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Diritto Internazionale e tutela dell'ambiente: rapporto tra scienza e norma

Il principio di accesso alle informazioni ambientali

Il principio di accesso alle informazioni ambientali consente a tutti i soggetti di conoscere le informazioni riguardanti lo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
Tale principio è stato riconosciuto come diritto soggettivo pubblico e la sua funzione è soprattutto quella di garantire la trasparenza e quello di sensibilizzare maggiormente coloro che prendano visione sul tema ambientale per consentire un libero scambio di opinioni ma anche una maggiore partecipazione al problema e consentire in tal modo una collaborazione.
Tale principio, oltretutto, mostra la sua incidenza sul reato di omissione di atti di ufficio previsto all’art.328 co.2 cp.
Il diritto di accesso agli atti trova il suo riferimento normativo all’art. 15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nel Regolamento della Comunità Europea n. 1049/2001 riguardo l’accesso pubblico ai documenti del Parlamento Europeo del Consiglio e della Commissione e all’ art.42.
Il diritto di accesso implica anche il diritto ad una buona amministrazione in cui possiamo ritrovare un diritto alla trasparenza alla portata di ogni cittadino. L’art. 42 afferma che “Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.”, occupandosi in modo specifico dell’accesso agli atti.
Tutte le decisioni devono essere adottate nel modo più trasparente possibile e tale principio viene ripreso in particolar modo all’art.15 comma 1 TFUE consentendo in questo modo una adeguata partecipazione dei cittadini al processo decisionale e facendo in modo da garantire legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti di ogni cittadino prevedendo un rafforzamento del principio di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali previsti all’art. 6 del Trattato UE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’art. 10 co. 3 TUE afferma che ogni cittadino deve partecipare alla vita democratica dell’Unione. Tutte le decisioni devono essere prese rispettando e coinvolgendo i cittadini sempre di più mediante il diritto di accesso agli atti. Tale diritto all’informazione ambientale è uno dei principi cardine dell’ambiente che attua il principio dell’azione preventiva.
Questo principio cerca di evitare che si possano verificare dei danni ambientali con una pianificazione dei rischi possibili, invece del risarcimento.
Collegata al diritto di informazione ambientale è il principio di integrazione ambientale secondo il quale tutte le esigenze di tutela dell’ambiente devono prevedere l’attuazione di determinate politiche collegate alle azioni dell’Unione. In questo modo, tale principio, opera sia in senso verticale, ma anche in senso orizzontale tra autorità e autorità rendendo la trasversalità completa.
Ogni cittadino dell’Unione e ogni persona fisica e giuridica che possa risiedere in uno stato membro ha il diritto di poter accedere ai documenti delle istituzioni. Determinati organi dell’Unione europea come la Banca centrale europea, Banca europea per gli investimenti e la Corte di giustizi europea ha previsto la possibilità di accesso agli atti solo quando si esercitano le funzioni amministrative.
Il diritto di accesso ha la peculiarità di essere democratico in modo intrinseco prevedendo anche la tutela di determinati diritti della persona dei diritti di libertà e dei diritti sociali.
Il diritto di accesso si presenta come una specificazione del diritto all’informazione secondo una prima parte della dottrina, mentre altra parte della dottrina afferma che esiste una profonda distinzione tra la libertà di informazione concependoli come espressione del diritto di manifestazione stessa del pensiero.
La giurisprudenza amministrativa ha invece concepito il diritto di accesso come un generale principio dell’ordinamento giuridico secondo il quale delle limitazioni o esclusioni sono delle fattispecie di stretta interpretazione.
La libertà di accesso alle informazioni ambientali deve essere considerata fondamentale e garantita a tutti i cittadini e a qualsiasi persona fisica e giuridica, non essendo costretta a dimostrare in alcun modo il proprio interesse.
Dibattuta in dottrina è sicuramente la qualificazione giuridica di tale diritto, ovvero se sia da annoverare tra i diritti soggettivi o tra gli interessi legittimi e, quindi, in che modo collocarlo nel quadro della Costituzione italiana.
Tutta la dottrina afferma che la stessa deve essere ricompresa tra i diritti civici o nuovi diritti e tra le libertà e diritti sociali.
Questo diritto non rappresenta semplicemente l’accesso alle informazioni, bensì deve anche prevedere la possibilità di visualizzare le informazioni in modo corretto e in modo tale da poter garantire una molteplicità di informazioni verso la stessa collettività.
L’art. 97 della Costituzione rappresenta il fondamento di tale diritto e non l’art. 21, infatti la finalità dell’amministrazione è quella di dare delle informazioni in modo corretto e quindi di conseguenza di dotarsi di una organizzazione valida per poter perseguire tale scopo.
L’accesso alle informazioni ambientali è totalmente differente dall’accesso agli atti previsto dalla legge 241/90.

