2
Con la ratifica del Trattato istitutivo della Comunità 
Economica Europea è stato inserito nel sistema delle fonti del 
diritto italiano, un meccanismo in base al quale valgono 
nell’ordinamento italiano anche le norme comunitarie e quindi il 
diritto comunitario, costituito dal diritto primario, elaborato 
direttamente dagli Stati membri e dai successivi trattati. 
In materia Tributaria hanno particolare importanza i 
Regolamenti e le Direttive comunitarie, i regolamenti hanno portata 
generale e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 
membri e ciò comporta che gli Stati non possono e non debbono 
emanare norme per introdurre il regolamento, mentre le Direttive 
vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da 
raggiungere, ma è rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati 
l’adozione degli strumenti e dei mezzi per raggiungerlo, esse sono 
dunque uno strumento di legislazione indiretta, nel senso che è 
necessario che gli Stati adottino norme di recepimento, per cui a 
differenza dei regolamenti non hanno efficacia diretta negli 
ordinamenti nazionali
3
. 
                                                 
3
 R. LUPI, Diritto Tributario, Parte generale, Roma 2000, pag. 16.  
 3
Tuttavia la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ha 
stabilito che anche le Direttive possono avere efficacia immediata 
ed essere direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati 
membri senza bisogno di recepimento e ciò avviene quando la 
Direttiva imponga agli Stati destinatari solo obblighi negativi in 
particolare in materia tributaria quando una Direttiva dispone la 
esenzione di determinati presupposti ed inoltre, quando le norme 
delle Direttive impongono un obbligo incondizionato e preciso, ed è 
scaduto il termine entro cui gli Stati devono dare attuazione alla 
Direttiva
4
. 
In presenza, quindi di norme del genere, i singoli acquistano 
diritti che i giudici nazionali devono tutelare e gli Stati  non 
possono opporsi invocando norme nazionali contrarie al diritto 
comunitario in quanto ciò equivarrebbe col invocare la violazione, 
da parte dello Stato, degli obblighi che gli sono imposti dalla 
direttiva non attuata. 
Nello specifico caso del SETTORE SANITA’ è da 
considerare l’articolo 13 parte B, lettera c)  della VI direttiva n. 
                                                 
4
  Vedasi al riguardo Corte Cost., 18 aprile 1991, n. 168, in Corr. Trib., 1991, n. 20, 
Corte di Giustizia CEE 20 ottobre 1993 causa C10 1992, in Giust. Civ. 1994, p.3.  
 4
77/388 CEE del 17 maggio 1977, in quanto tale articolo 13, è fonte 
di istanze di rimborso da parte di alcuni contribuenti, sulla base 
della non conformità della normativa italiana con il diritto 
comunitario. 
Il problema in questione riguarda sostanzialmente il rimborso 
Iva non detratta sugli acquisti a causa del pro-rata d’indetraibilità 
Iva per il settore sanità, in quanto sulla base del citato articolo 13, 
parte B, lettera c), gli Stati membri devono esonerare dall’Iva le 
forniture di beni destinati esclusivamente ad un’attività esentata, 
ove questi non abbiano formato oggetto d’un diritto di deduzione. 
Per cui poiché la normativa tributaria dipende da più fonti è 
necessario svolgere, per l’analisi dei casi specifici, un attento esame 
di tutte le norme tributarie che hanno in riferimento l’Iva sugli 
acquisti nel settore sanitario e le prestazioni sanitarie, fornendo 
prima di tutto un quadro generale dell’imposta sul valore aggiunto. 
 
 
 
 
 
 5
 
II.  Meccanismo di applicazione dell’Iva e funzionamento 
logico 
 
Con il Trattato di Roma recepito nel nostro ordinamento con 
la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957, è stata istituita la Comunità 
Economica Europea al fine di creare, tra gli Stati membri, un unico 
Mercato con libera circolazione di uomini, di capitali e di merci. 
Condizione primaria, per il raggiungimento di detti obiettivi, 
è stata l’introduzione in tutti gli Stati membri di un sistema 
uniforme d’imposizione tributaria indiretta sugli scambi, volto ad 
assicurare la massima neutralità e trasparenza nelle fasi di 
produzione e distribuzione di beni e servizi attraverso 
l’assoggettamento al tributo unicamente del consumatore finale
5
.  
 
