Autore: Ralph Rosolen 
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(attraverso l’abbattimento dei dazi ed il controllo delle politiche 
commerciali) cominciata dal GATT e segna il passaggio da una fase 
puramente normativa degli scambi internazionali, che si esauriva nella 
stipulazione di accordi e nell’adempimento da parte degli Stati degli 
obblighi da essi derivanti, ad una fase maggiormente strutturale fatta di 
meccanismi istituzionali sopranazionali per la produzione di norme e 
gestione di politiche commerciali a livello internazionale.   
In questo contesto, se da un lato gli Stati membri di organizzazioni 
internazionali  di questo tipo ed in particolare dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio possono godere dei vantaggi derivanti dalla 
liberalizzazione degli scambi internazionali, dall’altro vedono 
pesantemente limitata la loro autonomia decisionale e si trovano spesso a 
dover adempiere a norme, imposte dall’alto, che in virtù di un beneficio 
collettivo per i Membri dell’organizzazione possono danneggiare i  loro 
singoli interessi. Può quindi accadere che, attraverso espedienti più o 
meno leciti, alcuni Stati membri, cerchino di tutelare comunque i loro 
particolari interessi a livello internazionale andando contro, o più 
sottilmente aggirando, i principi e le norme scaturenti 
dall’Organizzazione Mondiale del Commercio.   
Il presente lavoro si pone l’obbiettivo di documentare, attraverso 
l’analisi del caso Federtessile, uno di questi tentativi di “autotutela” 
messo in atto dagli Stati Uniti e scaturito in una disputa commerciale 
contro l’Unione Europea che ne era stata pesantemente danneggiata. La 
questione si focalizza sulle nuove norme di origine poste in essere dagli 
Stati Uniti, per tutelarsi contro la (2)liberalizzazione graduale del settore 
tessile imposta dall’Accordo sul tessile e l’abbigliamento, le quali, 
attraverso un meccanismo (3)perverso, toglievano ai prodotti tessili 
europei il loro status comunitario considerandoli originari di Paesi in via 
 
Autore: Ralph Rosolen 
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di sviluppo generalmente sottoposti a dazi e restrizioni nel momento in 
cui i loro prodotti venivano importati negli Stati Uniti. I produttori 
europei si trovarono quindi a dover affrontare grandi difficoltà per 
esportare negli Stati Uniti perché i loro prodotti non erano più 
considerati europei e per questo non beneficiavano più dei canali 
privilegiati e liberi da restrizioni commerciali costituitisi sino a quel 
momento attraverso l’opera di liberalizzazione dell’OMC. Attraverso il 
Trade Barrier Regulation, uno strumento della Comunità Europea che 
offre alle aziende individuali la possibilità di attivare procedure di 
consultazione e di risoluzione delle controversie internazionali, le 
imprese europee, ed in particolare italiane, danneggiate dalle norme di 
origine americane misero in moto il meccanismo della diplomazia prima 
e le procedure di risoluzione delle controversie poi, riuscendo infine ad 
aver ripristinate le vecchie norme di origine americane. 
I dettagli della disputa saranno affrontati nel quarto capitolo,  mentre nei 
tre precedenti(4) capitoli, che fanno da corollario, si cercherà di 
delineare il quadro all’interno del quale si svolge il caso Federtessile  
dedicando il primo capitolo alla (5)presentazione delle principali 
caratteristiche dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Il secondo 
capitolo chiarisce l’importanza delle norme di origine nel contesto 
internazionale spiegando quali possono essere gli usi che di queste 
possono essere fatti per perseguire politiche di natura commerciale. Il 
terzo capitolo vuole essere una breve descrizione del funzionamento del 
Trade Barrier Regulation al (6)fine di rendere più chiara al lettore la 
modalità con cui la Federtessile ha sollevato la disputa. 
Parte della documentazione è stata raccolta durante lo stage alla Camera 
di Commercio italo-americana di Los Angeles consultando siti internet, 
articoli e libri di testo. 
 
Autore: Ralph Rosolen 
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CAPITOLO 1 
 
L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 
 
 
1.1.  Le origini 
 
Nata il 1° gennaio 1995 a seguito degli accordi dell’Uruguay Round 
sottoscritti a Marrakesh il 15 aprile 1994 da 128 Stati dopo più di sette 
anni di trattative, l’Organizzazione Mondiale del Commercio 1 è il perno 
dell’ordinamento giuridico internazionale per la disciplina degli scambi 
sia di merci che di servizi e continua ad attrarre nella sua sfera nuovi 
settori e materie precedentemente non disciplinati a livello 
internazionale.  Il WTO è lo specchio della tendenza neo liberista degli 
ultimi cinquant’anni e la sua creazione  è considerata  la più importante 
riforma del commercio internazionale dopo la seconda guerra mondiale.  
L’OMC raccoglie l’eredità di circa quarant’anni di funzionamento 
dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio 2 del 1947 il 
quale, pur senza contare su di una struttura istituzionale nel senso stretto 
del termine, ha dato origine ad un processo di liberalizzazione 
progressiva degli scambi commerciali internazionali. Il GATT sorge 
dalle ceneri della Carta dell’Avana3, un progetto molto ambizioso e di 
                                                 
