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La trasparenza nel Testo Unico Bancario: profili contrattuali

Il contenuto del contratto e la clausola di rinvio agli usi

L'obbligo di trasparenza in sede di stipulazione del contratto non si limita alla prescrizione di forma, ma si estende anche ad alcuni aspetti che investono il "contenuto" del contratto. L'art. 117, co. 4 e 6, T.U.B., regolamenta il contenuto minimo obbligatorio del contratto. Precisamente, il co. 4 prevede che nell'accordo devono essere inserite tutte le condizioni che per le diverse categorie di operazioni e servizi stabiliscono "il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora". Il contratto deve, inoltre, indicare la periodicità della capitalizzazione degli interessi e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, anche il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conti degli effetti della capitalizzazione stessa. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi sono considerate vessatorie, per cui non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Le Istruzioni della Banca d'Italia hanno cura, poi, di specificare che devono essere indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni periodiche, nonché tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali del contratto.
La disposizione del co. 4 va letta in connessione con il successivo co. 6., oppure che, rispetto a queste, accordano al cliente un trattamento più favorevole. Infatti, le clausole che "prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati sono nulle e si considerano non apposte". L'esame congiunto delle due disposizioni rende, quindi, innanzitutto, palese che si è in presenza di una sostanziale restrizione del potere attribuito alle parti dall'art. 1322 c.c. di autodeterminare il proprio regolamento di interessi, venendo dalla legge preventivamente indicate sia le condizioni minime di determinatezza delle prestazioni contrattuali (così il co. 4), sia i limiti di contenuto dell'accordo (così il co. 6).
Altro aspetto che va segnalato è il raccordo operato dalle richiamate regole tra obbligo di pubblicità e contenuto minimo dei contratti, raccordo questo che esprime l'intento del legislatore di far sì che il cliente abbia contezza dell'impiego economico assunto anche al momento della sottoscrizione del contratto. La pubblicità, pertanto, almeno in linea di principio costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per l'applicazione delle condizioni economiche ai rapporti bancari e finanziari, essendo necessario che le medesime siano esplicitamente menzionate nel testo negoziale. La deroga al meccanismo di integrazione dei contratti previsto dall'art. 1341 C.c. sembrerebbe, perciò, palese. È indiscutibile, infatti, che l'osservanza delle prescritte regole di pubblicità integra quel requisito della facile conoscibilitàche, in base alla norma codicistica, avrebbe reso superfluo, ai fini della loro applicazione, l'inserimento delle loro condizioni economiche nell'accordo scritto.
Ciò non avverrebbe per le operazioni disciplinate dalla normativa in esame, dove la necessità della previsione scritta esclude la possibilità per i contraenti di rinviare per la regolamentazione degli aspetti economici al contenuto delle clausole pubblicizzate, o comunque di lasciare in bianco la relativa previsione.
Come si è osservato a proposito della pubblicità, il divieto del rinvio agli usi si giustifica in ragione della scarsa conoscibilità di tale fonte normativa. La formulazione della norma chiarisce che il rinvio agli usi è vietato non per tutte le clausole contrattuali, ma soltanto per le condizioni economiche. Viene ad essere, in tal modo, sanzionata quella prassi, invalsa da parte della banche e codificata nelle c.d. Norme Bancarie Uniformi (N.B.U.), consistente nel rinvio al generico tasso usualmente praticato sulla piazza. Nel divieto del rinvio agli usi alcuni autori hanno poi scorto una deroga al meccanismo di integrazione del contratto attraverso le clausole d'uso disciplinato dall'art. 1340 C.c. che, proprio nella materia delle operazioni bancarie, sono particolarmente frequenti. In realtà, tale deroga non sembra riconducibile tout court alla sola disposizione in commento. Altro, infatti, è il divieto delle parti di affidare per patto la determinazione del contenuto negoziale agli usi, altro è l'inserimento nel contratto delle clausole d'uso che è, invece, operata direttamente dalla legge, cosicché ha luogo indipendentemente dalla validità del richiamo ad esse da parte dei contraenti. Se è, però, vero che l'uso può inserirsi nel contratto senza che vi sia una conforme manifestazione di volontà delle parti, è altrettanto vero che la sua applicazione postula che vi sia una lacuna nel regolamento, per cui, quando la volontà delle parti è stata espressa in modo completo, non ha luogo l'integrazione. Orbene, la possibilità di una lacuna nel regolamento negoziale di un'operazione bancaria e finanziaria va esclusa proprio con riferimento ai suoi aspetti economici, posto che quest'ultimi per la disposizione del co. 4 devono essere esplicitati per intero nel testo scritto. Quando ciò non accade, operano i meccanismi di integrazione previsti dal co. 7.

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La trasparenza nel Testo Unico Bancario: profili contrattuali

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Informazioni tesi

  Autore: Fiorella Spagnuolo
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2012-13
  Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Scienze della Politica
  Relatore: Gennaro Rotondo
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 141

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