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Il lavoro giornalistico: profili giuridici ed evoluzione giurisprudenziale della professione

L’editore e il direttore responsabile

Elencate le figure che possiamo trovare all’interno dell’Ordine dei Giornalisti, possiamo iniziare l’analisi dell’azienda giornalistica. Come tale si intende quell’insieme di giornalisti e, più in generale, professionisti dell’informazione, che collaborano e lavorano per una data testata giornalistica, in forma cartacea, telematica o ancora per un’emittente che trasmette per via radiofonica o ancora televisiva. Le redazioni possono essere suddivise in grandi redazioni e redazioni medio-piccole e il discrimen tra queste due verte solo sull’organizzazione delle stesse. I grandi giornali nazionali o, addirittura, internazionali, vengono solitamente suddivisi in più redazioni: una redazione centrale e più redazioni periferiche. Queste ultime possono essere suddivise in base ai settori di competenza (tra cui possiamo annoverare politica, economia, affari esteri o interni, cultura, mondo dello spettacolo e sport) o ancora in base alla collocazione geografica in cui tutti i settori anzidetti vengono compresi in ogni singola redazione. I giornali medio-piccoli, invece, sono formati da un’unica redazione che divide i vari settori di competenza in base alla disponibilità dei redattori che ne fanno parte. Accade spesso, infatti, che nelle redazioni di dimensioni ridotte, alcuni settori vengano volutamente messi da parte in virtù della minore importanza. Il discorso appena fatto, chiaramente, vale per le redazioni cosiddette “generaliste”, che propongono al lettore un’ampia gamma di tematiche. Per le riviste di settore, chiaramente, quasi l’intero corpo redazionale è già specializzato nella tematica trattata dal giornale stesso e propone, di conseguenza, un’informazione non eterogenea e dedicata a un preciso tipo di lettori.

All’interno di ogni singola azienda giornalistica e più in generale, all’interno di ogni redazione, due sono le figure di spicco che possiamo rintracciare: l’editore e il direttore responsabile

1. L’editore: possiamo serenamente affermare che all’apice della piramide aziendale giornalistica venga posto l’editore. Nonostante ciò, non troviamo una vera e propria definizione legislativa dello stesso all’interno del contratto collettivo dei giornalisti, dunque, come accadrà anche per le successive qualifiche che andremo a trattare, la sua definizione la possiamo determinare “secondo la pratica”. Come tale viene definito il soggetto fisico o ancora la persona giuridica che si occupa della pubblicazione e talvolta della stampa del giornale di cui lo stesso, spesso e volentieri, specie nelle redazioni di dimensioni modeste, è anche proprietario. L’editore si occupa della distribuzione e della vendita del giornale, assumendosi gli utili e le perdite che potrebbero derivare dallo stesso. Parliamo, ancora più nello specifico, di un imprenditore che, avendo la proprietà o quanto meno il controllo di una o più testate giornalistiche, si cura della produzione di ciò che, il lettore, il radioascoltatore o ancora il telespettatore, andrà a leggere, ascoltare o vedere tramite i classici mezzi di comunicazione.
La legge prevede per l’editore una serie di obblighi, specie nel momento in cui lo stesso, decide di aprire una redazione e si prefissa la pubblicazione periodica di un prodotto editoriale.
La normativa per la registrazione di un periodico è prevista dalla l. 8 febbraio 1948 n.47 e dalla l. 5 agosto 1981 n. 416 modificata poi dalla l. 7 marzo 2001 n. 62. L’editore dovrà, prima di procedere alla pubblicazione del periodico, fare domanda di registrazione dello stesso presso la sezione stampa della cancelleria del tribunale civile del luogo in cui la pubblicazione si dovrà effettuare o ancora del luogo in cui avrà sede il giornale. Solo dopo che tutti i documenti richiesti dalla normativa verranno allegati, il presidente del tribunale, verificata la regolarità degli stessi documenti, ordina l’iscrizione del giornale nell’apposito registro che viene tenuto in cancelleria. Passo successivo è poi quello della richiesta del certificato di iscrizione tramite domanda redatta dallo stesso editore o dal direttore responsabile e in cui vanno indicati gli estremi della testata, come numero e anno di registrazione.
Nei recenti anni ha poi tenuto banco la questione circa la registrazione delle testate online, che hanno avuto particolare diffusione a partire dal nuovo secolo. L’obbligatorietà dell’iscrizione di quest’ultima sussiste solo in alcuni casi: 1) quando la testata ha una regolare periodicità 2) quando si intende avvalersi dei benefici statali, così come delle agevolazioni e delle provvidenze 3) quando si prevede di conseguire ricavi della distribuzione 4) quando si intende utilizzare le prestazioni di giornalisti pubblicisti, praticanti e professionisti.
Altro obbligo per l’editore è quello poi di registrarsi presso il ROC (Registro degli editori di Comunicazione), che però viene meno qualora la rivista non contenga tra le sue firme più di 4 giornalisti, qualora non pubblichi più di 12 numeri l’anno e per quanto riguarda le testate online qualora i ricavi siano inferiori a 100.000 euro e non abbia fatto richiesta di contributi, provvidenze o agevolazioni pubbliche.
L’editore, al di là dei rapporti contrattuali e di collaborazione che intrattiene con il direttore responsabile, il vicedirettore e altre figure redazionali di spicco come il caporedattore e il caposervizio, si pone al centro dell’azienda giornalistica in quanto la sua figura può sintetizzarsi in una vera e propria attività culturale, basata sulla scelta dei contenuti presenti tra le pagine del proprio giornale trasformati in prodotto da proporre poi all’utente finale, cioè il lettore. Possiamo dunque concludere la breve trattazione di questa definendola come l’artefice della trasformazione della scrittura dei vari membri della redazione in un prodotto fruibile, che evitano al lettore di esporlo a un’indiscriminata massa di materiale tramite il cosiddetto controllo editoriale o linea editoriale, che si pone alla base della produzione giornalistica di qualunque periodico.