1
 OMC o WTO: World Trade Organization 
2
 GATT: General Agreement on Tariffs and Trade. 
3
 La Carta dell’Avana, il cui nome deriva dal luogo in cui si tenne la Conferenza delle Nazioni Unite 
sul commercio e l’occupazione dal novembre del 1947 al marzo del 1948 era un trattato complesso 
che comprendeva, oltre alla liberalizzazione degli scambi, principi in materia di occupazione e di 
sviluppo economico. Tale documento era composto da 106 articoli e numerosi allegati ed era divisa in 
 
Autore: Ralph Rosolen 
9 
ampio respiro che si preponeva di dar vita, nell’ambito del sistema delle 
Nazioni Unite, all’Organizzazione Internazionale del Commercio 4, 
un’istituzione da affiancare a quelle scaturite dagli accordi di Bretton 
Woods5. La realizzazione dell’ITO non avvenne a causa della mancanza 
di ratifiche dovuta soprattutto alla diffidenza con la quale fu vista 
l’estensione di poteri e competenze in ambito di cooperazione 
commerciale ad un’istituzione come le Nazioni Unite considerata 
inefficiente e condizionata politicamente.  
Tuttavia il progetto non naufragò completamente. Infatti, 23 Stati 
nell’estate del 1947 avevano già ratificato la quarta parte della Carta 
dell’Avana, intitolata “politica commerciale”, predisponendo un 
Protocollo di applicazione provvisoria che prevedeva l’utilizzo di una 
riserva di applicazione limitativa denominata grandfather caluse6 e di un 
sistema di adesione basato sul sistema degli executive agreements7 
                                                                                                                                          
nove capitoli dei quali il quarto, intitolato “politica commerciale”, trattava importanti argomenti 
riguardanti esclusivamente lo scambio internazionale di merci. Al fine di rendere più snello il 
processo di approvazione della Carta dell’Avana, i firmatari decisero di far entrare subito in vigore la 
parte quarta nel dicembre del 1947 attraverso un Protocollo di applicazione provvisoria che 
comprendeva un meccanismo chiamato grandfather clause del quale si dirà in seguito. Attraverso il 
Protocollo di applicazione provvisoria gli Stati firmatari ebbero la possibilità di snellire le operazioni 
di ratifica in quanto esso prevedeva un sistema di adesione basato sull’adozione, da parte dei governi 
interessati, della più veloce procedura dell’executive agreement anziché richiedere la classica e più 
laboriosa ratifica del trattato internazionale operata dal parlamento. Nell’estate del 1948 la Carta 
dell’Avana, con il progetto di costituzione dell’ITO, naufragò a causa delle eccessive deroghe che essa 
consentiva e che avrebbero finito con l’indebolire la sua efficacia. Tuttavia, la parte quarta, dello 
stesso trattato, che era stata approvata precedentemente attraverso il Protocollo di applicazione 
provvisoria, rimase in vigore tra gli Stati firmatari e costituì la prima versione dell’Accordo generale 
sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT 1947).   
4
 OIC o ITO: International Trade Organization. 
5
 L’accordo di Bretton Woods del 27 dicembre 1945, che vede tra i suoi fautori principali la Gran 
Bretagna e gli Stati Uniti, istituì, nell’ambito della tendenza neo liberista internazionale, il Fondo 
Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.  
6
 La grandfather clause, della quale si parlerà nel paragrafo 1.3.1. era stata inserita nel Protocollo di 
applicazione provvisoria per fare in modo che l’adesione al GATT 1947, che si voleva far avvenire in 
maniera veloce e snella, non andasse a sconvolgere gli equilibri legislativi interni. Essa infatti 
prevedeva che nel caso di legislazione statale interna precedente e contrastante con il GATT questa 
prevalesse su di esso fintantoché non fosse stata modificata, nel qual caso avrebbe dovuto conformarsi 
alle previsioni dettate dal GATT.  
7
 L’executive agreement è un sistema di ratifica dei trattati nazionali che non necessita della ratifica 
del Parlamento perché la norma internazionale non viene riformulata all’interno dell’ordinamento 
statale che recepisce la normativa. Nell’executive agreement si fa semplicemente rinvio alle norme 
 
