INTRODUZIONE 
 
-2-
rispettivamente, anche, caratteristiche del capitale di rischio o di 
quello di credito
1
. 
                                                 
1
 Già ASCARELLI, in Variet� di titoli di credito e investimento, in Problemi 
giuridici, t. 2, Milano, 1959, p. 687 ss, sottolineava come la fenomenologia 
della pratica dimostra “i limiti della dicotomia e della tradizionale distinzione 
tra azionisti e obbligazionisti” affermando in particolare, che “il diritto 
tradizionale contrappone nella società soci e finanziatori; nella società per 
azioni azionisti e finanziatori e così azionisti e obbligazionisti; l’ evoluzione 
più recente conserva la distinzione, ma da un lato la articola e dall’altro (e 
per ciò stesso) la rende logicamente più rigorosa, superando caratteristiche 
differenziali non necessariamente connesse con la distinzione stessa” (p. 
687); più recentemente cfr. NOTARI, Azioni e strumenti finanziari: confini delle 
fattispecie e profili di disciplina, Relazione al Convegno di Firenze “Verso un 
nuovo diritto societario: dubbi e attese”, 16 novembre 2002, reperibile sul sito 
http//www.notarlex.it/news/notari.pdf., il quale rileva come “già le due 
figure tipiche delle azioni e delle obbligazioni consentono una non 
disprezzabile elasticità. Tra i due estremi - le azioni ordinari e le obbligazioni 
“pure e semplici” - è infatti possibile dar vita ad una serie di varianti, tale da 
creare una gamma di tipologie intermedie (quasi) senza soluzione di 
continuità”; TOMBARI, Azioni di risparmio e strumenti ibridi �partecipativi”, 
Torino, ed. provv. 2000, Passim.; LAMANDINI, Struttura finanziaria e governo 
nelle societ� di capitali, Bologna, 2001, Passim.; STAGNO D’ALCONTRES 
voce Le obbligazioni, in Enciclopedia del diritto, agg. VI il quale dopo aver 
osservato che “da noi le obbligazioni vengono tradizionalmente distinte dalle 
azioni sul presupposto che, mentre queste ultime - titoli di partecipazione - 
conferiscono la qualità di socio e, con ciò, il diritto di concorrere alla 
determinazione delle attività oggetto dell’ impresa sociale, beneficiando dei 
vantaggi ad essa riconnessi ed esponendosi al rischio dell’insuccesso, le 
obbligazioni non rappresentano quote di partecipazione e attribuiscono ai 
possessori (non già la qualità di socio, bensì) un credito, più o meno certo 
nell’ammontare e nella misura degli interessi, esposto al solo rischio di 
inadempimento/insolvenza della società emittente”, rileva che “tale criterio di 
distinzione......sembra però risultare inadatto ad essere applicato ad alcune 
varianti dei modelli primigeni che, tanto tra le obbligazioni, quanto tra le 
azioni, hanno trovato, anche in Italia, espresso riconoscimento e disciplina 
legislativa” riferendosi in particolare alle azioni di risparmio; vedi ancora 
FERRO-LUZZI, “L� assetto e la disciplina del risparmio gestito�, in Riv. dir. 
comm., 1998, I, p. 197 il quale rileva che “nella classica dicotomia capitale di 
rischio e capitale di credito si sono inserite delle forme intermedie che 
tendono a costituire una forma pressoché continua di passaggio fra i due 
estremi, e che molto difficilmente consentono divisioni rigidamente 
dicotomiche”; per osservazioni sostanzialmente analoghe cfr. inoltre PETTITI, 
I titoli obbligazionari delle societ� per azioni, Milano, 1964, pp. 85-86; FERRI, 
Le societ�, 3 ed., Torino, 1987, p. 523 ss.; CAMPOBASSO, Le obbligazioni, in 
Trattato delle societ� per azioni, diretto da Colombo e Portale, 5, Torino, 1988, 
pp. 392-393; LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, 
p. 210. Alle medesime conclusioni giunge anche la letteratura straniera: e 
vedi per un quadro generale, relativo alle realtà dei paesi con mercati 
finanziari più avanzati, Mc CORMICK-CREAMER, Hybrid corporate securities: 
international legal aspects, London, 1987, p. 1 ss.(“There are signs that  the 
 
