4
Mi propongo dunque di esaminare prima di tutto i caratteri generali, previsti dal 
modello legale, degli organi sociali appena citati ( assemblea, e organo 
amministrativo); quindi di analizzare le ipotetiche modifiche statutarie e le 
clausole introducibili dagli stessi statuti; e infine di tracciare le linee generali di 
quella riforma, della quale da tanto tempo si parla, e che finalmente sta per essere 
attuata. 
                                            
     Se provassimo ad effettuare un’analisi da un punto di vista meramente logico, 
prescindendo da ogni altro aspetto, saremmo in grado di rilevare l’importanza 
della funzione amministrativa, essenziale nella vita di una società, al contrario 
invece dell’organo amministrativo, cioè dell’organo la cui competenza specifica 
sia appunto quella di amministrare la società: infatti la funzione amministrativa 
potrebbe essere integralmente attribuita all’assemblea generale o a ciascun socio 
disgiuntamente dagli altri, senza ricorrere alla creazione di un apposito organo. 
Il continuo incremento della complessità organizzativa delle società ha portato 
inizialmente, ad una netta separazione, manifestatasi per prima in Olanda, tra 
l’assemblea dei soci e i Gubernatores, e quindi all’attribuzione -con carattere 
esclusivo- delle funzioni amministrative ad una ristretta cerchia di soggetti, 
successivamente , ad un incessante processo evolutivo caratterizzato 
dall’incremento delle funzioni e dei poteri degli amministratori: fenomeno 
corrispondente a quello sempre più evidente di dissociazione fra rischio e 
controllo della ricchezza. 
Infatti la gestione delle società, specialmente di quelle di notevoli dimensioni, 
deve essere affidata a soggetti di particolare esperienza, ed attuata secondo criteri 
 5
di rapidità, elasticità e speditezza: il che difficilmente si concilia con 
l’attribuzione della gestione stessa alla collettività dei soci, spesso troppo 
numerosi e comunque operanti sempre in base a norme che richiedono un 
notevole periodo di tempo prima che sia presa una deliberazione.  
Perciò nella vita delle società possono essere individuate funzioni deliberative, 
che si distinguono dalla funzione di gestione o amministrazione della società, 
volta all’attuazione dell’oggetto sociale. 
Tale distinzione, tra funzione deliberativa e amministrativa, non è sempre 
chiaramente delineata sotto il profilo del diritto positivo, né richiede sempre la 
costituzione di organi separati in ambito sociale. 
Si pensi per esempio alle società di persone, in cui , salvo diversa disposizione 
dell’atto costitutivo, l’amministrazione è conferita a ciascun socio, in 
considerazione del numero limitato dei soci stessi e della fiducia reciproca che si 
suppone esista tra loro. 
Tuttavia questo non vale per le società di capitali, caratterizzate dalla notevole 
dispersione del capitale tra una moltitudine di azionisti, e dalla necessità di 
disporre di un organo amministrativo specifico che si occupi della gestione 
quotidiana della società. 
 
 6
 
Capitolo primo: Modello legale. 
 
1.1. L’assemblea. 
 
      Nelle S.p.A. l’attività si svolge ad opera dell’apparato organizzativo, le cui 
competenze sono definite principalmente dalla legge
1
, sebbene sia concesso 
all’autonomia statutaria un certo margine di discrezionalità. 
Il potere deliberativo è attribuito all’assemblea dei soci, quello amministrativo al 
consiglio di amministrazione (c.d.a.) e infine quello di controllo al collegio 
sindacale. 
Da un punto di vista “formale” l’organo principale, in grado di incidere 
sull’andamento della gestione e sui suoi risultati, è l’Assemblea, la quale si 
distingue in assemblea ordinaria e straordinaria.  
L’assemblea, in questo senso, si trova in una “posizione di supremazia”
2
 ed è 
l’organo sovrano della società, non nel senso che la sua attività non sia soggetta a 
limiti, ma in quanto i suoi componenti non sono nominati da nessuno, essendo tali 
in virtù della loro qualità di soci, mentre d’altro canto essa non deve rendere conto 
a nessuno del suo operato. Gli amministratori e i sindaci, in un certo senso, si 
trovano in una posizione subordinata rispetto all’assemblea, ma non dipendono 
dalla stessa, in quanto i loro poteri e doveri sono per lo più stabiliti 
inderogabilmente dalla legge, e prescindono dal volere dell’assemblea. 
                                                 