 
L’accesso agli atti prevede infatti che ci sia come presupposto un interesse meritevole di tutela, un interesse che chiaramente deve essere palesato all’interno della richiesta presentata alla pubblica amministrazione. In questo caso, infatti, non potrà essere consentito l’accesso nel caso in cui ci sia carenza di interesse o se all’interno dell’atto possa mancare la richiesta, diversamente invece appartenendo l’ambiente a tutti i cittadini, ognuno ha il diritto di poter avere un ambiente salubre e quindi non è necessario il presupposto dell’interesse.
Il procedimento di accesso prevede la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo, mentre il diritto all’informazione ambientale vuole realizzare una diffusione sempre più ampia di dati per una tutela sempre più efficace.
Al fine di poter perseguire tale finalità il diritto all’informazione ambientale è previsto in termini molto più ampi e articolati rispetto all’accesso agli atti e diventa in questo modo una forma di tutela preventiva per il cittadino, a cui corrispondono degli obblighi di diffusione rinvenibili direttamente in capo alle autorità pubbliche che sono in possesso di tali informazioni.
 
La nozione di ambiente include anche tutto ciò che possa essere effettuato per consentire una adeguata tutela, ma anche a tutto ciò che possa danneggiarlo.
La giurisprudenza ha anche affermato che “il diritto di accesso alle informazioni ambientali non investa solo le situazioni di inquinamento in generale, ma anche le notizie sui singoli episodi di degrado e di inquinamento, nonché l’azione dell’amministrazione in tali situazioni, ed infine l’interpretazione dei dati, le valutazioni tecniche e dei rischi, l’applicazione di leggi e regolamenti, l’acquisizione di pareri e di quant’altro possa giovare alla conoscenza dello stato di salute dell’habitat circostante”. L’informazione ambientale riguarda quindi tutte le condizioni esterne in cui l’uomo possa vivere.
In questa nozione possiamo anche rinvenire i dati che appartengono alla pubblica autorità a prescindere dal fatto che siano creati dalla pubblica amministrazione o utilizzati in procedimenti amministrativi.
Le informazioni ambientali devono essere anche disponibili per dei soggetti che abbiano delle responsabilità pubbliche per l’ambiente e che siano soggetti ai controlli delle pubbliche autorità.
Ipotesi di esclusione della possibilità di esercitare il diritto di accesso è rappresentato dall’esercizio del diritto di accesso con una attività privatistica che non possa essere legata all’interesse pubblico.
Il diritto di accesso all’informazione ambientale è dunque da considerarsi come un diritto pieno e giuridicamente tutelato, da considerarsi come fondamentale per la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.
Si ritiene infatti, che ci possa essere un miglioramento della qualità dell’ambiente esercitando tale diritto.
Facendo accrescere sempre di più i fondi destinati alle analisi scientifiche sempre più approfondite si vuole andare a tutelare sia i privati, che la pubblica amministrazione indirizzando in questo modo la propria politica verso scelte consapevoli che possano anche considerare degli eventuali danni all’ambiente.
Al fine di raggiungere tale scopo bisogna far in modo che possano intrecciarsi l’informazione all’accesso con l’informazione alla divulgazione.
In questo caso il soggetto pubblico dovrà divulgare attraverso l’utilizzo di strumenti digitali un determinato numero di persone anche senza che queste glielo abbiano chiesto.
Il Codice dell’amministrazione digitale infatti prevede che “i cittadini hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali”.
Questa previsione è sulla stessa scia con la garanzia di partecipazione al procedimento amministrativo informatico e con il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi con l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
In questo contesto la materia dell’accesso all’informazione ambientale è soggetta ad una disciplina speciale derogatoria che consente al diritto dell’accesso una forza del tutto eccezionale.
