‟insegnamento di Feuerbach, secondo il quale il fine 
dell‟irrogazione è appunto quello di suffragare l‟efficacia della comminatoria 
legale in quanto risulterebbe vuota ed inefficace. 
Le cosiddette sentenze esemplari ne sono un esempio drammatico. Così , 
nel settembre del 1958, l‟attenzione internazionale fu richiamata da una 
decisone del tribunale penale di Old Bailey. In tale occasione i giudici 
condannarono nove ragazzi a quattro anni di reclusione per aver preso parte a 
violenti tumulti razziali scoppiati nel distretto di Nottinghill a Londra contro 
persone di colore. Tali sentenze erano molto più severe di precedenti 
condanne emesse in casi simili; d‟altra parte “volevano rappresentare un 
pesante monito per tutti”
53
. Emerge chiaramente, quindi, l‟intento general 
preventivo che mosse la decisione 
Anche nell‟ordinamento italiano è possibile assistere a tale fenomeno e 
nelle motivazioni delle sentenze è possibile rinvenire in alcuni casi richiami 
più o meno impliciti alla prevenzione generale. Un esempio di ciò possono 
essere le decisioni attraverso cui la Corte di Cassazione ha deciso che la 
sospensione condizionale della pena non può essere di regola concessa in caso 
di guida in stato di ebbrezza o in caso di violenza nei confronti della polizia 
                                                             
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ANDENAES J. La prevenzione generale, inTeoria e prassi della prevenzione 
generale dei reati, a cura di Romano M. Stella F., Bologna, il Mulino, 1980, p. 39.