1
 Articoli 2364,2365 c.c. 
2
 F. FERRARA  Jr. ,Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano. 
 7
 
     L’assemblea ha una competenza speciale, in quanto la legge disciplina 
espressamente le materie di sua competenza, individuando in via residuale quelle 
spettanti al c.d.a.. 
All’assemblea ordinaria spetta l’approvazione del bilancio, la nomina degli 
amministratori e dei sindaci e la determinazione del loro compenso,la 
deliberazione sulla gestione della società (in via residuale) nelle materie 
riservatele dall’organo amministrativo (art.2364 c.c.) o dall’atto costitutivo. 
Tale elencazione non ha carattere tassativo; va infatti integrata con numerose altre 
norme.
3
 
Mentre, per quanto riguarda l’assemblea straordinaria, l’art.2365 dispone che 
essa deliberi sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sull’emissione di 
obbligazioni, sulla nomina e revoca dei liquidatori.
4
 
Il punto più controverso, il punto di contatto tra competenze dell’assemblea 
ordinaria e dell’organo amministrativo è quello in base al quale l’assemblea 
ordinaria delibera sugli altri oggetti, attinenti alla gestione della società, riservati 
alla sua competenza dall’atto costitutivo o sottoposto al suo esame dagli 
amministratori.
5
 
Viene indicato come il punto più controverso in quanto prevede una riserva 
gestionale a favore dell’assemblea, laddove tale potere sia considerato prerogativa 
degli amministratori, e questo non solo a seguito della suddivisione dei poteri tra i 
vari organi,  ma perché, a prescindere da qualsiasi autorizzazione o delibera 
                                                 
3
 Artt.2343-bis,2357,2383,3°comma, 2400, 1°comma, 2433, 1° comma,c.c. 
4
 Vedi ABBADESSA,  L’assemblea: competenza. 
5
 Art.2364, n.4, c.c. 
 8
assembleare, sussiste sempre la responsabilità degli amministratori stessi nei 
confronti sia dei creditori sociali, sia dei singoli soci e dei terzi. 
Si viene in tal modo a creare una situazione particolare per cui, a differenza di 
tutti gli altri organi sociali che rispondono per le attività poste in essere 
direttamente  per il mancato controllo delle altrui attività , l’assemblea invece , nel 
momento in cui esercita attività di gestione, è un organo di amministrazione senza 
responsabilità. 
 
     L’assemblea è un organo collegiale retto dal principio maggioritario: la 
maggioranza viene calcolata in base al numero di azioni possedute. 
La volontà espressa dai soci in assemblea vale come volontà della società e 
vincola tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, purché siano state rispettate le 
norme che regolano il procedimento assembleare (art.2377, 1°comma). 
Il suo funzionamento è garantito dalla previsione di una seconda convocazione 
nel caso in cui non si raggiungesse un accordo in prima, e dalla fissazione, per 
l’approvazione delle delibere, di maggioranze decrescenti che possano essere 
modificate solo “in maius” dall’atto costitutivo. 
“L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che 
rappresentino almeno la metà del capitale sociale (…). Delibera a maggioranza 
assoluta
6
 salvo che l’atto costitutivo non richieda una maggioranza più elevata. 
Per la nomina alle cariche sociali l’atto costitutivo può stabilire norme 
particolari.”: così recita l’art.2368 del codice civile, il quale ha carattere di ordine 
pubblico e come tale può essere derogato solo in senso più rigoroso senza però 
 9
contravvenire al principio maggioritario con la prescrizione dell’unanimità dei 
consensi. 
Per l’assemblea straordinaria invece non è previsto alcun quorum costitutivo
7
 ma 
solo quello deliberativo: può deliberare con il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentino più della metà del capitale sociale, sempre che l’atto costitutivo non 
preveda una maggioranza più elevata. 
L’assemblea straordinaria in seconda convocazione, invece, delibera con il voto 
favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale, 
salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. 
 
