Capitolo 1: Passaggio delle competenze sulla casa alle regioni 
 
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CAPITOLO 1 
  
PASSAGGIO DELLE COMPETENZE 
SULLA CASA ALLE REGIONI 
 
Il quadro di riferimento per le politiche abitative è profondamente cambiato. 
Il ritiro dello Stato dal settore con il passaggio delle competenze alle Regioni è 
coinciso con un ampliamento inatteso dell’area dei bisogni abitativi e con una 
prolungata e forte crescita dei prezzi immobiliari. Come noto è anche 
definitivamente entrato in crisi il modello di intervento tradizionale basato sul 
PEEP e sull’esproprio. Di qui la difficoltà delle amministrazioni a far fronte a 
fabbisogni sociali in crescita non potendo più disporre di aree a basso costo né 
di finanziamenti adeguati. 
Alcune Regioni hanno tentato faticosamente di rispondere in modo nuovo a 
questi bisogni e, recentemente, anche lo Stato è rientrato nel settore, con la legge 
9/2007 e la finanziaria 2008 fino ad arrivare agli incerti passi dell’ultimo Piano 
Casa. L’insieme di questi provvedimenti configura un quadro di non facile 
lettura, ancora privo di sperimentazioni significative e che le amministrazioni 
faticano ad utilizzare nelle sue potenzialità, mentre l’urgenza di far fronte a una 
vera emergenza sociale richiede una risposta qualitativa e quantitativamente 
valida. 
D’altro canto non mancano gli aspetti positivi: questo importante passaggio 
delle responsabilità alle Regioni coincide con una politica di decentramento più 
complessiva, costringendo ad una maggiore integrazione fra le attività.
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Gli Assessorati Regionali, occupandosi contemporaneamente di sfratti, di 
sussidi all’affitto e di edilizia residenziale pubblica , hanno al possibilità di 
costruire delle attività integrate. 
Tutto questo  ha permesso che arrivasse più attenzione al fabbisogno abitativo: è 
accaduto che le Regioni, sentendo più vicino il problema, si siano prodigate in 
misura maggiore di quanto in passato non abbia fatto lo Stato, non avendo 
diretto contatto con le diverse realtà regionali. 
Dal 1998 alle regioni è attribuita la competenza su: 
– Regole di assegnazione degli alloggi. 
– Regole di gestione (canoni). 
– Distribuzione degli aiuti per l’affitto. 
– Programmazione dei fondi nazionali e regionali per la casa. 
– Definizione degli statuti e controllo degli organismi. 
– Norme tecniche regionali. 
Le competenze che restano allo Stato sono:  
 norme tecniche 
 armonizzazione 
 finanziamento e aiuti alla persona 
 interventi di riqualificazione urbana
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Le politiche nazionali si esplicano attraverso tre filoni principali: 
– La regolamentazione degli affitti privati e la messa a disposizione 
di risorse per gli aiuti alla persona; 
– La ridefinizione degli incentivi fiscali (deduzioni sull’imposta sui 
redditi, ICI agevolata per la prima casa, IVA ridotta per i lavori 
di manutenzione e deduzioni per i lavori di ristrutturazione); 
– La promozione, con risorse nazionali di programmi basati su 
criteri unitari, per indirizzare le regioni all’utilizzo delle proprie 
risorse in determinate direzioni (riqualificazione urbana, alloggi 
in affitto, residenze per gli anziani) 
Nel passato i finanziamenti sono stati in misura di sovvenzioni totali per 
costruzione e recupero alloggi in affitto e contributi parziali per costruzione e 
recupero alloggi in affitto o in proprietà. 
Oggi invece non si hanno più sovvenzioni, per costruzione e recupero alloggi in 
affitto o in proprietà  si procede con contributi parziali, c’è una banalizzazione 
degli operatori (pubblico e privato in concorrenza) e unica nota positiva sono gli 
aiuti alle famiglie. 
Nell’ottica della visione multipla del concetto dell’abitare, sono nati gli 
osservatori della casa.
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1.1. Osservatorio della condizione abitativa 
La riforma federalista ha accresciuto le responsabilità e i compiti delle Regioni e 
dei Comuni. 
Con la riforma del regime delle locazioni (L. 431/98) è stato istituito 
l’Osservatorio Nazionale sulla Condizione Abitativa, articolato negli 
Osservatori Regionali. L’impegno profuso sull’Osservatorio da parte delle 
Regioni aveva trovato la sua ragione principale proprio nella prospettiva della 
riforma Bassanini, seguita poi alla modifica del Titolo V della Costituzione. 
Le Regioni hanno avviato di comune accordo gli osservatori regionali, con lo 
scopo precipuo di rappresentare un fabbisogno omogeneo a livello nazionale. 
L’autonomia regionale, rivendicata, esaltata e finalmente ottenuta, non può 
infatti far perdere di vista l’obiettivo condiviso da tutte le Regioni: mantenere lo 
standard minimo nazionale ritenuto essenziale nei servizi abitativi. L’accesso 
all’abitazione rimane infatti un servizio insostituibile, che deve essere garantito 
ad ogni cittadino. 
Il primo obiettivo che si sono poste le Regioni sull’osservatorio è realizzare la 
banca dati nazionale dei beneficiari del fondo nazionale per il sostegno 