Autore: Ralph Rosolen 
10 
Quando le trattative per la costituzione dell’ITO fallirono questi 23 Stati 
rielaborarono e completarono la quarta parte della Carta dell’Avana (che 
avevano già ratificato), dando vita all’Accordo generale sulle tariffe 
doganali ed il commercio che entrò in vigore il primo gennaio 1948 e 
vide in seguito numerose adesioni da parte di altri Stati.  L’Accordo 
generale riguardava esclusivamente lo scambio di merci e si inquadrava 
nell’ottica neo liberista fondandosi su alcuni principi cardine quali la 
libertà degli scambi, la non discriminazione e la reciprocità. La 
realizzazione di tali obiettivi era affidata ad un complesso di obblighi per 
i firmatari organizzati in un testo diviso in tre parti. La prima, 
riguardante la progressiva diminuzione delle tariffe doganali, si fondava 
sul funzionamento della clausola della nazione più favorita8 tra gli Stati 
contraenti in materia di dazi doganali e di altri ostacoli agli scambi. La 
seconda parte stabiliva l’obbligo del trattamento nazionale per le merci 
importate, la libertà di transito, la disciplina anti-dumping9, 
l’imposizione di criteri uniformi per la valutazione delle merci in 
dogana, l’eliminazione generale delle restrizioni quantitative, la 
disciplina delle sovvenzioni statali alla produzione ed esportazione ed 
altri obblighi per facilitare la libera circolazione delle merci. Il GATT 
del 1947 presentava comunque la possibilità di introdurre deroghe ed 
eccezioni che tenessero conto di situazioni e settori particolari quali: 
circostanze eccezionali, crisi di produzione,  protezione dell’agricoltura e 
                                                                                                                                          
internazionali sancendone l’applicazione all’interno dell’ordinamento statale senza predisporre una 
legge che le riporta in toto ma limitandosi ad ordinarne l’osservanza. E’ chiaro che per poter adottare 
un execuive agreement le norme internazionali devono avere carattere self-executing e cioè avere la 
caratteristica di poter essere applicate nell’ordinamento statale senza la necessità di ulteriori 
adattamenti dello stesso per quanto riguarda organi e procedure.   
8
 Della clausola della nazione più favorita si parlerà estesamente nel paragrafo 1.3.2. 
9
 Il dumping è una pratica commerciale generalmente considerata scorretta; esso consiste nella vendita 
sottocosto da parte delle aziende di uno stato di un prodotto in uno stato estero al fine di rubare quote 
di mercato alle aziende operanti nello stato importatore. 
 
 
Autore: Ralph Rosolen 
11 
della bilancia dei pagamenti nonché dell’economia dei Paesi in via di 
sviluppo rendendo il sistema derivante più flessibile, ma forse meno 
efficace. Nella terza parte erano contenute eccezioni relative al traffico di 
frontiera, alle unioni doganali e zone di libero scambio ed al recesso.   
Nel 1955 fu introdotto l’art. XXVIII-bis il quale attribuiva alle Parti 
Contraenti dell’Accordo generale il compito di organizzare negoziati 
multilaterali, i cosiddetti Rounds, per ridurre il livello generale dei dazi 
doganali e delle altre imposizioni percepite alle importazioni e alle 
esportazioni. Di 9 Rounds susseguitisi da allora, i primi sei hanno avuto 
quasi esclusivamente ad oggetto la riduzione dei dazi doganali. A partire 
però dal Kennedy a dal Tokyo Round l’attenzione delle Parti Contraenti 
ha iniziato a spostarsi verso gli ostacoli di natura non tariffaria e si è 
assistito ad una progressiva istituzionalizzazione dell’Accordo generale 
sfociata nella creazione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio a 
seguito dei negoziati dell’Uruguay Round.  
L’OMC modifica sostanzialmente il precedente sistema normativo 
facente capo al GATT del 1947. Infatti, anche se l’Accordo generale 
aveva raggiunto, nel corso degli anni, aspetti istituzionali sempre più 
marcati con la progressiva creazione di organi e l’emanazione di atti 
normativi, esso non poteva considerarsi un’organizzazione alla stregua 
delle Nazioni Unite (NOTA CONFORTI). L’OMC è invece 
un’organizzazione internazionale a tutti gli effetti; nel suo sistema sono 
infatti previsti organi sia decisionali, di cui fanno parte tutti gli Stati 
membri, che amministrativi, formati da funzionari autonomi ed 
indipendenti dagli Stati. Inoltre all’OMC è attribuita la personalità 
giuridica negli ordinamenti dei Membri ai fini del riconoscimento di 
privilegi e di immunità all’Organizzazione ed ai suoi funzionari; in 
questo modo l’OMC diventa un soggetto di diritto internazionale capace 
 