     Se in prima convocazione non vengono raggiunti i quorum prescritti, 
l’assemblea deve essere nuovamente convocata con lo stesso ordine del giorno: 
l’art.2369 sancisce l’assenza di un quorum costitutivo per l’assemblea ordinaria in 
seconda convocazione e di conseguenza la nullità di eventuali clausole statutarie 
che lo prevedano, e il vincolo del raggiungimento della maggioranza relativa per 
l’assunzione delle delibere. 
Nella società per azioni è inderogabile il principio secondo cui l’assemblea 
ordinaria delibera in seconda convocazione a maggioranza , qualunque sia la parte 
di capitale rappresentata dai soci intervenuti: è perciò nulla la clausola statutaria 
che richiede il voto favorevole di una determinata quota del capitale per 
approvarne le deliberazioni e nemmeno sarebbe lecito richiedere una maggioranza 
                                                                                                                                     
6
 Vale a dire con il voto favorevole della metà più una delle azioni con diritto di voto, intervenute 
in assemblea e non solo di quelle che effettivamente hanno preso parte alla votazione per quella 
delibera.(v. DI SABATO , Manuale delle società, Utet, 1995, 446.) 
7
 Esso risulta indirettamente dal fatto che i quorum deliberativi sono rappresentati da aliquote 
dell’intero capitale sociale con diritto di voto e non solo del capitale intervenuto in assemblea, 
come invece stabilito per l’assemblea ordinaria. 
 10
più elevata in seconda convocazione solo per l’elezione alle cariche sociali 
8
, o 
attribuire la nomina di amministratori e sindaci all’assemblea straordinaria.
9
 
Non sarebbe lecito, nella S.p.A., affidare all’assemblea straordinaria la nomina e 
la revoca degli amministratori, aggirando in tal modo l’inderogabilità dei precetti 
legali sui voti richiesti per l’approvazione delle delibere assembleari; diverso è 
invece il caso delle S.r.L. in cui è consentito agli statuti di elevare le maggioranze 
sia in sede ordinaria che straordinaria.
10
 
Dunque la frase contenuta nell’ultima parte del 1°comma dell’art.2368 c.c. , 
secondo cui “per la nomina alle cariche sociali l’atto costitutivo può stabilire 
norme particolari”, è riferibile solo alle assemblee ordinarie di prima 
convocazione. 
La delibera assembleare può essere impugnata per farne valere l’invalidità; è 
possibile disporre la sospensione della delibera di nomina impugnata
11
, anche 
dopo che gli amministratori nominati abbiano accettato l’incarico.
12
 
 
     Perché le delibere prese in assemblea possano produrre i loro effetti è 
necessario che siano osservate le formalità per la convocazione, prescritte 
dall’art.2366 c.c.. 
La formazione della volontà dell’organo assembleare è il risultato di un 
complesso procedimento che ha inizio con la convocazione dei soci, i quali 
devono necessariamente essere  preventivamente informati.
13
 
                                                 
8
 App. Milano,17 ottobre 1973, (decr.) ,in Giur.comm. ,1975. 
9
 Cass.civ., sez. I, 14 ottobre 1988 ,n.5595, in Giur.comm.1989. 
10
 Cass.,1dicembre 1959,n.3486, in Foro Pad.,1969. 
11
 Trib. Piacenza, 6 maggio 1989. 
12
 Trib. Milano, 4 maggio 1990. 
13
 In generale v. SERRA, L’assemblea, procedimento,in Tratt.Colombo e Portale,III.1° tomo, 
Torino, 1994. 
 11
Tale esigenza è soddisfatta dalla pubblicazione dell’ ”Avviso”, contenente 
l’indicazione del giorno, ora, luogo dell’adunanza e ordine del giorno, nella 
Gazzetta Ufficiale. 
L’avviso deve essere pubblicato, almeno quindici giorni prima della riunione, ad 
opera degli amministratori, i quali dovranno provvedere senza ritardo anche 
qualora ne venisse fatta richiesta da tanti soci che rappresentino un quinto del 
capitale sociale. 
 
     La gestione della società non compete però all’assemblea, non potrebbe infatti 
essere attribuita in via esclusiva ad un organo che si riunisce una volta all’anno 
(per l’approvazione del bilancio) o poco più. 
La gestione di un’impresa è un’attività complessa che richiede un impegno 
tempestivo e permanente e che, per tale motivo, viene attribuita dall’art.2380 c.c. 
ad un apposito organo. 
Quando l’amministrazione della società è affidata a più persone si parla di 
”consiglio di amministrazione”. 
Il modello legale non assegna all’assemblea un ruolo diretto nella gestione, ma 
una competenza mediata, consistente nella nomina degli amministratori e 
nell’approvazione del bilancio. 
L’assemblea ordinaria può comunque deliberare sui fatti di gestione riservati alla 
sua competenza dall’atto costitutivo o dallo stesso organo amministrativo, senza 
che questo rinunci ai suoi poteri. 
 12
Poiché la gestione esige una permanente continuità tramite il compimento di atti 
quotidiani coordinati e unitariamente finalizzati, ben si comprendono i limiti della 
competenza gestionale dell’assemblea. 
Essa può deliberare sui singoli atti di amministrazione e non sull’intera attività.  
D’altra parte viceversa è consentito all’assemblea di demandare proprie 
competenze agli amministratori, soprattutto qualora emergano esigenze di 
tempestività (come spesso accade relativamente all’aumento del capitale sociale e 
all’emissione di obbligazioni). 
 