all’affitto. Il Ministero potrà disporre della domanda espressa a livello locale, e 
potrà ripartire il fondo nazionale sul fabbisogno reale. 
Il fondo nazionale per il sostegno all’affitto si è rivelato uno strumento utile che 
va comunque rafforzato e mantenuto in funzione complementare all’edilizia 
residenziale sovvenzionata. Consente, infatti, di aiutare le famiglie escluse dal 
patrimonio pubblico residenziale e di  farlo nei periodi di effettiva necessità.  
Per questa ragione gli osservatori regionali rappresentano lo strumento 
indispensabile per coordinare gli interventi pubblici a favore delle famiglie
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meno abbienti. Inoltre, la conoscenza dell’andamento dei prezzi nel settore 
locativo immobiliare e in quello delle compravendite, è  uno strumento 
essenziale per i Comuni, chiamati a definire le microzone per il nuovo Catasto 
urbano. 
Proprio sulla base del lavoro svolto dai Comuni per la riforma del catasto 
urbano, è stato possibile pervenire agli accordi previsti dalla L. 431/98 per la 
stipulazione dei contratti cosiddetti “concordati”. Gli osservatori regionali 
potranno, inoltre, svolgere un’importante funzione di ausilio alle Province, 
quando sarà stata approvata la riforma della legge urbanistica, che prevede 
l’approvazione degli strumenti urbanistici generali in capo alle Amministrazioni 
provinciali. Auspicabile è che lo Stato cooperi istituzionalmente con l’intero 
sistema delle autonomie per garantire lo sviluppo della rete degli osservatori 
regionali su tutto il territorio nazionale. 
1.1.1. Finalità 
L’Osservatorio della condizione abitativa è strumento di sostegno tecnico e 
momento di sintesi delle conoscenze acquisite tramite informazioni raccolte in 
ambiti locali, ai fini dell’individuazione di organiche politiche abitative. In 
termini generali l’Osservatorio è inteso quale supporto per la formazione di 
politiche mirate al miglioramento delle condizioni abitative, particolarmente 
attento alle diverse condizioni regionali e sub-regionali. 
1.1.2. Ruolo 
La missione dell’Osservatorio consiste nel fornire supporti all’elaborazione di 
ipotesi di intervento nell’area delle politiche abitative e validarle, 
sistematicamente, con dati ed analisi quali - quantitative.
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L’Osservatorio svolge, pertanto, un duplice ruolo: 
a) di integrazione e normalizzazione di dati ed informazioni provenienti da fonti 
già individuate (altre banche dati già esistenti sul territorio). La componente di 
integrazione nasce dalla volontà di non duplicare o riacquisire i dati già 
disponibili presso altre banche dati (a livello nazionale: Banca d’Italia, Istat, 
Censis; a livello locale: Comuni, Province, uffici decentrati dello Stato 
(Registro, UTE, Catasto), ATC, Banche, Immobiliari, Associazioni di categoria, 
altri Osservatori, …)  
b) di gestione di dati e informazioni da acquisire di volta in volta attraverso 
specifiche indagini e ricerche. 
1.1.3. Articolazione del sistema informativo di supporto 
all’attività dell’osservatorio 
Il sistema informativo per l’Osservatorio sulla condizione abitativa dovrà 
articolarsi almeno su tre livelli: 
• Livello nazionale 
• Livello regionale 
• Livello sub-regionale 
La connettività dei tre livelli dovrà tendere a valorizzare al massimo il 
patrimonio infrastrutturale in dotazione a ciascuna Regione ed al Ministero. 
Il Ministero ha manifestato l’opportunità di avvalersi della RUPA (Rete Unitaria 
della Pubblica Amministrazione).
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1.1.4. Livello nazionale 
A livello nazionale l’Osservatorio svolge il ruolo di integratore e 
normalizzazione di dati informazioni provenienti da fonti già individuate, 
nonché quello di gestore di dati informazioni da acquisire attraverso la 
costituzione di nuovi punti di rilevazione sul territorio. 
In questa ottica occorre: 
• individuare il set minimo di informazioni e dati che debbono pervenire dal 
livello regionale, in modo da garantire la necessaria omogeneità al livello 
centrale; 
• stabilire i criteri di codifica dei dati, il loro formato e, proceduralmente, la 
cadenza di aggiornamento; 
• costituire degli archivi che possano supportare gli studi che riguardano gli 
sfratti, il sovraffollamento e il pendolarismo fornendo indicazioni per la 
normalizzazione dei dati. 
1.1.5. Livello regionale 
Il ruolo dell’Osservatorio a livello regionale è quello di acquisire i dati del 
livello nazionale che territorialmente competono alla Regione per poterli 
elaborare ed integrare con i dati interni all’amministrazione o acquisire i dati del 
livello sub-regionale che vengono gestiti da Enti quali i Comuni, le ATC, ecc … 
Le fonti regionali sono quelle amministrative e statistiche, con specifici 
riferimenti e rappresentazioni anche cartografiche, poiché dovranno consentire 
sia una funziona informativa sia una funzione di supporto alla determinazione 
delle “politiche” regionali, che avranno una natura più operativa rispetto al 
livello nazionale.