INTRODUZIONE 
 
-3-
La locuzione “strumenti ibridi”- utilizzabile, come vedremo, per 
inquadrare in una categoria dogmatica la ricca e variegata 
tipologia di titoli con caratteristiche intermedie tra “l’azione” e l’ 
“obbligazione” - non è nostra, ma è stata importata dalla 
letteratura di quegli ordinamenti in cui più ampia è la diffusione 
di queste forme di strumenti finanziari (hybrid securities, hybrid 
Finanzierungsinstrumente, valeurs mobili�res hybrides)
2
. 
                                                 
international markets for debt and equity are becoming less distinct. It is in 
these new areas that hybrid securities are beginning to assume a more 
important role”: p. 2), con specifico riferimento con l’esperienza statunitense 
v. già HANSEN, Hybrid securities: a study of securities which combine 
characteristics of both stocks and bonds, in New York University Law 
Quarterly Review, 1935-1936, p. 407 ss., e più di recente, cfr., tra gli altri, 
KLEIN-COFFEE JR., Business organization and Finance, 6 ed., Westbury New 
York, 1996, p. 225; HAMILTON, The law of corporations, 3. ed., Westbury. 
New York, p. 13, nota 2; Nella letteratura tedesca v. da ultimo, K. SCHMIDT, 
Gesellschaftsrecht, 3. ed., Klon usw., 1997, p. 786 ss. ; LUTTERMAN, Kapital 
und Genu�rechte, Tubingen, 1998, p. 23; con riguardo, infine alla realtà 
francese ed inglese, ed a titolo meramente esemplicativo, BONNEAU, La 
diversification des valeurs mobili�res: ses implications en droit des soci�t�s, in 
Revue trim. Droit comm. Et droit �conom., 1988, p. 598 ss, il quale parla di  
«dèclin de la distinction classique» tra «action» e «obligation», GOWER, 
Principles of modern company law, 5. ed., London, 1992, p. 357 ; BIRDS-
FERRAN-VILLIERS-BOYLE (Editors), Boyle&Birds� Company law, 3 ed., 
Bristol, 1995, p. 209. 
2
 E v., innanzitutto, Mc CORMICK-CREAMER, Hybrid Corporate Securities: 
International Legal Aspects, cit., ove la precisazione che “a hybrid securities is 
so called because it combines some features of a debt security with some 
feature of an equity security” (p.2); di hybrid securities parla anche Van RYN, 
Securities and Securities Holders, cit., p. 66. Sebbene con significati non 
sempre perfettamente coincidenti, l’impiego della locuzione “strumenti ibridi”, 
per indicare la realtà oggetto in esame, si ritrova nella letteratura di diversi 
paesi: così con riferimento alla realtà statunitense, v., già negli anni trenta, 
HANSEN, Hybrid securities: a study of securities which combine 
characteristics of both stocks and bonds, cit., p. 407 (“It is in the intermediate 
zone between stocks and bonds that the �Hybrid Securities� is found - a 
security  which represents an attempt to encompass the advantages of both 
classifications�), cui adde, più recentemente, HENN-ALEXANDER, Laws of 
Corporations, 3. ed., St. Paul., Minn., 1983, p. 409 ss.; HAMILTON, op. cit., 
p. 128 (Corporations may created mixed or �hybrid� securities which have 
some of the characteristics of debt and some of equity”); nella letteratura 
tedesca la locuzione Finanzierungsinstruments si ritrova ad esempio, in 
LUTTERMAN, op. cit., p. 1; THIELE, Das Eigenkapital im handelsrechtlichen 
Jahresabschlu�, Dusseldorf, 1998, p. 225 ss.; di “formes hybrides de valeurs 
mobili�res” parla BONNEAU, La diversification des valeurs mobili�res: ses 
implications en droit des soci�t�s, cit. p. 538. 
INTRODUZIONE 
 
-4-
In via preliminare, e per sottolineare la rilevanza di un fenomeno 
forse ancora eccessivamente sottovalutato dalla nostra dottrina, 
è opportuno rilevare alcuni dati statistici sulla diffusione degli 
“strumenti ibridi” nell’esperienza internazionale e 
comparatistica. Così con riferimento a paesi come la Germania e 
gli Stati Uniti, è stato osservato che: a) circa il 5 % ed il 15 % 
rispettivamente delle società di capitali tedesche e delle 
corporations americane ammesse al mercato dei capitali si 
finanziano attraverso strumenti ibridi (o di quasi capitale); b) tali 
strumenti rappresentano circa il 20 %, in Germania ed il 25 %, 
negli Stati Uniti, del “capitale proprio” iscritto in bilancio
3
.  
Per quanto riguarda l’esperienza italiana, si deve invece 
constatare, pur in mancanza di dati statistici sul punto, che 
titoli “ibridi” non sono presenti nelle stesse dimensioni 
conosciute in mercati di capitali di altri ordinamenti
4
. 
                                                 
