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I poteri istruttori del giudice nel giudizio abbreviato

La perizia e la consulenza tecnica

La perizia è un mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto, deve essere disposta dal giudice quando occorre compiere una valutazione per la quale sono necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche; nel caso sia stata richiesta o venga disposta una perizia, ossia venga richiesto ad un perito di dare una valutazione su di un fatto, dovranno seguirsi le disposizioni contenute negli artt. 220 ss.
In proposito desta dunque qualche perplessità una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui, nel caso di integrazione probatoria disposta d’ufficio dal giudice, dovrebbero seguirsi anche le regole dibattimentali dettate in materia di perizia dall’art. 508 c.p.p. In particolare tale norma, all’ultimo comma, impone la successiva audizione nel contraddittorio delle parti del perito che sia autorizzato a presentare una relazione scritta.
L’applicazione dello statuto dibattimentale della perizia sembra alquanto impropria, visto che pacificamente la stessa è ispirata dall’esigenza di garantire il rispetto del contraddittorio in ordine alla formazione della prova e cioè il "metodo", come detto nei capitoli precedenti, cui l’imputato ha espressamente rinunciato accedendo al rito alternativo.

Deve ritenersi pacifico che all’eventuale audizione del perito proceda direttamente il giudice nelle forme previste dal comma 3 dell’art. 422 c.p.p. Inoltre, in tema di perizia, la stessa Corte Suprema risolse alcune diatribe nate da tempo a riguardo, affermando che, qualora in sede di giudizio abbreviato il giudice disponga, avvalendosi delle facoltà di cui all’art. 441 comma 5 c.p.p. l’espletamento di una perizia, fissando all’uopo un termine per il deposito della relazione scritta, deve anche fissare, a pena di nullità (non assoluta) una nuova udienza, successiva al deposito, per l’esame del perito. Parlando, invece, di atti inerenti la consulenza tecnica, intendiamo atti e documenti, comprensivi delle acquisizioni ex art. 234 c.p.p. dei verbali di prove di altri procedimenti e delle sentenze irrevocabili ex artt. 238 e 238-bis c.p.p., oppure ancora delle attività di investigazioni difensive ex legge 7 dicembre 2000, n. 397.

Per consulenza tecnica intendiamo, difatti, l’attività svolta da esperti in determinati settori, sia in relazione da una perizia già disposta, sia al di fuori della perizia, ed anche per contrastare il risultato di una perizia già svolta, con la finalità di colmare lacune conoscitive dei soggetti già partecipanti al processo; sia il pubblico ministero che le parti private, possono avvalersi di tali soggetti fin dalle indagini preliminari, al fine di raccogliere argomenti di prova. È, infatti, possibile considerare anche le memorie tecniche, sulle quali è intervenuta la Corte Costituzionale a stimare priva di rilevanza la questione di legittimità dell’art. 421 c.p.p. in merito alla possibilità di depositare tale atto, osservando come il comma 3 della norma prevede che la discussione debba svolgersi anche sulla base di atti e documenti diversi da quelli contenuti nel fascicolo ex art. 416, comma 2, c.p.p. ivi comprese le memorie provenienti dal consulente.

Secondo la giurisprudenza l’apparente mancanza di regole sul deposito della consulenza tecnica di parte e sul relativo contraddittorio nella fase anteriore alla discussione nell’udienza preliminare, non viola il diritto di difesa delle parti processuali, in quanto, nel caso, (a differenza da quanto ritenuto dal giudice a quo) è applicabile il disposto dell’art. 121 c.p.p., che prevede la facoltà delle parti e dei difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte "in ogni stato e grado del procedimento". Per quanto riguarda la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, i cui risultati su sostanza non soggette a modificazioni in tempi brevi (come ad esempio eroina e cocaina) e pertanto, senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 360 c.p.p., non trattandosi di accertamento irripetibile, se inseriti nel fascicolo del pubblico ministero legittimamente, possono essere utilizzati ai fini della decisione, a norma dell’ art. 440 c.p.p. , al pari di tutti gli altri atti di indagine svolti.

Parlando ora, di accertamenti tecnici non ripetibili, intendiamo quella particolare ipotesi di accertamento che, a causa della possibilità di modificazioni che subisce l'oggetto dell'investigazione (persone, cose o luoghi), non è suscettibile di successiva reiterazione; per questi specifici accertamenti sono applicabili gli specifici criteri di utilizzabilità probatoria fissati dall'art. 360 c.p.p., che sottolinea, inoltre, la possibilità che vengano svolti uguali accertamenti dal difensore della parte privata nell'esercizio delle considerate facoltà di indagine difensiva.

E' appena il caso di rammentare che, secondo un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, mentre laddove sia stata in precedenza avanzata riserva di incidente probatorio, i risultati dell'accertamento tecnico comunque compiuto sono inutilizzabili, salvo che il soggetto interessato non dia dimostrazione che tali accertamenti erano indifferibili; al contrario, l'omesso avviso dovuto alla controparte ai sensi dell'art. 360 commi 1, 2 e 3 c.p.p. (e, per converso, dell'art. 391 decies comma 3 c.p.p.), determina non l'inutilizzabilità bensì la nullità, a regime intermedio,degli atti compiuti, trattandosi di attività destinata ad avere valenza probatoria, l'art. 373, co. 1, lett. e), c.p.p. esige la forma del verbale. Secondo la Cassazione l’art. 431, lett. b) c.p.p., che consente l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell’oralità cui è ispirata la nuova disciplina del processo penale e costituisce pertanto norma eccezionale di stretta interpretazione.

Non può quindi accogliersi una nozione ampia di irripetibilità, che includa cioè qualsiasi situazione nella quale debba salvaguardarsi l’esito dell’atto d’indagine dai pericoli connessi al decorso del tempo l’esigenza di evitare che il decorso del tempo pregiudichi la genuinità della prova trova, infatti tutela nella disciplina dell’incidente probatorio.

Questo brano è tratto dalla tesi:

I poteri istruttori del giudice nel giudizio abbreviato

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Informazioni tesi

  Autore: Vanina Antonelli
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Carlo Fiorio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 191

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