 
                                                 
5
  FONDAZIONE LUCA PACIOLI, gli adempimenti iva relativi alle operazioni 
internazionali, circolare n.20 del 29 luglio 2004, www.fondazionelucapacioli.it. 
 6
 
Figura 1  Fonte: www.fondazionelucapacioli.it 
 
Tale sistema, definito “imposta sul valore aggiunto”, è stato 
delineato dalla Comunità con apposite Direttive Comunitarie
6
 
introdotto gradualmente in tutti gli Stati membri. 
                                                 
6
  Direttive: 67/227/CEE, 67/463/CEE, 69/463/CEE, 71/401/CEE, 72/250/CEE, 
77/388/CEE, 91/680/CEE, 92/111/CEE, 97/7/CE, 2000/31/CE, 2000/65/CE, 
2000/115/CE. 
 7
In Italia con l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto   
(introdotta con il D.P.R., n. 633 del 26 ottobre 1972) si è 
abbandonata la precedente tassazione dei consumi (Imposta 
generale sull’Entrata, IGE) che, sommandosi “a cascata” ad ogni 
stato di distribuzione dei beni, aveva l’inconveniente di immettere 
in consumo beni uguali, gravati da un diverso carico tributario. 
L’IVA invece, come delineata dalla normativa suddetta, si 
configura come un’imposta indiretta sui consumi che grava sul 
consumatore finale (il contribuente di fatto), anche se gli 
adempimenti connessi sono posti a carico di soggetti diversi (i 
contribuenti di diritto) ed è dovuta nel paese in cui il bene è 
consumato
7
. 
Essendo un’imposta indiretta che colpisce i consumi, l’IVA 
risulta neutra per tutti i soggetti passivi che intervengono nel 
processo di produzione e distribuzione dei beni e servizi fino al 
consumatore che – ultimo anello della catena – assume invece il 
ruolo di contribuente “inciso” dal tributo. 
                                                 
7
  FONDAZIONE LUCA PACIOLI, gli adempimenti iva relativi alle operazioni 
internazionali, circolare n.20 del 29 luglio 2004, www.fondazionelucapacioli.it. 
 8
Ciò che l’imposta colpisce è il solo incremento, cioè il valore 
aggiunto, che il bene (o il servizio) acquisisce nei diversi passaggi 
di produzione o distribuzione.  
Essa è dunque neutra non solo nel mercato interno ma anche 
in quello internazionale. 
Quanto al mercato interno, l’imposizione del solo valore 
aggiunto assicura una perfetta parità di trattamento fiscale tra i 
prodotti, indipendentemente dal numero di passaggi che essi 
subiscono per giungere al consumo, mediante la traslazione 
dell’imposta, che può essere sempre recuperata dall’acquirente. 
I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta 
mediante il meccanismo della detrazione, in funzione del valore che 
si è aggiunto in ogni stato di produzione o distribuzione del bene o 
servizio. 
 In particolare, il versamento viene eseguito non per la 
singola operazione ma per la “massa” di atti economici, cioè con 
riferimento a tutte le operazioni compiute in una determinata 
frazione temporale del periodo d’imposta. 
Il meccanismo applicativo può schematizzarsi come segue: 
 
 9
 
Figura 2  Fonte: www.fondazionelucapacioli.it 
 
 
 
 
 
 10
III.  Presupposti per l’imponibilità 
 
L’IVA si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di 
servizi effettuati nel territorio nazionale e compiuti nell’esercizio di 
un’attività imprenditoriale o professionale, con esclusione quindi di 
quelli posti in essere da privati. 
Per aversi l’imponibilità in Italia dell’operazione effettuata è, 
quindi, necessario, che sussistano contemporaneamente tre 
presupposti
8
: 
 
• Il presupposto oggettivo: deve trattarsi di un’operazione che 
ai fini dell’imposta – sia qualificabile come “cessione di beni” o 
“prestazione di servizi”. 
Non tutte le transazioni economiche determinano una cessione 
di beni o una prestazioni di servizi. 
 Ad esempio, i risarcimenti di danni, l’erogazione di contributi 
o l’attribuzione dell’uso di un bene in comodato (prestito gratuito), 
sono tipiche fattispecie che, pur dando luogo a movimentazioni 
                                                 
8
  FONDAZIONE LUCA PACIOLI, gli adempimenti iva relativi alle operazioni 
internazionali, circolare n.20 del 29 luglio 2004, www.fondazionelucapacioli.it. 
 11
economiche, spesso rilevanti anche ai fini delle imposte sui redditi, 
non costituiscono presupposto oggettivo per l’applicazione 
dell’IVA. 
 
• Il presupposto soggettivo: deve trattarsi di un’operazione 
posta in essere nell’esercizio di un’arte o di una professione 
(escludendo quelle effettuate dai privati consumatori che non 
rientrano dunque nel campo di applicazione dell’IVA). 
 Può anche capitare che persone fisiche che risultano titolari di 
un’impresa o di un’attività professionale effettuino una cessione di 
un bene o una prestazione di servizi che esula dal campo della loro 
attività (ad esempio, un imprenditore che vende un bene 
appartenente al proprio patrimonio personale). 
In questo caso, poiché l’operazione non è effettuata 
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, il presupposto 
soggettivo non risulta soddisfatto e l’operazione è esclusa da IVA
9
. 
 
• Il presupposto territoriale: deve trattarsi di un’operazione che 
si considera effettuata nel territorio dello Stato. 
                                                 
9
 F. TESAURO, Compendio di Diritto Tributario, Milano, 2004, pag. 48.