3
 Per questi dati v. TOMBARI, Azioni di risparmio e strumenti ibridi 
�partecipativi”, cit. p. 7, il quale rinvia a HERRMANN, Quasi-Eigenkapital im 
Kapitalmarkt- und Unternehmensrecht, cit. p. 28 ss. (e v. p. 32, per alcune 
valutazioni comparative delle due realtà). 
4
 Sul limitato sviluppo del mercato dei prestiti subordinati, v. 
MAZZUCCHELLI-SORGE, Subordinati in stallo: regole troppo strette, in Il Sole 
24-Ore, 23 gennaio 1999, p. 37; è da ricordare tuttavia, che nell’ottobre 1999 
la Banca Commerciale italiana s.p.a. ha proceduto all’emissione di 
obbligazioni subordinate di terzo livello per 400 milioni di euro. In ordine alla 
scarsa diffusione delle azioni privilegiate senza diritto di voto quotate in borsa 
cfr. PIGOLI, Azioni privilegiate ma non dal mercato, in Affari & Finanza, 
supplemento alla Repubblica, 2 febbraio 1998, p. 22. Sul calo relativamente 
costante della capitalizzazione delle azioni di risparmio a partire dal 1991 v 
ASSOGESTIONI (a cura di), Le azioni di risparmio, Roma, 1997, p. 22 ss. E’ da 
segnalare, infine, che , stando ai dati del maggio 1999, soltanto una società 
(il Banco Desio e della Brianza s.p.a.) ha emesso azioni di risparmio dopo 
l’entrata in vigore della nuova disciplina, contenuta nel Testo unico 
dell’intermediazione finanziaria del 1998; sull’intenzione, poi venuta meno, 
della Parmalat finanziaria s.p.a. di aumentare nell’ agosto 1998 il capitale 
mediante emissione di azioni di risparmio cfr. BREALEY-MYERS-SANDRI, 
Principi di finanza aziendale, 3 ed. Milano, 1999, p. 372, nota 33. 
INTRODUZIONE 
 
-5-
Tuttavia anche nel nostro Paese lungo la linea che mette in 
comunicazione le azioni con le obbligazioni è possibile 
individuare una molteplicità di fattispecie intermedie. 
Per una idea di carattere generalissimo, e rinviando al proseguo 
per una analisi accurata dei singoli “tipi” di strumenti “ibridi” 
partecipativi, si pensi (in via di prima approssimazione, sul 
versante dei titoli azionari) a forme giuridiche come le azioni 
privilegiate senza diritto di voto, le quali, se da un lato 
attribuiscono al loro titolare la qualità di socio della società 
emittente, al pari di ogni azionista, dall’altro sono private (al 
pari di ogni creditore sociale) del diritto di voto, ossia del più 
importante dei diritti amministrativi spettanti all’azionista, e 
dotate di una serie di “quasi-debt benefits”, cioè di una 
remunerazione dell’investimento molto vicina a quella spettante 
all’obbligazionista come ad esempio il diritto ad un dividendo 
fisso e privilegiato
5
. 
Partendo, invece dal versante opposto, ossia quello delle 
obbligazioni o comunque degli investimenti fondati su rapporti 
di natura obbligatoria e non sociale, si ricordino, a titolo 
meramente esemplificativo: le obbligazioni partecipanti
6
, le 
obbligazioni indicizzate agli indici di borsa, i prestiti subordinati 
ed irredimibili
7
, e sopratutto le obbligazioni convertibili in azioni, 
                                                 
5
 V. Mc CORMICK-CREAMER, Hybrid Corporate Securities: International Legal 
Aspects, cit., p. 11 ss. 
6
 Su questa particolare forma di obbligazione cfr., per una sintesi 
comparatistica, CAMPOBASSO, Gli strumenti di finanziamento: le 
obbligazioni, in Il diritto delle societ� per azioni: problemi, esperienza, progetti, 
a cura di Abadessa e Rojo, Milano, 1993, p. 257 ss; Van RYN, Securities and 
Securities Holders, in Internatinal Encyclopedia of Comparative Law, XII, 
Business and Private Organizations, cap. 5.; Mc CORMICK-CREAMER, 
Hybrid Corporate Securities: International Legal Aspects, cit. p. 44 ss. 
7
 E sui fenomeni, diffusi in quasi ogni realtà giuridica ed economica 
avanzata, della subordination e dei perpetual debentures v .Mc CORMICK-
CREAMER, op. ult. cit. p. 51 ss.; CAMPOBASSO, Gli strumenti di 
 