     A questo punto risulta evidente come, se da un punto di vista formale 
l’assemblea può essere vista come l’organo principale (in quanto nomina 
amministratori e sindaci), invece da un punto di vista sostanziale è senz’altro 
l’organo amministrativo quello che maggiormente influenza e determina il modo 
d’essere e di operare della società, e quindi anche gli esiti dell’attività stessa. 
 13
 
1.2. L’organo amministrativo. 
 
1.2.1. Segue: Natura e composizione. 
     L’amministrazione della S.p.A. è demandata ad un organo avente struttura 
unitaria: unipersonale, se è formato da un amministratore unico; pluripersonale se 
invece è costituito da più membri che nel loro insieme danno origine ad un organo 
collegiale: il consiglio di amministrazione. 
La legge infatti non stabilisce il numero dei componenti di tale organo, ma 
consente ai soci di indicarlo nell’atto costitutivo, se però viene indicato solo il 
numero minimo e massimo allora compete all’assemblea, in sede di nomina, 
definirne il numero esatto. 
 E’ legittima la clausola statutaria con la quale venga riservato all’assemblea 
ordinaria il diritto di scegliere se affidare l’amministrazione della società ad un 
amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione
14
, contrariamente a ciò 
che era stato dichiarato precedentemente con la motivazione che ciò avrebbe 
comportato un’ingiustificata estensione dei poteri assembleari.
15
 
La struttura dell’organo amministrativo non è fissata in modo rigido, al fine di 
consentire il migliore adeguamento alle concrete esigenze operative dell’impresa 
sociale.
16
 
                                                 
14
 App. Venezia,27 maggio 1993. 
15
 Trib. Venezia, 7 dicembre 1992,in Riv.notar., 1993. 
16
 CAMPOBASSO, Diritto commerciale,diritto delle società, Utet, Torino,1999. 
 14
I membri possono essere azionisti o estranei alla società, in ogni caso devono 
essere persone fisiche in quanto non è consentito partecipare alle riunioni e votare 
per rappresentanza.
17
 
A differenza di quanto avviene nelle società di persone in cui vi è una naturale 
coincidenza tra l’assunzione del rischio di impresa e il potere di direzione di essa, 
nelle società di capitali invece l’attività di amministrazione non trova 
giustificazione nella qualità di socio, potendo essere attribuita a “non soci”. 
Da una parte ci sono i soci finanziatori, che non amministrano ma che sono i veri 
e propri “padroni” dell’impresa, e dall’altra gli amministratori, managers con 
spiccate qualità imprenditoriali che hanno il solo compito di “far fruttare” i 
capitali loro affidati. 
     Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre anni e 
sono rieleggibili.  
La legge non indica espressamente requisiti positivi per la nomina, limitandosi ad 
escludere l’eleggibilità dell’interdetto, dell’inabilitato, del fallito, o di chi è stato 
condannato ad una pena che importi l’interdizione,anche temporanea, dai pubblici 
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art.2382).  
Si ritiene inoltre che sia ineleggibile il minore, anche se emancipato (salvo 
espressa autorizzazione all’esercizio dell’impresa commerciale-art.397-).  
In ogni caso l’atto costitutivo può stabilire condizioni soggettive particolari e 
ulteriori requisiti di eleggibilità diversi da quelli legali.
18
 
                                                 
17
 In argomento GLIOZZI, Società di capitali: amministratore di s.p.a., RS, 1968. In Francia 
l’art.91 della loi n.66-537 del 24 luglio 1966 permette che la persona giuridica sia nominata 
amministratore ed operi mediante un rappresentante permanente, ma revocabile, il quale risponde 
in solido con la sua mandante dei danni derivati da violazioni dei suoi doveri. 
18
 Cass. 14 dicembre 1995,n.12820.