Questa disciplina consente di instaurare un controllo su tutte le attività della pubblica amministrazione considerando una nuova configurazione del rapporto tra i governanti e governati.
Caratteristica fondamentale dell’accesso ambientale è rappresentato dall’ ampiezza dei suoi contenuti sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, dove confini si estendono con l’evoluzione normativa ed un’interpretazione giurisprudenziale adeguata. Deve necessariamente essere esclusa una limitazione della legittimazione all’accesso ambientale per la sua finalità di trasparenza e di tutela.
La giurisprudenza ha tante volte chiarito che l’oggetto del diritto di accesso è l’informazione in esso contenuta e non il documento considerato nella sua materialità.
L’accesso documentale si riferisce però alla rappresentazione del contenuto degli atti, mentre l’accesso ambientare riguarda la rappresentazione di determinate attività anche materiali che possano andare ad incidere sull’ecosistema sia in modo positivo che negativo.
La richiesta di accesso deve inoltre essere precisa e indicare in modo puntuale tutti gli atti richiesti. La prevalente opinione dottrinale e giurisprudenziale afferma che l’accesso ambientale deve prescindere dal fatto che l’informazione debba essere prevista in un documento amministrativo e basta semplicemente una richiesta generica sulle condizioni di un certo contesto ambientale.
Tale accesso è caratterizzato da una specialità rispetto a quello documentale; infatti, possiamo rappresentare questo principio come due sfere concentriche: la prima di maggiore estensione che racchiuderebbe in se l’accesso documentale, mentre la seconda racchiuderebbe l’accesso ambientale ed è caratterizzata anche d elementi aggiuntivi che sono stati previsti dalla legge 241/1990.
Un ulteriore orientamento afferma che abbiamo un criterio di specialità e di autonomia tra tutte le discipline, poiché le stesse si ispirano a dei principi profondamente differenti tra loro:
1. Accessibilità
2. Pubblicità
Non sarebbe applicabile, tuttavia, alla disciplina dell’accesso ambientale un generale divieto di controllo generalizzato sulla pubblica amministrazione.
Le caratteristiche delle informazioni ambientali vanno oltre poiché l’accesso si completa con la partecipazione a processi decisionali.
Accrescendo sempre di più il numero di strumenti partecipativi è stato possibile gestire in modo proficuo delle problematiche territoriali connesse sempre di più all’ambiente.
Informazione e partecipazione sono due strumenti che consentono sempre di più ai cittadini di compiere delle scelte consapevoli che riescano anche a responsabilizzarli in merito all’ambiente che li circonda e rappresentano dei principi cardine a cui si ispira la Governance europea, consentendo alle istituzioni di aprirsi al pubblico ma anche permettendo all’azione pubblica di svilupparsi essendo considerata come scelta condivisa ed essendo il risultato di un percorso che va a coinvolgere l’intera società a vari livelli.
Coinvolgere il pubblico mediante un dialogo costruttivo consente infatti di prendere delle decisioni più efficaci e più forti.
Il bianco sulla Governance europea ha infatti affermato che “la qualità, la pertinenza e l’efficacia delle politiche dipendono dall’ampia partecipazione che si saprà assicurare lungo tutto il loro percorso, dalla prima elaborazione all’esecuzione”.
Qualsiasi persona ha tutto il diritto di poter svolgere le attività che riguardano la propria sfera privata in un ambiente salubre e l’accesso alle informazioni e la partecipazione rappresentano uno strumento fondamentale attraverso il quale si possa raggiungere questo fondamentale diritto.
Per fare in modo che la rappresentazione possa essere il più possibile assicurata è necessario che sia libera ed agevole; infatti, accedendo con degli strumenti sempre più tecnologici ed elettronici è resa possibile un’ampia diffusione di informazioni ben precise, complete ed aggiornate.
 