INTRODUZIONE 
 
-6-
ritenute frequentemente come la forma intermedia tra “azione” e 
“obbligazione” più comune
8
, le quali, se da un lato attribuiscono 
tutti i diritti normalmente ricollegati ad un prestito 
obbligazionario, dall’altro sono munite “di un diritto di opzione, 
esercitabile da parte del possessore, alla conversione del valore 
di rimborso dell’obbligazione in valore di acquisto o 
sottoscrizione di azioni dell’emittente (procedimento diretto) o di 
altre società (procedimento indiretto)”
9
. 
Ancora più al confine tra azioni ed obbligazioni si colloca la 
nuova disciplina delle azioni di risparmio, così come riformata 
dagli artt. 145 ss. del Testo unico delle disposizioni in materia di 
                                                 
finanziamento: le obbligazioni, cit. p. 262 ss. Nella nostra letteratura 
sottolinea il carattere di “prestazioni di rischio” dei prestiti subordinati ed 
irredimibili, PORTALE, “Prestiti subordinati� e �prestiti irredimibili�, in Banca 
borsa tit. cred., 1996, I p. 6 ss.. 
8
 V. LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, cit., p. 228 (“Gli è che 
l’obbligazione convertibile ha in se un valore potenziale che la che la 
individua e la connota ab origine, come modello bivalente in sequenza, 
dapprima obbligazione e poi (a scelta dell’investitore) azione, ma pronto fin 
dal primo momento, quando è obbligazione, ad essere azione, in un contesto 
di procedure e di discipline prestabilite e già operative”). Si è osservato, 
peraltro che l’obbligazione convertibile è solo economicamente e non anche 
giuridicamente una figura intermedia tra l’azione e l’obbligazione, poiché 
diritti corporativi esistono solo dal momento in cui viene esercitato il diritto 
di conversione, mentre prima di tale momento la posizione del titolare è 
quella di un mero obbligazionista: così LUTTER, in Kolner Komm. Zum 
Aktiengesetz, 2 ed., Bd. 5/1, Koln-Berlin, 1995, par. 221, Rdn. 92, p. 549; in 
senso analogo nella nostra letteratura, CAMPOBASSO, Le obbligazioni, cit., 
pp. 446-447, il quale ritiene “inaccettabile l’affermazione risalente e tutt’ora 
ripetuta secondo cui le obbligazioni convertibili sarebbero titoli intermedi tra 
l’azione e l’obbligazione”, dal momento che “fino all’esercizio del diritto di 
conversione l’obbligazionista è un creditore della società, in quanto il diritto 
al rimborso della somma erogata ed alla remunerazione periodica convenuta 
non si atteggiano diversamente da quelli dell’obbligazionista ordinario”; 
considera, invece, superfluo chiedersi se con l’obbligazione convertibile “ci si 
trovi davanti a un tertium genus fra obbligazione ed azione” LIBONATI, Titoli 
di credito e strumenti finanziari, cit., pp. 228-229, secondo il quale 
“probabilmente è un problema di scelta semantica. Il richiamo a un tertium 
genus può però apparire, per molti versi, riduttivo, in quanto non esprime la 
ricchezza giuridica della costruzione, univoca ma, alternativamente, in due 
diverse raffigurazioni”. 
9
 Così, STAGNO D’ALCONTRES, voce, Le obbligazioni, cit., p. 788. 
INTRODUZIONE 
 