2. Il direttore responsabile: al pari dell’editore non troviamo una vera e propria definizione. Quella del direttore responsabile è sicuramente una delle particolarità proprie del lavoro giornalistico. In base a quanto previsto nei contratti collettivi, il direttore responsabile è titolare di alcuni poteri propri che in altri settori (al di fuori del giornalismo) sono spesso esercitati dall’area dirigenziale, ma sotto delega dell’imprenditore stesso. Il direttore responsabile di una testata registrata può proporre tanto l’assunzione quanto il licenziamento dei giornalisti, così come le direttive politiche nonché tecnico professionali che gli altri giornalisti dovranno seguire nel corso del rapporto di lavoro con la testata. Lo stesso ha poi la possibilità di determinare le mansioni e l’orario di lavoro del comparto redazionale, sempre nei limiti disposti dal contratto collettivo. La giustificazione di tali trasferimenti dei poteri in capo al direttore responsabile la possiamo sicuramente rintracciare nella responsabilità, tanto civile, quanto penale, a cui il direttore stesso è sottoposto e che, solo tramite questa larga autodeterminazione riesce a farvi fronte. Inoltre, il lavoro intellettuale attualmente specializzato che lo stesso presta per l’azienda giornalistica comporta che il potere direttivo venga esercitato da un soggetto altamente competente, fino a poter mettere in secondo piano l’editore stesso che, in certi casi, non ha le stesse qualifiche e lo stesso bagaglio di conoscenze che invece il direttore responsabile detiene. Da tenere sempre in considerazione, comunque, che il direttore responsabile è legato a un vincolo di subordinazione nei confronti dell’editore e che pertanto nel suo stesso interesse è quanto meno auspicabile mantenere una linea diretta di comunicazione con quest’ultimo, al fine di condividere le scelte editoriali dell’azienda giornalistica.
Tuttavia, può accadere che allo stesso direttore responsabile venga attribuita la qualifica dirigenziale. La coincidenza di queste due figure va accertata di volta in volta in relazione alle mansioni in concreto svolte. A tal proposito, secondo quanto previsto dall’art. 2095 c.c., può essere definito dirigente, il direttore di una testata giornalistica la cui attività è caratterizzata non solo da autonomia e discrezionalità delle funzioni (già proprie del ruolo), bensì anche dall’assenza di una dipendenza gerarchica tra il direttore responsabile e l’editore, che consegue in una notevole ampiezza delle funzioni proprie del direttore.
Ultimo caso che possiamo rintracciare in questa trattazione del direttore responsabile è inerente a un incarico puramente formale. La legge sulla stampa prevede infatti che ogni periodico (qualunque sia la natura dello stesso) debba obbligatoriamente avere un direttore responsabile, che sia un giornalista pubblicista e il cui nome deve essere indicato nella richiesta di registrazione della testata nonché pubblicato sul giornale. Tuttavia, il semplice conferimento dell’incarico di direttore responsabile di un periodico non comporta di per sé l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, che invece si verifica quando il direttore, oltre ad assolvere alla funzione di carattere pubblicistico prevista dalla già citata legge, sia inserito nell’impresa editoriale con il compito di organizzare e dirigere l’attività giornalistica. Possiamo dunque concludere che la nomina a direttore responsabile di un periodico non dà luogo automaticamente a un rapporto di lavoro subordinato, qualora non venga accompagnata dall’inserimento pieno nell’organizzazione aziendale.
[…]

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Il lavoro giornalistico: profili giuridici ed evoluzione giurisprudenziale della professione

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Informazioni tesi

  Autore: Francesco Mascali
  Tipo: Laurea magistrale a ciclo unico
  Anno: 2019-20
  Università: Università degli Studi di Catania
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Antonio Lo Faro
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 105

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Parole chiave

giornalisti
diritto del lavoro
diritto civile
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editore
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addetto stampa
ordine dei giornalisti
odg
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