La specialità dell’informazione ambientale è caratterizzata soprattutto dalla sua trasversalità, infatti, coinvolge le scelte politiche, l’informazione della pubblica amministrazione, il dialogo con ordinamenti internazionali e nazionali e l’evoluzione di nuove tecnologie.
Riguardo alla modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’informazione è stato di recente formato un orientamento giurisprudenziale costante che possa prevedere una richiesta generica, basta che possa emergere il collegamento con il contesto ambientale.
In tema di diniego all’accesso la giurisprudenza si è pronunciata precisando normative e concetti di riferimento.
Il diniego deve sempre essere motivato in maniera puntuale e precisa e solo quando possa ritrovarsi all’interno delle elencate ipotesi tassative di legittimo diniego all’accesso. L’amministrazione deve fornire una risposta in merito alla richiesta entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Se la complessità della domanda non consente di fornire una risposta entro trenta giorni, potrà essere richiesto un termine più lungo pari a sessanta giorni. Se trascorrono senza ricevere alcuna risposta i termini suddetti, la domanda risulta rigettata.
È possibile, tuttavia, presentare istanza di riesame ad una Amministrazione statale centrale, è consentito presentare l’istanza di riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o fare ricorso al T.A.R entro trenta giorni.
L’accesso alle informazioni ambientali è limitato in alcune ipotesi tassative.
Tali limitazioni sono poste in essere con:
1. Il differimento del relativo esercizio;
2. La limitazione del diritto di accesso di una parte ad una documentazione che riguarda la documentazione relativa alla informazione nei casi in cui ricorrano delle esigenze di tutela degli interessi della parte restante.
3. L’esclusione completa dell’accesso nei casi in cui ci sia una tutela degli interessi.

Per informazione ambientale si vuole intendere qualsiasi tipo di informazione in forma scritta, visiva, sonora o elettronica che possa riguardare:
1. Elementi dell’ambiente come l’aria, acqua, atmosfera, suolo, territorio e siti naturali;
2. Sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti anche radioattivi, emissioni e scarichi dell’ambiente;
3. Politiche, disposizioni legislative, piani, programmi, accordi ambientali e qualsiasi atto che possa andare ad incidere sull’ambiente
4. Analisi di costi-benefici usati nell’area ambientale;
5. Relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
6. Lo stato della salute e della sicurezza umana che può riguardare la contaminazione della catena alimentare, condizioni della vita umana, paesaggio, siti e edifici di interesse.
Al di fuori di queste ipotesi tassative non possono infatti essere richieste delle informazioni ambientali.
L’informazione detenuta da una autorità pubblica implica che la stessa possa essere richiesta soltanto alle amministrazioni statali, regionali, locali, alle aziende autonome locali, alle aziende autonome speciali, agli Enti pubblici, agli enti concessionari di pubblici servizi e alla persona fisica e giuridica che possa svolgere delle funzioni pubbliche ricollegate a delle tematiche ambientali o che possa esercitare una responsabilità amministrativa essendo controllata da un organismo pubblico.
L’informazione deve inoltre, essere detenuta da una pubblica autorità che sia una persona fisica o giuridica e che sia prodotta per suo conto.
Il richiedente deve invece essere la persona fisica o giuridica con il proprio legale rappresentate.
Le limitazioni al diritto di accesso devono essere adeguatamente motivate e comunicate al richiedente stesso mediante un adeguato provvedimento scritto dal responsabile della fase conclusiva del procedimento.
I motivi della limitazione devono essere in ogni modo interpretati in modo restrittivo ed in conformità all’art. 4 della Convenzione sull’accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico sui processi decisionali e riguardo all’accesso della giustizia in materia ambientale.

Questo brano è tratto dalla tesi:

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Informazioni tesi

  Autore: Ludovico De Luca
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2021-22
  Università: UniCusano - Università degli Studi Niccolò Cusano
  Facoltà: Scienze Politiche
  Corso: Scienze politiche e delle relazioni internazionali
  Relatore: Nicola Colacino
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 72

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