-7-
intermediazione finanziaria (D. lgs. n. 58 del 1998). Detta 
riforma, modificando radicalmente la disciplina contenuta nella 
L. 216/74 - in un ottica di estensione della autonomia 
statutaria e di competitività del nostro ordinamento giuridico 
per ciò che riguarda l’ampliamento dei canali di finanziamento 
della società quotata - ha privato completamente queste azioni 
del diritto di voto, demandando interamente all’ autonomia 
negoziale, cioè all’ atto costitutivo, di determinare “il contenuto 
del privilegio, le condizioni, i limiti e i termini per il suo 
esercizio” (art. 145, comma 2). 
Mediante tale previsione, il Legislatore del Testo unico - in 
contrapposizione a quello del 1974 (artt. 14-16) -sembrerebbe 
aver tolto, quantomeno con riguardo al suo contenuto 
economico, ogni “tipicità normativa” al titolo “azione di 
risparmio”
10
, il quale viene sostanzialmente a configurarsi come 
un titolo “tipico” con contenuto “atipico”.
11
 
Come è stato efficacemente rilevato
12
, tale disciplina aveva 
rappresentato la via prescelta dal Legislatore del Testo unico per 
consentire alla s.p.a. quotata - anche in un’ottica di 
competizione tra ordinamenti giuridici - un ampliamento dei 
mezzi di raccolta del capitale attraverso l’emissione di strumenti 
“ibridi” partecipativi.  
Il cammino verso l’aggiornamento del nostro ordinamento 
societario, intrapreso come detto dal Legislatore del T.u.f. nel 
1998 per ciò che riguarda le società quotate, è stato portato a 
termine con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri 
                                                 
10
 In questi termini PORTALE, op. ult. cit., p. 373., per considerazioni 
sostanzialmente analoghe, v. TOMBARI, Azioni di risparmio e strumenti ibridi” 
partecipativi”, cit., p. 37 ss. 
11
 La fortunata espressione è di PORTALE, op. ult. cit., p. 374. 
12
 TOMBARI, op. ult. cit., p. 9. 
INTRODUZIONE 
 
-8-
dei D.lgs. n. 6 e 7 del 2003 emanati in attuazione della Legge 
delega n. 366 del 2001 recante “Delega al Governo per la riforma 
del diritto societario”.  
La riforma, elaborata dalla Commissione Vietti, ha infatti attuato 
una “rivoluzione” degli assetti legali della struttura finanziaria 
delle società di capitali. “Rivoluzione” che marcia decisamente 
sotto la bandiera dell’autonomia privata, la quale diventa il 
supremo principio ispiratore di tutta la disciplina societaria. 
Per quel che rileva ai fini del presente studio, si deve rilevare sin 
d’ora come la riforma sia intervenuta tanto sul fronte delle 
azioni come su quello delle obbligazioni, apportando su 
entrambi i versanti un significativo ampliamento delle rispettive 
fattispecie. Ampliamento che conferisce alle figure in questione 
una maggiore “elasticità” ed “agilità”, e di conseguenza la 
possibilità di modulare ed articolare le fattispecie in questione 
sino al punto di superare i confini “tipologici” delle stesse, ed 
entrare nel territorio dei c.d. “ibridi”. 
Per altro verso occorre ricordare che la riforma introduce, come 
vedremo meglio in seguito, una figura, assai ampia, di strumenti 
finanziari partecipativi o non partecipativi, prevista dall’art. 
2346, comma 6, cod. civ; norma questa inserita nella nuova 
sezione V del libro V del codice civile, rubricata “Delle azioni e 
degli altri strumenti finanziari partecipativi” (la quale va a 
sostituire la vecchia dedicata soltanto alle “azioni”). 
La disciplina dettata dal Legislatore della riforma, avente ad 
oggetto la nuova categoria degli strumenti finanziari, è tuttavia 
alquanto scarna. Come è stato osservato “tale laconicità è 
probabilmente finalizzata a mantenere un ampio spazio di 
manovra all’autonomia negoziale delle società emittenti, in linea 
INTRODUZIONE 
 
-9-
con quanto accade anche nell’ambito degli stessi strumenti 
tipici delle azioni e delle obbligazioni”
13
. 
Dunque tale essenzialità della disciplina deve essere vista come 
una presa di posizione del Legislatore verso un significativo 
allontanamento dallo schema regolatorio di tradizione 
continentale caratterizzato da una forte componente di 
tipizzazione contrattuale e di anelasticità della fattispecie 
tipizzata, a favore di scelte maggiormente ispirate a un modello 
di free bargaining
14
.  
Tale elasticità della fattispecie rende legittima l’estensione a tali 
titoli della felice espressione (già richiamata in precedenza) 
utilizzata da Portale per descrivere le azioni di risparmio dopo la 
riforma del ’98, che vennero appunto definite come “titoli tipici 
dal contenuto atipico”. 
 