Autore: Ralph Rosolen 
12 
altresì di concludere accordi di cooperazione con altre organizzazioni 
intergovernative e non governative.  
L’OMC si pone obiettivi ambiziosi come la cooperazione economica e 
commerciale, l’uso delle risorse mondiali, l’ambiente e lo sviluppo 
sostenibile. La sua funzione principale è di permettere l’attuazione degli 
accordi che compongono il suo sistema ponendo a disposizione dei suoi 
Membri delle risorse strumentali atte a facilitare ed a disciplinare lo 
svolgimento di negoziati commerciali internazionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autore: Ralph Rosolen 
13 
1.2.  L’istituzione 
 
1.2.1.  La struttura giuridica  
 
L’Organizzazione mondiale del commercio si fonda sull’Accordo 
istitutivo e su di una serie di strumenti giuridici denominati Accordi 
commerciali multilaterali che sono contenuti nei primi tre Allegati 
all’Accordo istitutivo e ne fanno parte integrante formando un complesso 
normativo molto ampio e vincolante per tutti i membri.  
Il primo Allegato all’Accordo istitutivo comprende: L’Accordo generale 
sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994; il Protocollo con le 
concessioni tariffarie decise durante l’Uruguay Round; dodici accordi 
separati, denominati “codici”, atti a disciplinare materie di varia natura 
tra cui agricoltura, regole di origine, prodotti tessili, ostacoli tecnici al 
commercio, dazi anti-dumping, valutazione delle merci in dogana. 
Sempre dello stesso Allegato fanno parte l’Accordo generale sugli 
scambi di servizi (GATS) e l’Accordo sui diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio (TRIPS). Questi ultimi due accordi  sono 
emblematici del processo che vede ampliarsi le competenze del sistema 
in seno all’OMC che non si limita più alla sola disciplina dello scambio 
di merci ma si pone obiettivi ben più ampi e ambiziosi attirando nella 
propria giurisdizione materie di grande rilevanza come i servizi e la 
proprietà intellettuale. Nel secondo e nel terzo Allegato sono contenuti 
rispettivamente l’Intesa sulla soluzione delle controversie 10 ed il 
Meccanismo d’esame delle politiche commerciali11, i quali stabiliscono 
                                                 
10
 DSU: Dispute Settlement Understanding. 
11
 TPRM: Trade Policy Review Mechanism. 
 
Autore: Ralph Rosolen 
14 
le  regole procedurali per l’esercizio di due delle maggiori competenze 
attribuite all’OMC agli articoli III.3 e III.4 dell’Accordo istitutivo. 
Il quarto Allegato conteneva originariamente quattro accordi, denominati 
Accordi commerciali plurilaterali, non vincolanti per tutti i Membri 
dell’OMC, ma solo per i contraenti. Essi riguardavano i prodotti lattieri, 
le carni bovine, il commercio degli aeromobili civili e gli appalti 
pubblici. Attualmente solo l’Accordo sugli aeromobili civili e quello 
sugli appalti pubblici sono in vigore. 
Il sistema giuridico dell’OMC è ispirato al principio dell’uniformità dei 
diritti e degli obblighi in capo ai Membri, per questo motivo l’articolo 
XVI.5 sancisce che non sono ammesse riserve all’Accordo istitutivo. 
Tuttavia le disposizioni dell’Accordo stesso possono essere derogate dai 
Membri al verificarsi di circostanze eccezionali, che devono essere 
valutate secondo precise procedure. Inoltre è consentita la 
disapplicazione dell’Accordo istitutivo e dell’Intesa sulla soluzione delle 
controversie nei rapporti bilaterali tra i Membri, purché lo Stato che 
vuole avvalersene lo notifichi al momento dell’adesione all’OMC e 
sussistano dei presupposti limitativi. In questo modo è di fatto 
riammessa la facoltà di apporre riserve e l’articolo XVI.5 viene in parte 
svuotato del suo contenuto. Per quanto riguarda gli Accordi commerciali 
multilaterali le riserve sono espressamente consentite in virtù della  loro 
specificità sia per quanto riguarda le materie trattate che per le 
disposizioni in tema di consensus12 e di procedure di voto; tuttavia nel 
caso di contrasto con l’Accordo istitutivo quest’ultimo ha la prevalenza. 
                                                 
12
 Il consensus è un sistema decisionale per cui si considera che un organismo abbia deciso su una 
questione sottoposta alla sua attenzione qualora nessun membro presente alla riunione in cui viene 
presa la decisione si opponga formalmente alla decisione proposta. Il sistema del consensus è stato 
istituzionalizzato dall’accordo istitutivo dell’OMC ed è collocato in posizione preferenziale rispetto a 
tutte le altre procedure di votazione