 
 
                                                 
13
 Così, NOTARI, Azioni e strumenti finanziari: confini delle fattispecie e profili 
di disciplina, cit., p. 4. 
14
 In questo senso cfr. anche LAMANDINI, Struttura finanziaria e governo 
nelle societ� di capitali, cit., p. 106. 
- 10 - 
 
CAPITOLO I 
PROFILI TIPOLOGICI DEGLI STRUMENTI “IBRIDI” NELLA 
PRASSI E NELLA LEGISLAZIONE DI ALCUNI ORDINAMENTI 
GIURIDICI 
 
SOMMARIO: 1. l� esperienza anglosassone degli �ibridi�: le 
preference shares. 2. (Segue) I perpetual debentures. 3. 
L�approccio statunitense agli �ibridi�. 4 (Segue) Le preferred 
shares negli Stati Uniti. 5. Le azioni rappresentative di patrimoni 
separati. Il c. d. �targeted stock�. 6. I certificati di partecipazione 
nell�esperienza continentale. 
 
1. L�esperienza anglosassone degli ibridi: Le preference shares. 
 
Nell’ ambito della struttura finanziaria delle corporations inglesi 
tipica è la distinzione tra ordinary shares e preference shares
15
. 
Le prime, che rientrano nella nostra nozione di azioni ordinarie, 
sono forme di finanziamento di capitale (equity), che 
attribuiscono come contropartita del conferimento, la pienezza 
dei diritti amministrativi e patrimoniali spettanti al socio. Le 
seconde (preference shares), che corrispondono seppure in 
senso lato alla nostra categoria delle azioni risparmio, sono 
                                                 
15
 Per questa distinzione cfr. tra i tanti : FERRAN, Company law and 
corporate finance, Oxford, 1999, p. 323 ss. “The standard characteristics of a 
share are income in the form of dividends, capital growth and voting rights. A 
share with the standard characteristics is know as an ordinary share. 
Ordinary shares may also be described as equity .......A preference share is 
a share which in respect of dividends and/or capital, enjoys priority, for a 
limited amount, over the company’s ordinary shares. The precise extent of 
the priority is a matter of construction of the rights attached to the shares” ; 
PENNINGTON, Company law, Bristol, 2001, p. 241 ss. ; BIRDS-BOYLE, 
Company law, Bristol, 1995, p. 234 ss. 
CAP. I - PROFILI TIPOLOGICI DEGLI STRUMENTI IBRIDI 
 
-11-
azioni che con riguardo ai dividendi o al capitale, godono di 
privilegi particolari rispetto alle azioni ordinarie della società
16
. 
La misura di tale privilegio deve essere tuttavia determinata 
nello statuto. 
Queste azioni si collocano all’estremo confine del capitale (quasi 
debt), e sono espressione di un potere di autoregolamentazione 
rimesso ai soci in forme maggiori
17
 di quanto non sia invalso nel 
nostro ordinamento pur a seguito del t.u.f., che ha si fatto delle 
azioni di risparmio dei “titoli tipici a contenuto patrimoniale 
atipico”
18
, ma non ha al tempo stesso rimesso agli statuti un 
corrispondente potere di graduazione, oltre che dei diritti 
amministrativi minori, anche del diritto di voto. Infatti ai sensi 
dell’art. 145 del T.U.F. caratteristica indefettibile delle azioni di 
risparmio è proprio l’assenza del diritto di voto. 
Elemento caratterizzante le preference shares, pur nell’ampia 
varietà di forme riscontrabili nella prassi
19
, è quello del privilegio 
patrimoniale.  
                                                 
16
 Ibidem, p. 323. 
17
 Stedman e Jones, Shareholders� Agreement, cit. pp. 7 ss. ( ove si trova una 
ampia casistica). 
18
 Portale, prestiti subordinati ed irredimibili, cit. p. 374. 
19
 La forma più ibrida, quella cioè che sembra segnare l’estremo confine della 
fattispecie azionaria nell’ordinamento inglese, appare quella delle c.d. 
redeemable shares, le quali “usually have the right to a fixed cumulative 
preferential dividend (on the full subscription price including any premium) 
equivalent to a commercial rate of interest, but not to any participating rights 
in profits or surplus assets on liquidation beyond arrears of dividend and a 
return of capital. The date or dates for redemption of the shares will 
commonly equate with the investor usual requirements for the repayment of 
a commercial loan”: ibidem, p. 18.